Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante di cui all'art. 635, n. 3, cod. pen., formulata mediante richiamo all'art. 625, n. 7, cod. pen., può avere per oggetto anche beni immobili, in quanto il legislatore, nel prevedere tale aggravante, ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. (Fattispecie di danneggiamento di area demaniale mediante sbancamento di dune).
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- 1. La Corte costituzionale sulla perdurante rilevanza penale dei fattiFrancesco Lazzeri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dall'art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei c.d. writer o “graffitari”. I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento …
Leggi di più… - 2. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2016, n. 51294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51294 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 2 9 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA CAMERA DI CONSIGLIO PUBBLICA UDIENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DEL 17/11/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sent. n.3023 sez. SECONDA SEZIONE PENALE REGISTRO GENERALE composta da N. 43683-2015 Antonio Prestipino Presidente Consigliere Geppino Rago Ignazio Pardo Consigliere Alberto Pazzi Consigliere Vincenzo Tutinelli Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ZU RI, nato a [...] il [...]; EN LA, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza del 8 aprile 2015, depositata il 4 maggio 2015 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppina Casella che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Nunzia DE CEGLIA del Foro di Brindisi in sostituzione dell'Avv. Federico Balsamo per gli imputati ricorrenti che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 8 aprile 2015, depositata il 4 maggio 2015, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni del 25 giugno 2013 di condanna degli odierni imputati per i reati di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione e di danneggiamento aggravato. In particolare veniva contestato agli odierni imputati nelle rispettive qualità di responsabile dei servizi della Carabina S.p.A. e di ruspista della M. T. Scavi 1 Srl, di aver effettuato attività di movimentazione di terra mista a sabbia mediante l'uso di mezzi meccanici ripianando l'arenile e sbancando talune dune in assenza delle prescritte autorizzazioni su area demaniale abusivamente occupata.
2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del difensore munito di procura speciale lamentando:
2.1 violazione di legge con riferimento agli articoli 54-1161 del codice della navigazione e 521 cod proc pen. Affermano i ricorrenti che nel capo di imputazione agli imputati sarebbe stato contestato solo di aver occupato abusivamente un'area demaniale senza alcun riferimento all'avere effettuato innovazioni non autorizzate nel demanio marittimo e che l'occupazione sarebbe stata anche autorizzata, disciplinata, pattuita, finalizzata alla pulizia ed anche remunerata e quindi lecita. Ne deriva, a parere del ricorrente la violazione dell'articolo 521 cod proc pen.
2.2 violazione di legge con riferimento agli articoli 635 cod pen e 1161 del codice della navigazione. Affermano in sostanza i ricorrenti che tra le due fattispecie contestate vi sarebbe un rapporto di specialità che impedirebbe l'applicazione congiunta delle due norme.
2.3 violazione di legge in relazione agli articoli 635 cod pen, 417 e 521 cod proc pen. Affermano i ricorrenti l'illegittimità dell'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'articolo 635 terzo comma cod pen. Si tratterebbe infatti di formulazione non chiara e precisa che non avrebbe potuto essere emendata nei termini di cui alla motivazione del provvedimento impugnato che ha riqualificato il fatto ai sensi dell'articolo 635 comma 2 numero 3 con riferimento all'articolo 625 numero 7 cod pen. Ne deriverebbe la conseguente violazione dell'articolo 521 cod proc pen. Afferma inoltre il ricorrente che nemmeno poteva ritenersi trattarsi di cose destinate a pubblica utilità in quanto oggetto dello sbancamento erano dune che non potrebbero essere definite tali.
2.4 illogica, contraddittoria e carente motivazione in relazione alla prova dei fatti contestati. Affermano i ricorrenti che mancherebbero del tutto i presupposti per una condanna, sia con riferimento agli elementi materiali sia con riferimento all'elemento psicologico essendo la condanna frutto di supposizioni ed ipotesi non riscontrata, senza che nemmeno i testimoni abbiano descritto la struttura morfologica del cordone dunale, in assenza di un censimento delle dune asseritamente essenziale all'esito del disastro cagionato dall'alluvione del 2008, 2 tanto da potersi affermare la mancanza di dune nel tratto indicato. Affermano inoltre che i mezzi impiegati per l'opera di pulizia erano tali da non consentire lo sbancamento di dune, che l'unico testimone oculare ha confermato essersi trattato di un'attività di mera pulizia, peraltro omogenea alla richiesta di preventivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso infatti che l'articolazione dei motivi appare risultare la mera riproposizione in forma quasi inalterata delle medesime doglianze poste a fondamento dell'atto di appello senza che vi sia effettiva valutazione e contestazione delle argomentazioni - esplicite, congrue e coerenti con cui la - Corte territoriale ha disatteso le argomentazioni medesime. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3.1 Il primo motivo di ricorso risulta inoltre è manifestamente infondato in quanto frutto di una lettura assolutamente parziale del capo di imputazione. Risulta infatti dallo stesso come la contestazione riguardi attività di movimentazione terra mediante l'uso di mezzi meccanici che hanno determinato il ripianamento dell'arenile e lo sbancamento di alcune dune, il tutto su area demaniale illegittimamente occupata. Ne consegue che l'affermata violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato è del tutto insussistente, non tenendosi conto nella formulazione del motivo di ricorso medesimo dell'effettiva lettera nel capo d'imputazione.
