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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
dott.ssa Monica Bertoncini, Il Giudice,
procedimento di trattazione all'esito del causa iscritta al N. 1017/25 scritta, nella
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv.ti V. e F. Peluso)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 le note di trattazione scritta,ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la
ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
sentir accertare per
[...]
contratti a tempol'illegittimità dei determinato per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al conseguente alla risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro
tempore vigente (art. 32, 4. n. 183/2010, n.ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015,
81), pari ad una indennità omnicomprensiva,
determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in oltre interessi e ruolo;
tutto rivalutazione.
La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
in qualità di insegnante di
[...]
religione cattolica, con reiterati contratti determinato dall'a.s. 2000/2001 a tempo
2024/25, esponeva, all'a.s. dopo un richiamo alla giurisprudenza del Tribunale di Milano, che il termine apposto a tutti i contratti dovesse considerarsi illegittimo in quanto indice di un abuso dello strumento contrattuale previsto dalla disciplina di settore, in evidente contrasto con la normativa di cui al d.lgs. 368/2001, prima,
e con quella del d.l. 81/15 poi. In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, la successione di contratti a termine da loro stipulati evidenzierebbero una carenza cronica in organico, cui l'Amministrazione Scolastica
sopperisce attraverso strumenti diversi
all'ordinario ricorso alle rispetto procedure dell'immissione ruolo. a
Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1
resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale.
' nel ripercorrere a sua volta Il CP_1
la disciplina degli insegnanti di religione evidenziandone le peculiarietà, rilevava come la lamentata precarietà non fosse da imputarsi al tipo di contratto di lavoro stipulato col ma alla singolare. CP_1 '
di soggezione dell'IRC condizione all'autorità ecclesiastica.
Il CP_1 inoltre, nell'eccepire la prescrizione quinquennale, negava la sussistenza di alcun danno, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in
caso di ritenuta illegittimità della
reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto dei ricorrenti ad comeulteriori nomine per il futuro insegnanti di religione. La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. La questione è stata di nuovo recentemente affrontata dalla Suprema Corte con la
sentenza n. 18698/22 cui questo Giudice
intende dar seguito, nonché dalla Corte
d'Appello di Brescia con la sentenza n.
158/24.
La L. 824/1930, abrogata dal d.l. 112/2008,
disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali, prevedendo, all'art. 5,
incarichi annuali da conferire, all'inizio
scolastico per non più di 18 oredell'anno a persone, con preferenza settimanali religiosi, scelte dal саро sacerdoti e dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti,
in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di del 18 ratifica ed esecuzione dell'accordo febbraio 1984 di modifica del Concordato
1929, la Lateranense dell'11 febbraio
Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede)
ed al punto 5 del protocollo addizionale si impegnata ad affidare l'insegnamento аè
docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le
modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r.
23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la
Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985,
il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
è In pratica, stato previsto che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta
(scuole superiori) dell'ordinario diocesano
sentito quest'ultimo (scuole materne ed
○
elementari) a personale munito di idoneità
riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono stati inoltre indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le
modalità del reclutamento che restano,
quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
La disciplina attuale è quella di cui alla
1. 186/03 che ha infatti introdotto,
della categoria omogenea dei all'interno docenti di religione con incarico annuale,
la distinzione fra docenti di ruolo, assunti
tempocon contratto di lavoro а
indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato.
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle
diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" ciascuna per diocesi.
L'art. 3 prevede poi che l'accesso ai ruoli avvenga previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei
riconoscimento di titoli culturali e del idoneità da parte delle autorità
ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Pe ilquanto qui maggiormente interessa, comma 10 dell'art. 3 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
si provvede mediante contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario e talediocesano competente per territorio” personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine.
comma 21 prevede che "agli L'art. 1
insegnanti di religione cattolica. inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano,
salvo quanto stabilito dalla presente legge, di ilstato giuridico ed le norme economico previsti dal testo trattamento unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
D.Lgs. 16 aprile 1994, 297 e successive n.
modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva”.
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40, comma 5,
CCNL 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo al d.lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato)
e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa quindi tuttora vigente.
In sostanza, il docente di religione gode di uno giuridico pari a quello deglistato insegnanti delle materie curriculari,
valendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dal
citato d.lgs. n. 297 del 1994 art. 309, ma
ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
L'elemento connotativo di specialità
riguardo all'accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze del CP_1 per gli insegnanti
è costituito dal di religione cattolica
titolo di idoneità fatto che il
è riconosciutoall'insegnamento dall'ordinario diocesano e si tratta di un
titolo che ha effetto permanente salvo revoca.
Tale elemento di specialità incide, in
origine, sulla costituzione del rapporto non essendo ammissibile la stipulazione, da
parte del di un contratto di CP_1
lavoro а tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di
riconosciutoidoneità dall'ordinario diocesano e, sullasuccessivamente,
permanenza del rapporto contrattuale, con
effetti distinti a seconda che il rapporto sia a termine О а tempo indeterminato,
laddove il titolo di idoneità sia revocato. Fatta questa ricostruzione del quadro normativo, la Suprema Corte ha innanzi tutto richiamato i principi espressi dalla
pronuncia della Corte di Giustizia del 13
gennaio 2022, evidenziando come rilevato
\\
anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. 297 del 1994, n.
art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine
sono di regola destinati a rinnovarsi di
anno in anno, senza limiti di tempo, se non
vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al generale reclutamentosistema del scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari ragione delle carenze diavviene in personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di
diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto)
successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali.
Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di
fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben possono raggiungere quelledifficilmente misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata,
sia assolutamente ricorrente. E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini
ricostruttivi di questo più limitato e
specialissimo settore. 7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti,
sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia,
allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del fosse ragione di diritto interno che non regresso rispetto alle condizioni concrete operasse in senso in essere e quindi dissuasivo rispetto all'esercizio in sede
giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti nell'impossibilità di conversione, su cui si
tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie è laimpossibile, se non escludendo che prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità. Il
rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento
Eurounitario, previsioni della le contrattazione da cui discende collettiva tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più
di favore che penalizzanti. automatico, per gli anni a Il rinnovo rapporti annuali esistenti non venire, dei può dunque essere impedito dalla rilettura
del sistema conseguente alla pronuncia della
Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie proprio da rispetto a quanto preteso che palesemente quest'ultima, oltre dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del
30 응 non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non
escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga dell'idoneitàmeno perdita aper quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono
destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo
ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate dalla L. n. 186 del 2003, art. 4,anche
Comma 3. Esse sono infatti certamente
estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla
continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione,
assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una
tutela meno intensa (9 mesi in un triennio:
c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 51
contro 18 mesi del personale di ruolo:
medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale trattamenti del equiparazione tra i
personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari)
persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del
precariato. 8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi O
comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso
tali docenti. L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta
è data condizione di precarietà, che
dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora,
per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Nè è pensabile dati i numeri coinvolti
che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad
estendersi. Tale previsione riconosce quindi la
possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza
triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il attraverso CP_1
/
l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema,
radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo
Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico default О comunque senza soluzione di di continuità, senza che siano indetti concorsi di accessO ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia
necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso normativa speciale, a sancito dalla definizione del sistema quale congegnato dal legislatore. [...]
9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati senza soluzione di continuità, si può infatti
determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per della effetto dismissione del rapporto, in certi periodi, dell'eccedenza rispetto ai a causa fabbisogni. In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei
docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi marginali, ma sicuramente numericamente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva
evidentemente contempla, quando prevede la condizione che "permangano leconferma a condizioni (v. disponibilità del posto,
requisiti (v. idoneitàn.d. r.) ed i n.d. r.) prescritti dalleall'insegnamento,
vigenti disposizioni di legge". L'abuso qui riveste particolare gravità
perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una О più
annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale. Anche per definire quando, in simili
esso si realizzi va fattocondizioni,
riferimento all'obbligo concorsuale
triennale, perché comunque il triennio
esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al
mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da la sommatoria dei valutare qui attraverso periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre
in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un
docente in forme precarie e con modalità
discontinue sia da considerare abusiva. [...]
fuori dei casi di abuso 10. Restano al di sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale,
in concomitanza con effettive necessità
temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie"
(punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1
dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé
che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo
О comunque precedentemente incaricati,
oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a
concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della
effettività della ragione giustificativa è a carico del CP_1 come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né
rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali
fini del tutto neutra.
14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi: "Stante l'impossibilità
di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti vigenti dalle disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in
materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi
Eurounitari non può tradursi in ragione di
pregiudizio per i lavoratori, salvo il al risarcimento diritto del danno per la concorsi triennali indizione dei mancata quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei di religionedocenti
cattolica nella scuola pubblica, di cui alla
L. 186/2003, costituisce abuso della contrattazione a nell'utilizzazione termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico О comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in
mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno,
a condizione, in quest'ultimo caso, che si
determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del
Eurounitario, con applicazione, danno c.d.
ragione della gravità del anche in pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs.
n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno
sofferto, non essendo invece riconoscibile trasformazione di diritto in rapporti a la tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica sono soggetti a hanno durata annuale e conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, ma è consentita altresì l'assunzione infrannuale, sulla base didi durata
dalla necessità contratti motivati docenti precedentemente sostitutiva di incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte О per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se
tali contratti dal accertata, esclude computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso" (così, cass. Civ.
18698/22).
Di conseguenza, va rilevato che la ricorrente ha lavorato ininterrottamente, in virtù di docenze annuali, dall'a.s.
2013/2014 all'a.s. 2024/25 ed una procedura di reclutamento concorsuale straordinaria, a
Pt_1 ha partecipato, è stata cui anche la indetta solo nel 2024 (v. doc.
5-6 CP_1
e stato matricolare).
Applicando i principi espressi dalla Suprema
Corte, mentre può dirsi legittima la stipula dei contratti per il primo triennio, per i
successivi la reiterazione ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
è quindi verificata la "abusiva la Si
reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi а causa della mancata
indizione dei concorsi previsti dalla legge n. 186 del 18 luglio 2003, in assenza di
prova da parte del del ricorrere CP_1 indi alcuna specifica esigenza temporanea,
tal modo adempiendo l'obbligo di fornire
un'interpretazione del diritto interno
conforme allo scopo della Direttiva, obbligo questo affermato dalla Corte di Giustizia
anche in caso di norme non self-executing”
(così C.d. A Brescia sent. 44/25).
Sempre la Corte d'Appello di Brescia ha
ritenuto irrilevante "l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal
2020/2021 in avanti, circostanza invocata dal CP_1 per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del concorso,
trattandosi di circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte delle odierne appellate dei 36 mesi di
occupazione mediante contratto a termine"
(v. C.d.A. Brescia sent. 158/24).
Del resto, il numero delle immissioni in ruolo avvenute tra il 2020/21 ed il 2023/24
(472 per l'a.s. 2020/2021, 673 per l'a.s.
