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Sentenza 15 settembre 2020
Sentenza 15 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/09/2020, n. 26035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26035 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA TO, nato a [...], il [...], RA SS, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del SA di Lecce in data 07/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente i difensori di fiducia, avv.to Enzo Gaito ed avv.to Francesco VE, che hanno conclu,5o per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del SA di Lecce accoglieva parzialmente - limitatamente al capo L) - e rigettava, nel resto, il ricorso, presentato, ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di RA TO;
rigettava, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26035 Anno 2020 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/07/2020 altresì, il ricorso presentato nell'interesse di RA SS, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 17/01/2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti ricorrenti in riferimento all'imputazione provvisoria di cui: A) agli artt. 110, 416-bis, cod. pen., in Brindisi, Lecce ed altrove fino al 27/06/2019; B) agli artt. 416-bis.1, 416, commi 1, 2, 5 cod. pen., in Galatina fino al 27/06/2019; C) agli artt. 81, comma 2, 112, comma 1, 416-bis.1, 110, 617-quater, 640-ter, commi 1 e 2, in relazione all'art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen., 1 e 4 I. 13/12/1989 n. 401, 718, 719 cod. pen. in Galatina ed altrove, fino al 27/06/2019; D) agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 4, comma 1 e 4-bis, I. 13/12/1989 n. 401, in Galatina, Maglie, Gallipoli ed altrove, fino al 27/06/2019; E) agli artt. 110 e 512-bis, cod. pen., in Galatina, il 29/09/2016; F) agli artt. 81, comma 2, 110, 512-bis, cod. pen., in Galatina, il 29/11/2016 ed il 05/07/2017; G) agli artt. 110 e 512-bis, cod. pen., in Galatina, il 18/09/2017; H) agli artt. 81, comma 2, 110 e 512-bis, cod. pen., in Lecce, il 04/06/2018 ed il 04/06/2019; I) agli artt. 81, comma 2, 110 e 512-bis, cod. pen., in Lecce, il 15/12/2014; 3) agli artt. 110 e 512-bis, cod. pen., in Lecce, il 06/06/2017; L) per il solo RA TO, inoltre, agli artt. 416-bis.1, 110, 629, comma secondo in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., in Galatina il 22/11/2010. 2. TO RA e SS RA ricorrono, con due distinti atti di ricorso, rispettivamente, in data 24/04/2020 a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Francesco VE, ed in data 27/04/2020 a firma dei difensori di fiducia avv.to Francesco VE ed avv.to Enzo Gaito, articolando, con il ricorso a firma del solo avv.to VE, nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 405 e 407, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, in riferimento al proc. pen. nr . 6447/17 R.G.N.R., il Tribunale del SA, nel decidere in merito all'eccezione difensiva circa la declaratoria di inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte dopo il 08/03/2018, con particolare riguardo agli atti contenuti nei faldoni 13 e 14, richiamava impropriamente giurisprudenza di legittimità afferente all'utilizzabilità degli atti investigativi espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari in funzione • dell'adozione di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 12- sexies d.l. 306/1992, non potendo essere il principio, posto a fondamento del citato orientamento giurisprudenziale, utilizzato in riferimento a riesame avverso misura cautelare personale;
in ogni caso, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, era stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo non finalizzato alla confisca di prevenzione, per cui del tutto inconferente sarebbe il 2 richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento impugnato, posto che con esso si riconosce lo svolgimento di atti di indagine in epoca successiva alla scadenza del termine delle indagini preliminari, a fronte di richiesta di proroga tardiva, svilendone, però, l'effetto dell'inutilizzabilità, in quanto si ritiene che la c.n.r. del 29/08/2018 sia meramente riepilogativa, laddove nella stessa si rielaborano gli esiti dell'attività investigativa, effettuando valutazioni giuridiche e giungendo alla formulazione di capi di imputazione, oltre che a richieste cautelari;
inoltre, il Tribunale del SA conferisce valore giuridico all'iscrizione del 18/04/2019, con cui i ricorrenti erano stati iscritti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 110, 416-bis, 648- bis, 648-ter cod. pen., benché detta iscrizione sia tamquam non esset, consistendo in un foglio privo del riferimento ad un procedimento penale e, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia retroattiva;
pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta l'inutilizzabilità degli esiti investigativi acquisiti dopo il 08/03/2018. Si rileva, inoltre, che i ricorrenti non sarebbero mai stati iscritti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. in riferimento ai capi di imputazione provvisoria sub E), F), G), H), I), 3), posto che detti atti di iscrizione non sono mai stati prodotti dal . pubblico ministero;
sul punto, tuttavia, il Tribunale del SA cita impropriamente la sentenza a Sezioni Unite Tammaro, relativa alla diversa ipotesi di tardiva iscrizione e non di omessa iscrizione, come nel caso in esame;
2.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ascritto agli indagati al capo A) dell'imputazione provvisoria, si basa su captazioni del tutto inconferenti: la n. 3848 del 22/11/2015 attiene ad un dialogo tra soggetti estranei al procedimento penale e, in ogni caso, l'assunto accusatorio non considera che all'epoca della conversazione AN UC non era gravato da alcun precedente specifico, come si evince dal certificato del casellario allegato al ricorso, dimostrativo del fatto che solo nel 2018 il predetto era stato raggiunto da un provvedimento cautelare per delitto associativo;
analogamente, la conversazione del 05/10/2011 tra GA De IS ed i fratelli RA non avrebbe alcun valore indiziante, posto che il De IS, sempre alla luce del certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, solo sei anni dopo, nel 2017, era stato raggiunto da provvedimento coercitivo per delitto associativo;
così come del tutto priva di significato concludente risulterebbe la conversazione n. 3623 del 25/05/2011 tra SS RA ed un gioielliere di Galatina;
anche in riferimento a IO TA, interlocutore del De IS, dal certificato del casellario allegato al ricorso emerge che questi aveva riportato condanna per 3 delitto associativo nel 1992, per cui non si comprende come possa ritenersi attuale la sua caratura criminale, senza considerare l'epoca comunque datata delle captazioni, risalenti al 2011; non a caso, infatti, lo stesso Tribunale del SA di Lecce, in un analogo contesto investigativo, ha ritenuto non sussistente il compendio indiziario per l'associazione mafiosa in riferimento ai De NZ, ritenuti antagonisti dei RA nel medesimo settore dei videogiochi, con decisione condivisa in sede di legittimità, con sentenza n. 46481 del 22/07/2015; quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RC PE e SA PA, che costituirebbero riscontro al già descritto compendio intercettivo, la difesa sottolinea ed illustra articolatamente come le stesse appaiano contraddittorie tra loro e contrastanti con le s.i.t. rese da molteplici titolari di esercizi commerciali;
il PE, in particolare, colloca la conoscenza tra i RA ed i UC in un periodo in cui i vertici del detto clan erano detenuti da circa venti anni, e le sua propalazioni risultano smentite dalle dichiarazioni di EM OM MO, padre del proprietario di un esercizio commerciale di Mesagne, che riferiva della cessazione dei rapporti con i RA dal 2010; il PE, inoltre, riporta la sua conoscenza con i RA al 2007, mentre il PA data tale conoscenza al 2010, fornendo, quindi, l'indicazione di epoche diverse a partire dalle quali i RA avrebbero ricevuto il placet delle organizzazioni criminali per operare nel territorio sotto l'influenza delle stesse, indicando anche diverse cifre che i ricorrenti avrebbero pagato alle organizzazioni in cambio della protezione;
inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero smentite dalle s.i.t. di EM TO MO, gestore di un bar in Mesagne, mentre i dati investigativi dimostrerebbero che i RA avevano installato le proprie apparecchiature all'interno del bar MO ben prima dell'incontro che ivi sarebbe stato tenuto con il PA per accordarsi circa l'espansione nel brindisino delle attività dei predetti RA;
quanto ai rapporti tra i fratelli RA e LI AS, oltre alle già illustrate violazioni circa l'utilizzabilità degli atti, il giudice per le indagini preliminari non ha ravvisato la gravità del compendio indiziario in riferimento alla fattispecie estorsiva ascritta ad TO RA, di cui al capo O), in danno dell'esercizio commerciale "Baby Games", che avrebbe coinvolto il AS, il quale era stato un dipendente dei RA dal 2011 sino al 2013, anno del suo licenziamento, ed in tale ottica avrebbe dovuto inquadrarsi la conversazione n. 244 del 07/06/2011, epoca in cui, peraltro, il AS era ancora incensurato, non sussistendo, in ogni caso, elementi indizianti attuali rispetto al citato e risalente compendio;
ad analoga critica vengono sottoposte le propalazioni del collaboratore di giustizia NZ IO AN, che si era accusato di un atto intimidatorio in danno di un centro scommesse in Galatina riconducibile alle aziende del De NZ, senza considerare che detto centro 4 risultava affiliato a Lottomatica, per cui avrebbe potuto usufruire solo di apparecchiature gestite da società accreditate da Lottomatica, quale la ditta del De NZ, e mai avrebbe potuto installare apparecchi dei RA;
anche in riferimento ad un episodio svoltosi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, coinvolgente il gestore del bar Ilios di Galatina, quest'ultimo, US Antonaci, aveva smentito la versione del collaboratore di giustizia circa atti di violenza commessi dal De IS ai suoi danni, tanto è vero che il giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza del compendio indiziario in riferimento alla corrispondente vicenda estorsiva di cui al capo P) dell'imputazione provvisoria;
del tutto soggettiva, poi, in riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo K) dell'imputazione provvisoria, appare la valutazione della persona offesa, IE DI, secondo cui l'estorsore Leonardo CO, referente del clan UC per la zona di Corigliano d'Otranto, avrebbe agito per conto dei RA, circostanza peraltro smentita proprio dalla registrazione del colloquio tra il CO ed il DI;
peraltro, anche il AN colloca i rapporti tra i RA ed i UC nel 2014, in contrasto con quanto affermato dai precedenti collaboratori di giustizia, ma comunque indicando un'epoca in cui i vertici del clan UC erano detenuti;
le propalazioni del AN in riferimento alle vicende coinvolgenti US GN, gestore di un circolo in Gelatina, e ZI AN, titolare di un bar in Sogliano Cavour, risultano, infine, smentite proprio dai verbali di s.i.t. rese dai predetti, non potendosi ipotizzare, come il Tribunale del SA adombra, alcun effetto di intimidazione del AN nei confronti del AN, atteso che allorquando quest'ultimo è stato escusso a s.i.t., il primo era già detenuto per altro da circa un anno;
quanto agli stretti rapporti tra i RA ed il De IS, ritenuto trait d'union con il clan UC, anche la conversazione telefonica del 08/10/2011 tra SS RA e IO TI appare, in realtà, sintomatica di un lecito rapporto di collaborazione, cessato nel 2011 per contrasti economici, vicenda rispetto alla quale il De IS era intervento al solo scopo di trovare una soluzione;
a ciò va aggiunto che la difesa ha versato in atti una nutrita serie di denunce, descritte articolatamente in ricorso, dalle quali emerge come i RA fossero stati persone offese di numerosissime ipotesi di reato, essendo stati indicati come persone offese anche in molti processi di criminalità organizzata ed in svariati episodi estorsivi, peraltro proprio nei territori in cui gli stessi avrebbero dovuto usufruire della protezione dei clan;
peraltro, l'essersi rivolti alle Forze dell'ordine rappresenta una condotta del tutto incompatibile con il ruolo di associati esterni attribuito ai RA che, inoltre, operavano in Gelatina non certo in regime di monopolio, posto che sul territorio erano presenti altre quattro società di noleggio di apparecchiature da gioco;
il compendio indiziario, quindi, non dimostra affatto quale sarebbe l'apporto offerto dai ricorrenti 5 all'associazione mafiosa, funzionale al rafforzamento o al mantenimento della stessa, come delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione, apparendo l'impugnata ordinanza, come detto, del tutto contrastante con i criteri interpretativi posti a fondamento dell'ordinanza emessa nel marzo 2015, avente ad oggetto la complementare vicenda del gruppo De NZ, per il quale era stata esclusa la qualificazione mafiosa della fattispecie associativa, pur a fronte di una piattaforma probatorio del tutto sovrapponibile;
2.3. violazione di legge, in riferimento all'art. 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'intero compendio indiziario indicato dal Tribunale del SA esclude, in realtà, la concreta operatività di un'associazione, posto che la struttura associativa deve essere autonoma e non può essere mutuata da quella aziendale, soprattutto nel caso di specie, in cui le aziende in sé non sono illecite, non confrontandosi il provvedimento impugnato con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di reato associativo aziendale;
si sottolinea come, al più, potrebbero individuarsi ipotesi di reato in continuazione tra loro, risalenti agli anni 2010 e 2011, senza alcuna possibilità di individuare una struttura verticistica coinvolgente il padre dei ricorrenti, GI RA, individuato come cassiere dell'organizzazione solo in base ad intercettazioni del 2017; in ogni caso, a sostegno dell'ipotesi associativa vengono valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC FE, ascoltato come indagato in procedimento connesso — il nr. 599/2010 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Bologna — in cui erano originariamente indagati gli stessi RA, nei cui confronti, tuttavia, non veniva esercitata l'azione penale;
l'attendibilità del FE non risulta affatto essere stata valutata dal Tribunale del SA e, in ogni caso, proprio le dichiarazioni del predetto appaiono idonee a scalfire l'impostazione accusatoria, come dimostrato da passaggi delle dichiarazioni stesse sintetizzate in ricorso, posto che l'ipotesi di reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. risulterebbe già prescritta, mentre le condotte successive al 2009 sarebbero inquadrabili in condotte di truffa semplice per le quali manca la querela;
