TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN RI AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: passaggio a fascia stipendiale superiore e differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Parte_1
LE CH e RA SI e con loro elettivamente domiciliato in Benevento, Via Carlo
Torre 2/C,
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24/10/2024 il ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del dall'a.s. 2006/2007, con Controparte_1 qualifica di docente diplomato di scuola secondaria, attualmente in servizio presso l'ISS “Don Peppino Diana” di Morcone, di aver svolto servizio pre-ruolo, del quale aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera per un totale di 7 anni, tutti valutabili ai fini economici, oltre a un anno di servizio militare, di aver maturato, alla data del 31 agosto 2019, 20 anni continuativi di servizio, con conseguente diritto alle differenze retributive correlate all'ingresso nella fascia retributiva 21-27 dal 1° settembre 2019, e di avere invece continuato a percepire, per il periodo da settembre 2019 al 31 agosto 2021, una retribuzione inferiore, parametrata alla fascia stipendiale 15-20, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: CP_1
“a) accertare che nel periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021 il ricorrente ha svolto servizio nella fascia dal 21° anno di anzianità e quindi, escluso il rateo del solo mese di settembre 2019 in quanto prescritto: -condannare il , in persona del Controparte_3 CP_4
a pagare al ricorrente per il periodo di lavoro dal 1 ottobre 2019 al 31 agosto 2021, a titolo di
[...] differenze retributive, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 5844,45 con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per
1 rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
b) condannare il convenuto alla CP_1 rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocato che ne dichiarano anticipazione”.
Il non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è un docente di scuola secondaria, in servizio di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/09/2006.
In questa sede, rivendica differenze retributive per il periodo 1/10/2019-31/08/2021, deducendo che alla data del 31/08/2019 aveva compiuto 20 anni complessivi di servizio. Pertanto, a far data dall'1/09/2019, essendo entrato nel 21° anno, aveva maturato il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale superiore (21-27). Tuttavia, il aveva continuato ad attribuirgli una CP_1 retribuzione parametrata alla fascia inferiore, 15-20, sino al 31/08/2021.
Il CCNL del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, collegate CP_1 al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
A seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono sei e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da
35 in poi, mentre i contratti collettivi precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni e una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, con apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'operazione è regolata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/1994, nonché dagli artt. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 e 11, comma 14 della l. 124/1999.
Ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), nella formulazione applicabile alla fattispecie, “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Al personale docente delle scuole 2 elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
L'art. 489 del medesimo d.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") prevedeva che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma andava letta congiuntamente all'art. 11, comma 14 della l. 124/1999, che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 (intitolato "Inquadramento economico -
Passaggi di qualifica funzionale"), infine, “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
È documentato (v. buste paga) che, fino ad agosto 2021, il prof. abbia continuato a Pt_1 essere inquadrato nella fascia stipendiale 15-20, e che solo da settembre 2021 sia stato inquadrato nella fascia 21-27.
Con decreto di ricostruzione della carriera del 15/12/2014 gli sono stati riconosciuti 7 anni di servizio pre-ruolo, di cui 6 validi ai fini giuridici ed economici e 1 valido ai soli fini economici, nonché un anno per il servizio militare.
Tali anni sono, attualmente, valutabili ad ogni fine, avendo il docente compiuto il 18° anno di servizio.
Ne discende che, come da lui dedotto, alla data del 31/08/2019 ha maturato 20 anni di servizio complessivo, entrando, dal 1° settembre, nel 21° anno.
Viene, a questo punto, in rilievo la questione della riconoscibilità, ai fini di causa, dell'anno 2013.
Al riguardo, il ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha dedotto che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura.
L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 3 dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”. Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. …”; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_5 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_5 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità
2013. 4 Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si
è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali. La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 – che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie – nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo 5 risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n.
310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014).
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale. Senza considerare l'anno 2013, il ricorrente avrebbe dovuto accedere alla fascia stipendiale 21- 27 dall'1/09/2020.
Il , non costituendosi, non ha dato prova di aver attribuito al ricorrente la suddetta fascia CP_1 stipendiale con la decorrenza corretta, né ha altrimenti giustificato le ragioni del ritardato riconoscimento (settembre 2021).
Ne discende che, in parziale accoglimento della domanda, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale 21-27 dall'1/09/2020 e all'adeguamento del trattamento giuridico-economico con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive.
Le differenze dovute a titolo di retribuzione contrattuale e ratei di tredicesima per gli anni 2020
(4 mesi) e 2021 (otto mesi) possono essere quantificate – sulla base del conteggio riformulato nelle note di trattazione scritta, correttamente sviluppato in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile – in € 3.047,97. 6 A tale importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del
1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella fascia stipendiale 21-27 dall'1/09/2020 e all'adeguamento del trattamento giuridico- economico con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive;
2) per l'effetto, condanna il al pagamento, a titolo di differenze Controparte_1 retributive per il periodo 1/09/2020-31/08/2021, di € 3.047,97, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna il al pagamento delle spese, che liquida in € 1.314,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50, con attribuzione.
Benevento, 18 novembre 2025.