2021/2022, 422 per l'a.s. 2022/2023 e 419
per l'a.s. 2023/2024) è estremamente esiguo rispetto al fabbisogno di insegnanti di
piano nazionale, non senza religione sul tali immissioni in ruolo considerare che sono avvenute tramite scorrimento delle graduatorie di merito e non attraverso concorso (che è stato indetto solo nel
secondo semestre del 2024 per 4.500 posti).
In ordine al concorso indetto nel 2024 la
Corte d'Appello di Brescia ha osservato che
"con il D.M. 9 del 19 gennaio 2024, è n.
straordinaria, una procedura stata bandita per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e
disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito. Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art.
1-bis, comma
2, del d.l. 126 del 2019, come modificato dal d.l. 36 del 2022 e dal d.l. 75 del 2023,
a bandire dettache autorizzava il CP_1
In tema di efficacia sanante procedura.
dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n. 18698
del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti а termine dei docenti di religione, ha precisato che i
diritti risarcitori di questi ultimi
«restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non
di procedure a seguito da connotate automaticità»>> 12 della (cfr. punto motivazione). La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del
2021.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la
successiva immissione in ruolo del docente precario, anche а seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine,
si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): ... come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della
scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016,
22552 alla n. 22557. Ivi la dalla numero la disciplina è confrontata con Corte si dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107,
art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo)
personale docente per l'anno scolastico
2015/2016, articolato in tre fasi e sancito definitiva perdita di efficacia dellela ad esaurimento, segraduatorie effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione termine;
di contratti a tuttavia la stabilizzazione disposta dal
legislatore del 2015 rappresenta una misura
più satisfattiva di quella per ben equivalente che sarebbe spettata, alla
stregua del "diritto vivente" (Cass., SU,
n. 5072/2016), al personalesentenza con una serie ripetuta e scolastico assunto contratti а termine. La non consentita di idoneità a cancellare le conseguenze
- (ferma la possibilità del dell'abuso allegare e provare danni docente di ulteriori e diversi, in applicazione dei
principi affermati da Cass. SU n. 5072 del
2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego,
nel tempo compreso totale fino al delle graduatorie ad scorrimento esaurimento, secondo quanto previsto dalla
1. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non
si è mancato, tuttavia, di precisare (punti
91 e 92 delle sentenze citate) che, al
astratta "chance" di contrario, la
- che può ravvisarsi nei stabilizzazione casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati non costituisce, nel misura proporzionata, diritto interno,
energica edeffettiva, sufficientemente
idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di
stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n. 5072 del
2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato nelle graduatorie ad sull'avanzamento esaurimento in ragione della stipula dei
contratti a termine». La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in
luce che in ogni caso non vi è un nesso tra l'avvenuta assunzione inautomatico ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine,
osservando che recentemente è stato chiarito
(Cass. 15353 del 2020) che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a
tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in
ruolo del lavoratore costituisce misura idonea a reintegrare le sanzionatoria conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-
effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero
'percorsi riservati' a detto attraverso personale». In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della
assunzione in ruolo presuppone una stretta
correlazione>>> fra abuso del contratto а
termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che
entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo. nel senso dell'esistenza
-
di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione. Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che «affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non
è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima». Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto а termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 C.C.,
tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, effetto opposto, a neutralizzarecon
l'effetto pregiudizievole».
E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva
assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure aidi procedure riservate «all'esito dipendenti reiteratamente assunti a termine
e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una
di stabilizzazione ragionevole certezza
(anche se blande procedure attraverso selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle
296 del 2006,procedure avviate ex lege n.
art. 1, comma 519».
Questa interpretazione, ha aggiunto la
Corte, è conforme alla clausola 5
dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, avendo il giudice Europeo
chiarito che la clausola 5, punto 1,
dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti specie, i docenti dellapubblici (nella scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a indeterminato qualsiasi diritto altempo risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. ruoloQuando, invece, l'immissione in avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito,
in ragione di capacità e professionalità
proprie del docente.
In questo caso, pertanto, sempre secondo la successiva Corte di Cassazione, la
immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti а
termine" (così, C.d.A. Brescia sent. 44/25).
ritenersi, Di conseguenza, deve conformemente a quanto affermato dalla Corte
d'Appello di Brescia, che "il concorso
straordinario indetto con il D.M. del appellante n.9 del 19 gennaio CP_1
2024, sopra richiamato, pur essendo stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai
docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già
realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura l'automaticache comporta
stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), O comunque che offre già ex ante una
di stabilizzazioneragionevole certezza attraverso blande procedure (anche se
selettive) », secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad
esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla 1.107 del 2015); si
tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale
didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale).
E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità
professionale e titoli, nonché prova orale in ragione delladidattico-metodologica),
della professionalità del capacità e
docente.
cheStando così le cose, deve escludersi l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante
della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine (e pertanto non vi è
ragione di se gli odierni accertare appellati abbiano partecipato alla procedura straordinaria in questione er in caso esito, positivo, attendere il relativo
perché anche qualora i medesimi fossero
immessa in ruolo, questa immissione non
inciderebbe sui loro diritti risarcitori vantati nei confronti del CP_1 per il passato). Con la precisazione, sotto diverso profilo, che, per le stesse ragioni ora irrilevante, nel caso di esposte, è pure l'immissione in ruolo di un numero specie,
variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti,
circostanza invocata dal CP_1 per dell'obbligo di escludere la violazione indizione del concorso, trattandosi di circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte degli odierni mesi di occupazioneappellati dei 36
mediante contratto a termine e, comunque, non avendo interessato gli appellati (che non sono stati immessi in ruolo)" (così,
C.d.A. Brescia sent. 44/25). Fatte queste premesse, come già ricordato dalla Suprema Corte, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti а
termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto (peraltro neppure richiesta),
ma solo al risarcimento del danno.
