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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 579 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20/05/2025 e promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Arcisate (VA), via Roma n. 1, presso lo studio degli avvocati
FABRIZIO BINI e STEFANIA DI PIETRO che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- ATTORE - contro
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
elettivamente domiciliati in Milano, via A. Lamarmora n. 44, presso lo studio dell'avv.
ALBERTA G. GANDINI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- CONVENUTI -
OGGETTO: onere testamentario
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 Considerazioni in fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e Parte_3 CP_1 CP_2
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
A fondamento della propria pretesa, i ricorrenti deducevano:
- che, con testamento olografo (pubblicato dal notaio in data 05.07.2019 al Per_1
rep. n. 59885/50516), aveva designato e Persona_2 CP_1 [...]
quali legatari di una serie di distinte unità immobiliari site in SA (VA) CP_2
meglio descritte in atti (doc. 1 fascicolo ATP);
2 - che il de cuius aveva onerato i legatari di “riconoscere” a favore di , Pt_1
E (ed altri soggetti estranei al giudizio) la quota di Pt_2 Parte_3
1/15 del valore di tali unità immobiliari (doc. 1 fascicolo ricorrenti);
- che, stante la mancata liquidazione della quota di loro spettanza, avevano proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi a codesto Tribunale (R.G. n.
1375/2021) al fine di accertare il valore dell'immobile e pervenire ad una conciliazione;
- che il CTU nominato aveva stimato il valore degli immobili in euro 335.000,00 e che, pertanto, la quota spettante a ciascuno dei ricorrenti ammontava ad euro
22.333,33 (doc. 3 fascicolo ricorrenti);
- che, nonostante il sollecito e la costituzione in mora, i resistenti avevano omesso di adempiere al pagamento;
- che dovevano gravare sui resistenti le spese per il compenso del CTU in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Si costituivano e contestando tutto quanto ex adverso CP_1 CP_2
dedotto e, in particolare, eccependo:
- che il testatore non aveva istituito dei legatari ma aveva nominato Persona_2
eredi tutti i soggetti nominati nel suo testamento;
- che tale circostanza era stata evidenziata anche in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
- che, infatti, il aveva suddiviso il proprio patrimonio tra i 15 nipoti per pari Per_2
quota ciascuno, disponendo il lascito di tutti i beni mobili e immobili in parti uguali
(1/15 ciascuno) senza istituire alcun onere testamentario;
- che tutti i chiamati all'eredità avevano partecipato agli oneri finanziari successori;
- che, nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., veniva integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i nipoti di;
Persona_2
- che la stima dell'immobile svolta dal CTU aveva validità di un anno e che, pertanto, il valore non era più attuale;
3 - che il CTU non aveva mai convocato le parti per esperire il tentativo di conciliazione;
- che doveva, anzitutto, verificarsi la reale volontà del testatore e, poi, procedere alla liquidazione del bene;
- che la documentazione relativa al decesso di indicava i quindici Persona_2
nominati nel testamento come eredi (doc. 4 e 6 fascicolo ATP dei ricorrenti;
doc. 9 fascicolo ricorrenti);
- che, in particolare, il notaio che aveva curato la pubblicazione del testamento olografo di aveva individuato n. 15 eredi i quali avevano corrisposto Persona_2
pro quota le imposte di successione;
- che anche secondo l'art. 588 c.c. l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Insistevano, quindi, in via preliminare, per l'esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, per l'individuazione della reale volontà del testatore con conseguente esatta determinazione in ordine al valore delle quote di ciascuno e rigetto della domanda principale.
Alla prima udienza di comparizione, questo Giudice assegnava alle parti i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, veniva disposto il mutamento del rito ex art. 702
c.p.c. in rito ordinario di cognizione e fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., all'esito delle quali veniva disposta un'integrazione di perizia chiedendo al consulente di indicare il valore del bene al momento del decesso di , Persona_2
riservando l'eventuale escussione dei testi.
Nelle more, all'udienza del 21.05.2024, si dava atto che l'immobile era stato venduto per euro 275.000,00 con conseguente consegna alle parti attrici di euro 18.333,33 ciascuno (pari al 1/15 della somma).
4 Depositata la perizia, si rendeva necessario richiamare il CTU a rendere chiarimenti, a fronte delle contestazioni sollevate dalle parti.