Il Giudice
CI AN RI AS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN RI AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: passaggio a fascia stipendiale superiore e differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Parte_1
LE CH e RA SI e con loro elettivamente domiciliato in Benevento, Via Carlo
Torre 2/C,
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24/10/2024 il ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del dall'a.s. 2006/2007, con Controparte_1 qualifica di docente diplomato di scuola secondaria, attualmente in servizio presso l'ISS “Don Peppino Diana” di Morcone, di aver svolto servizio pre-ruolo, del quale aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera per un totale di 7 anni, tutti valutabili ai fini economici, oltre a un anno di servizio militare, di aver maturato, alla data del 31 agosto 2019, 20 anni continuativi di servizio, con conseguente diritto alle differenze retributive correlate all'ingresso nella fascia retributiva 21-27 dal 1° settembre 2019, e di avere invece continuato a percepire, per il periodo da settembre 2019 al 31 agosto 2021, una retribuzione inferiore, parametrata alla fascia stipendiale 15-20, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: CP_1
“a) accertare che nel periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021 il ricorrente ha svolto servizio nella fascia dal 21° anno di anzianità e quindi, escluso il rateo del solo mese di settembre 2019 in quanto prescritto: -condannare il , in persona del Controparte_3 CP_4
a pagare al ricorrente per il periodo di lavoro dal 1 ottobre 2019 al 31 agosto 2021, a titolo di
[...] differenze retributive, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 5844,45 con interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per
1 rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
b) condannare il convenuto alla CP_1 rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocato che ne dichiarano anticipazione”.
Il non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è un docente di scuola secondaria, in servizio di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/09/2006.
In questa sede, rivendica differenze retributive per il periodo 1/10/2019-31/08/2021, deducendo che alla data del 31/08/2019 aveva compiuto 20 anni complessivi di servizio. Pertanto, a far data dall'1/09/2019, essendo entrato nel 21° anno, aveva maturato il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale superiore (21-27). Tuttavia, il aveva continuato ad attribuirgli una CP_1 retribuzione parametrata alla fascia inferiore, 15-20, sino al 31/08/2021.
Il CCNL del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, collegate CP_1 al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
A seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono sei e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da
35 in poi, mentre i contratti collettivi precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni e una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, con apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'operazione è regolata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/1994, nonché dagli artt. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 e 11, comma 14 della l. 124/1999.
Ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), nella formulazione applicabile alla fattispecie, “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Al personale docente delle scuole 2 elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
L'art. 489 del medesimo d.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") prevedeva che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma andava letta congiuntamente all'art. 11, comma 14 della l. 124/1999, che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 (intitolato "Inquadramento economico -
Passaggi di qualifica funzionale"), infine, “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
È documentato (v. buste paga) che, fino ad agosto 2021, il prof. abbia continuato a Pt_1 essere inquadrato nella fascia stipendiale 15-20, e che solo da settembre 2021 sia stato inquadrato nella fascia 21-27.
Con decreto di ricostruzione della carriera del 15/12/2014 gli sono stati riconosciuti 7 anni di servizio pre-ruolo, di cui 6 validi ai fini giuridici ed economici e 1 valido ai soli fini economici, nonché un anno per il servizio militare.
Tali anni sono, attualmente, valutabili ad ogni fine, avendo il docente compiuto il 18° anno di servizio.
Ne discende che, come da lui dedotto, alla data del 31/08/2019 ha maturato 20 anni di servizio complessivo, entrando, dal 1° settembre, nel 21° anno.
Viene, a questo punto, in rilievo la questione della riconoscibilità, ai fini di causa, dell'anno 2013.
Al riguardo, il ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha dedotto che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura.
L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 3 dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”. Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. …”; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_5 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_5 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità
2013. 4 Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si
è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali. La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 – che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie – nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo 5 risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n.
310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014).
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale. Senza considerare l'anno 2013, il ricorrente avrebbe dovuto accedere alla fascia stipendiale 21- 27 dall'1/09/2020.
Il , non costituendosi, non ha dato prova di aver attribuito al ricorrente la suddetta fascia CP_1 stipendiale con la decorrenza corretta, né ha altrimenti giustificato le ragioni del ritardato riconoscimento (settembre 2021).
Ne discende che, in parziale accoglimento della domanda, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale 21-27 dall'1/09/2020 e all'adeguamento del trattamento giuridico-economico con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive.
Le differenze dovute a titolo di retribuzione contrattuale e ratei di tredicesima per gli anni 2020
(4 mesi) e 2021 (otto mesi) possono essere quantificate – sulla base del conteggio riformulato nelle note di trattazione scritta, correttamente sviluppato in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile – in € 3.047,97. 6 A tale importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del
1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella fascia stipendiale 21-27 dall'1/09/2020 e all'adeguamento del trattamento giuridico- economico con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive;
2) per l'effetto, condanna il al pagamento, a titolo di differenze Controparte_1 retributive per il periodo 1/09/2020-31/08/2021, di € 3.047,97, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna il al pagamento delle spese, che liquida in € 1.314,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50, con attribuzione.
Benevento, 18 novembre 2025.
Il Giudice
CI AN RI AS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
7