L'originaria previsione di cui all'art. 32,
183/10 è stata sostituita, a1. comma 5,
partire dal 25 giugno 2015, dall'art. 28 del d.lgs. 81/15 invocato dal ' secondo CP_1
cui < (...) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno a stabilendofavore del lavoratore un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604
del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In collettivipresenza di contratti che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo
dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà».
Sennonché, il successivo art. 29 dispone espressamente che sono (...) esclusi dal campo di applicazione del presente capo: (...)
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il supplenze e con il conferimento delle personale sanitario, anche dirigente, del
nazionale. (...) Servizio sanitario Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
Ne consegue, come chiarito dalla Corte
d'Appello di Brescia, che "l'indennità
risarcitoria prevista dal citato art. 28 non può trovare applicazione al caso di specie,
per espressa disposizione del successivo
art. 29 (norma non espressamente considerata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 15 marzo 2016 sull'interpretazione dell'art. 36 in senso conforme alle norme eurounitarie e dalla successiva sentenza della Sezione Lavoro n. 18698 del 2022). La relativa questione, conformemente al
principio iura novit curia, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell'individuazione ed interpretazione delle norme di legge applicabili.
Tuttavia, la reiterazione dei contratti а
termine senza indizione dei concorsi per l'immissione in ruolo ha senz'altro cagionato un danno agli odierni appellati per la perdita di chance di stabilizzazione, con i conseguenti benefici che un rapporto di lavoro stabile produce in termini di
certezza di reddito, di programmazione delle scelte di vita, di maggior tutela in caso di licenziamento e, nello specifico caso dei docenti di religione a termine, di durata comporto e di applicabilità della del mobilità professionale della diversa mobilità collettiva utilizzazione O
nell'ipotesi di revoca dell'idoneità O di
esubero del docente.
E tale danno va senz'altro risarcito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
165 del 2001. Lo stesso può dunque liquidarsi in via
equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.C.,
riducendo però il parametro di riferimento generalmente utilizzato dalla giurisprudenza, oscillante tra 2,5 e 12
mensilità della retribuzione globale di
fatto, in considerazione della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori
precari della scuola, e ciò in ragione della loro equiparazione ai docenti а tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti anzianità e della clausola del CCNL di di rinnovo automatico dei contratti a termine.
Che tale ultima circostanza possa incidere sul quantum del danno, riducendolo, è, del resto, desumibile da quanto previsto dal
legislatore indennità in tema di risarcitoria nel settore privato,
consentendo l'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, pur con riferimento ad una che qui non rileva, una fattispecie riduzione dell'indennità ivi prevista,
addirittura in termini di dimezzamento (< In
presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati contratto a termine nell'ambito di con specifiche graduatorie, il limite massimo
dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà»)" (così, C.d.A. Brescia, sent.
44/25).
Ciò chiarito, la quantificazione del danno
può essere determinata in via equitativa, in base al numero dei contratti illegittimi ovvero sottoscritti oltre il limite dei 36
mesi, tenendo conto dei criteri di quantificazione adottati anche dalla Corte
d'Appello di Brescia (v. C.d.A. Brescia
sent. n. 158/24). Per cui, tenuto conto del fatto che la
ricorrente, nell'intero periodo considerato, ha lavorato ininterrottamente e che comunque dall'a.s. 2020/21 il Ministero ha cominciato effettuare alcune immissioni in ruolo, ad può ritenersi adeguato un risarcimento stimato in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. riguarda l'eccezione di Per quanto prescrizione sollevata dal CP_1 la '
Suprema Corte ha chiarito che "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi contratti аdi abusiva reiterazione di termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
dalla prestazione in2001, derivante violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione О l'impiego di
lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è
pertanto assoggettato all'ordinario termine prescrizione decennale" (cass. Civ.di
5740/2020).
Di conseguenza, occorre ragionare in termini di anno scolastico e pertanto il quarto contratto (prima fonte di pregiudizio) va individuato in quello stipulato nell'a.s.
2016/17 e non si è pertanto maturata alcuna prescrizione pur nell'assenza di alcuna diffida.
Di conseguenza, il risarcimento del danno va quantificato in 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata con cui il CP_1 ha chiesto che il Giudice accerti e dichiari che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come di religione cattolica, essa insegnante inammissibile, non potendosi il appare
Giudice pronunciare su una condotta futura,
ma in ogni caso è ovvio, stante la ritenuta violazione di norme di diritto europeo, che
dovrà procedere il CP_1 non altri incarichi di all'affidamenti di religione a tempo insegnamento di determinato favore di coloro che, come i ricorrenti, hanno superato il limite di 36
mesi.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto della
serialità della questione e dei parametri indicati dalla Corte d'Appello di Brescia, possono essere compensate nella misura del
505, stante la novità e la complessità delle questioni trattate, ponendo a carico del
l'ulteriore 50%. CP_1
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunziando sullalavoro,
causa iscritta al N. 1017/25 R.G.:
1) dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti а tempo determinato, così come individuati in
motivazione e per l'effetto condanna il
Controparte_1 in persona del CP_2 pro tempore, al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato in misura pari a 3
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP_2 pro tempore,
alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in
complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con
distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore terzo.
