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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2779 dell'anno 2017 del Registro Generale Affari Contenziosi,
vertente
TRA
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Rutigliano, come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Ippolito, come da Controparte_1
mandato in atti
CONVENUTO
§§§
Oggetto: invalidità contratto – ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo “attore”) ha Parte_1
premesso:
- di avere sottoscritto in data 05.12.2013 con un contratto di opzione, Controparte_1
versando un corrispettivo di € 20.000,00, per esercitare il diritto di acquistare dei terreni di proprietà di quest'ultima per complessivi 35.22.94 ettari al prezzo di complessivi € 570.000,00;
- di avere sottoscritto sempre con la convenuta, in pari data, una scrittura privata con la quale l'attore si impegnava a versare l'eventuale differenza sul minore corrispettivo determinato dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) rispetto al prezzo di vendita pattuito nel caso di accoglimento della pratica presentata dal figlio;
Parte_2
- che accettata la proposta di acquisto di tutti i terreni formulata Controparte_1
dall'ISMEA al prezzo di € 475.686,38, li vendeva a quest'ultima, che a sua volta, con atto pubblico del 06.07.2015, li rivendeva con patto di riservato dominio a;
Parte_2
- che, per colmare la differenza di prezzo ed onorare gli impegni assunti con la convenuta,
l'attore rilasciava cinque titoli cambiari, tutti di importo pari a € 12.545,00 con scadenza al
18.03.2016, 18.03.2017, al 18.03.2018, al 18.03.2019 e al 18.03.2020, e, a ulteriore garanzia,
iscriveva ipoteca volontaria su un immobile e su un box siti in Apricena alla via Pietro Gobetti
nn 5 e 7, sui quali la garantita agiva poi esecutivamente mediante pignoramento immobiliare per il pagamento della prima cambiale inevasa.
Conseguentemente l'attore ha chiamato in causa la su indicata convenuta, deducendo:
- in via principale, che il contratto di opzione e la scrittura privata sottoscritti il 05.12.2013
dovevano considerarsi nulli per illiceità della causa, per contrarietà a norme imperative e, in particolare, alla procedura prevista dal D.Lgs. n 123/98 con la quale l'ISMEA concede agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura;
- in via subordinata, che entrambi i contratti dovevano considerarsi altresì annullabili ex art
2 sottoscriverli, in quanto convinto che tali contratti fossero necessari per ottenere le agevolazioni concesse dall'Ismea, oltre alla sussistenza dell'errore essenziale ex art 1429 cc rappresentato dalla diversa superficie reale dei terreni compravenduti destinati a pascolo (meno remunerativi)
e a seminativo (più redditizi).
La parte ha specificamente concluso:
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1343 e 1418 cc del contratto
di opzione e della scrittura privata sottoscritti in data 05.12.2013, e, per l'effetto, la
nullità derivata dalle cambiali sottoscritte dall'attore di importo pari ad € 12.545,00
ciascuna e con scadenza fissata rispettivamente al 18.03.2017, al 18.03.2018, al
18.03.2019 e al 18.03.2020, nonché la nullità derivata dell'atto di ipoteca volontaria
del 18.03.2015, registrato in San Severo il 24.03.2015 al nr 1292;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di opzione e della
scrittura privata sottoscritti in data 05.12.2013 perdendolo ex art. 1439 cc e/o per
errore essenziale art 1449cc, e, per l'effetto, l'annullabilità derivata delle cambiali
sottoscritte dall'attore di importo pari ad € 12.545,00 ciascuna e con scadenza fissata
rispettivamente al 18.03.2017, al 18.03.2018, al 18.03.2019 e al 18.03.2020, nonché la
nullità derivata dell'atto di ipoteca volontaria del18.03.2015, registrato in San Severo
il 24.03.2015 al nr 1292;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell'attore alla ripetizione di quanto
indebitamente corrisposto ex art 2033 cc alla convenuta in virtù Controparte_1
del contratto di opzione e della scrittura privata sottoscritti in data 05.12.2013 e,
dunque, condannare quest'ultima alla restituzione in suo favore della somma
complessiva di € 32.545,00;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore che si dichiara antistatario.
3 Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato integralmente le domande Controparte_1
attoree perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo l'integrale rigetto delle stesse, con vittoria delle spese di lite.
Esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di prove orali (essendo ammesse esclusivamente la prova per interpello e per testi di parte convenuta) e di acquisizione documentale.
Il procedimento è stato rinviato, da ultimo, all'udienza del 29.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni dei difensori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del
30.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
La domanda principale e le subordinate non sono fondate e vanno dunque respinte, per le seguenti ragioni.
§§§
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio, si deve preliminarmente osservare che l'oggetto del presente giudizio riguarda esclusivamente i negozi intercorsi tra le parti qui costituite e, cioè, il contratto di opzione e la connessa scrittura privata del 05/12/2013.
Sebbene le dette scritture private siano evidentemente connesse con i contratti di acquisto e rivendita stipulati da ISMEA nel corso del 2015, quale intervento agevolativo per l'insediamento di giovani in agricoltura e per il ricambio generazionale nella conduzione dei terreni, questi ultimi atti sono rimasti fuori dal perimetro delle domande spiegate nel presente giudizio, anche perché conclusi da soggetti diversi (cessione dei terreni da Controparte_1
4 a ISMEA, il primo, rivendita con patto di riservato dominio da ISMEA a , il Parte_2
secondo).
Non vanno quindi confuse potenziali questioni afferenti alla validità degli atti pubblici coinvolgenti l'ISMEA e quelle relative alle scritture private oggetto del presente giudizio, né è
possibile prendere in considerazione vizi afferenti a un ipotizzato collegamento negoziale con i primi, laddove lo stesso attore non ha ritenuto di impugnare gli stessi, né di chiamare in giudizio le parti dei detti atti.
§§§
Quanto sopra necessariamente premesso, con l'atto introduttivo ha eccepito Parte_1
l'invalidità di entrambe le scritture private del 2013 sotto i seguenti profili:
A) nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 cc (c.d. nullità virtuale);
B) in subordine, annullabilità per dolo e/o per errore essenziale (artt. 1439 e 1429 cc).
§§§
A) La prima eccezione, per quanto sopra premesso e per quanto oltre, è infondata.
Nel caso di specie, l'attore, prima con il contratto di opzione e, poi, con la scrittura privata in pari data, si è impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare, nonché specificamente ai fini dell'accesso alle agevolazioni ISMEA, i terreni di proprietà della convenuta.
In particolare, nella scrittura privata successiva all'opzione, l'attore (che non è il medesimo soggetto che ha poi stipulato l'atto pubblico di acquisto con ISMEA ma è il padre dello stesso),
a fronte dell'impegno della convenuta a riconoscere all'attore medesimo l'eventuale maggior prezzo stimato da ISMEA per la doppia operazione su indicata, si è impegnato a sua volta a versare la differenza di prezzo tra quanto chiesto dalla convenuta (570.000 euro) e quanto sarebbe stato stimato da ISMEA (475.686,38 euro) quale corrispettivo per i terreni.
5 Successivamente, andata a buon fine l'istruttoria e fissato il prezzo ad opera dell'ISMEA,
l'attore ha rilasciato, a garanzia del detto impegno, effetti cambiari e garanzia reale, a cui ha fatto seguito un pignoramento del bene immobile concesso in garanzia, a opera dell'odierna convenuta, avendo la stessa messo in esecuzione il primo degli effetti cambiari suddetti a seguito della scadenza del termine per il pagamento.
A questo punto, parte attorea ha chiesto dichiararsi l'invalidità dell'impegno assunto, ma sul presupposto del collegamento esistente tra le scritture private oggetto del presente giudizio e degli atti pubblici successivamente posti in essere da altri soggetti.