peraltro, le uniche fatture emessa dalla società del FE dimostrano l'insussistenza dell'ipotesi associativa, atteso che non appare sostenibile che un'associazione per delinquere avente a disposizione ingenti capitali acquisti giochi illegali mediante regolari fatture;
in ogni caso la difesa, con memoria scritta, aveva evidenziato come le condotte dei presunti sodali, diversi dai germani RA, fossero espressione di una condotta del tutto eccentrica rispetto alla commissione di una serie indeterminata di reati, come dimostrato dalla condotta di DA NO — che operava in maniera del tutto autonoma dai RA, come dimostrato dalle intercettazioni, e per fini personali -, nonché di AN OS e di LA SA CO;
anche l'utilizzazione di 6 diverse società succedutesi negli anni testimonia l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento, mentre le intercettazioni relative alla chiusura dei locali rientravano nella finalità di evitare sanzioni amministrative;
del tutto priva di riscontro risulta la congettura secondo la quale i RA fossero soliti foraggiare funzionari pubblici ed appartenenti alle forze dell'ordine per essere informati anzitempo dei controlli, tanto alla luce dei numerosi sequestri eseguiti e dell'assenza di elementi emersi dalle intercettazioni;
2.4. violazione di legge, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendo stata contestata, in riferimento ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, smentita dalla stessa dichiarazione del UC resa nell'intercettazione n. 3848, già esaminata in riferimento al capo A) dell'imputazione provvisoria;
le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RC PE, SA PA e NZ IO AN circa le somme che i RA avrebbero versato al clan UC per gli apparecchi installati, indurrebbero a ritenere che i ricorrenti avrebbero corrisposto al clan la somma di circa 100.000,00 euro all'anno, del tutto incompatibile con gli esiti degli accertamenti patrimoniali svolti nei confronti dei predetti germani RA, in assenza di ogni indizio di versamento al clan di somme di denaro;
il Tribunale del SA, in ogni caso, ha del tutto omesso di confrontarsi con le argomentazioni sul punto contenute nella memoria difensiva depositata in sede di discussione, con cui si erano anche richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in riferimento alla contestata circostanza aggravante, al fine di dimostrare la totale carenza di elementi per poter addivenire, ne caso in esame, alla configurabilità della stessa;
2.5. inosservanza di norme sancite a pena di nullità, ai sensi del'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 360 cod. proc. pen., atteso che il provvedimento impugnato, lungi dal confrontarsi con le doglianze contenute nelle memorie del 3 e del 6 febbraio 2020, ha omesso di pronunciarsi circa la questione relativa alla violazione del contraddittorio ed alla conseguente nullità della consulenza del pubblico ministero, scaturita dal mutamento del quesito formulato al consulente del pubblico ministero, in assenza di qualsivoglia comunicazione alle parti, per cui le operazioni tecniche poste in essere erano state del tutto diverse da quelle indicate nel quesito originario, come dimostrato dal raffronto tra le operazioni compiute il 7 marzo 2018 e quelle svolte il 12 giugno 2018, queste ultime su supporti informatici del tutto diversi da quelli analizzati alla presenza del consulente di parte;
2.6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle argomentazioni poste a fondamento del rigetto delle eccezioni 7 difensive in tema di delitti attinenti ai dispositivi elettronici, sollevate in riferimento al capo C) dell'imputazione provvisoria, con cui era stato evidenziato che - sebbene con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 943, legge 28/12/2015, n. 208, fosse stato stabilito che i concessionari delle apparecchiature da gioco avrebbero dovuto dismettere in misura non inferiore al 30% le slot machines - la Teknowin s.r.I., facente capo ai RA, aveva acquistato dispositivi da altri operatori, per cui dette apparecchiature erano già immesse nel mercato e non può ritenersi che abbiano incrementato le unità circolanti dei terminali, cioè che fossero new slots;
peraltro, nell'impugnata ordinanza sono stato posti sullo stesso piano fatti già prescritti, ossia risalenti al 2013, e fatti ritenuti accertati ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS, con motivazione contraddittoria che prescinde dalla circostanza che le verifiche effettuate dalla Sogei s.p.a., deputata alla vigilanza del corretto funzionamento dei macchinari, e dalla Newtin s.p.a., società concessionaria di rete, avevano dimostrato l'inesistenza di qualsivoglia alterazione dei flussi di informazione, né è stato accertato in alcun modo, da parte degli inquirenti, se tra il settembre ed il novembre 2017 i dispositivi della Teknowin s.r.I., ciascuno munito di un numero seriale, avessero trattenuto le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circostanza peraltro mai affermata dal consulente del pubblico ministero, che aveva rilevato semplicemente che le apparecchiature sequestrate nel dicembre 2017 fossero alterabili, ma non che erano state alterate;
2.7. violazione di legge, in riferimento all'art. 640-ter cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto dalla verifica sugli apparecchi sottoposti a sequestro il 13/12/2017 è risultato chiaramente che il dato relativo agli incassi registrati sul dispositivo di controllo AAMS era maggiore rispetto al dato relativo agli incassi registrati sulla scheda da gioco, e che le vincite registrate sul detto dispositivo di controllo segnavano un valore superiore rispetto alle vincite registrate sulle schede di gioco, il che esclude del tutto un ingiusto profitto per i germani RA ed un danno per l'erario posto che, al contrario, il dato ritenuto falso era a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con conseguente inconfigurabilità della fattispecie di reato;
ciò anche alla luce delle dichiarazioni del FE, il quale aveva spiegato che il tipo di schede illegali che veniva installato rendicontava perfettamente il PR (prelievo erariale unico) e tratteneva una parte delle vincite, in danno, quindi, dei soli giocatori;
il sequestro delle schede verificatosi il giorno dell'esecuzione della misura cautelare, inoltre, aveva dato vita ad un separato procedimento penale, nell'ambito del quale era stato verificato che le schede sottoposte ad accertamento tecnico erano state del tutto dismesse;
8 2.8. violazione di legge, in riferimento all'art. 512-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, in relazione ai reati di cui ai capi da E) a 3) dell'imputazione provvisoria, non si ritiene sussistente alcun grave indizio, come illustrato nella memoria difensiva, anche in considerazione dell'anteriorità temporale delle presunte intestazioni fittizie in relazione ai fatti rispetto ai quali sarebbero state fondate le misure di prevenzione, ciò anche alla luce della qualificazione giurisprudenziale del delitto di intestazione fittizia come reato istantaneo con effetti permanenti e, quindi, come reato di pericolo astratto la cui valutazione va operata ex ante, al momento della condotta, rispetto alla quale deve essere provata la sussistenza del dolo specifico;
ne consegue che, alla luce della ricostruzione cronologica delle operazioni sospette, come riportata in ricorso, la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere operata con riferimento all'epoca dei trasferimenti, con conseguente irrilevanza del riferimento alle condotte di cui ai capi a) e b) delle presente imputazione provvisoria, essendo insussistente, all'epoca dei trasferimenti, ogni presupposto applicativo di misure di prevenzione nei confronti dei ricorrenti, del tutto incensurati;
peraltro, il concorso esterno in associazione mafiosa non rientra tra i reati presupposto in riferimento ai quali è possibile l'applicazione di misure di prevenzione, senza considerare che, nel caso in esame, l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. risulta posteriore di circa cinque anni rispetto ai trasferimenti per i capi E), F), G), I), 3) e, in parte, per lo stesso capo H); né i ricorrenti risultano indagati per altri delitti indicati dall'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che, anche in riferimento all'art. 416-bis, cod. pen., solo l'ipotesi di cui ai commi 6 e 7 della norma è ricompresa tra le fattispecie di cui al predetto art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., ipotesi mai contestate ai ricorrenti;
il Tribunale del SA, inoltre, ha omesso di valutare le uniche due conversazioni captate dagli inquirenti, da cui si evince che l'attività di intestazione fittizia in realtà si risolveva in una mera attività di simulazione civilistica, senza considerare che la provvista sul conto corrente dell'istituto di credito di San Marino era stata creata ben sette anni prima delle operazioni sospette, mentre risulta del tutto ininfluente il parallelo con la diversa vicenda dei fratelli De NZ;
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione specifica senza dare alcun rilievo alle deduzioni difensive in relazione al tempo trascorso tra i fatti contestati e l'emissione del provvedimento coercitivo, posto che il provvedimento in esame risulta l'esito di indagini svolte in differenti periodi e singolarmente sfornite di gravità indiziaria che consentisse la formulazione di richieste cautelari;
9 in particolare, il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna chiarimento in ordine all'assenza di elementi indizianti successivi al 2010, senza considerare come prima del sequestro del 2017 le aziende dei fratelli RA siano state vittime di molteplici vicende delittuose per le quali gli indagati si sono sempre rivolti all'Autorità competente, posto che proprio la contiguità mafiosa avrebbe dovuto porre i RA al riparo da condotte di microcriminalità, come erroneamente ritenuto dall'impugnata ordinanza;
inoltre, il richiamato vizio di motivazione appare presente anche in riferimento alla sussistenza del rischio di recidivanza, pur in presenza del sequestro delle aziende e dei conti correnti, rispetto ai quale nessuna concretezza ed attualità del detto pericolo è stato evidenziato, atteso che gli stessi rapporti finanziari intercorrenti con istituti di credito dello Stato di San Marino sono già stati oggetto di risalenti provvedimenti ablativi da parte dell'Autorità dello Stato predetto;
a ciò va aggiunto il blocco delle attività disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel marzo 2020, nell'ambito del contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, e l'esclusione delle attività produttive, industriali e commerciali di settore a seguito del d.p.c.m. 22 marzo 2020; infine, il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 25/07/2017 ha previsto il blocco per il rilascio di nuovi nulla osta per il ganning, e, seppure si volesse acquisire una società per interposta persona, non si potrebbe in concreto operare per l'esistenza di un sistema di collegamento telematico delle apparecchiature, che evidenzierebbe immediatamente l'impiego di macchinari dei RA. 2 bis. In data 27/04/2020 è stato presentato ricorso a firma dei difensori di fiducia avv.to Francesco VE ed avv.to Enzo Gaito, deducendo, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in cui si ripercorre articolatamente il compendio indiziario al fine di evidenziarne la contraddittorietà ed incongruenza rispetto alle accusa formulate. 3. Con note di udienza ex art. 611 cod. proc. pen., trasmesse a mezzo pec in data 25/06/2020, la difesa ha rinunciato al ricorso in riferimento alle doglianze relative ai reati di cui ai capi E) e J) dell'imputazione provvisoria, ribadendo e reiterando i motivi di ricorso in relazione ai capi A), B) e C) dell'imputazione provvisoria. 4. In data 08/07/2020 risultano pervenute ulteriori note a firma dei difensori di fiducia dei ricorrenti, in cui si evidenzia la revoca della misura cautelare in riferimento ai reati di cui ai capi C), D), E), F), G), H), I), J) - rispetto ai quali è stata formulata espressa rinuncia al ricorso - a seguito del sequestro delle 10 aziende, con evidente ridimensionamento della misura in atto anche in riferimento alle residue imputazioni, apparendo il ragionamento del Tribunale del SA già inizialmente carente quanto ai profili di attualità e concretezza in riferimento al pericolo di recidivanza, anche alla luce dei principi giurisprudenziali;
inoltre, nel provvedimento impugnato nulla è stato detto in riferimento ai fatti successivi all'anno 2010, relativamente ai quali manca qualsivoglia piattaforma indiziaria, né in merito alle denunce sporte dai RA per reati da loro subiti;
infine, la motivazione si basa su di un errato presupposto, atteso che il gaming non è un'attività illecita, per cui, nel caso in esame, al più, come ipotizzato dalla pubblica accusa, ad un'attività perfettamente lecita si sarebbe affiancata un'attività illecita;
in ogni caso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2017 ha previsto il blocco del rilascio di nuovi nulla osta nel settore del gaming, mentre il controllo telematico delle video slot impedisce la possibilità di aggirare detti divieti;
infine, si ribadiscono le aporie dimostrative di un accordo tra i RA e la Sacra NA Unita e la carenza dimostrativa degli accertamenti tecnici svolti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va premesso che la vicenda processuale in esame si incentra sulle attività dei germani TO e SS RA, ritenuti dalle imputazioni provvisorie a capo di un sistema illegale nel mercato del ganning e dell'esercizio abusivo del gioco d'azzardo, oltre che, in tale contesto, collegati a vari clan della locale criminalità organizzata nell'ambito di un rapporto sinallagnnatico con gli stessi. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in riferimento ad alcune delle doglianze formulate ed infondati in riferimento ad altre, dovendo, conseguentemente, essere, gli stessi, rigettati. 2. In riferimento ai capi da E) a 3) dell'imputazione provvisoria, come detto, risulta pervenuta, in data 25/06/2020, dichiarazione di rinuncia al ricorso per entrambi i ricorrenti, successivamente integrata, in data 08/07/2020, con dichiarazione di rinuncia al ricorso in riferimento anche ai capi C) e D) dell'imputazione provvisoria, a seguito di provvedimento di revoca della misura, in riferimento a tutti i capi predetti, intervenuta in data 28/04/2020, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso illustrati ai precedenti punti n. 2.6, n.
