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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP VA nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale di Roma Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU OS;
sentito il Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Valerio Spigarelli, anche in sostituzione dell’avv. LE IC AG, entrambi del foro di Roma, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 giugno 2025, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma applicativa nei confronti di GI AL della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 74 del d.p.r. n. 309/1990, con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1709 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/12/2025 2 2. La pronuncia rescindente aveva giudicato fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamentava la mancata messa a disposizione dei supporti digitali contenenti i flussi telematici delle intercettazioni da parte dell’Ufficio di Procura investito della richiesta, sebbene quest’ultima fosse stata formulata dal difensore il venerdì sera, in vista dell’udienza del lunedì successivo, e risultasse, perciò, tempestiva ed urgente. Era stata, dunque, accertata la violazione del diritto di difesa dell’indagata, con conseguente nullità generale a regime intermedio dell’ordinanza impugnata, emessa in sede di riesame, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha ritenuto sanato il vizio riscontrato dalla Corte di cassazione, sottolineando come, a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza rescindente, l’ufficio di Procura titolare delle indagini avesse dato seguito alla richiesta di trasmissione di tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento genetico, che risultavano perciò disponibili presso la segreteria del Pubblico Ministero;
ha, inoltre, accertato la sussistenza, a carico di GI AL, delle esigenze cautelari in relazione al reato di cui all’incolpazione provvisoria, aderendo alla prospettazione accusatoria secondo cui la stessa, al fine di preservare, durante il periodo di detenzione del figlio IA DA, la posizione di vertice da costui rivestita in seno all’associazione dedita al narcotraffico, aveva agito quale vera e propria intermediaria nei suoi rapporti con gli altri sodali, impartendo e ricevendo le direttive necessarie al compimento delle attività delittuose, organizzando incontri funzionali a tale scopo, nonché occupandosi personalmente della riscossione del denaro, derivante dalla cessione delle sostanze stupefacenti, e dei pagamenti dei fornitori. 3. Avverso l’ordinanza di riesame propongono ricorso per cassazione, con un unico atto, i difensori di fiducia dell’indagata, articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, a causa dell’omessa trasmissione, nel termine perentorio di cinque giorni, dei supporti informatici delle intercettazioni telefoniche e ambientali richiesti all’Ufficio di Procura. Tale omissione avrebbe perpetuato la già accertata lesione del diritto di difesa, rendendo nulla l’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e inutilizzabili le fonti di prova, costituite dalle fonie raccolte attraverso le già menzionate intercettazioni. 3.2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sanatoria del vizio accertato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, per avere il Tribunale erroneamente sostenuto che la discovery degli atti di indagine, avvenuta in conseguenza della 3 notifica, in data 31 maggio 2025, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avesse fatto venir meno la necessità, per i difensori dell’indagata, di presentare richiesta di autorizzazione alla visione del materiale investigativo, comprensivo del flusso delle intercettazioni. Sostiene, al contrario, la difesa che, con l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen., viene fornita unicamente l’autorizzazione all’accesso al predetto materiale, limitatamente, peraltro, alle registrazioni indicate come rilevanti dal Pubblico Ministero, non necessariamente coincidenti con quelle poste a fondamento della domanda cautelare. Inoltre, con specifico riferimento all’istanza del 18 giugno 2025 - con cui la difesa, rilevando la perdurante mancanza dei supporti informatici, aveva ribadito la richiesta di trasmissione degli stessi per poterne effettuare l’ascolto, la visione e l’estrazione di copia – doveva ritenersi erronea l’affermazione del giudice del riesame secondo cui non vi sarebbe prova che, dalla data dell’istanza al 4 agosto 2025 (giorno dell’udienza in cui il difensore ha coltivato la relativa censura), la richiesta fosse rimasta inevasa, con conseguente impossibilità di ritenere lesi i diritti difensivi. Tale affermazione, oltre a disattendere le indicazioni contenute nella pronuncia rescindente, contrasterebbe altresì con il principio giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un’allegazione difensiva, grava sul Pubblico Ministero l’onere di smentirla. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine al giudizio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Quanto al primo aspetto, richiamati i principi costituzionali che presiedono all’applicazione delle misure cautelari, la difesa sottolinea come il Tribunale del riesame abbia fatto erronea applicazione del meccanismo presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., omettendo una valutazione concreta e attualizzante in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso allo strumento cautelare. Si rileva, inoltre, l’inidoneità degli elementi valorizzati nell’ordinanza a giustificare l’applicazione della misura di massimo rigore;