Bergamo 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
dott.ssa Monica Bertoncini, Il Giudice,
procedimento di trattazione all'esito del causa iscritta al N. 1017/25 scritta, nella
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv.ti V. e F. Peluso)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 le note di trattazione scritta,ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la
ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
sentir accertare per
[...]
contratti a tempol'illegittimità dei determinato per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al conseguente alla risarcimento del danno illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro
tempore vigente (art. 32, 4. n. 183/2010, n.ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015,
81), pari ad una indennità omnicomprensiva,
determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in oltre interessi e ruolo;
tutto rivalutazione.
La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
in qualità di insegnante di
[...]
religione cattolica, con reiterati contratti determinato dall'a.s. 2000/2001 a tempo
2024/25, esponeva, all'a.s. dopo un richiamo alla giurisprudenza del Tribunale di Milano, che il termine apposto a tutti i contratti dovesse considerarsi illegittimo in quanto indice di un abuso dello strumento contrattuale previsto dalla disciplina di settore, in evidente contrasto con la normativa di cui al d.lgs. 368/2001, prima,
e con quella del d.l. 81/15 poi. In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, la successione di contratti a termine da loro stipulati evidenzierebbero una carenza cronica in organico, cui l'Amministrazione Scolastica
sopperisce attraverso strumenti diversi
all'ordinario ricorso alle rispetto procedure dell'immissione ruolo. a
Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1
resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale.
' nel ripercorrere a sua volta Il CP_1
la disciplina degli insegnanti di religione evidenziandone le peculiarietà, rilevava come la lamentata precarietà non fosse da imputarsi al tipo di contratto di lavoro stipulato col ma alla singolare. CP_1 '
di soggezione dell'IRC condizione all'autorità ecclesiastica.
Il CP_1 inoltre, nell'eccepire la prescrizione quinquennale, negava la sussistenza di alcun danno, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in
caso di ritenuta illegittimità della
reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto dei ricorrenti ad comeulteriori nomine per il futuro insegnanti di religione. La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. La questione è stata di nuovo recentemente affrontata dalla Suprema Corte con la
sentenza n. 18698/22 cui questo Giudice
intende dar seguito, nonché dalla Corte
d'Appello di Brescia con la sentenza n.
158/24.
La L. 824/1930, abrogata dal d.l. 112/2008,
disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali, prevedendo, all'art. 5,
incarichi annuali da conferire, all'inizio
scolastico per non più di 18 oredell'anno a persone, con preferenza settimanali religiosi, scelte dal саро sacerdoti e dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti,
in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di del 18 ratifica ed esecuzione dell'accordo febbraio 1984 di modifica del Concordato
1929, la Lateranense dell'11 febbraio
Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede)
ed al punto 5 del protocollo addizionale si impegnata ad affidare l'insegnamento аè
docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le
modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r.
23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la
Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985,
il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
è In pratica, stato previsto che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta
(scuole superiori) dell'ordinario diocesano
sentito quest'ultimo (scuole materne ed
○
elementari) a personale munito di idoneità
riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono stati inoltre indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le
modalità del reclutamento che restano,
quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
La disciplina attuale è quella di cui alla
1. 186/03 che ha infatti introdotto,
della categoria omogenea dei all'interno docenti di religione con incarico annuale,
la distinzione fra docenti di ruolo, assunti
tempocon contratto di lavoro а
indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato.
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle
diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" ciascuna per diocesi.
L'art. 3 prevede poi che l'accesso ai ruoli avvenga previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei
riconoscimento di titoli culturali e del idoneità da parte delle autorità
ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Pe ilquanto qui maggiormente interessa, comma 10 dell'art. 3 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
si provvede mediante contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario e talediocesano competente per territorio” personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine.
comma 21 prevede che "agli L'art. 1
insegnanti di religione cattolica. inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano,
salvo quanto stabilito dalla presente legge, di ilstato giuridico ed le norme economico previsti dal testo trattamento unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
D.Lgs. 16 aprile 1994, 297 e successive n.
modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva”.
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40, comma 5,
CCNL 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo al d.lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato)
e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa quindi tuttora vigente.
In sostanza, il docente di religione gode di uno giuridico pari a quello deglistato insegnanti delle materie curriculari,
valendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dal
citato d.lgs. n. 297 del 1994 art. 309, ma
ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
L'elemento connotativo di specialità
riguardo all'accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze del CP_1 per gli insegnanti
è costituito dal di religione cattolica
titolo di idoneità fatto che il
è riconosciutoall'insegnamento dall'ordinario diocesano e si tratta di un
titolo che ha effetto permanente salvo revoca.
Tale elemento di specialità incide, in
origine, sulla costituzione del rapporto non essendo ammissibile la stipulazione, da
parte del di un contratto di CP_1
lavoro а tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di
riconosciutoidoneità dall'ordinario diocesano e, sullasuccessivamente,
permanenza del rapporto contrattuale, con
effetti distinti a seconda che il rapporto sia a termine О а tempo indeterminato,
laddove il titolo di idoneità sia revocato. Fatta questa ricostruzione del quadro normativo, la Suprema Corte ha innanzi tutto richiamato i principi espressi dalla
pronuncia della Corte di Giustizia del 13
gennaio 2022, evidenziando come rilevato
\\
anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. 297 del 1994, n.
art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine
sono di regola destinati a rinnovarsi di
anno in anno, senza limiti di tempo, se non
vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al generale reclutamentosistema del scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari ragione delle carenze diavviene in personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di
diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto)
successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali.
Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di
fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben possono raggiungere quelledifficilmente misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata,
sia assolutamente ricorrente. E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini
ricostruttivi di questo più limitato e
specialissimo settore. 7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti,
sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia,
allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del fosse ragione di diritto interno che non regresso rispetto alle condizioni concrete operasse in senso in essere e quindi dissuasivo rispetto all'esercizio in sede
giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti nell'impossibilità di conversione, su cui si
tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie è laimpossibile, se non escludendo che prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità. Il
rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento
Eurounitario, previsioni della le contrattazione da cui discende collettiva tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più
di favore che penalizzanti. automatico, per gli anni a Il rinnovo rapporti annuali esistenti non venire, dei può dunque essere impedito dalla rilettura
del sistema conseguente alla pronuncia della
Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie proprio da rispetto a quanto preteso che palesemente quest'ultima, oltre dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del
30 응 non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non
escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga dell'idoneitàmeno perdita aper quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono
destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo
ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate dalla L. n. 186 del 2003, art. 4,anche
Comma 3. Esse sono infatti certamente
estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla
continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione,
assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una
tutela meno intensa (9 mesi in un triennio:
c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 51
contro 18 mesi del personale di ruolo:
medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale trattamenti del equiparazione tra i
personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari)
persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del
precariato. 8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi O
comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso
tali docenti. L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta
è data condizione di precarietà, che
dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora,
per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Nè è pensabile dati i numeri coinvolti
che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad
estendersi. Tale previsione riconosce quindi la
possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza
triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il attraverso CP_1
/
l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema,
radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo
Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico default О comunque senza soluzione di di continuità, senza che siano indetti concorsi di accessO ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia
necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso normativa speciale, a sancito dalla definizione del sistema quale congegnato dal legislatore. [...]
9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati senza soluzione di continuità, si può infatti
determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per della effetto dismissione del rapporto, in certi periodi, dell'eccedenza rispetto ai a causa fabbisogni. In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei
docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi marginali, ma sicuramente numericamente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva
evidentemente contempla, quando prevede la condizione che "permangano leconferma a condizioni (v. disponibilità del posto,
requisiti (v. idoneitàn.d. r.) ed i n.d. r.) prescritti dalleall'insegnamento,
vigenti disposizioni di legge". L'abuso qui riveste particolare gravità
perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una О più
annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale. Anche per definire quando, in simili
esso si realizzi va fattocondizioni,
riferimento all'obbligo concorsuale
triennale, perché comunque il triennio
esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al
mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da la sommatoria dei valutare qui attraverso periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre
in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un
docente in forme precarie e con modalità
discontinue sia da considerare abusiva. [...]
fuori dei casi di abuso 10. Restano al di sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale,
in concomitanza con effettive necessità
temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie"
(punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1
dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé
che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo
О comunque precedentemente incaricati,
oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a
concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della
effettività della ragione giustificativa è a carico del CP_1 come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né
rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali
fini del tutto neutra.
14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi: "Stante l'impossibilità
di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti vigenti dalle disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in
materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi
Eurounitari non può tradursi in ragione di
pregiudizio per i lavoratori, salvo il al risarcimento diritto del danno per la concorsi triennali indizione dei mancata quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei di religionedocenti
cattolica nella scuola pubblica, di cui alla
L. 186/2003, costituisce abuso della contrattazione a nell'utilizzazione termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico О comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in
mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno,
a condizione, in quest'ultimo caso, che si
determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del
Eurounitario, con applicazione, danno c.d.
ragione della gravità del anche in pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs.
n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno
sofferto, non essendo invece riconoscibile trasformazione di diritto in rapporti a la tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica sono soggetti a hanno durata annuale e conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, ma è consentita altresì l'assunzione infrannuale, sulla base didi durata
dalla necessità contratti motivati docenti precedentemente sostitutiva di incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte О per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se
tali contratti dal accertata, esclude computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso" (così, cass. Civ.
18698/22).
Di conseguenza, va rilevato che la ricorrente ha lavorato ininterrottamente, in virtù di docenze annuali, dall'a.s.
2013/2014 all'a.s. 2024/25 ed una procedura di reclutamento concorsuale straordinaria, a
Pt_1 ha partecipato, è stata cui anche la indetta solo nel 2024 (v. doc.
5-6 CP_1
e stato matricolare).
Applicando i principi espressi dalla Suprema
Corte, mentre può dirsi legittima la stipula dei contratti per il primo triennio, per i
successivi la reiterazione ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
è quindi verificata la "abusiva la Si
reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi а causa della mancata
indizione dei concorsi previsti dalla legge n. 186 del 18 luglio 2003, in assenza di
prova da parte del del ricorrere CP_1 indi alcuna specifica esigenza temporanea,
tal modo adempiendo l'obbligo di fornire
un'interpretazione del diritto interno
conforme allo scopo della Direttiva, obbligo questo affermato dalla Corte di Giustizia
anche in caso di norme non self-executing”
(così C.d. A Brescia sent. 44/25).
Sempre la Corte d'Appello di Brescia ha
ritenuto irrilevante "l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal
2020/2021 in avanti, circostanza invocata dal CP_1 per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del concorso,
trattandosi di circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte delle odierne appellate dei 36 mesi di
occupazione mediante contratto a termine"
(v. C.d.A. Brescia sent. 158/24).
Del resto, il numero delle immissioni in ruolo avvenute tra il 2020/21 ed il 2023/24
(472 per l'a.s. 2020/2021, 673 per l'a.s.