2.7. e n. 2.8. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del SA - al punto n. 4 dell'ordinanza impugnata, pagg. 9/13 - 11 t ha osservato che gli atti contenuti nei faldoni n. 13 e 14 erano stati posti a base del sequestro preventivo e, come tali, utilizzabili sulla scorta della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, i relativi atti di indagine sono utilizzabili anche se espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari (Sez. 6, sentenza n. 17252 del 22/01/2010, De Rito, Rv. 247081). Ciò in quanto - come chiarito dalla motivazione della citata sentenza - la confisca evocata si configura come una misura di prevenzione di carattere patrimoniale, ricollegata al processo penale per determinate categorie di reati, con la conseguenza il procedimento ad essa funzionale è autonomo rispetto a quello relativo alle indagini per l'accertamento dei delitti ed all'acquisizione delle relative prove, di cui anzi presuppone l'esaurimento con successiva condanna o patteggiamento dell'imputato. Ne consegue che il sequestro preventivo disposto in funzione della confisca non è soggetto al termine stabilito dall'art. 407 cod. proc. pen. per la durata delle indagini preliminari nel processo penale. Non vi è dubbio che detta giurisprudenza - come rilevato dalla difesa - sia stata impropriamente citata dal Tribunale del SA - atteso che, nel caso in esame, il sequestro preventivo disposto nei confronti degli attuali ricorrenti non risulta essere finalizzato alla confisca ex art. 12-sexiess d.l. n. 306 del 1992. In riferimento al sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., infatti, va ricordato che anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari può essere formulata dal pubblico ministero la relativa richiesta, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata (Sez. 3, sentenza n. 27153 del 10/04/2003 P.M. in proc. Falduto, Rv. 225650). Resta però da considerare che, a parte l'imprecisione della citazione giurisprudenziale, il Tribunale del SA ha chiaramente indicato come gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari non siano stati affatto utilizzati nell'ambito del compendio indiziario posto a fondamento della misura cautelare personale oggetto dei presenti ricorsi, bensì unicamente della separata misura cautelare reale. Ne consegue che, non avendo né l'ordinanza genetica, né il provvedimento del Tribunale del SA posto a fondamento della propria motivazione gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e contenuti nei fascicoli n. 13 e n. 14 - circostanza, peraltro, che neanche la difesa ha sostenuto - il motivo appare 12 destituito di fondamento logico e di rilevanza. Non si ravvisa, infatti, né viene specificamente dedotta, l'incidenza di singoli ed individuati atti, contenuti nei predetti faldoni, ai fini della tenuta motivazionale del provvedimento impugnato che, come detto, evidentemente su tali atti non si fonda per nulla. Né la difesa ha dimostrato o documentato in che misura il contenuto dell'informativa conclusiva del 29/08/2018 abbia inciso sul panorama indiziario posto a fondamento del percorso argomentativo del Tribunale del SA, avendo semplicemente dedotto l'inutilizzabilità di detta informativa senza esplicarne in alcun modo la decisività. Sul punto, peraltro, il Tribunale del SA ha affermato che l'informativa conclusiva, del 29/08/2018, non recava allegato alcun atto che non fosse già stato in precedenza acquisito, ben prima della scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, trattandosi di atti contenuti in procedimento riuniti, alcuni molto datati, relativamente alle cui ipotesi di reato il Giudice per le indagini preliminari aveva già dichiarato la prescrizione;
palesemente con detta argomentazione la difesa non si confronta affatto, né allega al ricorso l'informativa per dimostrare l'erronea motivazione del provvedimento impugnato. Quanto alla circostanza che il Tribunale del SA avrebbe conferito valore giuridico all'iscrizione del 18/04/2019, relativa all'iscrizione dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110, 416-bis, 648-bis, 648-ter cod. pen., benché detta iscrizione fosse tamquam non esset, consistendo in un foglio privo del riferimento ad un procedimento penale, anche in tal caso la difesa non ha in alcun modo documentato la denunciata irritualità dell'iscrizione e la mancanza di iscrizione per alcuni reati, cosa che avrebbe dovuto fare in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. In conclusione, per quanto riguarda la rilevanza della documentazione che la difesa assume come decisiva, in riferimento sia alla mancata iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., sia in riferimento alla considerazione della c.n.r. del 29/08/2018, va ricordato che, come pacificamente e reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, una delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione, richiamando atti specificamente indicati, consiste nella mancata allegazione di detti atti o nella loro mancata integrale trascrizione nel corpo del ricorso. Il principio di autosufficienza del ricorso, basato sull'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma, come detto, pacificamente applicato anche in tema di processo penale, trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11. 13 Detta disposizione prevede che copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) del codice sia inserita, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Non vi è dubbio, quindi, che la materiale allegazione degli atti, secondo le descritte modalità, sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, a differenza di quanto avveniva in precedenza, in cui l'onere di allegazione dell'atto di integrale trascrizione dello stesso gravava esclusivamente sulla parte ricorrente;
ciò nondimeno, il ricorrente ha, in ogni caso, l'onere specifico di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, consentendone, in tal modo, la pronta individuazione da parte della cancelleria, posto che a detto organo amministrativo non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso;
inoltre, onere del ricorrente è anche quello di verificare che detto adempimento da parte della cancelleria sia stato correttamente ed integralmente eseguito, posto che tale verifica appare evidentemente funzionale all'interesse tutelato con il ricorso stesso (Sez. 2, sentenza n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca Gaetano, Rv. 276432; Sez. 2, sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schiopo, Rv. 270071; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.246552). Quanto, infine, alla questione concernente il punto lb) del primo motivo di ricorso - relativo alla mancata iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. dei reati di cui ai capi di imputazione provvisoria da E) a 3) della rubrica - si tratta di una doglianza che dovrebbe rientrare specificamente nella rinuncia presentata in relazione ai predetti capi d'incolpazione, apparendo, in ogni caso, doveroso ricordare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza Tammaro delle Sezioni Unite è stata correttamente citata dal provvedimento impugnato, atteso che la citata pronuncia del massimo consesso di questa Corte sulla questione della tardiva iscrizione afferma: "deve ribadirsi il principio giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini 'contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta', non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero 14 avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione che a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, ne consegue che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27.3.1999, Longarini, rv. 214866; Sez. I, 11.3.1999, Testa, rv. 213827; Sez. V, 26.5.1998, Nobile, rv. 211968; Sez. I, 27.3.1998, Dell'Anna, rv. 210545, e numerose altre conformi)." 4. Parimenti infondato, .ai limiti dell'inammissibilità, si configura il secondo motivo di ricorso, in quanto le doglianze difensive si articolano in una critica puntuale, ma inammissibile in sede di legittimità, in quanto con essa si tende ad una rivisitazione del materiale probatorio illustrato dalla difesa. La difesa, pur dando atto della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione, da parte della Cassazione, del contenuto delle captazioni effettuato dal giudice di merito - secondo cui, pacificamente, in tema di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 1, sentenza n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640; Sez. 2, sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'AN ed altri, Rv. 268389) -, sottopone, comunque, a questa Corte regolatrice il profilo concernente la dedotta manifesta inconsistenza del contenuto delle captazioni analizzate in ricorso rispetto alla fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria. In tal modo, quindi - soprattutto nella parte in cui si sottolinea come, alla luce dei certificati penali allegati, gli interlocutori, all'epoca delle captazioni, non avessero alcuna caratura criminale (nel caso di AN SQ UC e di GA De IS) ovvero come la loro caratura criminale fosse estremamente risalente nel tempo (nel caso di IO TI) la difesa sottopone al Collegio di legittimità un elemento di tipo valutativo-fattuale, concernente il profilo - dell'inserimento o meno dei soggetti captati in un contesto criminale, ovvero l'attualità di tale inserimento, il che è del tutto eccentrico rispetto alla perimetrazione dei poteri della Corte di legittimità. Ciò non solo in quanto, in base ad una logica intuitiva, certamente l'inserimento di un soggetto in un contesto di criminalità organizzata non dipende in alcun modo dall'epoca del relativo riconoscimento in sede giudiziaria di detto ruolo, atteso che la sintesi processuale di vicende storiche interviene 15 molto spesso a distanza di anni, soprattutto in riferimento a dinamiche di tipo mafioso, il che vale, specularmente, anche per l'accertamento della permanenza in un determinato ruolo riferibile ad un contesto associativo, ma soprattutto in quanto la difesa opera un'analisi del tutto parcellizzata del materiale indiziario, procedendo ad un esame dello stesso per categorie di fonti di prova, dal compendio intercettivo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, senza confrontarsi con la visione di sintesi che di detto materiale viene offerta dal provvedimento impugnato. Anche in riferimento alle critiche relative alla valutazione, da parte del Tribunale del SA, delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, la difesa ne ha sottolineato le incongruenze, dimenticando che lo stesso provvedimento impugnato ha già fornito delle precise risposte a dette osservazioni: ad esempio a pag. 44 dell'ordinanza impugnata, in cui è stato osservato come le divergenze tra le dichiarazioni del PE e quelle del PA sono più che comprensibili alla luce del fatto che diverse sono le epoche in cui i due collaboratori avevano conosciuto SS RA (il PE nel 2007 ed il PA nel 2010); che il PE aveva inizialmente ottenuto dal RA la somma mensile di euro 2.000,00 in cambio del suo benestare all'installazione degli apparecchi elettronici nel territorio di Mesagne, all'epoca controllato dal collaboratore di giustizia che, comunque, subito dopo aveva lasciato la gestione del settore al sodale GI Devicienti, mentre il PA, appartenente ad altro clan della Sacra NA Unita, aveva ottenuto, per l'installazione degli apparecchi nel territorio di sua competenza, la somma di euro 5.000,00 mensili in epoca più recente, a partire dal 2010 e sino al 2015. Quanto alle discrasie tra le versioni dei predetti collaboratori in riferimento alla vicenda concernente l'installazione degli apparecchi nel bar "Blue Roses" di Mesagne, l'impugnata ordinanza ha ricordato come il PE avesse dichiarato semplicemente di essere a conoscenza che presso il detto esercizio commerciale erano installate apparecchiature illegali, mentre il PA aveva affermato che nel 2010 era avvenuto nel predetto bar il suo primo incontro con i fratelli RA, i quali gli avevano chiesto il suo appoggio per allargare i loro commerci nei comuni della zona;
all'evidenza, quindi, si tratta di circostanza ben diversa dall'affermazione che dal 2010 i RA avevano iniziato ad installare i videogiochi presso il bar "Blue Roses", e, non a caso, il provvedimento impugnato sottolinea come appare del tutto logico che i RA nel 2010, essendo avviati già da tempo i rapporti commerciali con in gestori del "Blue Roses", avessero prescelto il bar per incontrare ivi uno dei vertici della sacra NA Unita, ossia il PA, al fine di avviare la loro espansione nel territorio brindisino;
a conferma della permanenza dei rapporti tra i RA ed i gestori del bar citato, il Tribunale del 16 SA ha ricordato il sequestro, nel giugno 2010, di apparecchiature da gioco illegali presso il bar medesimo, fornite da una società intestata a prestanomi ma, in realtà, gestita dai fratelli RA;
peraltro, solo detto sequestro aveva determinato l'interruzione dei rapporti tra il proprietario dell'esercizio commerciale ed i RA, proprio nel 2010, come risulta dalle dichiarazioni dei EM TO MO, padre del titolare, riportate a pag. 45 dell'ordinanza impugnata. In sostanza, ha concluso il Tribunale del SA, che il compendio complessivamente esaminato ha dimostrato come i fratelli RA avessero intessuto ottimi rapporti dapprima con il clan UC, egemone nel comune di Galatina, quindi con altri sodalizi criminali operanti nel territorio di brindisi. Affermare - come si legge nel ricorso, sul punto - che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero riferibili ad un'epoca in cui i vertici del clan UC erano detenuti in carcere, implica, pertanto, l'introduzione di valutazioni basate su circostanze di fatto che non solo questa Corte ignora, ma che, se anche fossero state documentate, non avrebbero potuto rientrare nel perimetro valutativo consentito in sede di legittimità. Identiche considerazioni devono essere svolte in riferimento al diverso approdo giudiziario della vicenda riferita all'omologo e contrapposto gruppo dei De NZ, relativamente al quale la difesa afferma l'analogia della situazione processuale rispetto a quella dei fratelli RA, circostanze del tutto irrilevanti per questa Corte regolatrice, che certamente non può valutare comparativamente differenti, anche se asseritamente simili, compendi indizianti. Anche la vicenda riferita a LI SI ed ai suoi rapporti con i RA costituisce oggetto di un'articolata motivazione da parte del Tribunale del SA che, alle pagg. 45-49 del provvedimento impugnato, ha chiaramente escluso la rilevanza della vicenda di cui al capo O) dell'imputazione provvisoria, evidenziando le intercettazioni da cui emergono i rapporti tra il AS ed i ricorrenti;
anche sotto detto aspetto la difesa ha confutato il significato da attribuire al compendio intercettivo, con operazione metodologicamente non consentita in sede di giudizio di legittimità, peraltro omettendo del tutto di confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PA che, nel 2015, aveva individuato il SI come un affiliato dal 2010, con compiti specifici nel settore degli apparecchi destinati al gioco d'azzardo, come tale collegato con i RA. Quanto alle propalazioni del collaboratore di giustizia NZ IO AN - al cui contenuto ed ai relativi riscontri vengono dedicate le pagg. 49/62 del provvedimento impugnato -, le argomentazioni difensive sono assolutamente versate in fatto, in quanto tendono ad una rilettura alternativa del compendio 17 indiziante, esaminato articolatamente dal Tribunale del SA con motivazione del tutto incensurabile in sede di legittimità. Né la difesa si confronta con l'ordito logico dell'ordinanza impugnata, che ha affrontato, al paragrafo 11.6, la tematica dei reati di cui i RA erano stati oggetto, osservando come — alla luce delle molteplici denunce prodotte in riferimento ad episodi di furti e danneggiamenti — la struttura non centralizzata della Sacra NA Unita, composta, al contrario, da una serie di clan che controllano ridotte porzioni di territorio, e l'incidenza del fenomeno della microcriminalità locale di matrice non mafiosa, che operava in maniera indiscriminata anche in concomitanza con operazioni di polizia incidenti sull'operatività dei clan mafiosi egemoni nel territorio, potevano agevolmente spiegare i reati di cui i RA risultavano essere stati persone offese. A riscontro di detta ricostruzione, infatti, il Tribunale del SA ha rilevato come, non a caso, i RA, pur godendo del pieno appoggio del clan UC nel comune di Galatina e nei territori limitrofi, avevano deciso di espandere la loro sfera di influenza intessendo legami anche con altri clan che controllavano differenti aree del territorio, in particolare le zone di Mesagne e di Brindisi;
