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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9338 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Burza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42369/2024 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Bregola ed
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore in Napoli, alla Via G.Porzio 4 CDN Napoli Isola a/5
ATTORI contro e per essa rappresentata e difesa dall' avv. Benedetto Gargani e Guido Controparte_1 CP_2 Gargani, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15,
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l, comma c.p.c.)
CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
pagina 1 di 6 Voglia, pertanto
NEL MERITO:
1) dichiarare l'infondatezza/illegittimità del precetto opposto per carenza di legittimazione attiva del creditore procedente;
2) accertare e dichiarare la nullità del predetto precetto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nella presente trattazione.
3) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato.
4) Accertare e dichiarare la illegittimità degli atti versati a sostegno del precetto quindi dichiararne la loro caducazione
E per tale effetto
1) Dichiarare la soc non legittimata e quindi a non aver diritto all'importo di cui al Controparte_1 precetto ed al presunto titolo esecutivo in questa sede contestati per € 105.615,54 e per i motivi di cui alla presente opposizione.
2) Dichiarare le sig.re e non obbligate nei confronti della CP_3 Pt_2 Controparte_1
Con riserva di meglio integrare ed impugnare all'esito delle altrui difese, nonché da eventuali atti e documenti che saranno depositati da controparte.
Con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”
Per Controparte_1
Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
In via cautelare:
dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito:
dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
In via subordinata:
dichiarare l'atto di precetto comunque valido per la diversa somma ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) e hanno spiegato opposizione a Parte_3 Parte_2 precetto notificato in data 08/11/24 da (quale cessionaria di , Controparte_4 Controparte_5 precetto con il quale veniva loro intimato il pagamento di € 105.615,54 in ragione dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29/10/2007 a rogito notaio di Buccinasco (rep./racc. Persona_1
31544/13979) di euro 193.500,00.
II) A sostegno dell'opposizione la parte opponente ha eccepito:
A) il difetto di legittimazione attiva del creditore;
B) la nullità del precetto per inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito;
C) l'omessa allegazione del contratto di mutuo.
Parte opponente ha avanzato le conclusioni di cui sopra, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
III) In data 5.2.25 si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avanzate dalla controparte in quanto inammissibili e infondate e rassegnando le conclusioni di cui sopra.
IV) Alla prima udienza è stato esperito un tentativo di conciliazione tra le parti, con esito negativo.
Con ordinanza del 09.05.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 7.11.2025, alla presenza della sola parte opposta, il Giudice ha fatto precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.
V) L'opposizione non merita l'accoglimento per le ragioni che di seguito indicate.
Preliminarmente, si osserva che i motivi di opposizione di cui alle lettere A) e B) rientrano nel novero delle opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto attengono all' an dell'azione esecutiva.
Il motivo di cui alla lettera C), pur non essendo esposto in modo chiaro, sembrerebbe riferibile alla mancata notifica del contratto di mutuo munito di formula esecutiva e, pertanto, riconducibile all'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Qualora, tuttavia, lo si intendesse come eccezione relativa alla mancata produzione del contratto, esso potrebbe essere valutato quale motivo di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ciò premesso, con il primo motivo (A) l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della creditrice, assumendo non essere stata fornita prova della cessione del credito originariamente in titolarità a né della riconducibilità del credito medesimo a quelli ceduti in blocco ai Controparte_5 sensi dell'art. 58 T.U.B. pagina 3 di 6 Sul punto, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
essa può essere fornita con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed è rimessa alla libera valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., ord. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto elementi documentali idonei a dimostrare l'intervenuta cessione del credito.
In particolare, ha depositato:
- la dichiarazione di cessione riferita specificamente alla posizione debitoria oggetto di causa, rilasciata dalla stessa banca cedente (doc. 9 della memoria di costituzione del 5.2.2025 nel procedimento principale);
- -il titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo del 29.10.2007 (doc. 6 depositato con la medesima memoria);
- -l'avviso di cessione del credito pubblicato sulla G.U. n. 140 del 25.11.2021, pagg. 27 ss. (doc. depositato il 7.5.2025 a seguito dei chiarimenti richiesti dal Giudice).
Con particolare riferimento alla dichiarazione di cessione, si osserva che, non avendo il soggetto cedente alcun interesse a rendere dichiarazioni contra se, tale documento assume rilevanza probatoria qualificata, costituendo — unitamente agli altri elementi indicati — valido riscontro della titolarità del credito in capo alla cessionaria In senso conforme, la Corte d'Appello di Milano ha Controparte_1 affermato che “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo al cessionario, non avendo la cedente alcun interesse a rendere dichiarazioni a sé contrarie” (sent. n. 220/2023).
