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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 06/06/2025 sub R.G. n.
6381/2025 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. BULFONE ANNA, Parte_1
e con il difensore avv. TRIPODI MARIA TERESA;
CP_1 preso atto dell'assenza di rilievi ostativi da parte del PM;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1) è affidata in forma condivisa ai genitori, con esercizio separato della Controparte_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per la figlia ed avranno cura di salvaguardare reciprocamente la posizione genitoriale, onde consentire alla figlia di mantenere con entrambi il più corretto, ampio e significativo rapporto;
2) La figlia manterrà la propria residenza e collocamento principale con la madre nell'immobile sito
a Tarcento (UD), in via Roma 29, ove la stessa si impegna a trasferirsi entro il 1 luglio 2025;
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal CP_1 venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la residenza materna;
due giorni con pernottamento nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la mamma ossia il martedì (dall'uscita da scuola) e mercoledì (con accompagnamento
a scuola il giovedì mattina); un giorno nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre, ossia il martedì con pernottamento (dall'uscita da scuola e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina);
4) Quanto alle visite durante le festività e le vacanze anche estive, trascorrerà le vacanze CP_2 natalizie, di Carnevale e pasquali come da calendario scolastico, per metà con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e lunedì dell'Angelo. La figlia trascorrerà i ponti
e le festività (1maggio, 25 aprile, 2 giugno) ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo. 1 Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, previa comunicazione del luogo e del periodo di permanenza. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun genitore comunicherà i rispettivi periodi di ferie e/o il piano ferie, per evitare una sovrapposizione delle ferie estive che ciascuno dovrà trascorrere con la figlia.
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per la figlia sia percepito interamente dalla sig.ra , la quale sarà inoltre beneficiaria al 100% delle detrazioni fiscali relative alla figlia;
Parte_1
6) Tenuto conto delle attuali rispettive capacità economiche, le parti concordano che il sig. CP_1 versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € Pt_1
400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di contributo una tantum per il CP_1 Pt_1 pagamento delle spese di locazione, la somma di complessivi € 3.000,00 da versarsi in tre rate con la seguente scadenza: 1° rata entro il 15 giugno 2025 - 2° rata entro il 10 luglio 2025 e 3° rata entro il 10 di agosto 2025;
8) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. CP_1
nella misura del 40% dalla sig.ra . Le parti dichiarano di conoscere ed accettare
[...] Parte_1 il Regolamento in materia di spese straordinarie dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia -
Sezione di Udine;
9) Le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere e ottenere il rilascio e il rinnovo dei documenti
d'identità per la figlia validi per l'espatrio;
10) Il sig. si farà carico di tutte le spese di mantenimento e cura dei due cani, previo CP_1 passaggio di proprietà.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia , il 24/09/2022, riconosciuta da entrambi CP_2
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e , per l'effetto, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone che rimanga affidata in forma condivisa ai genitori, con Controparte_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per la figlia ed avranno cura di salvaguardare reciprocamente la posizione genitoriale, onde consentire alla figlia di mantenere con entrambi il più corretto, ampio e significativo rapporto.
2 2) Dà atto che la figlia manterrà la propria residenza e collocamento principale con la madre nell'immobile sito a Tarcento (UD), in via Roma 29, ove la stessa si è impegnata a trasferirsi entro il 1° luglio 2025.
3) Dispone che il sig. veda e tenga con sé la figlia minore a fine settimana CP_1 alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la residenza materna;
due giorni con pernottamento nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la mamma, ossia il martedì
(dall'uscita da scuola) e mercoledì (con accompagnamento a scuola il giovedì mattina); un giorno nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre, ossia il martedì con pernottamento (dall'uscita da scuola e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina).
4) Quanto alle visite durante le festività e le vacanze anche estive, dispone che trascorra CP_2 le vacanze natalizie, di Carnevale e pasquali come da calendario scolastico, per metà con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
La figlia trascorrerà i ponti e le festività (1° maggio, 25 aprile, 2 giugno) ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo.
5) Dispone che, durante le vacanze estive, la figlia trascorra con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, previa comunicazione del luogo e del periodo di permanenza. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun genitore comunicherà i rispettivi periodi di ferie e/o il piano ferie, per evitare una sovrapposizione delle ferie estive che ciascuno dovrà trascorrere con la figlia.
6) Dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per la figlia sia percepito interamente dalla sig.ra , la quale sarà inoltre beneficiaria al 100% delle Parte_1 detrazioni fiscali relative alla figlia.
7) Tenuto conto delle attuali rispettive capacità economiche, dispone che il sig. ersi alla CP_1 sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
8) Dà atto che il sig. si è impegnato a versare alla sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 una tantum per il pagamento delle spese di locazione, la somma di complessivi € 3.000,00 in tre rate con tali scadenze: 1° rata entro il 15 giugno 2025 - 2° rata entro il 10 luglio 2025 e
3° rata entro il 10 di agosto 2025.
9) Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra CP_1
. Si dà atto che le parti hanno dichiarato di conoscere ed accettare il Parte_1
Regolamento in materia di spese straordinarie dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia - Sezione di Udine.
3 10) Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere e ottenere il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità per la figlia validi per l'espatrio.
11) Dà atto che il sig. si farà carico di tutte le spese di mantenimento e cura dei CP_1 due cani, previo passaggio di proprietà.