Depositata l'integrazione di perizia, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'esatta interpretazione della volontà del testatore in ordine all'apposizione di un onere testamentario Persona_2
gravante sui convenuti con conseguente, eventuale, condanna al suo adempimento.
In particolare, gli attori eccepiscono che il de cuius aveva imposto ai convenuti un onere testamentario e chiedono, stante l'inadempimento, il pagamento in loro favore della quota pari a 1/15 del valore degli immobili assegnati a e CP_1 [...]
arametrando tale valore al prezzo di stima indicato dal CTU, prima in sede di CP_2
ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e, poi, integrato nel corso del presente giudizio.
Da parte loro, invece, i convenuti affermano che tutti i nipoti indicati nel testamento erano stati istituiti eredi con conseguente necessità di liquidare la quota mediante la vendita degli immobili e divisione del ricavato.
1. Sull'interpretazione della volontà testamentaria di Persona_2
Il Tribunale ritiene, dunque, necessario andare ad indagare la reale volontà di Per_2
il quale è deceduto a SA il 01.07.2019 lasciando testamento olografo
[...]
pubblicato da notaio in data 05.07.2019.
Si dà atto che è deceduto senza lasciare eredi legittimari e, quindi, Persona_2
potendo disporre mortis causa liberamente del suo patrimonio.
In particolare, il testamento di reca il seguente testo: “Io sottoscritto Persona_3 Per_2
[…] Le mie piene facoltà mentali e fisiche e senza imposizione alcuna provveda
[...]
alla stesura del mio testamento: unità immobiliare ad uso abitazione contraddistinta al NCEU al fg. 6 particella 601 sub uno cat A/3 sita in SA via Albertini 9 – PT unitamente al sub 3 cat C/6 CL. 8 mq 43
5 ad uso box compresi d mobili suppellettili esistenti indette unità, vengono destinati a mia nipote figlia di nata a [...] il [...]. CP_2 CP_3
Unità immobiliare ad uso abitazione contraddistinta al NCEU al fg. 6 particelle 601 sub.
2 CL 1 cat A/3 vani 5 sita in SA via Albertini 9- I P compresi tutti i mobili e suppellettili esistenti indetta unità unitamente al terreno sito in SA indicato al foglio sei particella 604 m² 1040 vengono destinate a mio nipote figlio di CP_1
nato a [...] il [...]. Parte_4
Suddetti miei nipoti e a loro volta dovranno riconoscere ad CP_1 CP_2
ognuno degli altri miei nipoti qui di seguito menzionati una somma uguale per tutti pari
a un quindicesimo del valore della unità immobiliare sopra indicate:
[…]
nata a [...] il [...] figlia di Parte_1 Persona_4
nato a [...] il [...] figlio di Parte_2 Persona_4
nata a [...] il [...] figlia di Parte_3 Persona_4
I miei beni finanziari dovranno essere divisi in parte uguali (1/15 cad.) tra tutti i miei nipoti.
Questa è la mia irrevocabile volontà maturata dopo serena e lucida analisi scritta di mio pugno e senza alcun impedimento in posizione di qualsiasi persona e come tale voglio assolutamente che venga rispettata. in fede
” Persona_2
È, quindi, necessario comprendere cosa il testatore abbia voluto Persona_2
intendere con la frase “Suddetti miei nipoti e a loro volta CP_1 CP_2
dovranno riconoscere ad ognuno degli altri miei nipoti qui di seguito menzionati una somma uguale per tutti pari a un quindicesimo del valore della unità immobiliare sopra indicate”.
L'interpretazione del testamento, essendo un atto giuridico, si basa anzitutto sulla volontà del testatore ex art. 1362 c.c. (applicabile con gli opportuni adattamenti) che
6 impone di attribuire alle parole il significato primario che esprimono da verificare nell'ambito di un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione e, quindi, sul dato logico che si trae anche da elementi estrinseci o dal comportamento del testatore.
Questo è, d'altronde, l'insegnamento costante della Cassazione secondo cui
“L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, d'altronde, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo e salvo il divieto di integrazione "ab extrinseco" di tale volontà, diversa da quella effettiva del "de cuius".
Pertanto, il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del "de cuius” (Cassazione civile sez. II, 28/11/1986, n.7025).