L'opponente ha altresì contestato che il credito per cui è causa rientri tra quelli trasferiti in blocco. Sul punto, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza, secondo cui, in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica elencazione dei singoli rapporti ceduti, purché le categorie indicate consentano di individuarli senza incertezze;
la relativa valutazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Dall'esame della documentazione prodotta, ed in particolare dell'avviso pubblicato nella G.U. – foglio inserzioni n. 140 del 25.11.2021 – ritiene il Tribunale che il credito azionato sia riconducibile a quelli oggetto della cessione in blocco, avuto riguardo alla natura del rapporto, alla data di origine del mutuo e alle ulteriori caratteristiche menzionate nell'avviso.
pagina 4 di 6 Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità del credito e alla legittimazione attiva di
[...] deve essere disattesa, essendo stata dimostrata la titolarità del credito azionato in capo CP_1 all'opposta.
VI) La doglianza di cui al punto B) risulta parimenti infondata. L'opponente deduce che “la CP_4
quale cessionaria, non avrebbe prodotto alcun documento idoneo a comprovare il credito
[...] vantato, nonché la certificazione ex art. 50 T.U.B., e non avrebbe annotato i pagamenti eseguiti dal cliente, omettendo così di dimostrare l'esatto ammontare del credito azionato”.
Sul punto occorre precisare che, quando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la banca (o il cessionario) non è onerata della produzione dell'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio è sufficiente la produzione del contratto di finanziamento corredato dal relativo piano di ammortamento.
Grava invece sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato, cioè l'avvenuto adempimento, potendo il creditore – sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno – limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato il titolo esecutivo (il contratto di mutuo fondiario) e ha allegato l'inadempimento dell'opponente in relazione all'importo indicato nel precetto. Ne deriva che il credito deve ritenersi adeguatamente provato.
VII) La doglianza di cui al punto C), ove intesa come contestazione della mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo, deve essere parimenti disattesa. Tale eccezione, limitandosi a una contestazione meramente assertiva, risulta infatti smentita dalla produzione del contratto di mutuo al doc. 6 depositato con la memoria di costituzione.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
VIII) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al di sotto dei parametri minimi del DM n 44 del 2015, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della circostanza che non è stata svolta istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione in prima udienza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maria Burza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Burza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42369/2024 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Bregola ed
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore in Napoli, alla Via G.Porzio 4 CDN Napoli Isola a/5
ATTORI contro e per essa rappresentata e difesa dall' avv. Benedetto Gargani e Guido Controparte_1 CP_2 Gargani, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15,
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l, comma c.p.c.)
CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
pagina 1 di 6 Voglia, pertanto
NEL MERITO:
1) dichiarare l'infondatezza/illegittimità del precetto opposto per carenza di legittimazione attiva del creditore procedente;
2) accertare e dichiarare la nullità del predetto precetto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nella presente trattazione.
3) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato.
4) Accertare e dichiarare la illegittimità degli atti versati a sostegno del precetto quindi dichiararne la loro caducazione
E per tale effetto
1) Dichiarare la soc non legittimata e quindi a non aver diritto all'importo di cui al Controparte_1 precetto ed al presunto titolo esecutivo in questa sede contestati per € 105.615,54 e per i motivi di cui alla presente opposizione.
2) Dichiarare le sig.re e non obbligate nei confronti della CP_3 Pt_2 Controparte_1
Con riserva di meglio integrare ed impugnare all'esito delle altrui difese, nonché da eventuali atti e documenti che saranno depositati da controparte.
Con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”
Per Controparte_1
Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
In via cautelare:
dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito:
dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
In via subordinata:
dichiarare l'atto di precetto comunque valido per la diversa somma ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) e hanno spiegato opposizione a Parte_3 Parte_2 precetto notificato in data 08/11/24 da (quale cessionaria di , Controparte_4 Controparte_5 precetto con il quale veniva loro intimato il pagamento di € 105.615,54 in ragione dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29/10/2007 a rogito notaio di Buccinasco (rep./racc. Persona_1
31544/13979) di euro 193.500,00.
II) A sostegno dell'opposizione la parte opponente ha eccepito:
A) il difetto di legittimazione attiva del creditore;
B) la nullità del precetto per inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito;
C) l'omessa allegazione del contratto di mutuo.
Parte opponente ha avanzato le conclusioni di cui sopra, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
III) In data 5.2.25 si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avanzate dalla controparte in quanto inammissibili e infondate e rassegnando le conclusioni di cui sopra.
IV) Alla prima udienza è stato esperito un tentativo di conciliazione tra le parti, con esito negativo.
Con ordinanza del 09.05.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 7.11.2025, alla presenza della sola parte opposta, il Giudice ha fatto precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.
V) L'opposizione non merita l'accoglimento per le ragioni che di seguito indicate.
Preliminarmente, si osserva che i motivi di opposizione di cui alle lettere A) e B) rientrano nel novero delle opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto attengono all' an dell'azione esecutiva.
Il motivo di cui alla lettera C), pur non essendo esposto in modo chiaro, sembrerebbe riferibile alla mancata notifica del contratto di mutuo munito di formula esecutiva e, pertanto, riconducibile all'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Qualora, tuttavia, lo si intendesse come eccezione relativa alla mancata produzione del contratto, esso potrebbe essere valutato quale motivo di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ciò premesso, con il primo motivo (A) l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della creditrice, assumendo non essere stata fornita prova della cessione del credito originariamente in titolarità a né della riconducibilità del credito medesimo a quelli ceduti in blocco ai Controparte_5 sensi dell'art. 58 T.U.B. pagina 3 di 6 Sul punto, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
essa può essere fornita con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed è rimessa alla libera valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., ord. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto elementi documentali idonei a dimostrare l'intervenuta cessione del credito.
In particolare, ha depositato:
- la dichiarazione di cessione riferita specificamente alla posizione debitoria oggetto di causa, rilasciata dalla stessa banca cedente (doc. 9 della memoria di costituzione del 5.2.2025 nel procedimento principale);
- -il titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo del 29.10.2007 (doc. 6 depositato con la medesima memoria);
- -l'avviso di cessione del credito pubblicato sulla G.U. n. 140 del 25.11.2021, pagg. 27 ss. (doc. depositato il 7.5.2025 a seguito dei chiarimenti richiesti dal Giudice).
Con particolare riferimento alla dichiarazione di cessione, si osserva che, non avendo il soggetto cedente alcun interesse a rendere dichiarazioni contra se, tale documento assume rilevanza probatoria qualificata, costituendo — unitamente agli altri elementi indicati — valido riscontro della titolarità del credito in capo alla cessionaria In senso conforme, la Corte d'Appello di Milano ha Controparte_1 affermato che “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo al cessionario, non avendo la cedente alcun interesse a rendere dichiarazioni a sé contrarie” (sent. n. 220/2023).
L'opponente ha altresì contestato che il credito per cui è causa rientri tra quelli trasferiti in blocco. Sul punto, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza, secondo cui, in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica elencazione dei singoli rapporti ceduti, purché le categorie indicate consentano di individuarli senza incertezze;
la relativa valutazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Dall'esame della documentazione prodotta, ed in particolare dell'avviso pubblicato nella G.U. – foglio inserzioni n. 140 del 25.11.2021 – ritiene il Tribunale che il credito azionato sia riconducibile a quelli oggetto della cessione in blocco, avuto riguardo alla natura del rapporto, alla data di origine del mutuo e alle ulteriori caratteristiche menzionate nell'avviso.
pagina 4 di 6 Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità del credito e alla legittimazione attiva di
[...] deve essere disattesa, essendo stata dimostrata la titolarità del credito azionato in capo CP_1 all'opposta.
VI) La doglianza di cui al punto B) risulta parimenti infondata. L'opponente deduce che “la CP_4
quale cessionaria, non avrebbe prodotto alcun documento idoneo a comprovare il credito
[...] vantato, nonché la certificazione ex art. 50 T.U.B., e non avrebbe annotato i pagamenti eseguiti dal cliente, omettendo così di dimostrare l'esatto ammontare del credito azionato”.
Sul punto occorre precisare che, quando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la banca (o il cessionario) non è onerata della produzione dell'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio è sufficiente la produzione del contratto di finanziamento corredato dal relativo piano di ammortamento.
Grava invece sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato, cioè l'avvenuto adempimento, potendo il creditore – sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno – limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato il titolo esecutivo (il contratto di mutuo fondiario) e ha allegato l'inadempimento dell'opponente in relazione all'importo indicato nel precetto. Ne deriva che il credito deve ritenersi adeguatamente provato.
VII) La doglianza di cui al punto C), ove intesa come contestazione della mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo, deve essere parimenti disattesa. Tale eccezione, limitandosi a una contestazione meramente assertiva, risulta infatti smentita dalla produzione del contratto di mutuo al doc. 6 depositato con la memoria di costituzione.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
VIII) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al di sotto dei parametri minimi del DM n 44 del 2015, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della circostanza che non è stata svolta istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione in prima udienza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maria Burza
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