CASS
Sentenza 12 maggio 2009
Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 cod. pen. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. (Fattispecie relativa al danneggiamento del citofono di uno stabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2009, n. 23550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23550 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
5. 5 1 1 Mender
23550 /0 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 12.5.09 Dr. Francesco Bartolini - Consigliere R.G. N. 16480/06
Dr. Laurenza Nuzzo - Consigliere SENTENZA
N.......05/9 Dr. Antonio Manna - Consigliere rel.
Dr. Giovanni Diotallevi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Cuneo, nel procedimento a carico di SI HI, n. il 25.9.95 a Casablanca (Marocco),
avverso la sentenza 9.2.2006 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9.2.2006 il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere nei confronti di SI HI in ordine all'ascrittogli reato di danneggiamento d'un citofono condominiale, esclusa l'aggravante dell'art. 635 co. 2° n. 3 c.p. e, riqualificato il fatto come molestia alle persone, condannava l'imputato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Riteneva il primo giudice che l'aggravante dell'aver commesso il fatto sulle cose indicate dal n. 7 dell'art. 625 c.p., cui rinviava l'art. 635 co. 2° n. 3 c.p., fosse configurabile unicamente in ordine a beni mobili e non anche ad immobili o a parti di essi, con la conseguenza dell'improcedibilità del delitto di danneggiamento semplice per difetto di querela. Ciò nonostante, condannava N
l'imputato perché il fatto addebitatogli integrava gli estremi del reato di molestia alle persone (art. 660 c.p.).
Ricorreva per cassazione il PM presso il Tribunale di Cuneo, censurando la sentenza per violazione e mancata applicazione degli artt. 635 co. 2° n. 3 e 625 n.
7 c.p., essendo un citofono condominiale cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede, nonché per violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione al ravvisato reato di molestia alle persone, reato mai contestato al prevenuto, sicché fermo restando il potere del giudice di riqualificare giuridicamente i fatti descritti nel capo d'imputazione - in ipotesi di eventuali difformi risultanze dibattimentali non vi era spazio ulteriore, a seconda del caso, alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. o alla trasmissione degli atti al PM ex art. 521 co. 2° c.p.p.
1- Osserva la Corte che entrambe le doglianze sollevate in ricorso sono fondate.
Effettivamente il capo di imputazione descrive una mera condotta di danneggiamento su un bene (citofono d'un edificio condominiale) per sua stessa natura esposto alla pubblica fede. Il richiamo che si legge nella rubrica
-
all'avere il prevenuto danneggiato il citofono in quanto irritato per non aver ricevuto risposta alla propria richiesta di entrare nel palazzo non è altro che un rinvio alla mera causale del reato, non già una descrizione di atti di disturbo posti in essere per petulanza od altro biasimevole motivo (come invece richiede la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 c.p.).
Dunque, nel caso in esame si è al di fuori dell'ambito d'una mera riqualificazione giuridica del fatto.
A questo punto, ove mai le risultanze dibattimentali avessero fatto davvero emergere (il concorrente o diverso) reato di molestia alle persone - secondo quel che si legge nella motivazione della pronunzia impugnata l'alternativa, come
-
giustamente evidenziato dal PM ricorrente, sarebbe stata soltanto tra la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. e la trasmissione degli atti al PM ex art. 521 co. 2° c.p.p., non potendo il giudice emettere sentenza su un fatto non contestato (e che capo d'accusa per cui era stato tratto a giudizio l'imputato delineasse inequivocabilmente un delitto di danneggiamento aggravato - e non di molestia - si è già detto). 3
Dunque, emettendo condanna per un reato mai contestato (quello p. e p. ex art. 660 c.p.) l'impugnata sentenza è incorsa in violazione dell'art. 521 co. 2° c.p.p., con conseguente nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p.
La sentenza risulta altresì errata laddove ha escluso che l'aggravante prevista dal combinato disposto degli artt. 635 co. 2° n. 3 e 625 n. 7 c.p. sia applicabile anche a fronte di danneggiamento di beni immobili o di cose in essi incorporate
(come i citofoni).
Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. Sez. II n. 2889 del 20.11.2003, dep. 27.1.2004; Cass. Sez. I n. 287 del 4.2.87, dep. 20.2.87; Cass.
Sez. II n. 8367 del 28.3.85, dep. 2.10.85, e numerose altre) l'aggravante in discorso può avere ad oggetto sia mobili che immobili, poiché il suo ambito di applicazione ha riguardo alla qualità, alla destinazione ed alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla natura (mobiliare od immobiliare) delle stesse, che rileva al fine della loro possibile sottrazione
(ovviamente ipotizzabile soltanto per i beni mobili), ma che non ha più alcuna ragione d'essere in tema di danneggiamento.
Né è esatto quel che si legge nell'impugnata pronuncia circa la necessità che, ove la cosa danneggiata risulti incorporata in un bene immobile, esso debba necessariamente essere un bene pubblico o destinato ad uso pubblico (affinché sia applicabile l'aggravante in discorso): in realtà ciò è smentito dal tenore letterale sia dell'art. 625 n. 7 sia dell'art. 635 co. 2° n. 3 c.p., atteso che tutte le locuzioni in essi elencate sono poste in relazione disgiuntiva fra loro.