ciò, d'altro canto, è dimostrato proprio da un episodio estorsivo subito dai RA da parte del clan Tornese, con il quale i ricorrenti non risultano collegati, episodio, peraltro, mai denunciato dai germani RA ed emerso nel corso di attività captative. A ciò vanno aggiunte le conversazioni intercettate — ed analizzate dal provvedimento impugnato — da cui emergeva chiaramente il disappunto di SS RA per le operazioni di polizia giudiziaria, sfociate in arresti ai danni di esponenti della Sacra NA Unita, con il conseguente venir meno della protezione del clan e la recrudescenza della locale microcriminalità. Infine, è stato sottolineato il peculiare atteggiamento degli indagati, volto essenzialmente a massimizzare il loro profitto, il che li induceva, in caso di bisogno, a rivolgersi indifferentemente sia alle Forze dell'ordine che alla criminalità organizzata, come dimostrato dagli episodi analizzati alle pagg. 63 e 64 dell'ordinanza impugnata. Conclusivamente, con motivazione che non risulta in alcun modo attinta da argomentazioni difensive che ne compromettano la tenuta logica, il Tribunale del SA ha osservato come alle denunce sporte dai germani RA non possa essere attribuita alcuna valenza finalizzata all'esclusione dei loro rapporti con le organizzazioni mafiose e, quindi, a contrastare il compendio indiziario relativo al capo A) dell'addebito provvisorio. Ne risulta, sicché, che il substrato per individuare il concorso in associazione mafiosa degli indagati, ai sensi degli artt. 110, 416-bis, cod. pen., è costituito, secondo la motivazione illustrata dall'ordinanza in esame, dagli accordi liberamente intercorsi tra i germani RA ed esponenti della criminalità 18 organizzata di alcune locali articolazioni, a seguito dei quali gli indagati corrispondevano volontariamente alle cosche locali somme di danaro, funzionali a garantirsi la protezione delle stesse nello sviluppo delle attività di gaming gestite dai ricorrenti, rivolgendosi, inoltre, ad esponenti delle dette cosche per convincere i titolari ed i gestori di esercizi commerciali riottosi a consentire ai predetti l'installazione di apparecchiature elettroniche nei loro locali. Detta motivazione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di imprenditore "colluso" che - sin dalla pronuncia MA delle Sezioni Unite - ha affermato come tale atteggiarsi dell'imprenditore implica che questi, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con esso un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel diverso caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. U, sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231671; Sez. 6, sentenza n. 32384 del 27/03/2019, Putrino Diego, Rv. 276474; Sez. 5, sentenza n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683). Alla luce di dette considerazioni, le argomentazioni conclusive del motivo di ricorso in esame - che si soffermano essenzialmente sulla diversa valutazione della vicenda relativa ai De NZ e sulla critica alle valutazioni di attendibilità operate dal Tribunale del SA in riferimento ai collaboratori di giustizia, le cui propalazioni fanno parte del compendio indiziario - appaiono del tutto inidonee, da un punto di vista metodologico, a scalfire la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto dette critiche risultano palesemente esorbitanti dal perimetro del giudizio di legittimità e focalizzate, nella totalità, su questioni concernenti, come più volte ribadito, la metodologia valutativa del compendio indiziante. 5. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso. La difesa si duole del richiamo, da parte del Tribunale del SA, alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita, imponendole un modulo operativo illecito (Sez. 6, sentenza n. 43656 del 25/11/2010, Bartocci, Rv. 248816); in particolare, la difesa contesta la circostanza che il provvedimento impugnato non si sarebbe confrontato con "la corposa elaborazione giurisprudenziale stratificatasi in ordine 19 alla verifica dei requisiti del reato associativo c.d. aziendale", senza, tuttavia, citare neanche una pronuncia di questa Corte regolatrice che abbia smentito il principio ermeneutico seguito dal Tribunale del SA. Volendo, in ipotesi, considerare che la difesa abbia inteso riferirsi all'elaborazione giurisprudenziale in tema di "impresa mafiosa", argomento certamente di estrema attualità ed oggetto di plurime pronunce, anche in epoca recente, deve, tuttavia, osservarsi come tale aspetto risulti del tutto estraneo alla tematica in esame, in cui è stato ipotizzato un reato associativo semplice, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 416-bis,1 cod. pen. e, in ogni caso, la difesa nulla di più specifico ha illustrato sul punto. Al contrario, proprio perché il delitto associativo richiede, pacificamente, la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purché adeguata allo scopo illecito perseguito, non si comprende per quale ragione giuridicamente rilevante la concreta operatività di un'associazione a delinquere non possa implicare l'uso di una struttura aziendale, atteso che la formazione e/o l'utilizzazione di una persona giuridica contribuisce ad individuare ed a rendere maggiormente evidente proprio il connotato della stabilità del vincolo associativo, oltre che manifestare la presenza di un mezzo finalisticamente volto alla commissione di reati, ove si possa desumere un costante modus procedendi della compagine in tali termini, come nel caso in esame. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, i fratelli RA avevano proceduto alla costituzione di molteplici ditte individuali e società, utilizzando dei prestanome, aziende tutte finalizzate alla distribuzione presso pubblici esercizi di apparecchi elettronici illeciti (pag. 32) e, come emerge dalla formulazione del capo di imputazione, detto vincolo associativo avrebbe coinvolto molteplici soggetti, in numero superiore a dieci, a cui sono ascritti diversi ruoli operativi in ambito associativo. Né risponde al vero la circostanza che le intercettazioni poste a base del compendio indiziario risalirebbero tutte agli anni 2020-2011, atteso che dalla lettura del punto n. 12.1 dell'ordinanza impugnata — dedicata al ruolo svolto in ambito associativo dai fratelli RA, alle pagg. 65/73 -, risulta la trascrizione di conversazioni intercettate anche nel corso dell'anno 2017. Quanto alle ulteriori doglianze difensive, occorre ricordare che sono state esaminate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC FE, ritenuto scarsamente attendibile dalla difesa sulla base di una valutazione del compendio dichiarativo di cui questa Corte non dispone in alcun modo;
lo stesso dicasi per i verbali di interrogatorio di soggetti quali OS, CO e LL, risultando evidente come, anche sotto detto aspetto, le doglianze difensive siano 20 irrimediabilmente versate in fatto. Del tutto irrilevante, infine, appare la dedotta carenza del compendio indiziario in riferimento ad ipotesi di attività corruttive poste in essere dai germani RA nei confronti delle Forze dell'ordine, atteso che nessuna fattispecie di corruzione di pubblico ufficiale risulta contestata agli indagati. 6. La tesi difensiva, secondo la quale la circostanza aggravate di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., contestata in riferimento ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria, risulterebbe del tutto insussistente, si basa, ancora una volta, sulla contestazione della congruenza del compendio indiziario, con riferimento sia alla piattaforma intercettiva sia, soprattutto, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, si contesta che i RA disponessero della somma di euro 8.000,00 mensili da corrispondere alle organizzazioni criminali, ciò sulla base di una diversa valutazione dei calcoli effettuati, in sede di indagini preliminari, dalla Guardia di Finanza, in riferimento agli accertamenti patrimoniali svolti, con evidente caduta nella dimensione fattuale della vicenda, del tutto estranea al giudizio di legittimità. Peraltro, l'impugnata ordinanza ha rilevato come i germani RA, imprenditori collusi con i clan della Sacra NA Unita, con i quali si rapportavano su di un piano di parità in ragione della notevole disponibilità di risorse finanziarie, lucravano maggiori fette di mercato grazie all'appoggio dei clan, il che, da un lato, consentiva loro maggiori introiti per le proprie attività illegali, dall'altro permetteva il finanziamento dei clan medesimi, posto che parte dei profitti illeciti confluiva periodicamente e volontariamente nelle casse delle organizzazioni illecite, sotto forma di "pensieri". Tale motivazione appare del tutto congrua, sia in riferimento alle emergenze investigative illustrate, sia in riferimento ai parametri forniti dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi, quindi, concludere per l'inammissibilità del motivo di ricorso. 7. Infondato è il quinto motivo di ricorso. La difesa, in sostanza, in riferimento alle operazioni peritali attivate ex art. 360 cod. proc. pen. nel corso delle indagini preliminari, si duole del fatto che, dopo il conferimento dell'incarico e l'individuazione del quesito - attività regolarmente svoltesi alla presenza dei consulenti nominati dalla difesa -, le operazioni peritali, iniziate alla presenza dei consulenti degli indagati, erano state sospese e poi proseguite in assenza dei consulenti della difesa, all'esito, peraltro, di una modifica del quesito su sollecitazione del consulente nominato dal pubblico ministero;
in sostanza, quindi, solo all'esito della discovery processuale la difesa aveva appreso della modifica del quesito, nonché della prosecuzione e della conclusione delle operazioni stesse. 21 Tale doglianza, incentrata sulla violazione dei diritti difensivi che sarebbe derivata da detta impropria sequenza nelle attività peritali, è stata formulata senza alcun supporto documentale, non essendo stato allegato al ricorso né il quesito originario, né l'elaborato peritale, né la documentazione - peraltro genericamente indicata in un verbale di operazioni compiute in data 07/03/2018, di cui questa Corte non dispone affatto - da cui la difesa avrebbe appreso, all'esito della discovery, l'intervenuto mutamento del quesito. In ogni caso, va ricordato che la motivazione della impugnata ordinanza, sul punto, ha riportato interi passaggi della relazione del consulente incaricato, nei quali si dà atto che le operazioni tutte erano state svolte alla presenza della controparte e che le conclusioni raggiunte avevano tenuto conto delle osservazioni dei consulenti nominati dalla difesa. In particolare, per quanto riguarda l'aspetto concernente l'esecuzione di un ciclo completo di gioco - che sarebbe stato omesso inaudita altera parte -, va, infatti, osservato che la relazione del consulente del pubblico ministero ha dato atto che lo svolgimento delle partite in regime di normale funzionamento non era necessario ai fini dell'accertamento della manomissione dei dati dei contatori memorizzati sulla scheda di gioco, non solo perché l'esecuzione di un ciclo di partite si sarebbe concluso con una corretta valorizzazione dei contatori di gioco e senza alcuna anomalia nella registrazione dei dati, con impegno eccessivamente oneroso in relazione al tempo necessario per detta attività, ma soprattutto in quanto, come emerso dalle prove eseguite alla presenza dei consulenti della difesa, era stato dimostrato che il sollevamento del guscio che racchiude la scheda del gioco non implica la rilevazione dell'apertura dell'involucro e che le etichette antieffrazione presentavano un evidente stato di alterazione, il che induceva a ritenere che fosse stato possibile accedere alla scheda di memoria presente a bordo della scheda di gioco (pagg. 24 e 25 della motivazione). In sostanza, quindi, non solo il motivo di ricorso appare del tutto generico, non dimostrando in che senso sarebbero stati violati i diritti della difesa, posto che il consulente del pubblico ministero ha dato atto che le operazioni erano state svolte alla presenza dei consulenti della difesa e che non risulta individuata né allegata alcuna documentazioni dimostrativa del contrario, neanche quella che si assume emersa dalla discovery, ma, soprattutto, il motivo di ricorso non si confronta con il dato tecnico illustrato in motivazione, sulle ragioni che avevano reso del tutto superflua l'effettuazione, in sede di operazioni tecniche, di un ciclo completo di gioco. In ogni caso, va richiamato il pacifico orientamento di legittimità, secondo il quale In tema di accertamenti tecnici irripetibili, qualora l'avviso relativo a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni sia stato ritualmente ii- 22 notificato alle parti, l'omissione di ulteriori comunicazioni formali a quest'ultime circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle attività, non costituisce causa di nullità, gravando sui difensori l'onere di procurarsi tali informazioni personalmente o attraverso la presenza di un proprio consulente di parte." (Sez. 3, sentenza n. 31640 del 31/05/2019, Manna Antoine, Rv. 276680; conforme, in tema di perizia dibattimentale: Sez. 5, sentenza n. 36152 del 30/04/2019, Barone Salvatore, Rv. 277529). 8. Il sesto motivo di ricorso, relativo al capo C) dell'imputazione provvisoria, dovrebbe rientrare tra i motivi investiti dalla rinuncia, alla luce delle note difensive pervenute in data 08/07/2020. In ogni caso, va rilevato che trattasi di motivo palesemente inammissibile in quanto basato su circostanze di fatto emerse nel corso delle indagini preliminari, come tali del tutto sottratte alla valutazione di questa Corte di legittimità (verifiche effettuate dalla Sogei s.p.a. e dalla Netwin s.p.a., asserite cessione ad altri concessionari dei dispositivi videoludici, acquistati dai RA per ovviare alla dismissione ai sensi della legge 2871272015 n. 208). A ciò va aggiunta la considerazione che la difesa non si è affatto confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato che, alla pag. 24, ha evidenziato come, al di là della descritta spregiudicatezza dimostrata dai RA, secondo quanto illustrato dal Tribunale del SA alla pag. 23, resta il fatto che le tabelle con i dati registrati delle apparecchiature dimostrano che tra il settembre ed il novembre 2017, quindi a ridosso del sequestro eseguito in data 13/12/2017, le macchine avevano registrato incassi per diverse migliaia di euro, a definitiva dimostrazione del fatto che le stesse erano state effettivamente in funzione, trasmettendo flussi di dati ritoccati al ribasso al fine evadere il PR. Identici profili di inammissibilità vanno, altresì, rilevati in riferimento al settimo ed all'ottavo motivo di ricorso, peraltro oggetto di rinuncia, in quanto riferiti ai capi di imputazione provvisoria sub E), F), G), H), I), 3). 9. Venendo, infine, all'ultimo motivo di ricorso, va evidenziato come la motivazione offerta dal Tribunale del SA non incorre in alcuno dei vizi denunciati dalla difesa. Il Tribunale del SA, nel valutare l'adeguatezza e la proporzionalità della massima misura coercitiva in riferimento alle ravvisate esigenze specialpreventive, ha dato puntualmente atto come "gli indagati abbiano, per molti anni, creato sempre nuove società e nuove imprese, finalizzate all'esercizio del gioco illegale", enucleando l'elevata probabilità di costituzione di nuovi soggetti giuridici per la prosecuzione dell'illecita attività, anche mediante il ricorso a prestanomi, meccanismo, quindi, ampiamente collaudato;
è stato, inoltre, osservato come i sequestri intervenuti non abbiano affatto privato del 23 tutto gli indagati di risorse economiche e finanziarie, alla luce del comprovato trasferimento all'estero di ingenti provviste;