L'interpretazione del presente testamento, svolta secondo i canoni ermeneutici sopra indicati, porta a ritenere che abbia voluto beneficiare solo i propri nipoti Persona_2
e con l'attribuzione in proprietà di due beni immobili in CP_1 CP_2
SA senza, al contempo, pregiudicare gli altri nipoti a cui e CP_1 [...]
ovevano riconoscere “una somma pari ad 1/15 del valore”, in modo che tutti CP_2
e quindici i nipoti potessero beneficiare di 1/15 del suo patrimonio.
La peculiarità della disposizione sta, però, nell'assegnazione di un bene in natura a n. 2 beneficiari gravandoli dell'obbligo di liquidare in moneta per la quota 1/15 del valore del bene gli altri n. 13 beneficiari. Ciò che, quindi, evidentemente deve essere escluso è
7 che il abbia attribuito il bene in proprietà indivisa a tutti i nipoti come ha Persona_2
fatto, invece, per i beni mobili.
Se quanto detto è corretto, il testatore ha, senz'altro, introdotto ai sensi dell'art. 648
c.c. un onere in capo a e assegnatari dei beni CP_1 CP_2
immobiliari, costituito dall'obbligo di versare in capo agli altri nipoti una somma di denaro equivalente alla quota di 1/15.
E ciò a prescindere dalla qualifica di legatari o eredi in quanto il modus può accompagnare tanto un'istituzione quale erede che quale legatario ex art. 647 c.c.
Pertanto, correttamente gli attori hanno introdotto il giudizio per l'adempimento dell'onere testamentario imposto ai convenuti dato che, dalla morte del Per_2
avvenuta nell'anno 2019 alla data di iscrizione a ruolo della causa (anno 2023), tale quota non era, ancora, stata liquidata per ragioni estranee agli attori.
Solo in corso di causa e hanno dato atto di avere CP_1 CP_2
venduto gli immobili e di avere liquidato le quote di 1/15 a tutti i soggetti indicati in testamento.
Ora gli attori, che hanno accettato l'importo offerto quale acconto sul maggiore dovuto, insistono nel ritenere che l'onere non sia stato correttamente adempiuto in quanto la quota di 1/15 del valore degli immobili doveva essere all'incirca pari a euro
23.000 mentre la quota liquidata è stata pari a euro 18.000; pertanto, chiedono che i convenuti siano condannati all'esatto adempimento dell'onere con pagamento della differenza in denaro della quota calcolata tra il valore oggettivo del bene ed il valore effettivo di vendita.
Deve, pertanto, essere interpretata anche la disposizione testamentaria laddove parla del “valore della unità immobiliare” trattandosi con tutta evidenza di una disposizione che non è chiara né univocamente interpretabile.
Ed infatti, il “valore dell'unità immobiliare” nelle volontà del testatore potrebbe riferirsi al valore al momento in cui è stato redatto il testamento o a quello della morte del testatore o, ancora, a quello dell'adempimento dell'onere anche mediante sua vendita.
8 Non vi è alcun elemento letterale in testamento che corrobori la tesi attorea per cui il valore del bene sia necessariamente quello “oggettivo” così come non vi è alcun elemento letterale che corrobori la tesi dei convenuti.
Senz'altro, l'effettiva volontà del de cuius, che è stata espressa mediante terminologia impropria o inadeguata in quanto oggi risultante oggi ambigua, era quella di beneficiare i propri nipoti tutti allo stesso modo, riconoscendo quote di patrimonio pari tra di loro;
ostacola, quindi, tale volontà ritenere che e , CP_1 CP_2
solo perché assegnatari di beni in natura, debbano liquidare ai propri parenti una quota in denaro superiore a quella che hanno effettivamente ricavato loro stessi dalla vendita dei beni ricevuti mortis causa. Opinare in tale senso vorrebbe dire gravare gli onerati non solo dell'adempimento dell'obbligazione ma anche del rischio che, ad un tale adempimento, consegua una maggiore gravosità dal punto di vista economico e, quindi, un pregiudizio economico per l'onerato.
Il complesso delle disposizioni testamentarie del lasciano comprendere che il Per_2
testatore si sia premurato a che i nipoti fossero trattati tutti allo stesso modo e, quindi, beneficiassero tutti di una stessa quota di eredità.
