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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1763/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1763/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto locazione, vertente tra:
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...]in Guarano (CS), in proprio e in qualità di titolare della impresa
, partita i.v.a. (già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
– codice fiscale e partita i.v.a. Controparte_3
); (codice fiscale ), nato a [...] P.IVA_2 Parte_1 C.F._2 il 6.10.1977 e residente in [...]in Guarano (CS); rappresentati e difesi dall'avv.
IN DO, come da procura in atti;
Appellanti
e
1 (codice fiscale ), nata a [...] in Controparte_4 CodiceFiscale_3
Guarano (CS) l'8.2.1948, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
FA GO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in
Cosenza, alla via Monte Santo, 25.
Appellata
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 682/2023, del 18.4.2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza
- giudicando sulla opposizione proposta da e da (il Controparte_1 Parte_1 primo, anche in qualità di titolare della imposta , già Controparte_2
al decreto ingiuntivo n. 623/2021 del 24.5.2021 (poi Controparte_3 corretto, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., con successivo decreto del 28.5.2021), con cui era stato loro ingiunto, sulla base di un contratto di affitto ed di un contratto di locazione, il pagamento della somma di € 80.825,00 in favore della e Parte_2 della somma di € 8.130,63 in favore di - ha così deciso: a) ha Controparte_4 revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato gli opponenti al pagamento, in solido, della somma di € 7.350,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, in favore di c) ha compensato le spese di lite tra le parti. Controparte_4
Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, hanno proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, ed lamentando che il Controparte_1 Parte_1 giudice di primo grado avesse, erroneamente, ritenuto provato il credito per canoni locatizi vantato da peraltro, con inversione dell'onere probatorio. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata l'8.4.2024, si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto del gravame, sostenendo che il Controparte_4
Tribunale avesse correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Con ordinanza del 14.6.2024, adottata all'esito dell'udienza del 13.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., è stato disposto il mutamento del rito, avendo l'appellante introdotto il giudizio con citazione anziché con ricorso, benché si trattasse di controversia concernente rapporti di locazione.
Fissata ed aggiornata l'udienza per la discussione davanti al collegio, la causa, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte d'Appello, è stata assegnata alla
2 seconda sezione civile e, con ordinanza del 14.2.2025, adottata all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 12.2.2025 ex art. 127-ter c.p.c., è stata rinviata, su richiesta delle parti, all'udienza del 9.4.2025, per bonario componimento.
Con ordinanza del 14.4.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
9.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la Corte, rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, ha assegnato alle parti stesse, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al 10.12.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato del 10.12.2025.
Ciò premesso, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare del 9.4.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 14.4.2024.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Cosenza n. 682/2023, del 18.4.2023, pubblicata in pari data, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1763/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1763/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto locazione, vertente tra:
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...]in Guarano (CS), in proprio e in qualità di titolare della impresa
, partita i.v.a. (già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
– codice fiscale e partita i.v.a. Controparte_3
); (codice fiscale ), nato a [...] P.IVA_2 Parte_1 C.F._2 il 6.10.1977 e residente in [...]in Guarano (CS); rappresentati e difesi dall'avv.
IN DO, come da procura in atti;
Appellanti
e
1 (codice fiscale ), nata a [...] in Controparte_4 CodiceFiscale_3
Guarano (CS) l'8.2.1948, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
FA GO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in
Cosenza, alla via Monte Santo, 25.
Appellata
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 682/2023, del 18.4.2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza
- giudicando sulla opposizione proposta da e da (il Controparte_1 Parte_1 primo, anche in qualità di titolare della imposta , già Controparte_2
al decreto ingiuntivo n. 623/2021 del 24.5.2021 (poi Controparte_3 corretto, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., con successivo decreto del 28.5.2021), con cui era stato loro ingiunto, sulla base di un contratto di affitto ed di un contratto di locazione, il pagamento della somma di € 80.825,00 in favore della e Parte_2 della somma di € 8.130,63 in favore di - ha così deciso: a) ha Controparte_4 revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato gli opponenti al pagamento, in solido, della somma di € 7.350,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, in favore di c) ha compensato le spese di lite tra le parti. Controparte_4
Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, hanno proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, ed lamentando che il Controparte_1 Parte_1 giudice di primo grado avesse, erroneamente, ritenuto provato il credito per canoni locatizi vantato da peraltro, con inversione dell'onere probatorio. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata l'8.4.2024, si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto del gravame, sostenendo che il Controparte_4
Tribunale avesse correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Con ordinanza del 14.6.2024, adottata all'esito dell'udienza del 13.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., è stato disposto il mutamento del rito, avendo l'appellante introdotto il giudizio con citazione anziché con ricorso, benché si trattasse di controversia concernente rapporti di locazione.
Fissata ed aggiornata l'udienza per la discussione davanti al collegio, la causa, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte d'Appello, è stata assegnata alla
2 seconda sezione civile e, con ordinanza del 14.2.2025, adottata all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 12.2.2025 ex art. 127-ter c.p.c., è stata rinviata, su richiesta delle parti, all'udienza del 9.4.2025, per bonario componimento.
Con ordinanza del 14.4.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
9.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la Corte, rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, ha assegnato alle parti stesse, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al 10.12.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato del 10.12.2025.
Ciò premesso, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare del 9.4.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 14.4.2024.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Cosenza n. 682/2023, del 18.4.2023, pubblicata in pari data, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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