sono stati esaminati i precedenti penali dei germani RA al fine di lumeggiarne la personalità e l'inidoneità di ogni altra misura, ivi inclusa quella degli arresti domiciliari con sistemi elettronici di controllo, funzionali alla verifica dell'inottemperanza dell'obbligo di permanere presso il domicilio, ma non certamente altrettanto idonei ad evitare l'inosservanza degli altri obblighi connessi alla predetta misura. Infine, è stato sottolineato come, in sede di perquisizioni effettuate contestualmente all'esecuzione delle misure custodiali personali, fossero stati rinvenuti e sequestrati numerosissimi dispositivi elettronici manomessi, in forma del tutto sovrapponibile a quella verificata in occasione del sequestro eseguito il 13/12/2017, a dimostrazione del fatto che, nonostante le indagini ed i procedimento penali in corso, gli indagati non avessero mai smesso di praticare le attività illecite nel mercato del gaming. Con detta motivazione e con dette circostanze, con particolare riferimento all'ultima descritta, il motivo di ricorso non pare essersi affatto confrontato compiutamente, risolvendosi in una critica apodittica sull'assenza di elementi indiziari posteriori all'anno 2010, circostanza del tutto contraddetta dalle emergenze investigative, come detto, e ribadendo la già esaminata situazione relativa al non essere stati i RA immuni da condotte poste in essere dalla microcriminalità in loro danno, anch'essa ampiamente confutata dal provvedimento impugnato al paragrafo 11.6. Nessun pregio, nella presente sede processuale, può rivestire il richiamo al blocco delle attività disposto da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito dei provvedimenti funzionali a limitare la diffusione del contagio da CoVid-19, nonché al DPCM del 22/03/2020 ed al successivo art. 2, comma 3, d.l. 24 marzo 2020, n. 19, evidenziando la difesa come nell'allegato 1 al richiamato DPCM non sia presente il codice ATECO identificativo delle attività ricomprese nelle attività dei ricorrenti, non incluse nei servizi essenziali. Trattasi, infatti, di un motivo del tutto nuovo, mai sottoposto al Tribunale del SA - in quanto il provvedimento impugnato risulta emesso in epoca antecedente ai richiamati provvedimenti normativi - né al giudice che procede, come dimostrato, tra l'altro, anche dal provvedimento emesso ex art. 299 cod. proc. pen., in data 28/04/2020, in cui detti profili non sono stati affatto trattati in quanto, evidentemente, non devoluti. In tal senso, infatti, appare desumibile dalla lettura del citato provvedimento in data 28/04/2020, allegato dalla difesa a corredo delle note trasmesse in data 08/07/2020, come il giudice procedente abbia ravvisato la cessazione delle esigenze cautelari unicamente in riferimento ai capi dell'imputazione provvisoria da C) a 3), per effetto del sequestro e della 24 conseguente amministrazione giudiziaria delle imprese, osservando che invece, quanto ai reati sub A) e B) dell'editto accusatorio provvisorio, nulla di nuovo o di rilevante fosse stato allegato in riferimento all'attenuazione ovvero alla cessazione delle esigenze cautelari, rimanendo detto quadro invariato rispetto al provvedimento genetico. Ne discende, quindi, la radicale inammissibilità dell'ultimo profilo esaminato e l'infondatezza, in ogni caso, per le esposte ragioni, dell'ultimo motivo ricorso. 10. Nessuna ulteriore e/o diversa argomentazione, rispetto a quelle già prese in considerazione e sin qui trattate, è contenuta nell'atto di ricorso a firma congiunta dei difensori dì fiducia. Lo stesso dicasi per le note di udienza trasmesse via pec in data 25/06/2020, che costituiscono, essenzialmente, una trasposizione dei motivi di ricorso sin qui esaminati. Quanto, infine, alla memoria trasmessa in data 08/07/2020, essa sottolinea la revoca - per i motivi già illustrati - della misura cautelare in riferimento a parte dei reati di cui all'imputazione provvisoria, ribadendo le doglianze circa l'assenza di fatti indizianti in epoca successiva al 2010 ed il blocco del rilascio di nuovi nulla osta disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il 25/07/2017, osservando, infine, la sussistenza di aporie dimostrative in riferimento al compendio indiziario relativo ai reati di cui ai capi A) e B) dell'editto accusatorio provvisorio, e richiamando la necessità di un accertamento completo sulle apparecchiature sottoposte a sequestro. Si tratta, all'evidenza, di reiterazione di argomentazioni già ampiamente vagliate in riferimento ai motivi di ricorso già illustrati, per i quali non può che operarsi un richiamo al contenuto del presente provvedimento, ricordando, ancora per un'ennesima volta, quanto ai profili concernenti il blocco del rilascio per nuovi nulla osta e l'accertamento sugli apparecchi, la motivazione fornita dal provvedimento impugnato alle pagg. 23/27, espressamente dedicate alla confutazione delle deduzioni difensive, che inspiegabilmente sembra restare al di fuori dall'orizzonte valutativo considerato dalla difesa. Come detto, quindi, anche per le memorie difensive, vanno richiamate le argomentazioni in precedenza illustrate. Dal rigetto del ricorso, discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento va inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 25
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 13/07/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente i difensori di fiducia, avv.to Enzo Gaito ed avv.to Francesco VE, che hanno conclu,5o per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del SA di Lecce accoglieva parzialmente - limitatamente al capo L) - e rigettava, nel resto, il ricorso, presentato, ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di RA TO;
rigettava, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26035 Anno 2020 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/07/2020 altresì, il ricorso presentato nell'interesse di RA SS, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 17/01/2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti ricorrenti in riferimento all'imputazione provvisoria di cui: A) agli artt. 110, 416-bis, cod. pen., in Brindisi, Lecce ed altrove fino al 27/06/2019; B) agli artt. 416-bis.1, 416, commi 1, 2, 5 cod. pen., in Galatina fino al 27/06/2019; C) agli artt. 81, comma 2, 112, comma 1, 416-bis.1, 110, 617-quater, 640-ter, commi 1 e 2, in relazione all'art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen., 1 e 4 I. 13/12/1989 n. 401, 718, 719 cod. pen. in Galatina ed altrove, fino al 27/06/2019; D) agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 4, comma 1 e 4-bis, I. 13/12/1989 n. 401, in Galatina, Maglie, Gallipoli ed altrove, fino al 27/06/2019; E) agli artt. 110 e 512-bis, cod. pen., in Galatina, il 29/09/2016; F) agli artt. 81, comma 2, 110, 512-bis, cod. pen., in Galatina, il 29/11/2016 ed il 05/07/2017; G) agli artt. 110 e 512-bis, cod. pen., in Galatina, il 18/09/2017; H) agli artt. 81, comma 2, 110 e 512-bis, cod. pen., in Lecce, il 04/06/2018 ed il 04/06/2019; I) agli artt. 81, comma 2, 110 e 512-bis, cod. pen., in Lecce, il 15/12/2014; 3) agli artt. 110 e 512-bis, cod. pen., in Lecce, il 06/06/2017; L) per il solo RA TO, inoltre, agli artt. 416-bis.1, 110, 629, comma secondo in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., in Galatina il 22/11/2010. 2. TO RA e SS RA ricorrono, con due distinti atti di ricorso, rispettivamente, in data 24/04/2020 a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Francesco VE, ed in data 27/04/2020 a firma dei difensori di fiducia avv.to Francesco VE ed avv.to Enzo Gaito, articolando, con il ricorso a firma del solo avv.to VE, nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 405 e 407, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, in riferimento al proc. pen. nr . 6447/17 R.G.N.R., il Tribunale del SA, nel decidere in merito all'eccezione difensiva circa la declaratoria di inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte dopo il 08/03/2018, con particolare riguardo agli atti contenuti nei faldoni 13 e 14, richiamava impropriamente giurisprudenza di legittimità afferente all'utilizzabilità degli atti investigativi espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari in funzione • dell'adozione di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 12- sexies d.l. 306/1992, non potendo essere il principio, posto a fondamento del citato orientamento giurisprudenziale, utilizzato in riferimento a riesame avverso misura cautelare personale;
in ogni caso, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, era stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo non finalizzato alla confisca di prevenzione, per cui del tutto inconferente sarebbe il 2 richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento impugnato, posto che con esso si riconosce lo svolgimento di atti di indagine in epoca successiva alla scadenza del termine delle indagini preliminari, a fronte di richiesta di proroga tardiva, svilendone, però, l'effetto dell'inutilizzabilità, in quanto si ritiene che la c.n.r. del 29/08/2018 sia meramente riepilogativa, laddove nella stessa si rielaborano gli esiti dell'attività investigativa, effettuando valutazioni giuridiche e giungendo alla formulazione di capi di imputazione, oltre che a richieste cautelari;
inoltre, il Tribunale del SA conferisce valore giuridico all'iscrizione del 18/04/2019, con cui i ricorrenti erano stati iscritti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 110, 416-bis, 648- bis, 648-ter cod. pen., benché detta iscrizione sia tamquam non esset, consistendo in un foglio privo del riferimento ad un procedimento penale e, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia retroattiva;
pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta l'inutilizzabilità degli esiti investigativi acquisiti dopo il 08/03/2018. Si rileva, inoltre, che i ricorrenti non sarebbero mai stati iscritti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. in riferimento ai capi di imputazione provvisoria sub E), F), G), H), I), 3), posto che detti atti di iscrizione non sono mai stati prodotti dal . pubblico ministero;
sul punto, tuttavia, il Tribunale del SA cita impropriamente la sentenza a Sezioni Unite Tammaro, relativa alla diversa ipotesi di tardiva iscrizione e non di omessa iscrizione, come nel caso in esame;
2.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ascritto agli indagati al capo A) dell'imputazione provvisoria, si basa su captazioni del tutto inconferenti: la n. 3848 del 22/11/2015 attiene ad un dialogo tra soggetti estranei al procedimento penale e, in ogni caso, l'assunto accusatorio non considera che all'epoca della conversazione AN UC non era gravato da alcun precedente specifico, come si evince dal certificato del casellario allegato al ricorso, dimostrativo del fatto che solo nel 2018 il predetto era stato raggiunto da un provvedimento cautelare per delitto associativo;
analogamente, la conversazione del 05/10/2011 tra GA De IS ed i fratelli RA non avrebbe alcun valore indiziante, posto che il De IS, sempre alla luce del certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, solo sei anni dopo, nel 2017, era stato raggiunto da provvedimento coercitivo per delitto associativo;
così come del tutto priva di significato concludente risulterebbe la conversazione n. 3623 del 25/05/2011 tra SS RA ed un gioielliere di Galatina;
anche in riferimento a IO TA, interlocutore del De IS, dal certificato del casellario allegato al ricorso emerge che questi aveva riportato condanna per 3 delitto associativo nel 1992, per cui non si comprende come possa ritenersi attuale la sua caratura criminale, senza considerare l'epoca comunque datata delle captazioni, risalenti al 2011; non a caso, infatti, lo stesso Tribunale del SA di Lecce, in un analogo contesto investigativo, ha ritenuto non sussistente il compendio indiziario per l'associazione mafiosa in riferimento ai De NZ, ritenuti antagonisti dei RA nel medesimo settore dei videogiochi, con decisione condivisa in sede di legittimità, con sentenza n. 46481 del 22/07/2015; quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RC PE e SA PA, che costituirebbero riscontro al già descritto compendio intercettivo, la difesa sottolinea ed illustra articolatamente come le stesse appaiano contraddittorie tra loro e contrastanti con le s.i.t. rese da molteplici titolari di esercizi commerciali;
il PE, in particolare, colloca la conoscenza tra i RA ed i UC in un periodo in cui i vertici del detto clan erano detenuti da circa venti anni, e le sua propalazioni risultano smentite dalle dichiarazioni di EM OM MO, padre del proprietario di un esercizio commerciale di Mesagne, che riferiva della cessazione dei rapporti con i RA dal 2010; il PE, inoltre, riporta la sua conoscenza con i RA al 2007, mentre il PA data tale conoscenza al 2010, fornendo, quindi, l'indicazione di epoche diverse a partire dalle quali i RA avrebbero ricevuto il placet delle organizzazioni criminali per operare nel territorio sotto l'influenza delle stesse, indicando anche diverse cifre che i ricorrenti avrebbero pagato alle organizzazioni in cambio della protezione;
inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero smentite dalle s.i.t. di EM TO MO, gestore di un bar in Mesagne, mentre i dati investigativi dimostrerebbero che i RA avevano installato le proprie apparecchiature all'interno del bar MO ben prima dell'incontro che ivi sarebbe stato tenuto con il PA per accordarsi circa l'espansione nel brindisino delle attività dei predetti RA;
quanto ai rapporti tra i fratelli RA e LI AS, oltre alle già illustrate violazioni circa l'utilizzabilità degli atti, il giudice per le indagini preliminari non ha ravvisato la gravità del compendio indiziario in riferimento alla fattispecie estorsiva ascritta ad TO RA, di cui al capo O), in danno dell'esercizio commerciale "Baby Games", che avrebbe coinvolto il AS, il quale era stato un dipendente dei RA dal 2011 sino al 2013, anno del suo licenziamento, ed in tale ottica avrebbe dovuto inquadrarsi la conversazione n. 244 del 07/06/2011, epoca in cui, peraltro, il AS era ancora incensurato, non sussistendo, in ogni caso, elementi indizianti attuali rispetto al citato e risalente compendio;
ad analoga critica vengono sottoposte le propalazioni del collaboratore di giustizia NZ IO AN, che si era accusato di un atto intimidatorio in danno di un centro scommesse in Galatina riconducibile alle aziende del De NZ, senza considerare che detto centro 4 risultava affiliato a Lottomatica, per cui avrebbe potuto usufruire solo di apparecchiature gestite da società accreditate da Lottomatica, quale la ditta del De NZ, e mai avrebbe potuto installare apparecchi dei RA;
anche in riferimento ad un episodio svoltosi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, coinvolgente il gestore del bar Ilios di Galatina, quest'ultimo, US Antonaci, aveva smentito la versione del collaboratore di giustizia circa atti di violenza commessi dal De IS ai suoi danni, tanto è vero che il giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza del compendio indiziario in riferimento alla corrispondente vicenda estorsiva di cui al capo P) dell'imputazione provvisoria;
del tutto soggettiva, poi, in riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo K) dell'imputazione provvisoria, appare la valutazione della persona offesa, IE DI, secondo cui l'estorsore Leonardo CO, referente del clan UC per la zona di Corigliano d'Otranto, avrebbe agito per conto dei RA, circostanza peraltro smentita proprio dalla registrazione del colloquio tra il CO ed il DI;
peraltro, anche il AN colloca i rapporti tra i RA ed i UC nel 2014, in contrasto con quanto affermato dai precedenti collaboratori di giustizia, ma comunque indicando un'epoca in cui i vertici del clan UC erano detenuti;
le propalazioni del AN in riferimento alle vicende coinvolgenti US GN, gestore di un circolo in Gelatina, e ZI AN, titolare di un bar in Sogliano Cavour, risultano, infine, smentite proprio dai verbali di s.i.t. rese dai predetti, non potendosi ipotizzare, come il Tribunale del SA adombra, alcun effetto di intimidazione del AN nei confronti del AN, atteso che allorquando quest'ultimo è stato escusso a s.i.t., il primo era già detenuto per altro da circa un anno;
quanto agli stretti rapporti tra i RA ed il De IS, ritenuto trait d'union con il clan UC, anche la conversazione telefonica del 08/10/2011 tra SS RA e IO TI appare, in realtà, sintomatica di un lecito rapporto di collaborazione, cessato nel 2011 per contrasti economici, vicenda rispetto alla quale il De IS era intervento al solo scopo di trovare una soluzione;
a ciò va aggiunto che la difesa ha versato in atti una nutrita serie di denunce, descritte articolatamente in ricorso, dalle quali emerge come i RA fossero stati persone offese di numerosissime ipotesi di reato, essendo stati indicati come persone offese anche in molti processi di criminalità organizzata ed in svariati episodi estorsivi, peraltro proprio nei territori in cui gli stessi avrebbero dovuto usufruire della protezione dei clan;
peraltro, l'essersi rivolti alle Forze dell'ordine rappresenta una condotta del tutto incompatibile con il ruolo di associati esterni attribuito ai RA che, inoltre, operavano in Gelatina non certo in regime di monopolio, posto che sul territorio erano presenti altre quattro società di noleggio di apparecchiature da gioco;