Pertanto, essendo stato l'immobile liquidato in moneta, la quota di 1/15 deve essere valutata con riferimento al valore ricavato dalla vendita (ancorché inferiore a quello stimato dal CTU) in quanto solo in questo modo si garantisce a tutti i soggetti nominati in testamento di beneficiare dell'eredità del Una diversa lettura imporrebbe a Per_2
e di privarsi della propria quota di 1/15 ciascuno CP_1 CP_2
trattenuto dalla vendita solo per soddisfare le quote “ideali” degli altri nipoti.
Se poi, nonostante la lettura della volontà testamentaria sopra espressa, si volesse continuare a sostenere l'oscurità della locuzione “ 1/15 del valore dell'immobile”, soccorrerebbe, comunque, il dettato dell'art. 1371 c.c. secondo cui “Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo
9 gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è
a titolo oneroso” (così Cass. 20 febbraio 1974 n. 458).
Il Tribunale è ben conscio che l'applicazione dell'art. 1371 c.c. alle disposizioni testamentarie sia dibattuto in giurisprudenza trattandosi di norma che presuppone la bilateralità del negozio che manca nel testamento (in senso favorevole si veda Cass.
20.02.1974 n. 458; Cass. 10.06.1982 n. 3522, Cassazione civile sez. II, 16.02.2005
n.3099 ed in senso contrario Cassazione civile sez. II, 27.03.2002, n.4373; Cass.
28.02.1972 n. 595; Cass. 29.11.1981 n. 6343); tuttavia, la norma, in questo caso, troverebbe applicazione con riferimento al modus che impone un obbligo a favore di un erede/legatario nei confronti di un altro beneficiario imponendo, in caso di disposizione ambigua, la sua valutazione ai sensi del criterio della minore gravosità per l'obbligato. Ciò porta a ritenere che il valore dell'immobile su cui calcolare la quota di
1/15 debba essere calcolato su quanto effettivamente incassato dalla vendita del bene ricevuto mortis causa e non sul suo valore “potenziale”.
Alla luce di quanto sopra, essendo stata liquidata in corso di causa (21.05.2024) la quota di 1/15 ai beneficiari ed essendo stata calcolata tale quota su quanto effettivamente ricavato dalla vendita dei beni (ancorché il prezzo sia stato inferiore a quanto stimato dal CTU), ritiene il Tribunale che l'onere testamentario sia stato adempiuto.
Ciò impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Tutte le spese affrontate dagli attori a cagione dell'inadempimento – e successivo adempimento tardivo - dei convenuti dovranno, quindi, essere liquidate in questa sede a titolo di danno patrimoniale emergente;
tuttavia, il documento in atti sub. doc. 5
(fascicolo attoreo) non solo non corrisponde al decreto di liquidazione dei compensi firmato dal Giudice (ed infatti, trattasi dell'istanza di liquidazione dei compensi inoltrato dal CTU) ma è anche privo della prova del suo effettivo pagamento da parte degli attori.
10 Pertanto, tale spesa non potrà essere riconosciuta. Non sono, poi, documentate altre spese.
2. Sulle spese di lite.
Essendo intervenuta la cessata materia in corso di causa, le spese di lite troveranno regolamentazione secondo il principio della soccombenza virtuale dei convenuti;
ed infatti, è indubbio che dal 2019 all'instaurazione del giudizio nel 2023 l'onere testamentario è rimasto inadempiuto per motivi senz'altro connessi alla sfera personale dei convenuti e, quindi, non rilevanti in questa sede.
Le spese si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del
13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia
(scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 – parametri medi per tutte le fasi processuali).
Conseguentemente gravano sui convenuti le spese per il supplemento di perizia disposto nell'ambito del presente grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni istanza, domanda ed eccezione contraria disattesa:
- essendo intervenuto l'adempimento dell'onere testamentario in corso di causa, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone definitivamente le spese del CTU nominato in questa fase a carico solidale delle parti convenute;
- condanna in solido alla rifusione delle spese di lite CP_1 CP_2
in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
che liquida unitariamente in euro 14.103 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta ed esborsi per euro 379,50.
11 Così deciso in Varese, 25.09.2025.
12
Il Giudice
Flaminia D'Angelo