Sussistendo l'aggravante originariamente contestata, il reato di danneggiamento
è procedibile d'ufficio.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ex art. 569
c.p.p. alla Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12. 2009
IU Il Consigliere estensore Il Presidente G 5 ito
- Dr. Antonio Manna Antonio Esposito s IL C o p
Arland Manne M s A E C ra ie IL P
23550 /0 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 12.5.09 Dr. Francesco Bartolini - Consigliere R.G. N. 16480/06
Dr. Laurenza Nuzzo - Consigliere SENTENZA
N.......05/9 Dr. Antonio Manna - Consigliere rel.
Dr. Giovanni Diotallevi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Cuneo, nel procedimento a carico di SI HI, n. il 25.9.95 a Casablanca (Marocco),
avverso la sentenza 9.2.2006 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9.2.2006 il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere nei confronti di SI HI in ordine all'ascrittogli reato di danneggiamento d'un citofono condominiale, esclusa l'aggravante dell'art. 635 co. 2° n. 3 c.p. e, riqualificato il fatto come molestia alle persone, condannava l'imputato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Riteneva il primo giudice che l'aggravante dell'aver commesso il fatto sulle cose indicate dal n. 7 dell'art. 625 c.p., cui rinviava l'art. 635 co. 2° n. 3 c.p., fosse configurabile unicamente in ordine a beni mobili e non anche ad immobili o a parti di essi, con la conseguenza dell'improcedibilità del delitto di danneggiamento semplice per difetto di querela. Ciò nonostante, condannava N
l'imputato perché il fatto addebitatogli integrava gli estremi del reato di molestia alle persone (art. 660 c.p.).
Ricorreva per cassazione il PM presso il Tribunale di Cuneo, censurando la sentenza per violazione e mancata applicazione degli artt. 635 co. 2° n. 3 e 625 n.
7 c.p., essendo un citofono condominiale cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede, nonché per violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione al ravvisato reato di molestia alle persone, reato mai contestato al prevenuto, sicché fermo restando il potere del giudice di riqualificare giuridicamente i fatti descritti nel capo d'imputazione - in ipotesi di eventuali difformi risultanze dibattimentali non vi era spazio ulteriore, a seconda del caso, alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. o alla trasmissione degli atti al PM ex art. 521 co. 2° c.p.p.
1- Osserva la Corte che entrambe le doglianze sollevate in ricorso sono fondate.
Effettivamente il capo di imputazione descrive una mera condotta di danneggiamento su un bene (citofono d'un edificio condominiale) per sua stessa natura esposto alla pubblica fede. Il richiamo che si legge nella rubrica
-
all'avere il prevenuto danneggiato il citofono in quanto irritato per non aver ricevuto risposta alla propria richiesta di entrare nel palazzo non è altro che un rinvio alla mera causale del reato, non già una descrizione di atti di disturbo posti in essere per petulanza od altro biasimevole motivo (come invece richiede la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 c.p.).
Dunque, nel caso in esame si è al di fuori dell'ambito d'una mera riqualificazione giuridica del fatto.
A questo punto, ove mai le risultanze dibattimentali avessero fatto davvero emergere (il concorrente o diverso) reato di molestia alle persone - secondo quel che si legge nella motivazione della pronunzia impugnata l'alternativa, come
-
giustamente evidenziato dal PM ricorrente, sarebbe stata soltanto tra la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. e la trasmissione degli atti al PM ex art. 521 co. 2° c.p.p., non potendo il giudice emettere sentenza su un fatto non contestato (e che capo d'accusa per cui era stato tratto a giudizio l'imputato delineasse inequivocabilmente un delitto di danneggiamento aggravato - e non di molestia - si è già detto). 3
Dunque, emettendo condanna per un reato mai contestato (quello p. e p. ex art. 660 c.p.) l'impugnata sentenza è incorsa in violazione dell'art. 521 co. 2° c.p.p., con conseguente nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p.
La sentenza risulta altresì errata laddove ha escluso che l'aggravante prevista dal combinato disposto degli artt. 635 co. 2° n. 3 e 625 n. 7 c.p. sia applicabile anche a fronte di danneggiamento di beni immobili o di cose in essi incorporate
(come i citofoni).
Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. Sez. II n. 2889 del 20.11.2003, dep. 27.1.2004; Cass. Sez. I n. 287 del 4.2.87, dep. 20.2.87; Cass.
Sez. II n. 8367 del 28.3.85, dep. 2.10.85, e numerose altre) l'aggravante in discorso può avere ad oggetto sia mobili che immobili, poiché il suo ambito di applicazione ha riguardo alla qualità, alla destinazione ed alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla natura (mobiliare od immobiliare) delle stesse, che rileva al fine della loro possibile sottrazione
(ovviamente ipotizzabile soltanto per i beni mobili), ma che non ha più alcuna ragione d'essere in tema di danneggiamento.
Né è esatto quel che si legge nell'impugnata pronuncia circa la necessità che, ove la cosa danneggiata risulti incorporata in un bene immobile, esso debba necessariamente essere un bene pubblico o destinato ad uso pubblico (affinché sia applicabile l'aggravante in discorso): in realtà ciò è smentito dal tenore letterale sia dell'art. 625 n. 7 sia dell'art. 635 co. 2° n. 3 c.p., atteso che tutte le locuzioni in essi elencate sono poste in relazione disgiuntiva fra loro.
Sussistendo l'aggravante originariamente contestata, il reato di danneggiamento
è procedibile d'ufficio.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ex art. 569
c.p.p. alla Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12. 2009
IU Il Consigliere estensore Il Presidente G 5 ito
- Dr. Antonio Manna Antonio Esposito s IL C o p
Arland Manne M s A E C ra ie IL P