2021/2022, 422 per l'a.s. 2022/2023 e 419
per l'a.s. 2023/2024) è estremamente esiguo rispetto al fabbisogno di insegnanti di
piano nazionale, non senza religione sul tali immissioni in ruolo considerare che sono avvenute tramite scorrimento delle graduatorie di merito e non attraverso concorso (che è stato indetto solo nel
secondo semestre del 2024 per 4.500 posti).
In ordine al concorso indetto nel 2024 la
Corte d'Appello di Brescia ha osservato che
"con il D.M. 9 del 19 gennaio 2024, è n.
straordinaria, una procedura stata bandita per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e
disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito. Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art.
1-bis, comma
2, del d.l. 126 del 2019, come modificato dal d.l. 36 del 2022 e dal d.l. 75 del 2023,
a bandire dettache autorizzava il CP_1
In tema di efficacia sanante procedura.
dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n. 18698
del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti а termine dei docenti di religione, ha precisato che i
diritti risarcitori di questi ultimi
«restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non
di procedure a seguito da connotate automaticità»>> 12 della (cfr. punto motivazione). La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del
2021.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la
successiva immissione in ruolo del docente precario, anche а seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine,
si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): ... come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della
scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016,
22552 alla n. 22557. Ivi la dalla numero la disciplina è confrontata con Corte si dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107,
art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo)
personale docente per l'anno scolastico
2015/2016, articolato in tre fasi e sancito definitiva perdita di efficacia dellela ad esaurimento, segraduatorie effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione termine;
di contratti a tuttavia la stabilizzazione disposta dal
legislatore del 2015 rappresenta una misura
più satisfattiva di quella per ben equivalente che sarebbe spettata, alla
stregua del "diritto vivente" (Cass., SU,
n. 5072/2016), al personalesentenza con una serie ripetuta e scolastico assunto contratti а termine. La non consentita di idoneità a cancellare le conseguenze
- (ferma la possibilità del dell'abuso allegare e provare danni docente di ulteriori e diversi, in applicazione dei
principi affermati da Cass. SU n. 5072 del
2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego,
nel tempo compreso totale fino al delle graduatorie ad scorrimento esaurimento, secondo quanto previsto dalla
1. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non
si è mancato, tuttavia, di precisare (punti
91 e 92 delle sentenze citate) che, al
astratta "chance" di contrario, la
- che può ravvisarsi nei stabilizzazione casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati non costituisce, nel misura proporzionata, diritto interno,
energica edeffettiva, sufficientemente
idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di
stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n. 5072 del
2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato nelle graduatorie ad sull'avanzamento esaurimento in ragione della stipula dei
contratti a termine». La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in
luce che in ogni caso non vi è un nesso tra l'avvenuta assunzione inautomatico ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine,
osservando che recentemente è stato chiarito
(Cass. 15353 del 2020) che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a
tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in
ruolo del lavoratore costituisce misura idonea a reintegrare le sanzionatoria conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-
effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero
'percorsi riservati' a detto attraverso personale». In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della
assunzione in ruolo presuppone una stretta
correlazione>>> fra abuso del contratto а
termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che
entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo. nel senso dell'esistenza
-
di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione. Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che «affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non
è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima». Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto а termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 C.C.,
tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, effetto opposto, a neutralizzarecon
l'effetto pregiudizievole».
E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva
assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure aidi procedure riservate «all'esito dipendenti reiteratamente assunti a termine
e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una
di stabilizzazione ragionevole certezza
(anche se blande procedure attraverso selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle
296 del 2006,procedure avviate ex lege n.
art. 1, comma 519».
Questa interpretazione, ha aggiunto la
Corte, è conforme alla clausola 5
dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, avendo il giudice Europeo
chiarito che la clausola 5, punto 1,
dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti specie, i docenti dellapubblici (nella scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a indeterminato qualsiasi diritto altempo risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. ruoloQuando, invece, l'immissione in avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito,
in ragione di capacità e professionalità
proprie del docente.
In questo caso, pertanto, sempre secondo la successiva Corte di Cassazione, la
immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti а
termine" (così, C.d.A. Brescia sent. 44/25).
ritenersi, Di conseguenza, deve conformemente a quanto affermato dalla Corte
d'Appello di Brescia, che "il concorso
straordinario indetto con il D.M. del appellante n.9 del 19 gennaio CP_1
2024, sopra richiamato, pur essendo stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai
docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già
realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura l'automaticache comporta
stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), O comunque che offre già ex ante una
di stabilizzazioneragionevole certezza attraverso blande procedure (anche se
selettive) », secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad
esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla 1.107 del 2015); si
tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale
didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale).
E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità
professionale e titoli, nonché prova orale in ragione delladidattico-metodologica),
della professionalità del capacità e
docente.
cheStando così le cose, deve escludersi l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante
della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine (e pertanto non vi è
ragione di se gli odierni accertare appellati abbiano partecipato alla procedura straordinaria in questione er in caso esito, positivo, attendere il relativo
perché anche qualora i medesimi fossero
immessa in ruolo, questa immissione non
inciderebbe sui loro diritti risarcitori vantati nei confronti del CP_1 per il passato). Con la precisazione, sotto diverso profilo, che, per le stesse ragioni ora irrilevante, nel caso di esposte, è pure l'immissione in ruolo di un numero specie,
variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti,
circostanza invocata dal CP_1 per dell'obbligo di escludere la violazione indizione del concorso, trattandosi di circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte degli odierni mesi di occupazioneappellati dei 36
mediante contratto a termine e, comunque, non avendo interessato gli appellati (che non sono stati immessi in ruolo)" (così,
C.d.A. Brescia sent. 44/25). Fatte queste premesse, come già ricordato dalla Suprema Corte, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti а
termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto (peraltro neppure richiesta),
ma solo al risarcimento del danno.