3.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. essereNel caso di specie, prodromica allo sbancamento è risultata l'occupazione dell'area, per fini del tutto diversi rispetto a quelli per cui vi era stata la stipulazione di precedente contratto con l'amministrazione comunale, finalizzata alla immutazione dello stato dei luoghi. Risulta dunque contestata una occupazione dell'arenile al fine di svolgere lavori non preventivamente oggetto di concessione o autorizzazione in sede amministrativa (che non risulta surrogabile da altri atti Sez. 3, Sentenza n. 40029 del 23/09/2008 Rv. 241294) e dunque- 6 3 idonea a comprimere- pur in un ambito temporale limitato l'interesse della collettività ad usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale (Sez. 3, Sentenza n. 15415 del 17/02/2016 Rv. 266814). l'invocata specialità dellaNe deriva il fatto che a tutto voler concedere norma di cui all'art. 635 cod pen non può in alcun modo travolgere i profili della condanna che all'occupazione fanno riferimento.
3.3 Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illegittimità della formulazione dell'imputazione e della lettura ad essa data dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato. Risulta infatti che l'originaria contestazione faceva riferimento al terzo comma dell'art. 635 cod pen. Tale comma non contiene alcuna previsione incriminatrice. La Corte ha correttamente osservato come - coordinando tale improprio riferimento con la lettera della imputazione risulta - chiaro che l'esatto riferimento normativo della condotta comunque contestata in fatto è l'art. 635 comma 2 n. 3 cod pen. Si tratta di motivazione esplicita, logica e coerente con la lettera dell'imputazione medesima. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 635, 2° co., n. 3, formulata mediante richiamo all' art. 625, n. 7, concerne anche le cose immobili (Sez. 2, Sentenza n. 23550 del 12/05/2009 Rv. 244234). Tra tali beni vi sono il lido del mare, la spiaggia e tutti gli altri beni elencati nell'art. 822 c.c. in quanto destinati a pubblica utilità. Ne consegue l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, cpv., n. 3, in riferimento all'art. 625, n. 7, in quanto il legislatore, nello stabilire l'aggravante, ha avuto di mira la concreta destinazione del bene (Sez. 2, Sentenza n. 5485 del 10/02/1984 Rv. 164777; Sez. 2, Sentenza n. 5802 del 15/11/1979 - dep. 08/05/1980 - Rv. 145222; Sez. 2, Sentenza n. 12215 del 21/03/1978 Rv. 140125). Tale destinazione è richiamata in fatto nel capo di imputazione all'atto della specificazione della natura demaniale marittima dell'area occupata e sottoposta a lavori di sbancamento.
3.4 Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in punto penale responsabilità risulta inammissibile in quanto interamente svolto in fatto e senza una specifica critica dei profili di logicità della motivazione. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 4 - -Il motivo per come articolato tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. hannoLa Corte territoriale così come i giudice di primo grado evidenziato una serie di elementi espliciti, circostanziati e fra loro pienamente coerenti che hanno portato alla affermazione della penale responsabilità degli imputati (stato dei luoghi, improvvisa interruzione della vegetazione e delle dune, presenza di evidenti tracce del passaggio dei mezzi meccanici, rilevanza e coerenza delle dichiarazioni del teste Rato della Polizia Marittima e del teste Quaranta del WWF). Si tratta di valutazioni logiche e prive di contraddizioni, a cui il ricorrente contrappone una inammissibile atomistica e parziale considerazione di alcuni degli elementi raccolti senza una effettiva valutazione complessiva dell'apparato probatorio. Deve poi osservarsi che nel caso di specie ci si trova di fronte a una doppia conforme affermazione di responsabilità il che implica che il vizio del travisamento della prova, di fatto evocato dal ricorrente, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso (che non ricorre nel caso di specie) in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016 (dott. Vincenzo Tutinelli);f Il Presidente Il Consigliere estensore TATO IN CANCELLEDott. Antonio Prestipino) * SEZIONE PENALE - 1 DIC 2016 CANCERCE 5Claudia Piane