il compendio indiziario, quindi, non dimostra affatto quale sarebbe l'apporto offerto dai ricorrenti 5 all'associazione mafiosa, funzionale al rafforzamento o al mantenimento della stessa, come delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione, apparendo l'impugnata ordinanza, come detto, del tutto contrastante con i criteri interpretativi posti a fondamento dell'ordinanza emessa nel marzo 2015, avente ad oggetto la complementare vicenda del gruppo De NZ, per il quale era stata esclusa la qualificazione mafiosa della fattispecie associativa, pur a fronte di una piattaforma probatorio del tutto sovrapponibile;
2.3. violazione di legge, in riferimento all'art. 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'intero compendio indiziario indicato dal Tribunale del SA esclude, in realtà, la concreta operatività di un'associazione, posto che la struttura associativa deve essere autonoma e non può essere mutuata da quella aziendale, soprattutto nel caso di specie, in cui le aziende in sé non sono illecite, non confrontandosi il provvedimento impugnato con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di reato associativo aziendale;
si sottolinea come, al più, potrebbero individuarsi ipotesi di reato in continuazione tra loro, risalenti agli anni 2010 e 2011, senza alcuna possibilità di individuare una struttura verticistica coinvolgente il padre dei ricorrenti, GI RA, individuato come cassiere dell'organizzazione solo in base ad intercettazioni del 2017; in ogni caso, a sostegno dell'ipotesi associativa vengono valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC FE, ascoltato come indagato in procedimento connesso — il nr. 599/2010 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Bologna — in cui erano originariamente indagati gli stessi RA, nei cui confronti, tuttavia, non veniva esercitata l'azione penale;
l'attendibilità del FE non risulta affatto essere stata valutata dal Tribunale del SA e, in ogni caso, proprio le dichiarazioni del predetto appaiono idonee a scalfire l'impostazione accusatoria, come dimostrato da passaggi delle dichiarazioni stesse sintetizzate in ricorso, posto che l'ipotesi di reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. risulterebbe già prescritta, mentre le condotte successive al 2009 sarebbero inquadrabili in condotte di truffa semplice per le quali manca la querela;
peraltro, le uniche fatture emessa dalla società del FE dimostrano l'insussistenza dell'ipotesi associativa, atteso che non appare sostenibile che un'associazione per delinquere avente a disposizione ingenti capitali acquisti giochi illegali mediante regolari fatture;
in ogni caso la difesa, con memoria scritta, aveva evidenziato come le condotte dei presunti sodali, diversi dai germani RA, fossero espressione di una condotta del tutto eccentrica rispetto alla commissione di una serie indeterminata di reati, come dimostrato dalla condotta di DA NO — che operava in maniera del tutto autonoma dai RA, come dimostrato dalle intercettazioni, e per fini personali -, nonché di AN OS e di LA SA CO;
anche l'utilizzazione di 6 diverse società succedutesi negli anni testimonia l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento, mentre le intercettazioni relative alla chiusura dei locali rientravano nella finalità di evitare sanzioni amministrative;
del tutto priva di riscontro risulta la congettura secondo la quale i RA fossero soliti foraggiare funzionari pubblici ed appartenenti alle forze dell'ordine per essere informati anzitempo dei controlli, tanto alla luce dei numerosi sequestri eseguiti e dell'assenza di elementi emersi dalle intercettazioni;
2.4. violazione di legge, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendo stata contestata, in riferimento ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, smentita dalla stessa dichiarazione del UC resa nell'intercettazione n. 3848, già esaminata in riferimento al capo A) dell'imputazione provvisoria;
le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RC PE, SA PA e NZ IO AN circa le somme che i RA avrebbero versato al clan UC per gli apparecchi installati, indurrebbero a ritenere che i ricorrenti avrebbero corrisposto al clan la somma di circa 100.000,00 euro all'anno, del tutto incompatibile con gli esiti degli accertamenti patrimoniali svolti nei confronti dei predetti germani RA, in assenza di ogni indizio di versamento al clan di somme di denaro;
il Tribunale del SA, in ogni caso, ha del tutto omesso di confrontarsi con le argomentazioni sul punto contenute nella memoria difensiva depositata in sede di discussione, con cui si erano anche richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in riferimento alla contestata circostanza aggravante, al fine di dimostrare la totale carenza di elementi per poter addivenire, ne caso in esame, alla configurabilità della stessa;
2.5. inosservanza di norme sancite a pena di nullità, ai sensi del'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 360 cod. proc. pen., atteso che il provvedimento impugnato, lungi dal confrontarsi con le doglianze contenute nelle memorie del 3 e del 6 febbraio 2020, ha omesso di pronunciarsi circa la questione relativa alla violazione del contraddittorio ed alla conseguente nullità della consulenza del pubblico ministero, scaturita dal mutamento del quesito formulato al consulente del pubblico ministero, in assenza di qualsivoglia comunicazione alle parti, per cui le operazioni tecniche poste in essere erano state del tutto diverse da quelle indicate nel quesito originario, come dimostrato dal raffronto tra le operazioni compiute il 7 marzo 2018 e quelle svolte il 12 giugno 2018, queste ultime su supporti informatici del tutto diversi da quelli analizzati alla presenza del consulente di parte;
2.6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle argomentazioni poste a fondamento del rigetto delle eccezioni 7 difensive in tema di delitti attinenti ai dispositivi elettronici, sollevate in riferimento al capo C) dell'imputazione provvisoria, con cui era stato evidenziato che - sebbene con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 943, legge 28/12/2015, n. 208, fosse stato stabilito che i concessionari delle apparecchiature da gioco avrebbero dovuto dismettere in misura non inferiore al 30% le slot machines - la Teknowin s.r.I., facente capo ai RA, aveva acquistato dispositivi da altri operatori, per cui dette apparecchiature erano già immesse nel mercato e non può ritenersi che abbiano incrementato le unità circolanti dei terminali, cioè che fossero new slots;
peraltro, nell'impugnata ordinanza sono stato posti sullo stesso piano fatti già prescritti, ossia risalenti al 2013, e fatti ritenuti accertati ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS, con motivazione contraddittoria che prescinde dalla circostanza che le verifiche effettuate dalla Sogei s.p.a., deputata alla vigilanza del corretto funzionamento dei macchinari, e dalla Newtin s.p.a., società concessionaria di rete, avevano dimostrato l'inesistenza di qualsivoglia alterazione dei flussi di informazione, né è stato accertato in alcun modo, da parte degli inquirenti, se tra il settembre ed il novembre 2017 i dispositivi della Teknowin s.r.I., ciascuno munito di un numero seriale, avessero trattenuto le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circostanza peraltro mai affermata dal consulente del pubblico ministero, che aveva rilevato semplicemente che le apparecchiature sequestrate nel dicembre 2017 fossero alterabili, ma non che erano state alterate;
2.7. violazione di legge, in riferimento all'art. 640-ter cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto dalla verifica sugli apparecchi sottoposti a sequestro il 13/12/2017 è risultato chiaramente che il dato relativo agli incassi registrati sul dispositivo di controllo AAMS era maggiore rispetto al dato relativo agli incassi registrati sulla scheda da gioco, e che le vincite registrate sul detto dispositivo di controllo segnavano un valore superiore rispetto alle vincite registrate sulle schede di gioco, il che esclude del tutto un ingiusto profitto per i germani RA ed un danno per l'erario posto che, al contrario, il dato ritenuto falso era a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con conseguente inconfigurabilità della fattispecie di reato;
ciò anche alla luce delle dichiarazioni del FE, il quale aveva spiegato che il tipo di schede illegali che veniva installato rendicontava perfettamente il PR (prelievo erariale unico) e tratteneva una parte delle vincite, in danno, quindi, dei soli giocatori;
il sequestro delle schede verificatosi il giorno dell'esecuzione della misura cautelare, inoltre, aveva dato vita ad un separato procedimento penale, nell'ambito del quale era stato verificato che le schede sottoposte ad accertamento tecnico erano state del tutto dismesse;
8 2.8. violazione di legge, in riferimento all'art. 512-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, in relazione ai reati di cui ai capi da E) a 3) dell'imputazione provvisoria, non si ritiene sussistente alcun grave indizio, come illustrato nella memoria difensiva, anche in considerazione dell'anteriorità temporale delle presunte intestazioni fittizie in relazione ai fatti rispetto ai quali sarebbero state fondate le misure di prevenzione, ciò anche alla luce della qualificazione giurisprudenziale del delitto di intestazione fittizia come reato istantaneo con effetti permanenti e, quindi, come reato di pericolo astratto la cui valutazione va operata ex ante, al momento della condotta, rispetto alla quale deve essere provata la sussistenza del dolo specifico;
ne consegue che, alla luce della ricostruzione cronologica delle operazioni sospette, come riportata in ricorso, la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere operata con riferimento all'epoca dei trasferimenti, con conseguente irrilevanza del riferimento alle condotte di cui ai capi a) e b) delle presente imputazione provvisoria, essendo insussistente, all'epoca dei trasferimenti, ogni presupposto applicativo di misure di prevenzione nei confronti dei ricorrenti, del tutto incensurati;
peraltro, il concorso esterno in associazione mafiosa non rientra tra i reati presupposto in riferimento ai quali è possibile l'applicazione di misure di prevenzione, senza considerare che, nel caso in esame, l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. risulta posteriore di circa cinque anni rispetto ai trasferimenti per i capi E), F), G), I), 3) e, in parte, per lo stesso capo H); né i ricorrenti risultano indagati per altri delitti indicati dall'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che, anche in riferimento all'art. 416-bis, cod. pen., solo l'ipotesi di cui ai commi 6 e 7 della norma è ricompresa tra le fattispecie di cui al predetto art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., ipotesi mai contestate ai ricorrenti;
il Tribunale del SA, inoltre, ha omesso di valutare le uniche due conversazioni captate dagli inquirenti, da cui si evince che l'attività di intestazione fittizia in realtà si risolveva in una mera attività di simulazione civilistica, senza considerare che la provvista sul conto corrente dell'istituto di credito di San Marino era stata creata ben sette anni prima delle operazioni sospette, mentre risulta del tutto ininfluente il parallelo con la diversa vicenda dei fratelli De NZ;
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione specifica senza dare alcun rilievo alle deduzioni difensive in relazione al tempo trascorso tra i fatti contestati e l'emissione del provvedimento coercitivo, posto che il provvedimento in esame risulta l'esito di indagini svolte in differenti periodi e singolarmente sfornite di gravità indiziaria che consentisse la formulazione di richieste cautelari;
9 in particolare, il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna chiarimento in ordine all'assenza di elementi indizianti successivi al 2010, senza considerare come prima del sequestro del 2017 le aziende dei fratelli RA siano state vittime di molteplici vicende delittuose per le quali gli indagati si sono sempre rivolti all'Autorità competente, posto che proprio la contiguità mafiosa avrebbe dovuto porre i RA al riparo da condotte di microcriminalità, come erroneamente ritenuto dall'impugnata ordinanza;
inoltre, il richiamato vizio di motivazione appare presente anche in riferimento alla sussistenza del rischio di recidivanza, pur in presenza del sequestro delle aziende e dei conti correnti, rispetto ai quale nessuna concretezza ed attualità del detto pericolo è stato evidenziato, atteso che gli stessi rapporti finanziari intercorrenti con istituti di credito dello Stato di San Marino sono già stati oggetto di risalenti provvedimenti ablativi da parte dell'Autorità dello Stato predetto;
a ciò va aggiunto il blocco delle attività disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel marzo 2020, nell'ambito del contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, e l'esclusione delle attività produttive, industriali e commerciali di settore a seguito del d.p.c.m. 22 marzo 2020; infine, il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 25/07/2017 ha previsto il blocco per il rilascio di nuovi nulla osta per il ganning, e, seppure si volesse acquisire una società per interposta persona, non si potrebbe in concreto operare per l'esistenza di un sistema di collegamento telematico delle apparecchiature, che evidenzierebbe immediatamente l'impiego di macchinari dei RA. 2 bis. In data 27/04/2020 è stato presentato ricorso a firma dei difensori di fiducia avv.to Francesco VE ed avv.to Enzo Gaito, deducendo, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in cui si ripercorre articolatamente il compendio indiziario al fine di evidenziarne la contraddittorietà ed incongruenza rispetto alle accusa formulate. 3. Con note di udienza ex art. 611 cod. proc. pen., trasmesse a mezzo pec in data 25/06/2020, la difesa ha rinunciato al ricorso in riferimento alle doglianze relative ai reati di cui ai capi E) e J) dell'imputazione provvisoria, ribadendo e reiterando i motivi di ricorso in relazione ai capi A), B) e C) dell'imputazione provvisoria. 4. In data 08/07/2020 risultano pervenute ulteriori note a firma dei difensori di fiducia dei ricorrenti, in cui si evidenzia la revoca della misura cautelare in riferimento ai reati di cui ai capi C), D), E), F), G), H), I), J) - rispetto ai quali è stata formulata espressa rinuncia al ricorso - a seguito del sequestro delle 10 aziende, con evidente ridimensionamento della misura in atto anche in riferimento alle residue imputazioni, apparendo il ragionamento del Tribunale del SA già inizialmente carente quanto ai profili di attualità e concretezza in riferimento al pericolo di recidivanza, anche alla luce dei principi giurisprudenziali;
inoltre, nel provvedimento impugnato nulla è stato detto in riferimento ai fatti successivi all'anno 2010, relativamente ai quali manca qualsivoglia piattaforma indiziaria, né in merito alle denunce sporte dai RA per reati da loro subiti;
infine, la motivazione si basa su di un errato presupposto, atteso che il gaming non è un'attività illecita, per cui, nel caso in esame, al più, come ipotizzato dalla pubblica accusa, ad un'attività perfettamente lecita si sarebbe affiancata un'attività illecita;
in ogni caso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2017 ha previsto il blocco del rilascio di nuovi nulla osta nel settore del gaming, mentre il controllo telematico delle video slot impedisce la possibilità di aggirare detti divieti;
infine, si ribadiscono le aporie dimostrative di un accordo tra i RA e la Sacra NA Unita e la carenza dimostrativa degli accertamenti tecnici svolti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va premesso che la vicenda processuale in esame si incentra sulle attività dei germani TO e SS RA, ritenuti dalle imputazioni provvisorie a capo di un sistema illegale nel mercato del ganning e dell'esercizio abusivo del gioco d'azzardo, oltre che, in tale contesto, collegati a vari clan della locale criminalità organizzata nell'ambito di un rapporto sinallagnnatico con gli stessi. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in riferimento ad alcune delle doglianze formulate ed infondati in riferimento ad altre, dovendo, conseguentemente, essere, gli stessi, rigettati. 2. In riferimento ai capi da E) a 3) dell'imputazione provvisoria, come detto, risulta pervenuta, in data 25/06/2020, dichiarazione di rinuncia al ricorso per entrambi i ricorrenti, successivamente integrata, in data 08/07/2020, con dichiarazione di rinuncia al ricorso in riferimento anche ai capi C) e D) dell'imputazione provvisoria, a seguito di provvedimento di revoca della misura, in riferimento a tutti i capi predetti, intervenuta in data 28/04/2020, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso illustrati ai precedenti punti n. 2.6, n.
2.7. e n. 2.8. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del SA - al punto n. 4 dell'ordinanza impugnata, pagg. 9/13 - 11 t ha osservato che gli atti contenuti nei faldoni n. 13 e 14 erano stati posti a base del sequestro preventivo e, come tali, utilizzabili sulla scorta della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, i relativi atti di indagine sono utilizzabili anche se espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari (Sez. 6, sentenza n. 17252 del 22/01/2010, De Rito, Rv. 247081). Ciò in quanto - come chiarito dalla motivazione della citata sentenza - la confisca evocata si configura come una misura di prevenzione di carattere patrimoniale, ricollegata al processo penale per determinate categorie di reati, con la conseguenza il procedimento ad essa funzionale è autonomo rispetto a quello relativo alle indagini per l'accertamento dei delitti ed all'acquisizione delle relative prove, di cui anzi presuppone l'esaurimento con successiva condanna o patteggiamento dell'imputato. Ne consegue che il sequestro preventivo disposto in funzione della confisca non è soggetto al termine stabilito dall'art. 407 cod. proc. pen. per la durata delle indagini preliminari nel processo penale. Non vi è dubbio che detta giurisprudenza - come rilevato dalla difesa - sia stata impropriamente citata dal Tribunale del SA - atteso che, nel caso in esame, il sequestro preventivo disposto nei confronti degli attuali ricorrenti non risulta essere finalizzato alla confisca ex art. 12-sexiess d.l. n. 306 del 1992. In riferimento al sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., infatti, va ricordato che anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari può essere formulata dal pubblico ministero la relativa richiesta, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata (Sez. 3, sentenza n. 27153 del 10/04/2003 P.M. in proc. Falduto, Rv. 225650). Resta però da considerare che, a parte l'imprecisione della citazione giurisprudenziale, il Tribunale del SA ha chiaramente indicato come gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari non siano stati affatto utilizzati nell'ambito del compendio indiziario posto a fondamento della misura cautelare personale oggetto dei presenti ricorsi, bensì unicamente della separata misura cautelare reale. Ne consegue che, non avendo né l'ordinanza genetica, né il provvedimento del Tribunale del SA posto a fondamento della propria motivazione gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e contenuti nei fascicoli n. 13 e n. 14 - circostanza, peraltro, che neanche la difesa ha sostenuto - il motivo appare 12 destituito di fondamento logico e di rilevanza. Non si ravvisa, infatti, né viene specificamente dedotta, l'incidenza di singoli ed individuati atti, contenuti nei predetti faldoni, ai fini della tenuta motivazionale del provvedimento impugnato che, come detto, evidentemente su tali atti non si fonda per nulla. Né la difesa ha dimostrato o documentato in che misura il contenuto dell'informativa conclusiva del 29/08/2018 abbia inciso sul panorama indiziario posto a fondamento del percorso argomentativo del Tribunale del SA, avendo semplicemente dedotto l'inutilizzabilità di detta informativa senza esplicarne in alcun modo la decisività. Sul punto, peraltro, il Tribunale del SA ha affermato che l'informativa conclusiva, del 29/08/2018, non recava allegato alcun atto che non fosse già stato in precedenza acquisito, ben prima della scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, trattandosi di atti contenuti in procedimento riuniti, alcuni molto datati, relativamente alle cui ipotesi di reato il Giudice per le indagini preliminari aveva già dichiarato la prescrizione;
palesemente con detta argomentazione la difesa non si confronta affatto, né allega al ricorso l'informativa per dimostrare l'erronea motivazione del provvedimento impugnato. Quanto alla circostanza che il Tribunale del SA avrebbe conferito valore giuridico all'iscrizione del 18/04/2019, relativa all'iscrizione dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110, 416-bis, 648-bis, 648-ter cod. pen., benché detta iscrizione fosse tamquam non esset, consistendo in un foglio privo del riferimento ad un procedimento penale, anche in tal caso la difesa non ha in alcun modo documentato la denunciata irritualità dell'iscrizione e la mancanza di iscrizione per alcuni reati, cosa che avrebbe dovuto fare in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. In conclusione, per quanto riguarda la rilevanza della documentazione che la difesa assume come decisiva, in riferimento sia alla mancata iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., sia in riferimento alla considerazione della c.n.r. del 29/08/2018, va ricordato che, come pacificamente e reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, una delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione, richiamando atti specificamente indicati, consiste nella mancata allegazione di detti atti o nella loro mancata integrale trascrizione nel corpo del ricorso. Il principio di autosufficienza del ricorso, basato sull'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma, come detto, pacificamente applicato anche in tema di processo penale, trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11. 13 Detta disposizione prevede che copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) del codice sia inserita, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Non vi è dubbio, quindi, che la materiale allegazione degli atti, secondo le descritte modalità, sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, a differenza di quanto avveniva in precedenza, in cui l'onere di allegazione dell'atto di integrale trascrizione dello stesso gravava esclusivamente sulla parte ricorrente;
ciò nondimeno, il ricorrente ha, in ogni caso, l'onere specifico di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, consentendone, in tal modo, la pronta individuazione da parte della cancelleria, posto che a detto organo amministrativo non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso;
inoltre, onere del ricorrente è anche quello di verificare che detto adempimento da parte della cancelleria sia stato correttamente ed integralmente eseguito, posto che tale verifica appare evidentemente funzionale all'interesse tutelato con il ricorso stesso (Sez. 2, sentenza n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca Gaetano, Rv. 276432; Sez. 2, sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schiopo, Rv. 270071; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.246552). Quanto, infine, alla questione concernente il punto lb) del primo motivo di ricorso - relativo alla mancata iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. dei reati di cui ai capi di imputazione provvisoria da E) a 3) della rubrica - si tratta di una doglianza che dovrebbe rientrare specificamente nella rinuncia presentata in relazione ai predetti capi d'incolpazione, apparendo, in ogni caso, doveroso ricordare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza Tammaro delle Sezioni Unite è stata correttamente citata dal provvedimento impugnato, atteso che la citata pronuncia del massimo consesso di questa Corte sulla questione della tardiva iscrizione afferma: "deve ribadirsi il principio giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini 'contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta', non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero 14 avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione che a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, ne consegue che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27.3.1999, Longarini, rv. 214866; Sez. I, 11.3.1999, Testa, rv. 213827; Sez. V, 26.5.1998, Nobile, rv. 211968; Sez. I, 27.3.1998, Dell'Anna, rv. 210545, e numerose altre conformi)." 4. Parimenti infondato, .ai limiti dell'inammissibilità, si configura il secondo motivo di ricorso, in quanto le doglianze difensive si articolano in una critica puntuale, ma inammissibile in sede di legittimità, in quanto con essa si tende ad una rivisitazione del materiale probatorio illustrato dalla difesa. La difesa, pur dando atto della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione, da parte della Cassazione, del contenuto delle captazioni effettuato dal giudice di merito - secondo cui, pacificamente, in tema di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 1, sentenza n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640; Sez. 2, sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'AN ed altri, Rv. 268389) -, sottopone, comunque, a questa Corte regolatrice il profilo concernente la dedotta manifesta inconsistenza del contenuto delle captazioni analizzate in ricorso rispetto alla fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria. In tal modo, quindi - soprattutto nella parte in cui si sottolinea come, alla luce dei certificati penali allegati, gli interlocutori, all'epoca delle captazioni, non avessero alcuna caratura criminale (nel caso di AN SQ UC e di GA De IS) ovvero come la loro caratura criminale fosse estremamente risalente nel tempo (nel caso di IO TI) la difesa sottopone al Collegio di legittimità un elemento di tipo valutativo-fattuale, concernente il profilo - dell'inserimento o meno dei soggetti captati in un contesto criminale, ovvero l'attualità di tale inserimento, il che è del tutto eccentrico rispetto alla perimetrazione dei poteri della Corte di legittimità. Ciò non solo in quanto, in base ad una logica intuitiva, certamente l'inserimento di un soggetto in un contesto di criminalità organizzata non dipende in alcun modo dall'epoca del relativo riconoscimento in sede giudiziaria di detto ruolo, atteso che la sintesi processuale di vicende storiche interviene 15 molto spesso a distanza di anni, soprattutto in riferimento a dinamiche di tipo mafioso, il che vale, specularmente, anche per l'accertamento della permanenza in un determinato ruolo riferibile ad un contesto associativo, ma soprattutto in quanto la difesa opera un'analisi del tutto parcellizzata del materiale indiziario, procedendo ad un esame dello stesso per categorie di fonti di prova, dal compendio intercettivo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, senza confrontarsi con la visione di sintesi che di detto materiale viene offerta dal provvedimento impugnato. Anche in riferimento alle critiche relative alla valutazione, da parte del Tribunale del SA, delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, la difesa ne ha sottolineato le incongruenze, dimenticando che lo stesso provvedimento impugnato ha già fornito delle precise risposte a dette osservazioni: ad esempio a pag. 44 dell'ordinanza impugnata, in cui è stato osservato come le divergenze tra le dichiarazioni del PE e quelle del PA sono più che comprensibili alla luce del fatto che diverse sono le epoche in cui i due collaboratori avevano conosciuto SS RA (il PE nel 2007 ed il PA nel 2010); che il PE aveva inizialmente ottenuto dal RA la somma mensile di euro 2.000,00 in cambio del suo benestare all'installazione degli apparecchi elettronici nel territorio di Mesagne, all'epoca controllato dal collaboratore di giustizia che, comunque, subito dopo aveva lasciato la gestione del settore al sodale GI Devicienti, mentre il PA, appartenente ad altro clan della Sacra NA Unita, aveva ottenuto, per l'installazione degli apparecchi nel territorio di sua competenza, la somma di euro 5.000,00 mensili in epoca più recente, a partire dal 2010 e sino al 2015. Quanto alle discrasie tra le versioni dei predetti collaboratori in riferimento alla vicenda concernente l'installazione degli apparecchi nel bar "Blue Roses" di Mesagne, l'impugnata ordinanza ha ricordato come il PE avesse dichiarato semplicemente di essere a conoscenza che presso il detto esercizio commerciale erano installate apparecchiature illegali, mentre il PA aveva affermato che nel 2010 era avvenuto nel predetto bar il suo primo incontro con i fratelli RA, i quali gli avevano chiesto il suo appoggio per allargare i loro commerci nei comuni della zona;
all'evidenza, quindi, si tratta di circostanza ben diversa dall'affermazione che dal 2010 i RA avevano iniziato ad installare i videogiochi presso il bar "Blue Roses", e, non a caso, il provvedimento impugnato sottolinea come appare del tutto logico che i RA nel 2010, essendo avviati già da tempo i rapporti commerciali con in gestori del "Blue Roses", avessero prescelto il bar per incontrare ivi uno dei vertici della sacra NA Unita, ossia il PA, al fine di avviare la loro espansione nel territorio brindisino;
a conferma della permanenza dei rapporti tra i RA ed i gestori del bar citato, il Tribunale del 16 SA ha ricordato il sequestro, nel giugno 2010, di apparecchiature da gioco illegali presso il bar medesimo, fornite da una società intestata a prestanomi ma, in realtà, gestita dai fratelli RA;
peraltro, solo detto sequestro aveva determinato l'interruzione dei rapporti tra il proprietario dell'esercizio commerciale ed i RA, proprio nel 2010, come risulta dalle dichiarazioni dei EM TO MO, padre del titolare, riportate a pag. 45 dell'ordinanza impugnata. In sostanza, ha concluso il Tribunale del SA, che il compendio complessivamente esaminato ha dimostrato come i fratelli RA avessero intessuto ottimi rapporti dapprima con il clan UC, egemone nel comune di Galatina, quindi con altri sodalizi criminali operanti nel territorio di brindisi. Affermare - come si legge nel ricorso, sul punto - che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero riferibili ad un'epoca in cui i vertici del clan UC erano detenuti in carcere, implica, pertanto, l'introduzione di valutazioni basate su circostanze di fatto che non solo questa Corte ignora, ma che, se anche fossero state documentate, non avrebbero potuto rientrare nel perimetro valutativo consentito in sede di legittimità. Identiche considerazioni devono essere svolte in riferimento al diverso approdo giudiziario della vicenda riferita all'omologo e contrapposto gruppo dei De NZ, relativamente al quale la difesa afferma l'analogia della situazione processuale rispetto a quella dei fratelli RA, circostanze del tutto irrilevanti per questa Corte regolatrice, che certamente non può valutare comparativamente differenti, anche se asseritamente simili, compendi indizianti. Anche la vicenda riferita a LI SI ed ai suoi rapporti con i RA costituisce oggetto di un'articolata motivazione da parte del Tribunale del SA che, alle pagg. 45-49 del provvedimento impugnato, ha chiaramente escluso la rilevanza della vicenda di cui al capo O) dell'imputazione provvisoria, evidenziando le intercettazioni da cui emergono i rapporti tra il AS ed i ricorrenti;
anche sotto detto aspetto la difesa ha confutato il significato da attribuire al compendio intercettivo, con operazione metodologicamente non consentita in sede di giudizio di legittimità, peraltro omettendo del tutto di confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PA che, nel 2015, aveva individuato il SI come un affiliato dal 2010, con compiti specifici nel settore degli apparecchi destinati al gioco d'azzardo, come tale collegato con i RA. Quanto alle propalazioni del collaboratore di giustizia NZ IO AN - al cui contenuto ed ai relativi riscontri vengono dedicate le pagg. 49/62 del provvedimento impugnato -, le argomentazioni difensive sono assolutamente versate in fatto, in quanto tendono ad una rilettura alternativa del compendio 17 indiziante, esaminato articolatamente dal Tribunale del SA con motivazione del tutto incensurabile in sede di legittimità. Né la difesa si confronta con l'ordito logico dell'ordinanza impugnata, che ha affrontato, al paragrafo 11.6, la tematica dei reati di cui i RA erano stati oggetto, osservando come — alla luce delle molteplici denunce prodotte in riferimento ad episodi di furti e danneggiamenti — la struttura non centralizzata della Sacra NA Unita, composta, al contrario, da una serie di clan che controllano ridotte porzioni di territorio, e l'incidenza del fenomeno della microcriminalità locale di matrice non mafiosa, che operava in maniera indiscriminata anche in concomitanza con operazioni di polizia incidenti sull'operatività dei clan mafiosi egemoni nel territorio, potevano agevolmente spiegare i reati di cui i RA risultavano essere stati persone offese. A riscontro di detta ricostruzione, infatti, il Tribunale del SA ha rilevato come, non a caso, i RA, pur godendo del pieno appoggio del clan UC nel comune di Galatina e nei territori limitrofi, avevano deciso di espandere la loro sfera di influenza intessendo legami anche con altri clan che controllavano differenti aree del territorio, in particolare le zone di Mesagne e di Brindisi;
