Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato).
Commentari • 6
- 1. Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Reato di maltrattamenti: la continuità e stabilità della relazione come presupposto essenziale (Giudice Alessandra Ferrigno)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Frode informatica: l’intestazione del conto‐bersaglio è condotta concorsuale sufficiente anche senza prova dell’autore materiale dell’accesso (Trib. Nola - n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 novembre 2025
Massima In tema di art. 615-ter c.p. e 640-ter c.p., è configurabile il concorso ex art. 110 c.p. anche quando non sia individuato l'autore materiale dell'intrusione informatica, qualora l'imputato abbia messo a disposizione ed attivato la carta/il conto sul quale confluiscono i proventi dell'illecito informatico, senza denunciarne smarrimento o sottrazione. In tali casi, la disponibilità qualificata dello strumento finanziario costituisce frazione causale essenziale della condotta tipica e integra la partecipazione concorsuale ai reati informatici. La sentenza integrale Tribunale Nola, 10/01/2022, (ud. 29/11/2021, dep. 10/01/2022), n.2315 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A …
Leggi di più… - 5. Le pene accessorie in caso di condanna di un minorenneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 46100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46100 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
46 1 0 0/ 1 5 46100 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2140 Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE DOMENICO GALLO Dott. N. 29187/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Rel. Consigliere -Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NO N. IL 29/07/1975 avverso la sentenza n. 2622/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 16/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Gia ll che ha concluso per l'inammissibilia el 2 021 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. G. Marazzite che chiudere l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catanzaro condannava l'imputato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di estorsione aggravata dall' artt. 61 n. 2 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione;
si deduceva che l'istanza di rinvio per impedimento del difensore, che aveva documentato di avere due : concomitanti impegni professionali, era stata illegittimamente respinta sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte di appello;
2.2. vizio di motivazione;
motivazione carente o comunque contraddittoria con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa;
si deduceva la illegittimità della struttura per relationem della sentenza impugnata che non gli teneva conto dei motivi di appello e riteneva illegittimamente esistenti elementi costitutivi del reato contestato;
si deduceva che non erano state tenute in considerazione le contraddizioni della testimonianza dell'offeso rilevate con i motivi di appello ed emergenti dalla struttura della testimonianza che era stata caratterizzata da numerose contestazioni;
2.3. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduceva che la gravità de fatti non poteva essere ostativa alla concessione delle attenuanti generiche;
nella prospettiva del ricorrente avrebbero dovuto invece essere considerati anche altri elementi come i motivi a delinquere ed il carattere dell'imputato, nonché i precedenti penali e giudiziari, la condotta contemporanea o susseguente il reato e le condizioni di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio condivide l'orientamento secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l' impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di 2 altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. sez. un. n. 4909 del 18/12/2014 dep 2015, Rv. 262912). In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte di appello ha ritenuto (confermando la valutazione del giudice di primo grado) che non era stata adeguatamente documentata la preesistenza dell'altro impegno professionale, né allegata la impossibilità di nominare sostituti processuali nell'uno o nell'altro dei processi e perché fosse necessaria la sua presenza nell'altro processo dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Si tratta di argomenti rispettosi del dettato legislativo, privi di fratture logiche, coerenti con le emergenze processuali ed aderenti alle indicazioni ermeneutiche offerte dalla corte di legittimità.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello integra la condivisa motivazione del giudice di primo grado rispondendo ai rilievi difensivi. Si legge nel corpo della sentenza impugnata: «i rilievi difensivi svolti nell'interesse dell'imputato non convincono, posto che la difesa, pur lamentando genericamente contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, di cui estrapola alcuni brani nell'atto di impugnazione, non ha offerto letture alternative plausibili;
inoltre il motivo di censura è smentito dai numerosi riscontri evidenziati dal primo giudice che corroborano la veridicità del narrato della parte offesa totalmente ignorati dalla difesa» (pag. 4 della sentenza impugnata). La verifica delle argomentazioni difensive non risulta dunque omessa, ma effettuata attraverso l'apprezzamento della genericità delle doglianze e della solidità della verifica di attendibilità della parte offesa e della credibilità dei relativi contenuti accusatori.
1.3.Con specifico riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). 3 Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante "coinvolto nel fatto", che soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato. La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità” e non di “necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
1.4. Né l'eventuale stato di vulnerabilità ha la idoneità a diminuire la capacità dimostrativa delle dichiarazioni da essi provenienti. La vulnerabilità del testimone genera infatti una esigenza di protezione riconosciuta sia dalla normativa interna (art. 398 comma 5 ter e 468 quater cod. proc. pen.) che dalla normativa sovranazionale (art. 22 e ss della direttiva 2012\29\UE), ma non comporta un abbattimento presuntivo della capacità dimostrativa dei contenuti dichiarativi. La vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa (emergenti anche in seguito alle contestazioni) e si manifesta attraverso un contegno timoroso non è elemento 4 che può, da solo, generare apprezzamenti di inattendibilità. La credibilità dei contenuti deve essere infatti valutata anche sulla base della comunicazione extraverbale, della quale deve essere apprezzata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. Nel caso di specie la Corte territoriale evidenziava come il contegno agitato e pauroso del testimone non inficiava, ma anzi confortava la attendibilità in quanto si trattava di comportamenti coerenti con il clima di intimidazione e paura causatogli dall'imputato. Ciò in coerenza con le linee ermeneutiche sopra richiamate.
1.3. Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono essere considerate manifestamente infondate e dunque inammissibili. Il collegio condivide sul punto l'orientamento secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass., sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, rv. 248244; Cass., sez. 1, sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv. 196880). Nel caso di specie il collegio di merito aveva negato il beneficio evidenziando la estrema pericolosità e gravità della condotta nonché i precedenti penali. Veniva altresì evidenziata l'assenza di elementi positivi cui ancorare il riconoscimento del beneficio. Si tratta di una motivazione coerente con le indicate linee ermeneutiche ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta a censure in sede di legittimità.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 27 ottobre 2015 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA Antonio Esposito SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV 2015 IL DI CASS 50 CANCELLERE M E R Claudia Planelli S P E U T A S Z I E N O S R O C *