in particolare: - per quanto concerne le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AP, le stesse, oltre che prive di riscontri esterni e provenienti da un soggetto di cui non è stata accertata la piena credibilità, sono riferite esclusivamente a IA DA, non potendo, dunque, desumersi, dalle stesse, né che la droga fornita a quest’ultimo fosse destinata ad alimentare il resto del consorzio criminale, né tanto meno che, all’interno di esso, la ricorrente rivestisse, all’epoca riferita dal AP, un ruolo ancora attivamente partecipativo, anche in considerazione dell’assenza, nell’ordinanza 4 impugnata, di qualsiasi riferimento individualizzante alla specifica posizione della AL;
- con riferimento agli esiti della perquisizione effettuata a carico della ricorrente, consistiti nel rinvenimento di ingenti somme di denaro nascoste dentro una vettura e suddivise in mazzette sigillate con cellophane, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare le allegazioni difensive volte a dimostrare la lecita provenienza del denaro rinvenuto presso l’abitazione della AL, nonché la sua piena proporzionalità con la situazione reddituale dell’indagata. Quanto, infine, al giudizio di adeguatezza della custodia carceraria, il considerevole lasso temporale trascorso dalla conclusione delle indagini preliminari all’applicazione della misura, unitamente all’assenza di elementi dimostrativi della commissione di ulteriori condotte illecite ad opera della ricorrente, giustificava, in ossequio ai principi di gradualità, proporzionalità e minimo sacrificio necessario, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la medesima questione della mancata trasmissione dei supporti informatici contenenti le intercettazioni, con conseguente richiesta di inefficacia della misura cautelare disposta ed inutilizzabilità delle fonti probatorie acquisite. Deve innanzitutto precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori della AL, nella sentenza rescindente i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione hanno affermato che la pur accertata lesione del diritto di difesa non determina la nullità dell’ordinanza genetica e l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni effettuate (che si avrebbe solo nelle ipotesi di cui all’art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), ma una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., implicante l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio. Evidentemente, dunque, la violazione delle prerogative difensive, incidendo esclusivamente sul provvedimento di riesame, non determina l’inefficacia della misura cautelare applicata, posto che, a tal fine, la difesa avrebbe dovuto indicare le intercettazioni di cui lamentava la mancanza nella valutazione giudiziale, ancorché utili alla tesi difensiva, ovvero il travisamento del contenuto dichiarativo. Tale allegazione è estranea ai motivi di ricorso, per cui deve valutarsi esclusivamente se l’ordinanza del riesame impugnata, pronunciata in sede di rinvio, abbia correttamente ritenuto sanato il vulnus arrecato al diritto di difesa, sanzionato dalla sentenza di annullamento. 5 2.1. Le articolate argomentazioni del giudice del riesame hanno valorizzato, in modo logico e dettagliato, esente da ulteriori rilievi di legittimità, i seguenti elementi, con i quali la ricorrente non si confronta adeguatamente: la circostanza che, in data 28 luglio 2025, il Tribunale abbia chiesto la trasmissione di tutti gli atti processuali su cui si fondava l’ordinanza genetica, compresi i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni;
richiesta cui ha dato esecuzione l’Ufficio di Procura responsabile, il quale ha, da un lato, trasmesso tutti i documenti necessari, e dall’altro, precisato che gli atti del fascicolo, scansiti e pienamente consultabili, erano disponibili presso la segreteria del P.M.; la regolare notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., nel quale il Pubblico Ministero dava atto dell’avvenuto deposito della documentazione investigativa - in special modo, dei supporti informatici - e della consultabilità della stessa presso un apposito edificio del Tribunale di Roma, con conseguente venir meno della necessità, per i difensori, di presentare un’istanza di autorizzazione alla visione del materiale di indagine;