L'originaria previsione di cui all'art. 32,
183/10 è stata sostituita, a1. comma 5,
partire dal 25 giugno 2015, dall'art. 28 del d.lgs. 81/15 invocato dal ' secondo CP_1
cui < (...) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno a stabilendofavore del lavoratore un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604
del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In collettivipresenza di contratti che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo
dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà».
Sennonché, il successivo art. 29 dispone espressamente che sono (...) esclusi dal campo di applicazione del presente capo: (...)
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il supplenze e con il conferimento delle personale sanitario, anche dirigente, del
nazionale. (...) Servizio sanitario Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
Ne consegue, come chiarito dalla Corte
d'Appello di Brescia, che "l'indennità
risarcitoria prevista dal citato art. 28 non può trovare applicazione al caso di specie,
per espressa disposizione del successivo
art. 29 (norma non espressamente considerata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 15 marzo 2016 sull'interpretazione dell'art. 36 in senso conforme alle norme eurounitarie e dalla successiva sentenza della Sezione Lavoro n. 18698 del 2022). La relativa questione, conformemente al
principio iura novit curia, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi dell'individuazione ed interpretazione delle norme di legge applicabili.
Tuttavia, la reiterazione dei contratti а
termine senza indizione dei concorsi per l'immissione in ruolo ha senz'altro cagionato un danno agli odierni appellati per la perdita di chance di stabilizzazione, con i conseguenti benefici che un rapporto di lavoro stabile produce in termini di
certezza di reddito, di programmazione delle scelte di vita, di maggior tutela in caso di licenziamento e, nello specifico caso dei docenti di religione a termine, di durata comporto e di applicabilità della del mobilità professionale della diversa mobilità collettiva utilizzazione O
nell'ipotesi di revoca dell'idoneità O di
esubero del docente.
E tale danno va senz'altro risarcito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
165 del 2001. Lo stesso può dunque liquidarsi in via
equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.C.,
riducendo però il parametro di riferimento generalmente utilizzato dalla giurisprudenza, oscillante tra 2,5 e 12
mensilità della retribuzione globale di
fatto, in considerazione della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori
precari della scuola, e ciò in ragione della loro equiparazione ai docenti а tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti anzianità e della clausola del CCNL di di rinnovo automatico dei contratti a termine.
Che tale ultima circostanza possa incidere sul quantum del danno, riducendolo, è, del resto, desumibile da quanto previsto dal
legislatore indennità in tema di risarcitoria nel settore privato,
consentendo l'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, pur con riferimento ad una che qui non rileva, una fattispecie riduzione dell'indennità ivi prevista,
addirittura in termini di dimezzamento (< In
presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati contratto a termine nell'ambito di con specifiche graduatorie, il limite massimo
dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà»)" (così, C.d.A. Brescia, sent.
44/25).
Ciò chiarito, la quantificazione del danno
può essere determinata in via equitativa, in base al numero dei contratti illegittimi ovvero sottoscritti oltre il limite dei 36
mesi, tenendo conto dei criteri di quantificazione adottati anche dalla Corte
d'Appello di Brescia (v. C.d.A. Brescia
sent. n. 158/24). Per cui, tenuto conto del fatto che la
ricorrente, nell'intero periodo considerato, ha lavorato ininterrottamente e che comunque dall'a.s. 2020/21 il Ministero ha cominciato effettuare alcune immissioni in ruolo, ad può ritenersi adeguato un risarcimento stimato in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. riguarda l'eccezione di Per quanto prescrizione sollevata dal CP_1 la '
Suprema Corte ha chiarito che "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi contratti аdi abusiva reiterazione di termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
dalla prestazione in2001, derivante violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione О l'impiego di
lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è
pertanto assoggettato all'ordinario termine prescrizione decennale" (cass. Civ.di
5740/2020).
Di conseguenza, occorre ragionare in termini di anno scolastico e pertanto il quarto contratto (prima fonte di pregiudizio) va individuato in quello stipulato nell'a.s.
2016/17 e non si è pertanto maturata alcuna prescrizione pur nell'assenza di alcuna diffida.
Di conseguenza, il risarcimento del danno va quantificato in 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata con cui il CP_1 ha chiesto che il Giudice accerti e dichiari che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come di religione cattolica, essa insegnante inammissibile, non potendosi il appare
Giudice pronunciare su una condotta futura,
ma in ogni caso è ovvio, stante la ritenuta violazione di norme di diritto europeo, che
dovrà procedere il CP_1 non altri incarichi di all'affidamenti di religione a tempo insegnamento di determinato favore di coloro che, come i ricorrenti, hanno superato il limite di 36
mesi.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto della
serialità della questione e dei parametri indicati dalla Corte d'Appello di Brescia, possono essere compensate nella misura del
505, stante la novità e la complessità delle questioni trattate, ponendo a carico del
l'ulteriore 50%. CP_1
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunziando sullalavoro,
causa iscritta al N. 1017/25 R.G.:
1) dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti а tempo determinato, così come individuati in
motivazione e per l'effetto condanna il
Controparte_1 in persona del CP_2 pro tempore, al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato in misura pari a 3
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP_2 pro tempore,
alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in
complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con
distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore terzo.
Bergamo 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini