Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1709
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata trasmissione dei supporti digitali delle intercettazioni

    La Corte ha precisato che la lesione del diritto di difesa non determina la nullità dell'ordinanza genetica o l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma una nullità a regime intermedio che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente considerato sanato il vizio, valorizzando la disponibilità degli atti, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la mancata dimostrazione da parte della difesa che la richiesta di trasmissione dei supporti informatici fosse rimasta inevasa.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla sanatoria del vizio accertato dalla Corte di cassazione

    La Corte ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del giudice del riesame, che ha valorizzato la disponibilità degli atti, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la mancata dimostrazione da parte della difesa che la richiesta di trasmissione dei supporti informatici fosse rimasta inevasa. Ha inoltre definito generica e priva di riscontro l'affermazione secondo cui le registrazioni rilevanti per il PM non coinciderebbero con quelle utilizzate per la domanda cautelare.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia esaminato con rigore la posizione della ricorrente, delineando un cospicuo insieme di elementi dimostrativi del ruolo rivestito nell'associazione. Ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che hanno restituito un quadro dettagliato del funzionamento del consorzio e dei compiti della ricorrente, e ha ritenuto che il sodalizio sia rimasto operativo anche in epoca successiva, dimostrando la perdurante attualità del periculum libertatis. Ha altresì ritenuto condivisibile la valutazione del Tribunale in merito agli esiti della perquisizione, evidenziando come il denaro rinvenuto fosse direttamente collegato all'attività illecita, anche alla luce di una conversazione con un commercialista.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul giudizio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere

    La Corte ha ritenuto che la difesa si limiti a reiterare profili di censura già disattesi dal giudice dell'impugnazione cautelare. Ha sottolineato che, oltre agli elementi dimostrativi del pericolo di recidiva, la condotta della ricorrente, finalizzata a preservare il potere del gruppo criminale durante la restrizione del figlio, precluda un giudizio di affidabilità ai fini della concessione di una misura meno gravosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1709
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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