Come noto, alla stregua dell'art. 1418 c.c. “Il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la
mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi
nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.
Escluso, dunque, che i contratti in oggetto manchino di un elemento strutturale, l'attore ne ha eccepito l'illiceità della causa e/o la contrarietà a norme imperative.
E' sufficiente rilevare, tuttavia, che in tutto l'argomentare della medesima parte attorea l'invalidità deriverebbe al più dal collegamento negoziale tra le scritture private impugnate e gli atti pubblici stipulati con la partecipazione dell'ISMEA, laddove allo stesso tempo la parte non ha però inteso estendere il presente giudizio ai detti atti, oltre che alle parti effettive di quelli.
Va infatti rilevato che in alcun modo l'odierno attore ha partecipato ai detti atti pubblici,
essendo stata presentata la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente da parte del figlio . Parte_2
Peraltro, il contratto di opzione in sé, lungi dal costituire un negozio illecito, appare costituire un passaggio del medesimo procedimento di accesso alle agevolazioni dell'ISMEA: in genere,
6 infatti, le future parti dei due negozi di acquisto e rivendita stipulano un contratto preliminare che sottopongono poi all'ISMEA per la prevista istruttoria tecnica e legale.
Quanto agli impegni reciprocamente assunti nella successiva scrittura privata del 05/12/13, si ribadisce conclusa comunque tra parti diverse rispetto ai contratti con ISMEA, non appaiono di per sé stessi poter integrare gli estremi della causa illecita e, comunque, la parte non spiega perché vi sarebbe illiceità della causa (o magari dei motivi).
D'altra parte, l'attore non ha indicato quale norma imperativa sarebbe stata violata, in relazione alla conclusione del contratto di opzione in sé e dei successivi patti inerenti il corrispettivo dell'operazione con ISMEA.
Norma imperativa è quella che proibisce determinati comportamenti o risultati perché ritenuti dannosi o pericolosi per un superiore e prevalente interesse generale.
La qualifica di imperatività può ricavarsi da riferimenti testuali, come nel caso in cui la norma stessa si autodefinisca inderogabile o disponga la nullità del contratto che la violi, ovvero può
ricavarsi anche da dati extra-testuali, da un giudizio di rilevanza sociale degli interessi che la norma stessa protegge.
La nullità peraltro costituisce la più grave sanzione civile, laddove il legislatore prevede ipotesi nelle quali la legge tende a garantire l'effettività della norma “imperativa” prevedendo rimedi diversi dall'invalidità del contratto, come la sua inefficacia o come la sottoposizione delle parti a una sanzione amministrativa.
Pertanto, il concetto di norma imperativa, rilevante ai fini dell'art. 1418 c.c., è comunque rigoroso.
Di recente, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8472/2022, ha rilevato che la detta nullità
deve discendere comunque da norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati. In particolare, si è precisato che 'La nullità negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1,
deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non
7 necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati,
non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura
civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente
valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati),
cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla
libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti
fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 41, commi 1 e 2).
Sulla base delle superiori premesse, va affermato che parte attorea non è stata in grado di individuare nemmeno una specifica norma che sarebbe stata violata con la semplice stipula delle scritture private in giudizio, né la stessa emerge dal complesso normativo indicato dall'attore (D. Lgs n 123/98, D.Lgs. 5 marzo 1948 n. 121, regime di aiuto denominato
“Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione
Europea con il numero XA259/09).
Non risulta poi conferente alla fattispecie la giurisprudenza citata da parte attorea, in realtà
relativa ai vincoli, in particolare di inalienabilità, contenuti nei contratti di cessione di alloggi di edilizia convenzionata/agevolata/sovvenzionata.
Nei casi indicati si trattava, infatti, di compravendite successive al primo acquisto agevolato,
autorizzato in genere dagli enti preposti sotto condizione del divieto di nuova cessione, entro un arco temporale definito, al fine di evitare effetti speculativi conseguenti a un acquisto agevolato iniziale, subordinato a specifici requisiti soggettivi in quanto mirato ad agevolare specifiche categorie non abbienti.