la mancata dimostrazione, da parte della difesa, che la richiesta di trasmissione dei supporti informatici formulata il 18 giugno 2025, pur all’epoca inevasa, sia rimasta tale sino al 4 agosto 2025, data dell’udienza in cui è stata sviluppata la relativa censura. Trattasi di argomentazioni – si ribadisce - condivisibili in punto di diritto nonché immuni dai denunciati vizi di illogicità e manifesta contraddittorietà. Sostiene, inoltre, la difesa (pag. 6 del ricorso) che le registrazioni indicate come rilevanti dal P.M., accessibili a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sono necessariamente coincidenti con quelle utilizzate per formulare la domanda cautelare. Si tratta di un’affermazione generica e priva di riscontro, senz’altro possibile, attesa la disponibilità degli atti che rendeva agevole un confronto fra i flussi di comunicazioni intercettate a base delle due richieste (di misura cautelare e di rinvio a giudizio). 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso, riguardante le esigenze cautelari. Premesso che «in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito dal decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità» (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 - 01), va rilevato che, diversamente 6 da quanto si asserisce nel ricorso, il provvedimento impugnato ha esaminato con rigore di analisi la posizione della ricorrente, non limitandosi ad inferire il suo coinvolgimento nelle dinamiche criminali dalla mera responsabilità del figlio, ma delineando, al contrario, un cospicuo insieme di elementi dimostrativi del ruolo rivestito dalla donna all’interno dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti, la cui valenza indiziaria viene messa in discussione dalla difesa con argomentazioni tendenti a prospettare una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni del collaboratore AP, la cui credibilità non è stata in precedenza contestata dalla difesa, si deve rilevare come le stesse abbiano restituito un quadro dettagliato sia del complessivo funzionamento del consorzio criminoso, sia dei compiti di cui, all’interno di esso, era titolare l’odierna ricorrente, incaricata principalmente di riscuotere le somme derivanti dalla cessione della droga e di effettuare i pagamenti nei confronti dei fornitori;
in aggiunta, dalle stesse dichiarazioni è emerso come il sodalizio sia rimasto operativo anche in epoca successiva alla conclusione delle indagini, e in particolare sino al settembre 2023, circostanza ritenuta dimostrativa della perdurante attualità del periculum libertatis. Tali dichiarazioni sono state, pertanto, condivisibilmente valorizzate dal Tribunale ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nel pieno rispetto del principio di diritto secondo cui le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità, quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., conferme esterne (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, P.g. in proc. Strano e altri, Rv. 257972 - 01, fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario;
in senso conforme anche Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Vadacca, Rv. 277368 - 01). Del pari condivisibile deve ritenersi la valutazione del Tribunale in merito agli esiti della perquisizione personale e domiciliare effettuata presso l’abitazione della AL e l’autofficina gestita dal di lei compagno. Sul punto, l’ordinanza impugnata ha congruamente evidenziato come il denaro rinvenuto, specie in considerazione delle sue particolari modalità di occultamento (nascosto nell’abitacolo di una vettura e suddiviso in diverse mazzette di banconote, sigillate con cellophane), dovesse ritenersi direttamente collegato all’attività illecita svolta dalla ricorrente, anche alla luce della conversazione captata tra la AL ed il commercialista UT PE, nella quale quest’ultimo consigliava alla donna di avviare un’attività commerciale fittizia al solo fine di poter giustificare, 7 nell’eventualità di un controllo delle Forze dell’Ordine, le ingenti quantità di denaro contante da lei detenute. A fronte di tale ricostruzione, non può dirsi sussistente l’incongruenza motivazionale denunciata dalla difesa, avendo il giudice del riesame fatto buongoverno della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel pieno rispetto delle risultanze processuali. 3.2. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’asserita inadeguatezza della custodia cautelare in carcere, la difesa si limita a reiterare profili di censura già sottoposti all’esame del giudice dell’impugnazione cautelare e da quest’ultimo adeguatamente disattesi, con argomentazioni non illogiche e corrette in punto di diritto. Invero, oltre agli elementi sopra richiamati, già di per sé dimostrativi di un pericolo di recidiva tutt’altro che risalente nel tempo e, dunque, sufficienti a far ritenere necessaria l’applicazione della misura di massimo rigore, il Tribunale ha altresì sottolineato come la condotta tenuta dalla ricorrente, finalizzata a preservare il potere del gruppo criminale durante il periodo di restrizione del figlio, capo della consorteria, precluda un giudizio di affidabilità dell’indagata ai fini della concessione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, anche in considerazione del fatto che la donna ha dimostrato, mediante il contributo da lei dato alle attività delittuose, di non attribuire alcun valore alla predetta misura nel periodo in cui essa era stata applicata al figlio. 4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. L’attuale stato di custodia cautelare dell’indagata impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU OS ER IN D’NI
udita la relazione svolta dal Consigliere LU OS;
sentito il Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Valerio Spigarelli, anche in sostituzione dell’avv. LE IC AG, entrambi del foro di Roma, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 giugno 2025, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma applicativa nei confronti di GI AL della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 74 del d.p.r. n. 309/1990, con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1709 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/12/2025 2 2. La pronuncia rescindente aveva giudicato fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamentava la mancata messa a disposizione dei supporti digitali contenenti i flussi telematici delle intercettazioni da parte dell’Ufficio di Procura investito della richiesta, sebbene quest’ultima fosse stata formulata dal difensore il venerdì sera, in vista dell’udienza del lunedì successivo, e risultasse, perciò, tempestiva ed urgente. Era stata, dunque, accertata la violazione del diritto di difesa dell’indagata, con conseguente nullità generale a regime intermedio dell’ordinanza impugnata, emessa in sede di riesame, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha ritenuto sanato il vizio riscontrato dalla Corte di cassazione, sottolineando come, a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza rescindente, l’ufficio di Procura titolare delle indagini avesse dato seguito alla richiesta di trasmissione di tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento genetico, che risultavano perciò disponibili presso la segreteria del Pubblico Ministero;
ha, inoltre, accertato la sussistenza, a carico di GI AL, delle esigenze cautelari in relazione al reato di cui all’incolpazione provvisoria, aderendo alla prospettazione accusatoria secondo cui la stessa, al fine di preservare, durante il periodo di detenzione del figlio IA DA, la posizione di vertice da costui rivestita in seno all’associazione dedita al narcotraffico, aveva agito quale vera e propria intermediaria nei suoi rapporti con gli altri sodali, impartendo e ricevendo le direttive necessarie al compimento delle attività delittuose, organizzando incontri funzionali a tale scopo, nonché occupandosi personalmente della riscossione del denaro, derivante dalla cessione delle sostanze stupefacenti, e dei pagamenti dei fornitori. 3. Avverso l’ordinanza di riesame propongono ricorso per cassazione, con un unico atto, i difensori di fiducia dell’indagata, articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, a causa dell’omessa trasmissione, nel termine perentorio di cinque giorni, dei supporti informatici delle intercettazioni telefoniche e ambientali richiesti all’Ufficio di Procura. Tale omissione avrebbe perpetuato la già accertata lesione del diritto di difesa, rendendo nulla l’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e inutilizzabili le fonti di prova, costituite dalle fonie raccolte attraverso le già menzionate intercettazioni. 3.2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sanatoria del vizio accertato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, per avere il Tribunale erroneamente sostenuto che la discovery degli atti di indagine, avvenuta in conseguenza della 3 notifica, in data 31 maggio 2025, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avesse fatto venir meno la necessità, per i difensori dell’indagata, di presentare richiesta di autorizzazione alla visione del materiale investigativo, comprensivo del flusso delle intercettazioni. Sostiene, al contrario, la difesa che, con l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen., viene fornita unicamente l’autorizzazione all’accesso al predetto materiale, limitatamente, peraltro, alle registrazioni indicate come rilevanti dal Pubblico Ministero, non necessariamente coincidenti con quelle poste a fondamento della domanda cautelare. Inoltre, con specifico riferimento all’istanza del 18 giugno 2025 - con cui la difesa, rilevando la perdurante mancanza dei supporti informatici, aveva ribadito la richiesta di trasmissione degli stessi per poterne effettuare l’ascolto, la visione e l’estrazione di copia – doveva ritenersi erronea l’affermazione del giudice del riesame secondo cui non vi sarebbe prova che, dalla data dell’istanza al 4 agosto 2025 (giorno dell’udienza in cui il difensore ha coltivato la relativa censura), la richiesta fosse rimasta inevasa, con conseguente impossibilità di ritenere lesi i diritti difensivi. Tale affermazione, oltre a disattendere le indicazioni contenute nella pronuncia rescindente, contrasterebbe altresì con il principio giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un’allegazione difensiva, grava sul Pubblico Ministero l’onere di smentirla. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine al giudizio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Quanto al primo aspetto, richiamati i principi costituzionali che presiedono all’applicazione delle misure cautelari, la difesa sottolinea come il Tribunale del riesame abbia fatto erronea applicazione del meccanismo presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., omettendo una valutazione concreta e attualizzante in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso allo strumento cautelare. Si rileva, inoltre, l’inidoneità degli elementi valorizzati nell’ordinanza a giustificare l’applicazione della misura di massimo rigore;
in particolare: - per quanto concerne le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AP, le stesse, oltre che prive di riscontri esterni e provenienti da un soggetto di cui non è stata accertata la piena credibilità, sono riferite esclusivamente a IA DA, non potendo, dunque, desumersi, dalle stesse, né che la droga fornita a quest’ultimo fosse destinata ad alimentare il resto del consorzio criminale, né tanto meno che, all’interno di esso, la ricorrente rivestisse, all’epoca riferita dal AP, un ruolo ancora attivamente partecipativo, anche in considerazione dell’assenza, nell’ordinanza 4 impugnata, di qualsiasi riferimento individualizzante alla specifica posizione della AL;
- con riferimento agli esiti della perquisizione effettuata a carico della ricorrente, consistiti nel rinvenimento di ingenti somme di denaro nascoste dentro una vettura e suddivise in mazzette sigillate con cellophane, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare le allegazioni difensive volte a dimostrare la lecita provenienza del denaro rinvenuto presso l’abitazione della AL, nonché la sua piena proporzionalità con la situazione reddituale dell’indagata. Quanto, infine, al giudizio di adeguatezza della custodia carceraria, il considerevole lasso temporale trascorso dalla conclusione delle indagini preliminari all’applicazione della misura, unitamente all’assenza di elementi dimostrativi della commissione di ulteriori condotte illecite ad opera della ricorrente, giustificava, in ossequio ai principi di gradualità, proporzionalità e minimo sacrificio necessario, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la medesima questione della mancata trasmissione dei supporti informatici contenenti le intercettazioni, con conseguente richiesta di inefficacia della misura cautelare disposta ed inutilizzabilità delle fonti probatorie acquisite. Deve innanzitutto precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori della AL, nella sentenza rescindente i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione hanno affermato che la pur accertata lesione del diritto di difesa non determina la nullità dell’ordinanza genetica e l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni effettuate (che si avrebbe solo nelle ipotesi di cui all’art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), ma una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., implicante l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio. Evidentemente, dunque, la violazione delle prerogative difensive, incidendo esclusivamente sul provvedimento di riesame, non determina l’inefficacia della misura cautelare applicata, posto che, a tal fine, la difesa avrebbe dovuto indicare le intercettazioni di cui lamentava la mancanza nella valutazione giudiziale, ancorché utili alla tesi difensiva, ovvero il travisamento del contenuto dichiarativo. Tale allegazione è estranea ai motivi di ricorso, per cui deve valutarsi esclusivamente se l’ordinanza del riesame impugnata, pronunciata in sede di rinvio, abbia correttamente ritenuto sanato il vulnus arrecato al diritto di difesa, sanzionato dalla sentenza di annullamento. 5 2.1. Le articolate argomentazioni del giudice del riesame hanno valorizzato, in modo logico e dettagliato, esente da ulteriori rilievi di legittimità, i seguenti elementi, con i quali la ricorrente non si confronta adeguatamente: la circostanza che, in data 28 luglio 2025, il Tribunale abbia chiesto la trasmissione di tutti gli atti processuali su cui si fondava l’ordinanza genetica, compresi i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni;
richiesta cui ha dato esecuzione l’Ufficio di Procura responsabile, il quale ha, da un lato, trasmesso tutti i documenti necessari, e dall’altro, precisato che gli atti del fascicolo, scansiti e pienamente consultabili, erano disponibili presso la segreteria del P.M.; la regolare notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., nel quale il Pubblico Ministero dava atto dell’avvenuto deposito della documentazione investigativa - in special modo, dei supporti informatici - e della consultabilità della stessa presso un apposito edificio del Tribunale di Roma, con conseguente venir meno della necessità, per i difensori, di presentare un’istanza di autorizzazione alla visione del materiale di indagine;
la mancata dimostrazione, da parte della difesa, che la richiesta di trasmissione dei supporti informatici formulata il 18 giugno 2025, pur all’epoca inevasa, sia rimasta tale sino al 4 agosto 2025, data dell’udienza in cui è stata sviluppata la relativa censura. Trattasi di argomentazioni – si ribadisce - condivisibili in punto di diritto nonché immuni dai denunciati vizi di illogicità e manifesta contraddittorietà. Sostiene, inoltre, la difesa (pag. 6 del ricorso) che le registrazioni indicate come rilevanti dal P.M., accessibili a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sono necessariamente coincidenti con quelle utilizzate per formulare la domanda cautelare. Si tratta di un’affermazione generica e priva di riscontro, senz’altro possibile, attesa la disponibilità degli atti che rendeva agevole un confronto fra i flussi di comunicazioni intercettate a base delle due richieste (di misura cautelare e di rinvio a giudizio). 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso, riguardante le esigenze cautelari. Premesso che «in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito dal decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità» (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 - 01), va rilevato che, diversamente 6 da quanto si asserisce nel ricorso, il provvedimento impugnato ha esaminato con rigore di analisi la posizione della ricorrente, non limitandosi ad inferire il suo coinvolgimento nelle dinamiche criminali dalla mera responsabilità del figlio, ma delineando, al contrario, un cospicuo insieme di elementi dimostrativi del ruolo rivestito dalla donna all’interno dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti, la cui valenza indiziaria viene messa in discussione dalla difesa con argomentazioni tendenti a prospettare una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni del collaboratore AP, la cui credibilità non è stata in precedenza contestata dalla difesa, si deve rilevare come le stesse abbiano restituito un quadro dettagliato sia del complessivo funzionamento del consorzio criminoso, sia dei compiti di cui, all’interno di esso, era titolare l’odierna ricorrente, incaricata principalmente di riscuotere le somme derivanti dalla cessione della droga e di effettuare i pagamenti nei confronti dei fornitori;
in aggiunta, dalle stesse dichiarazioni è emerso come il sodalizio sia rimasto operativo anche in epoca successiva alla conclusione delle indagini, e in particolare sino al settembre 2023, circostanza ritenuta dimostrativa della perdurante attualità del periculum libertatis. Tali dichiarazioni sono state, pertanto, condivisibilmente valorizzate dal Tribunale ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nel pieno rispetto del principio di diritto secondo cui le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità, quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., conferme esterne (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, P.g. in proc. Strano e altri, Rv. 257972 - 01, fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario;
in senso conforme anche Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Vadacca, Rv. 277368 - 01). Del pari condivisibile deve ritenersi la valutazione del Tribunale in merito agli esiti della perquisizione personale e domiciliare effettuata presso l’abitazione della AL e l’autofficina gestita dal di lei compagno. Sul punto, l’ordinanza impugnata ha congruamente evidenziato come il denaro rinvenuto, specie in considerazione delle sue particolari modalità di occultamento (nascosto nell’abitacolo di una vettura e suddiviso in diverse mazzette di banconote, sigillate con cellophane), dovesse ritenersi direttamente collegato all’attività illecita svolta dalla ricorrente, anche alla luce della conversazione captata tra la AL ed il commercialista UT PE, nella quale quest’ultimo consigliava alla donna di avviare un’attività commerciale fittizia al solo fine di poter giustificare, 7 nell’eventualità di un controllo delle Forze dell’Ordine, le ingenti quantità di denaro contante da lei detenute. A fronte di tale ricostruzione, non può dirsi sussistente l’incongruenza motivazionale denunciata dalla difesa, avendo il giudice del riesame fatto buongoverno della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel pieno rispetto delle risultanze processuali. 3.2. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’asserita inadeguatezza della custodia cautelare in carcere, la difesa si limita a reiterare profili di censura già sottoposti all’esame del giudice dell’impugnazione cautelare e da quest’ultimo adeguatamente disattesi, con argomentazioni non illogiche e corrette in punto di diritto. Invero, oltre agli elementi sopra richiamati, già di per sé dimostrativi di un pericolo di recidiva tutt’altro che risalente nel tempo e, dunque, sufficienti a far ritenere necessaria l’applicazione della misura di massimo rigore, il Tribunale ha altresì sottolineato come la condotta tenuta dalla ricorrente, finalizzata a preservare il potere del gruppo criminale durante il periodo di restrizione del figlio, capo della consorteria, precluda un giudizio di affidabilità dell’indagata ai fini della concessione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, anche in considerazione del fatto che la donna ha dimostrato, mediante il contributo da lei dato alle attività delittuose, di non attribuire alcun valore alla predetta misura nel periodo in cui essa era stata applicata al figlio. 4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. L’attuale stato di custodia cautelare dell’indagata impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU OS ER IN D’NI