Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
Integra il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo l'occupazione, senza autorizzazione, con arredi (ombrelloni, sedie e tavolini) di uno spazio di lungomare, anche se temporalmente limitata alla durata della stagione estiva, perché, concretizzando un impedimento al passaggio e allo stazionamento delle persone da e verso il mare, è comunque tale da comprimere l'interesse della collettività ad usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 15415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15415 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
154 15 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 455 Luca Ramacci - Presidente - UP 17/02/2016- Oronzo De Masi Mauro Mocci R.G.N. 6237/2015 Giovanni Liberati Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC MI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2012 del Tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
яд udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Nando Bartolomei che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 ottobre 2012, il Tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina, ha condannato MI IC per il reato di cui agli artt. 54, 1161 cod.nav. alla pena di € 300,00 di ammenda. In particolare MI IC è stata ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale per aver occupato abusivamente mq.6 dell'area del demanio marittimo sita sul lungomare Cristoforo Colombo di Rosignano, posizionandovi n. 4 ombrelloni, 4 tavolini e 8 sedie, fatto accertato il 10/06/2009. Dalla sentenza impugnata risulta che personale della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo aveva accertato e documentato che la ricorrente, che svolgeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul lungomare di Rosignano, aveva posizionato sul suolo del demanio marittimo, n. 4 ombrelloni, 4 tavolini e 8 sedie, così occupando, senza titolo, uno spazio demaniale di circa mq.
6. Il Giudice ha tratto la prova della sussistenza del fatto e della responsabilità penale di IC MI dall'accertata occupazione del bene demaniale, avente carattere di stagionalità, occupazione che impediva alla collettività, per la conformazione dei luoghi, la fruibilità del bene, impedendone, in particolare, il passaggio sul lungomare e il libero accesso al locale ove si svolgeva l'attività della ricorrente.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Nando Bartolomei, difensore di fiducia di MI IC, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a) la violazione della legge penale di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), cod. proc.pen. in relazione all'erronea qualificazione degli elementi costitutivi del reato mancando, nel caso in esame, il carattere continuativo dell'occupazione, non risultando compromessa per un tempo apprezzabile, la fruibilità del bene da parte della collettività; b) il ! vizio di motivazione per illogicità della stessa e travisamento della prova di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
c) il vizio di motivazione per illogicità motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso non è fondato. Con il primo motivo deduce la ricorrente l'erronea individuazione degli elementi costitutivi del reato mancando, nel caso in esame, il carattere continuativo dell'occupazione, non risultando compromessa per un tempo apprezzabile, la fruibilità del bene da parte della collettività. Il motivo propone una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità. In 2 ogni caso il giudice del merito, invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che, contrariamente a quanto assume la difesa, erano stati posizionati, sullo spazio di lungomare antistante alla scalinata di accesso al lido del mare, n. 4 ombrelloni, 4 tavolini e 8 sedie, così da occupare mq. 6 di suolo demaniale, con la conseguente limitazione della fruibilità del bene da parte della collettività in modo apprezzabile, impedendo il passaggio e lo stazionamento delle persone da e verso il lido del mare. Correttamente quindi, è stato ritenuto integrato reato contestato, dal momento che "l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere il possesso comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale" (Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011, Rv. 251400; Sez. 3, 8.11.2000, Bartoletti).
5. Infondato è, anche, il secondo motivo. Il giudice ha adeguatamente e congruamente motivato l'affermazione della responsabilità in aderenza alle emergenze probatorie ritenendo sussistente l'elemento dell'arbitrarietà dell'occupazione desunta dall'assenza di qualsiasi titolo abilitativo all'occupazione e della consapevolezza, tenuto conto dello stato dei luoghi, della natura demaniale del bene e dunque dell'arbitrarietà dell'occupazione. Infine, non risulta dagli atti a cui ha accesso la Corte, che la ricorrente abbia chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del beneficio della а sospensione condizionale della pena. д 6. Va, tuttavia, rilevata, d'ufficio, la prescrizione del reato al 10 giugno 2014, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e al deposito del ricorso per cassazione, essendo decorsi, in assenza di sospensioni, i termini di cui all'art. 157-160 cod.pen. e, pertanto, in presenza di ricorso non manifestamente infondato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 3 Così deciso il 17/02/2016 Il Consigliere extensore Il Presidente Emanuela Gai Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 APR 2016 IL CANCEL DERE Luana Mariani :