ciò, d'altro canto, è dimostrato proprio da un episodio estorsivo subito dai RA da parte del clan Tornese, con il quale i ricorrenti non risultano collegati, episodio, peraltro, mai denunciato dai germani RA ed emerso nel corso di attività captative. A ciò vanno aggiunte le conversazioni intercettate — ed analizzate dal provvedimento impugnato — da cui emergeva chiaramente il disappunto di SS RA per le operazioni di polizia giudiziaria, sfociate in arresti ai danni di esponenti della Sacra NA Unita, con il conseguente venir meno della protezione del clan e la recrudescenza della locale microcriminalità. Infine, è stato sottolineato il peculiare atteggiamento degli indagati, volto essenzialmente a massimizzare il loro profitto, il che li induceva, in caso di bisogno, a rivolgersi indifferentemente sia alle Forze dell'ordine che alla criminalità organizzata, come dimostrato dagli episodi analizzati alle pagg. 63 e 64 dell'ordinanza impugnata. Conclusivamente, con motivazione che non risulta in alcun modo attinta da argomentazioni difensive che ne compromettano la tenuta logica, il Tribunale del SA ha osservato come alle denunce sporte dai germani RA non possa essere attribuita alcuna valenza finalizzata all'esclusione dei loro rapporti con le organizzazioni mafiose e, quindi, a contrastare il compendio indiziario relativo al capo A) dell'addebito provvisorio. Ne risulta, sicché, che il substrato per individuare il concorso in associazione mafiosa degli indagati, ai sensi degli artt. 110, 416-bis, cod. pen., è costituito, secondo la motivazione illustrata dall'ordinanza in esame, dagli accordi liberamente intercorsi tra i germani RA ed esponenti della criminalità 18 organizzata di alcune locali articolazioni, a seguito dei quali gli indagati corrispondevano volontariamente alle cosche locali somme di danaro, funzionali a garantirsi la protezione delle stesse nello sviluppo delle attività di gaming gestite dai ricorrenti, rivolgendosi, inoltre, ad esponenti delle dette cosche per convincere i titolari ed i gestori di esercizi commerciali riottosi a consentire ai predetti l'installazione di apparecchiature elettroniche nei loro locali. Detta motivazione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di imprenditore "colluso" che - sin dalla pronuncia MA delle Sezioni Unite - ha affermato come tale atteggiarsi dell'imprenditore implica che questi, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con esso un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel diverso caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. U, sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231671; Sez. 6, sentenza n. 32384 del 27/03/2019, Putrino Diego, Rv. 276474; Sez. 5, sentenza n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683). Alla luce di dette considerazioni, le argomentazioni conclusive del motivo di ricorso in esame - che si soffermano essenzialmente sulla diversa valutazione della vicenda relativa ai De NZ e sulla critica alle valutazioni di attendibilità operate dal Tribunale del SA in riferimento ai collaboratori di giustizia, le cui propalazioni fanno parte del compendio indiziario - appaiono del tutto inidonee, da un punto di vista metodologico, a scalfire la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto dette critiche risultano palesemente esorbitanti dal perimetro del giudizio di legittimità e focalizzate, nella totalità, su questioni concernenti, come più volte ribadito, la metodologia valutativa del compendio indiziante. 5. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso. La difesa si duole del richiamo, da parte del Tribunale del SA, alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita, imponendole un modulo operativo illecito (Sez. 6, sentenza n. 43656 del 25/11/2010, Bartocci, Rv. 248816); in particolare, la difesa contesta la circostanza che il provvedimento impugnato non si sarebbe confrontato con "la corposa elaborazione giurisprudenziale stratificatasi in ordine 19 alla verifica dei requisiti del reato associativo c.d. aziendale", senza, tuttavia, citare neanche una pronuncia di questa Corte regolatrice che abbia smentito il principio ermeneutico seguito dal Tribunale del SA. Volendo, in ipotesi, considerare che la difesa abbia inteso riferirsi all'elaborazione giurisprudenziale in tema di "impresa mafiosa", argomento certamente di estrema attualità ed oggetto di plurime pronunce, anche in epoca recente, deve, tuttavia, osservarsi come tale aspetto risulti del tutto estraneo alla tematica in esame, in cui è stato ipotizzato un reato associativo semplice, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 416-bis,1 cod. pen. e, in ogni caso, la difesa nulla di più specifico ha illustrato sul punto. Al contrario, proprio perché il delitto associativo richiede, pacificamente, la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purché adeguata allo scopo illecito perseguito, non si comprende per quale ragione giuridicamente rilevante la concreta operatività di un'associazione a delinquere non possa implicare l'uso di una struttura aziendale, atteso che la formazione e/o l'utilizzazione di una persona giuridica contribuisce ad individuare ed a rendere maggiormente evidente proprio il connotato della stabilità del vincolo associativo, oltre che manifestare la presenza di un mezzo finalisticamente volto alla commissione di reati, ove si possa desumere un costante modus procedendi della compagine in tali termini, come nel caso in esame. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, i fratelli RA avevano proceduto alla costituzione di molteplici ditte individuali e società, utilizzando dei prestanome, aziende tutte finalizzate alla distribuzione presso pubblici esercizi di apparecchi elettronici illeciti (pag. 32) e, come emerge dalla formulazione del capo di imputazione, detto vincolo associativo avrebbe coinvolto molteplici soggetti, in numero superiore a dieci, a cui sono ascritti diversi ruoli operativi in ambito associativo. Né risponde al vero la circostanza che le intercettazioni poste a base del compendio indiziario risalirebbero tutte agli anni 2020-2011, atteso che dalla lettura del punto n. 12.1 dell'ordinanza impugnata — dedicata al ruolo svolto in ambito associativo dai fratelli RA, alle pagg. 65/73 -, risulta la trascrizione di conversazioni intercettate anche nel corso dell'anno 2017. Quanto alle ulteriori doglianze difensive, occorre ricordare che sono state esaminate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC FE, ritenuto scarsamente attendibile dalla difesa sulla base di una valutazione del compendio dichiarativo di cui questa Corte non dispone in alcun modo;
lo stesso dicasi per i verbali di interrogatorio di soggetti quali OS, CO e LL, risultando evidente come, anche sotto detto aspetto, le doglianze difensive siano 20 irrimediabilmente versate in fatto. Del tutto irrilevante, infine, appare la dedotta carenza del compendio indiziario in riferimento ad ipotesi di attività corruttive poste in essere dai germani RA nei confronti delle Forze dell'ordine, atteso che nessuna fattispecie di corruzione di pubblico ufficiale risulta contestata agli indagati. 6. La tesi difensiva, secondo la quale la circostanza aggravate di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., contestata in riferimento ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria, risulterebbe del tutto insussistente, si basa, ancora una volta, sulla contestazione della congruenza del compendio indiziario, con riferimento sia alla piattaforma intercettiva sia, soprattutto, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, si contesta che i RA disponessero della somma di euro 8.000,00 mensili da corrispondere alle organizzazioni criminali, ciò sulla base di una diversa valutazione dei calcoli effettuati, in sede di indagini preliminari, dalla Guardia di Finanza, in riferimento agli accertamenti patrimoniali svolti, con evidente caduta nella dimensione fattuale della vicenda, del tutto estranea al giudizio di legittimità. Peraltro, l'impugnata ordinanza ha rilevato come i germani RA, imprenditori collusi con i clan della Sacra NA Unita, con i quali si rapportavano su di un piano di parità in ragione della notevole disponibilità di risorse finanziarie, lucravano maggiori fette di mercato grazie all'appoggio dei clan, il che, da un lato, consentiva loro maggiori introiti per le proprie attività illegali, dall'altro permetteva il finanziamento dei clan medesimi, posto che parte dei profitti illeciti confluiva periodicamente e volontariamente nelle casse delle organizzazioni illecite, sotto forma di "pensieri". Tale motivazione appare del tutto congrua, sia in riferimento alle emergenze investigative illustrate, sia in riferimento ai parametri forniti dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi, quindi, concludere per l'inammissibilità del motivo di ricorso. 7. Infondato è il quinto motivo di ricorso. La difesa, in sostanza, in riferimento alle operazioni peritali attivate ex art. 360 cod. proc. pen. nel corso delle indagini preliminari, si duole del fatto che, dopo il conferimento dell'incarico e l'individuazione del quesito - attività regolarmente svoltesi alla presenza dei consulenti nominati dalla difesa -, le operazioni peritali, iniziate alla presenza dei consulenti degli indagati, erano state sospese e poi proseguite in assenza dei consulenti della difesa, all'esito, peraltro, di una modifica del quesito su sollecitazione del consulente nominato dal pubblico ministero;
in sostanza, quindi, solo all'esito della discovery processuale la difesa aveva appreso della modifica del quesito, nonché della prosecuzione e della conclusione delle operazioni stesse. 21 Tale doglianza, incentrata sulla violazione dei diritti difensivi che sarebbe derivata da detta impropria sequenza nelle attività peritali, è stata formulata senza alcun supporto documentale, non essendo stato allegato al ricorso né il quesito originario, né l'elaborato peritale, né la documentazione - peraltro genericamente indicata in un verbale di operazioni compiute in data 07/03/2018, di cui questa Corte non dispone affatto - da cui la difesa avrebbe appreso, all'esito della discovery, l'intervenuto mutamento del quesito. In ogni caso, va ricordato che la motivazione della impugnata ordinanza, sul punto, ha riportato interi passaggi della relazione del consulente incaricato, nei quali si dà atto che le operazioni tutte erano state svolte alla presenza della controparte e che le conclusioni raggiunte avevano tenuto conto delle osservazioni dei consulenti nominati dalla difesa. In particolare, per quanto riguarda l'aspetto concernente l'esecuzione di un ciclo completo di gioco - che sarebbe stato omesso inaudita altera parte -, va, infatti, osservato che la relazione del consulente del pubblico ministero ha dato atto che lo svolgimento delle partite in regime di normale funzionamento non era necessario ai fini dell'accertamento della manomissione dei dati dei contatori memorizzati sulla scheda di gioco, non solo perché l'esecuzione di un ciclo di partite si sarebbe concluso con una corretta valorizzazione dei contatori di gioco e senza alcuna anomalia nella registrazione dei dati, con impegno eccessivamente oneroso in relazione al tempo necessario per detta attività, ma soprattutto in quanto, come emerso dalle prove eseguite alla presenza dei consulenti della difesa, era stato dimostrato che il sollevamento del guscio che racchiude la scheda del gioco non implica la rilevazione dell'apertura dell'involucro e che le etichette antieffrazione presentavano un evidente stato di alterazione, il che induceva a ritenere che fosse stato possibile accedere alla scheda di memoria presente a bordo della scheda di gioco (pagg. 24 e 25 della motivazione). In sostanza, quindi, non solo il motivo di ricorso appare del tutto generico, non dimostrando in che senso sarebbero stati violati i diritti della difesa, posto che il consulente del pubblico ministero ha dato atto che le operazioni erano state svolte alla presenza dei consulenti della difesa e che non risulta individuata né allegata alcuna documentazioni dimostrativa del contrario, neanche quella che si assume emersa dalla discovery, ma, soprattutto, il motivo di ricorso non si confronta con il dato tecnico illustrato in motivazione, sulle ragioni che avevano reso del tutto superflua l'effettuazione, in sede di operazioni tecniche, di un ciclo completo di gioco. In ogni caso, va richiamato il pacifico orientamento di legittimità, secondo il quale In tema di accertamenti tecnici irripetibili, qualora l'avviso relativo a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni sia stato ritualmente ii- 22 notificato alle parti, l'omissione di ulteriori comunicazioni formali a quest'ultime circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle attività, non costituisce causa di nullità, gravando sui difensori l'onere di procurarsi tali informazioni personalmente o attraverso la presenza di un proprio consulente di parte." (Sez. 3, sentenza n. 31640 del 31/05/2019, Manna Antoine, Rv. 276680; conforme, in tema di perizia dibattimentale: Sez. 5, sentenza n. 36152 del 30/04/2019, Barone Salvatore, Rv. 277529). 8. Il sesto motivo di ricorso, relativo al capo C) dell'imputazione provvisoria, dovrebbe rientrare tra i motivi investiti dalla rinuncia, alla luce delle note difensive pervenute in data 08/07/2020. In ogni caso, va rilevato che trattasi di motivo palesemente inammissibile in quanto basato su circostanze di fatto emerse nel corso delle indagini preliminari, come tali del tutto sottratte alla valutazione di questa Corte di legittimità (verifiche effettuate dalla Sogei s.p.a. e dalla Netwin s.p.a., asserite cessione ad altri concessionari dei dispositivi videoludici, acquistati dai RA per ovviare alla dismissione ai sensi della legge 2871272015 n. 208). A ciò va aggiunta la considerazione che la difesa non si è affatto confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato che, alla pag. 24, ha evidenziato come, al di là della descritta spregiudicatezza dimostrata dai RA, secondo quanto illustrato dal Tribunale del SA alla pag. 23, resta il fatto che le tabelle con i dati registrati delle apparecchiature dimostrano che tra il settembre ed il novembre 2017, quindi a ridosso del sequestro eseguito in data 13/12/2017, le macchine avevano registrato incassi per diverse migliaia di euro, a definitiva dimostrazione del fatto che le stesse erano state effettivamente in funzione, trasmettendo flussi di dati ritoccati al ribasso al fine evadere il PR. Identici profili di inammissibilità vanno, altresì, rilevati in riferimento al settimo ed all'ottavo motivo di ricorso, peraltro oggetto di rinuncia, in quanto riferiti ai capi di imputazione provvisoria sub E), F), G), H), I), 3). 9. Venendo, infine, all'ultimo motivo di ricorso, va evidenziato come la motivazione offerta dal Tribunale del SA non incorre in alcuno dei vizi denunciati dalla difesa. Il Tribunale del SA, nel valutare l'adeguatezza e la proporzionalità della massima misura coercitiva in riferimento alle ravvisate esigenze specialpreventive, ha dato puntualmente atto come "gli indagati abbiano, per molti anni, creato sempre nuove società e nuove imprese, finalizzate all'esercizio del gioco illegale", enucleando l'elevata probabilità di costituzione di nuovi soggetti giuridici per la prosecuzione dell'illecita attività, anche mediante il ricorso a prestanomi, meccanismo, quindi, ampiamente collaudato;
è stato, inoltre, osservato come i sequestri intervenuti non abbiano affatto privato del 23 tutto gli indagati di risorse economiche e finanziarie, alla luce del comprovato trasferimento all'estero di ingenti provviste;
sono stati esaminati i precedenti penali dei germani RA al fine di lumeggiarne la personalità e l'inidoneità di ogni altra misura, ivi inclusa quella degli arresti domiciliari con sistemi elettronici di controllo, funzionali alla verifica dell'inottemperanza dell'obbligo di permanere presso il domicilio, ma non certamente altrettanto idonei ad evitare l'inosservanza degli altri obblighi connessi alla predetta misura. Infine, è stato sottolineato come, in sede di perquisizioni effettuate contestualmente all'esecuzione delle misure custodiali personali, fossero stati rinvenuti e sequestrati numerosissimi dispositivi elettronici manomessi, in forma del tutto sovrapponibile a quella verificata in occasione del sequestro eseguito il 13/12/2017, a dimostrazione del fatto che, nonostante le indagini ed i procedimento penali in corso, gli indagati non avessero mai smesso di praticare le attività illecite nel mercato del gaming. Con detta motivazione e con dette circostanze, con particolare riferimento all'ultima descritta, il motivo di ricorso non pare essersi affatto confrontato compiutamente, risolvendosi in una critica apodittica sull'assenza di elementi indiziari posteriori all'anno 2010, circostanza del tutto contraddetta dalle emergenze investigative, come detto, e ribadendo la già esaminata situazione relativa al non essere stati i RA immuni da condotte poste in essere dalla microcriminalità in loro danno, anch'essa ampiamente confutata dal provvedimento impugnato al paragrafo 11.6. Nessun pregio, nella presente sede processuale, può rivestire il richiamo al blocco delle attività disposto da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito dei provvedimenti funzionali a limitare la diffusione del contagio da CoVid-19, nonché al DPCM del 22/03/2020 ed al successivo art. 2, comma 3, d.l. 24 marzo 2020, n. 19, evidenziando la difesa come nell'allegato 1 al richiamato DPCM non sia presente il codice ATECO identificativo delle attività ricomprese nelle attività dei ricorrenti, non incluse nei servizi essenziali. Trattasi, infatti, di un motivo del tutto nuovo, mai sottoposto al Tribunale del SA - in quanto il provvedimento impugnato risulta emesso in epoca antecedente ai richiamati provvedimenti normativi - né al giudice che procede, come dimostrato, tra l'altro, anche dal provvedimento emesso ex art. 299 cod. proc. pen., in data 28/04/2020, in cui detti profili non sono stati affatto trattati in quanto, evidentemente, non devoluti. In tal senso, infatti, appare desumibile dalla lettura del citato provvedimento in data 28/04/2020, allegato dalla difesa a corredo delle note trasmesse in data 08/07/2020, come il giudice procedente abbia ravvisato la cessazione delle esigenze cautelari unicamente in riferimento ai capi dell'imputazione provvisoria da C) a 3), per effetto del sequestro e della 24 conseguente amministrazione giudiziaria delle imprese, osservando che invece, quanto ai reati sub A) e B) dell'editto accusatorio provvisorio, nulla di nuovo o di rilevante fosse stato allegato in riferimento all'attenuazione ovvero alla cessazione delle esigenze cautelari, rimanendo detto quadro invariato rispetto al provvedimento genetico. Ne discende, quindi, la radicale inammissibilità dell'ultimo profilo esaminato e l'infondatezza, in ogni caso, per le esposte ragioni, dell'ultimo motivo ricorso. 10. Nessuna ulteriore e/o diversa argomentazione, rispetto a quelle già prese in considerazione e sin qui trattate, è contenuta nell'atto di ricorso a firma congiunta dei difensori dì fiducia. Lo stesso dicasi per le note di udienza trasmesse via pec in data 25/06/2020, che costituiscono, essenzialmente, una trasposizione dei motivi di ricorso sin qui esaminati. Quanto, infine, alla memoria trasmessa in data 08/07/2020, essa sottolinea la revoca - per i motivi già illustrati - della misura cautelare in riferimento a parte dei reati di cui all'imputazione provvisoria, ribadendo le doglianze circa l'assenza di fatti indizianti in epoca successiva al 2010 ed il blocco del rilascio di nuovi nulla osta disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il 25/07/2017, osservando, infine, la sussistenza di aporie dimostrative in riferimento al compendio indiziario relativo ai reati di cui ai capi A) e B) dell'editto accusatorio provvisorio, e richiamando la necessità di un accertamento completo sulle apparecchiature sottoposte a sequestro. Si tratta, all'evidenza, di reiterazione di argomentazioni già ampiamente vagliate in riferimento ai motivi di ricorso già illustrati, per i quali non può che operarsi un richiamo al contenuto del presente provvedimento, ricordando, ancora per un'ennesima volta, quanto ai profili concernenti il blocco del rilascio per nuovi nulla osta e l'accertamento sugli apparecchi, la motivazione fornita dal provvedimento impugnato alle pagg. 23/27, espressamente dedicate alla confutazione delle deduzioni difensive, che inspiegabilmente sembra restare al di fuori dall'orizzonte valutativo considerato dalla difesa. Come detto, quindi, anche per le memorie difensive, vanno richiamate le argomentazioni in precedenza illustrate. Dal rigetto del ricorso, discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento va inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 25
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 13/07/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente