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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2891/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249008084370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate, RI ER , ricorre avverso intimazione di pagamento n.
29120249008084370000 notificata il 07/06/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della sottesa cartella n. 29120180005170657000, asseritamente notificata il 06/06/2018, relativa a “Tasse automobilistiche
Sicilia” anno d'imposta 2014, per l'importo complessivo di € 958,89. Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1- prescrizione del diritto di credito vantato dall'agente della riscossione – violazione art. 5, comma 51, d.l. 953/82;
2- omessa e/o invalida notifica dell'atto presupposto – vizio procedurale – violazione art. 60 dpr 600/73;
3- vizio di motivazione - violazione e falsa applicazione art. 24 costituzione e art. 7 legge 212/2000, chiedendo alla Corte accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, e condannare la parte resistente al pagamento delle spese giudizio ex art. 15 D. Lgs. n. 546/92, da distrarre al difensore dichiaratosi antistario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, RI, eccependo:
1.Inammissibilità delle eccezioni avverso l'AVI e le cartelle oggetto del ricorso.
2.Legittimità della procedura di riscossione è per corretta notifica degli atti.
Con il deposito di Memorie di replica il ricorrente controeccepisce che:
- insufficienza ed inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto le deduzioni difensive dell'ER si fondano, su documenti privi di rilevanza probatoria, trattandosi di estratti di ruolo e stampe interne di provenienza unilaterale, prive di sottoscrizione del contribuente e non accompagnate da alcuna istanza di rateizzazione riconducibile allo stesso, né da documentazione idonea a dimostrare l'effettiva interruzione del decorso prescrizionale.
- che il credito per tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n.
953/1982, convertito in L. n. 53/1983, termine che non subisce conversione in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. neppure in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione opposta è stata asseritamente notificata in data 06/06/2018, mentre l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio veniva notificata solo in data 07/06/2024, dunque oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tipologia di credito in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di I grado, in composizione monocratica, preliminarmente rileva che precedentemente all'impugnazione dell'atto de quo, l'Agente della riscossione aveva notificato al ricorrente una precedente intimazione di pagamento per la medesima pretesa, per la quale non risulta presentato alcun ricorso. La suddetta intimazione è stata notificata in data 10.08.2022 e riporta il n. 29120229003141761000, è pertanto risulta consolidata la pretesa tributaria e non trovano accoglimento le doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese liquidate in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti a favore di ER.
Così deciso in Agrigento, lì 23 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2891/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249008084370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate, RI ER , ricorre avverso intimazione di pagamento n.
29120249008084370000 notificata il 07/06/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della sottesa cartella n. 29120180005170657000, asseritamente notificata il 06/06/2018, relativa a “Tasse automobilistiche
Sicilia” anno d'imposta 2014, per l'importo complessivo di € 958,89. Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1- prescrizione del diritto di credito vantato dall'agente della riscossione – violazione art. 5, comma 51, d.l. 953/82;
2- omessa e/o invalida notifica dell'atto presupposto – vizio procedurale – violazione art. 60 dpr 600/73;
3- vizio di motivazione - violazione e falsa applicazione art. 24 costituzione e art. 7 legge 212/2000, chiedendo alla Corte accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, e condannare la parte resistente al pagamento delle spese giudizio ex art. 15 D. Lgs. n. 546/92, da distrarre al difensore dichiaratosi antistario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, RI, eccependo:
1.Inammissibilità delle eccezioni avverso l'AVI e le cartelle oggetto del ricorso.
2.Legittimità della procedura di riscossione è per corretta notifica degli atti.
Con il deposito di Memorie di replica il ricorrente controeccepisce che:
- insufficienza ed inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto le deduzioni difensive dell'ER si fondano, su documenti privi di rilevanza probatoria, trattandosi di estratti di ruolo e stampe interne di provenienza unilaterale, prive di sottoscrizione del contribuente e non accompagnate da alcuna istanza di rateizzazione riconducibile allo stesso, né da documentazione idonea a dimostrare l'effettiva interruzione del decorso prescrizionale.
- che il credito per tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n.
953/1982, convertito in L. n. 53/1983, termine che non subisce conversione in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. neppure in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione opposta è stata asseritamente notificata in data 06/06/2018, mentre l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio veniva notificata solo in data 07/06/2024, dunque oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tipologia di credito in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di I grado, in composizione monocratica, preliminarmente rileva che precedentemente all'impugnazione dell'atto de quo, l'Agente della riscossione aveva notificato al ricorrente una precedente intimazione di pagamento per la medesima pretesa, per la quale non risulta presentato alcun ricorso. La suddetta intimazione è stata notificata in data 10.08.2022 e riporta il n. 29120229003141761000, è pertanto risulta consolidata la pretesa tributaria e non trovano accoglimento le doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese liquidate in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti a favore di ER.
Così deciso in Agrigento, lì 23 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico