Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
È abnorme in quanto estraneo al sistema processuale il provvedimento del G.i.p. che, investito di una richiesta di archiviazione, ordini al P.M. di formulare l'imputazione per reato diverso non precedentemente iscritto nel registro notizie di reato. (Fattispecie nella quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione per un reato edilizio, aveva ordinato al P.M. l'imputazione coatta per delitti di falso per i quali non vi era stata alcuna preventiva iscrizione nel r.g.n.r.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 28481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28481 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - rel. Presidente - del 27/05/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00812
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 001569/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CASSINO;
nei confronti di:
1) TT SI NA N. IL 07/03/1965;
avverso ORDINANZA del 05/01/2009 GIP TRIBUNALE di CASSINO;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. LUPO ERNESTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi Eugenio che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata "siccome atto affetto da abnormità".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore della Repubblica di Cassino, concluse le indagini preliminari nei confronti di BA MO EN per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, chiedeva l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa Proia Cleta Domenica, emanava, il 5 gennaio 2009, ordinanza con cui, rigettata la richiesta di archiviazione, disponeva: a) la formulazione dell'imputazione, entro dieci giorni, a carico dell'indagato per i reati di cui agli artt. 483, 48 e 479 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) procedersi "alla iscrizione nel registro degli indagati dei tecnici che hanno fornito ai Pubblici Ufficiali le false rappresentazioni evidenziate nella relazione dell'Arch. Marchetti".
Avverso la detta ordinanza il pubblico ministero presso il Tribunale di Cassino ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che essa costituisce un atto abnorme, "essendo stata adottata in ipotesi non consentita dalla legge e non potendosi inquadrare nell'ambito dell'ordinamento processuale". Il ricorrente osserva che con l'impugnato provvedimento il giudice, "senza che fosse intervenuta nè iscrizione ne' dunque richiesta alcuna relativamente ai diversi reati di cui agli artt. 483, 48 e 479 c.p., ha disposto....la formulazione dell'imputazione per tali reati, in aggiunta al reato di abuso edilizio già oggetto di iscrizione, nei confronti del medesimo indagato BA". In tal modo - continua il ricorrente - il giudice ha imposto "l'esercizio dell'azione penale per un diverso reato non oggetto di preventiva iscrizione nell'apposito registro, che si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.". Per le esposte ragioni il pubblico ministero ricorrente ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata. Il ricorso del pubblico ministero è ammissibile perché deduce che il giudice per le indagini preliminari, nell'emanare la ordinanza impugnata, ha esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, lamentando quindi la carenza in astratto del potere esercitato dal giudice e la conseguente abnormità del provvedimento emanato dal giudice (per la inclusione di siffatta doglianza nell'ambito del provvedimento abnorme v., da ultimo, Sez. un. 22 giugno 2009, n. 25957, 10 della motivazione). Il provvedimento abnorme, non altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione. Il ricorso per cassazione è fondato solo parzialmente, perché soltanto una parte dell'ordinanza impugnata è affetta dal vizio di abnormità, mentre la restante parte della stessa è legittima. Poiché la richiesta di archiviazione del pubblico ministero aveva per oggetto, come si è detto, soltanto il reato edilizio (e solo per esso vi era stata l'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.), la formulazione dell'imputazione disposta dal giudice a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 5, non poteva avere per oggetto anche reati del tutto diversi come quelli di falso, per i quali non vi era stata la detta iscrizione. Ed invero il g.i.p., imponendo che entro dieci giorni il p.m. formulasse l'imputazione per reati per i quali egli non aveva svolto indagini, gli ha assegnato un termine che non corrisponde a quello ordinario previsto per il compimento delle indagini preliminari e lo ha costretto ad elevare un capo di imputazione per fatti che non trovano rispondenza in una previa iscrizione nel registro delle notizie di reato. In tal modo il giudice, come ha esattamente rilevato il P.G. presso questa Corte, "ha emesso un provvedimento che non trova cittadinanza nel sistema processuale in vigore", scavalcando i poteri di iniziativa del pubblico ministero (come, in fattispecie analoga, ha osservato Cass. 21/2/2007 n. 20128). Per questa parte (ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti dell'indagato BA per i due reati di falso di cui agli artt. 483 e 48 e 479 c.p.) l'ordinanza impugnata è, pertanto, abnorme.
Nella restante parte il contenuto della stessa ordinanza è, invece, legittimo.
L'ordine di formulazione dell'imputazione per il reato edilizio (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) a carico dell'indagato BA, entro il termine di dieci giorni, costituisce evidente applicazione dell'art. 409 c.p.p., comma 5. Anche l'ordine di iscrizione di soggetti diversi dal detto indagato nel registro delle notizie di reato (parte dell'ordinanza impugnata sopra indicata sub lett. b), nonostante che gli stessi soggetti non siano stati mai prima indagati e non vi sia stata alcuna richiesta del p.m., rientra nei poteri di controllo devoluti al g.i.p., come hanno affermato le Sez. un. con la sentenza 31/5/2005 n. 22909. Ed invero il g.i.p. può disporre che siano svolte nuove indagini, a più vasto raggio, sì da coinvolgere altre persone, oltre quelle già individuate dal p.m..
In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata nella parte che si è qui giudicata abnorme, mentre essa è legittima nella restante parte.
Poiché le diverse disposizioni della detta ordinanza (quelle abnormi e quelle legittime) sono connesse, gli atti vanno rinviati al Tribunale di Cassino per una nuova integrale decisione del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione del p.m., che sia conforme ai principi di diritto in precedenza qui affermati.
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cassino.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009