Nel caso qui in esame si tratta invece di accordi a monte, prima ancora dell'accesso all'agevolazione pubblica, per di più stipulati da soggetti diversi da quelli parte dei negozi agevolativi.
8 Peraltro, una norma analoga a quelle menzionate dall'attore è anche richiamata nell'atto pubblico stipulato da ISMEA con il figlio dell'attore medesimo (divieto di cessione per cinque anni dei terreni oltre che di modifca della destinazione), ma all'evidenza con efficacia a valle della riconosciuta agevolazione.
In definitiva, non è emersa alcuna causa di nullità delle scritture private qui direttamente impugnate.
§§§
B) Risultano peraltro infondate anche le domande subordinate di annullamento dei medesimi contratti, sia sotto il profilo del dolo determinante che dell'errore essenziale, come denunciati dall'attore.
B1) Con riguardo al dolo, a mente dell'art 1439 cc: “Il dolo è causa di annullamento del
contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è
annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.
Per ottenere l'annullamento del contratto per dolo sono dunque necessari raggiri e che gli stessi siano stati tali che, senza, la controparte non avrebbe prestato il proprio consenso alla conclusione del contratto.
Risulta necessario che uno dei contraenti ponga in essere cioè un comportamento adeguatamente preordinato, con malizia e astuzia, a realizzare un inganno idoneo a determinare l'errore dell'altra parte, dovendosi peraltro avere riguardo “alle particolari circostanze di fatto
ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se i comportamenti del
deceptor siano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento
non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza" (cfr. Cass. n. 8260/2017, Cass.
n. 12892/2015 e Cass. n. 1585/2017); inoltre, “a produrre l'annullamento del contratto non è
sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari
9 artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza
causale sulla determinazione volitiva della controparte” (cfr Cass. Civ. Ord. n 31731/21)
Della prova è ovviamente onerata la parte che deduce che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di essere stato vittima della falsa rappresentazione costituita dalla necessità di sottoscrivere preventivamene il contratto di opzione per poter partecipare al bando del già citato regime di aiuti comunitari denominato XA259/09, al fine di ottenere le agevolazioni ivi previste.
L'attore individua prova di tale falsa rappresentazione nella lettera c) del contratto di opzione e più precisamente nell'inciso “...onde poter partecipare a mezzo di soggetto capace
(presumibilmente del figlio), al Regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l'insediamento
di giovani in agricoltura” e poi “...per ottenere le necessarie autorizzazioni e/o concessioni e/o
finanziamenti e/o agevolazioni, ha necessità di acquisire contratto di opzione per il successivo
acquisto dei beni interessati dalla misura di agevolazione comunitaria, al fine di avviare le
pratiche per ottenere le predette agevolazioni”.
Tuttavia, da un lato, l'acquisizione della disponibilià del promittente venditore del terreno, a quanto risulta, è prassi nell'accesso alle agevolazioni de quo, ma soprattutto, dall'altro,
dall'istruttoria svolta è emersa, non solo l'assenza di un qualsiasi raggiro o artifizio posto in essere dalla venditrice convenuta, ma anche la pacifica circostanza che fu proprio parte attrice a predisporre entrambi i contratti de quo (come emerge dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta), essendo proprio la medesima parte, tra l'altro,
ad avere il preminente interesse a che il figlio potesse ottenere le ricercate agevolazioni, poi concesse dall'ISMEA, e dunque ad assicurarsi l'acquisto dei 35 ettari di terreno di proprietà
della convenuta, laddove quest'ultima avrebbe ugualmente potuto vendere sul libero mercato al prezzo già fissato con l'agenzia immobiliare.