12) Nulla sulle spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 09/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
4
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 06/06/2025 sub R.G. n.
6381/2025 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. BULFONE ANNA, Parte_1
e con il difensore avv. TRIPODI MARIA TERESA;
CP_1 preso atto dell'assenza di rilievi ostativi da parte del PM;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1) è affidata in forma condivisa ai genitori, con esercizio separato della Controparte_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per la figlia ed avranno cura di salvaguardare reciprocamente la posizione genitoriale, onde consentire alla figlia di mantenere con entrambi il più corretto, ampio e significativo rapporto;
2) La figlia manterrà la propria residenza e collocamento principale con la madre nell'immobile sito
a Tarcento (UD), in via Roma 29, ove la stessa si impegna a trasferirsi entro il 1 luglio 2025;
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal CP_1 venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la residenza materna;
due giorni con pernottamento nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la mamma ossia il martedì (dall'uscita da scuola) e mercoledì (con accompagnamento
a scuola il giovedì mattina); un giorno nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre, ossia il martedì con pernottamento (dall'uscita da scuola e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina);
4) Quanto alle visite durante le festività e le vacanze anche estive, trascorrerà le vacanze CP_2 natalizie, di Carnevale e pasquali come da calendario scolastico, per metà con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e lunedì dell'Angelo. La figlia trascorrerà i ponti
e le festività (1maggio, 25 aprile, 2 giugno) ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo. 1 Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, previa comunicazione del luogo e del periodo di permanenza. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun genitore comunicherà i rispettivi periodi di ferie e/o il piano ferie, per evitare una sovrapposizione delle ferie estive che ciascuno dovrà trascorrere con la figlia.
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per la figlia sia percepito interamente dalla sig.ra , la quale sarà inoltre beneficiaria al 100% delle detrazioni fiscali relative alla figlia;
Parte_1
6) Tenuto conto delle attuali rispettive capacità economiche, le parti concordano che il sig. CP_1 versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € Pt_1
400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di contributo una tantum per il CP_1 Pt_1 pagamento delle spese di locazione, la somma di complessivi € 3.000,00 da versarsi in tre rate con la seguente scadenza: 1° rata entro il 15 giugno 2025 - 2° rata entro il 10 luglio 2025 e 3° rata entro il 10 di agosto 2025;
8) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. CP_1
nella misura del 40% dalla sig.ra . Le parti dichiarano di conoscere ed accettare
[...] Parte_1 il Regolamento in materia di spese straordinarie dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia -
Sezione di Udine;
9) Le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere e ottenere il rilascio e il rinnovo dei documenti
d'identità per la figlia validi per l'espatrio;
10) Il sig. si farà carico di tutte le spese di mantenimento e cura dei due cani, previo CP_1 passaggio di proprietà.” pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia , il 24/09/2022, riconosciuta da entrambi CP_2
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e , per l'effetto, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone che rimanga affidata in forma condivisa ai genitori, con Controparte_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per la figlia ed avranno cura di salvaguardare reciprocamente la posizione genitoriale, onde consentire alla figlia di mantenere con entrambi il più corretto, ampio e significativo rapporto.
2 2) Dà atto che la figlia manterrà la propria residenza e collocamento principale con la madre nell'immobile sito a Tarcento (UD), in via Roma 29, ove la stessa si è impegnata a trasferirsi entro il 1° luglio 2025.
3) Dispone che il sig. veda e tenga con sé la figlia minore a fine settimana CP_1 alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la residenza materna;
due giorni con pernottamento nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la mamma, ossia il martedì
(dall'uscita da scuola) e mercoledì (con accompagnamento a scuola il giovedì mattina); un giorno nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre, ossia il martedì con pernottamento (dall'uscita da scuola e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina).
4) Quanto alle visite durante le festività e le vacanze anche estive, dispone che trascorra CP_2 le vacanze natalizie, di Carnevale e pasquali come da calendario scolastico, per metà con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
La figlia trascorrerà i ponti e le festività (1° maggio, 25 aprile, 2 giugno) ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo.
5) Dispone che, durante le vacanze estive, la figlia trascorra con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, previa comunicazione del luogo e del periodo di permanenza. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun genitore comunicherà i rispettivi periodi di ferie e/o il piano ferie, per evitare una sovrapposizione delle ferie estive che ciascuno dovrà trascorrere con la figlia.
6) Dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per la figlia sia percepito interamente dalla sig.ra , la quale sarà inoltre beneficiaria al 100% delle Parte_1 detrazioni fiscali relative alla figlia.
7) Tenuto conto delle attuali rispettive capacità economiche, dispone che il sig. ersi alla CP_1 sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
8) Dà atto che il sig. si è impegnato a versare alla sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 una tantum per il pagamento delle spese di locazione, la somma di complessivi € 3.000,00 in tre rate con tali scadenze: 1° rata entro il 15 giugno 2025 - 2° rata entro il 10 luglio 2025 e
3° rata entro il 10 di agosto 2025.
9) Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra CP_1
. Si dà atto che le parti hanno dichiarato di conoscere ed accettare il Parte_1
Regolamento in materia di spese straordinarie dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia - Sezione di Udine.
3 10) Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere e ottenere il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità per la figlia validi per l'espatrio.
11) Dà atto che il sig. si farà carico di tutte le spese di mantenimento e cura dei CP_1 due cani, previo passaggio di proprietà.
12) Nulla sulle spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 09/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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