Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2016, n. 51294
CASS
Sentenza 17 novembre 2016

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Massime1

In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante di cui all'art. 635, n. 3, cod. pen., formulata mediante richiamo all'art. 625, n. 7, cod. pen., può avere per oggetto anche beni immobili, in quanto il legislatore, nel prevedere tale aggravante, ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. (Fattispecie di danneggiamento di area demaniale mediante sbancamento di dune).

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  • 1La Corte costituzionale sulla perdurante rilevanza penale dei fatti
    Francesco Lazzeri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dall'art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei c.d. writer o “graffitari”. I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento …

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  • 2Art. 635 c.p. Danneggiamento
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2016, n. 51294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51294
Data del deposito : 17 novembre 2016

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