10 E' quindi decisamente da escludersi nella fattispecie l'emersione di un qualsiasi elemento atto a sostenere la tesi del dolo determinate prospettata da parte attorea, anzi apparendo versosimile che sia stato l'attore ad operarsi maggiormente per il buon fine dell'operazione.
§§§
B2) Ugualmente non provata è risultata la domanda di annullamento del contratto di opzione per errore essenziale sulle caratteristiche dei beni in vendita.
Altra domanda subordinata svolta da parte attorea è stata quella di annullamento del contratto
(di opzione e quindi dei patti annessi) per errore essenziale, fondata sul presupposto che la reale estensione dei terreni destinati a pascolo (meno redditizzi) sia risultata superiore rispetto a quella riportata nel contratto di opzione, mentre, al contrario, la superficie dei terreni destinati a seminativo (più redditizi) sia risultata inferiore.
Al riguardo, appare innanzitutto non credibile che l'intera operazione sia stata portata a compimento, compresi gli atti rogitati con l'ISMEA, senza che l'attore si sia mai reso conto della mancanza di qualità denunciata.
In ogni caso, l'errore, quale causa di annullamento del contratto, assume rilevanza qualora lo stesso sia provato nei suoi elementi fattuali, essenziale (cioè incida sul processo formativo del consenso, dando origine anche qui a una rappresentazione distorta della realtà, che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato), ma anche riconoscibile dall'altro contraente (sulla base del principio di autoresponsabilità).
Il relativo onere probatorio anche qui incombe sulla parte che assume di essere caduta in errore:
"La parte che deduce di essere incorsa in di un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne
chiede l'annullamento (..) ha l'onere di dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua
riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. n. 10815/2004) e ancora: "la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del
bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità
11 risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso
dell'ordinaria diligenza" (Cass. n. 5429/2006).
Presupposto per la configurabilità di un errore rilevante ex art. 1428 c.c., prima ancora della essenzialità e della riconoscibilità, è dunque la prova della sussistenza della falsa o distorta rappresentazione della realtà fenomenica.
Nel caso di specie:
- a fronte di quanto riportato nella lettera d) del contratto di opzione, ove l'optante ha dichiarato
“...di avere esaminato i terreni oggetto della presente opzione e ritenerli adatti all'uso cui
intende destinarli e dichiara inoltre di ben conoscere le caratteristiche culturali e destinazioni
urbanistiche di predetti terreni, meglio specificati nel successivo art. 2, nonché delle singole
particelle che sono oggetto del presente contratto”;
- non è stata affatto dimostrata, innanzitutto, la diversa estensione dei terreni in questione rispetto a quanto programmato.
Ovviamente non è conseguentemente emersa l'essenzialità dell'errore relativo alle superfici, né
tantomeno la consapevolezza dell'errore in capo alla convenuta.
L'attore non ha nemmeno specificamente allegato, a sostegno della propria tesi, gli effetti pregiudizievoli dell'errore in cui sarebbe incorso, ad esempio che la differenza in termini di ettari tra terreni seminativi e terreni a pascolo abbia comportato un danno in termini di minor guadagno all'attività agricola del figlio, secondo il piano aziendale presentato all'ISMEA.
Risulta in definitiva assolutamente non provata anche l'esistenza dell'errore essenziale denunciato da parte attorea.
§§§
In ragione del rigetto di tutte le domande prodromiche, devono essere conseguentemente rigettate anche le domande connesse, relative all'invalidità delle cambiali emesse e dell'ipoteca
12 concessa in garanzia del debito contratto, nonché la richiesta, formulata ex art. 2033 cc, di restituzione delle somme già versate a parte convenuta in esecuzione dei sopra indicati contratti.
§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss mm e ii, tenuto conto che la presente controversia, sulla base del valore della domanda, rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000,
al punto medio.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta tutte le domande formulate;
2) condanna al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso forfettario s.g.
(15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 20/11/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1439 cc per dolo, a causa della falsa rappresentazione che aveva determinato l'attore a