Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7267 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
EGISTRAZIONE b.c. LA CORTE SUPR MA7:267 R REPUBBLICA ITALIANA DA E IN NOME D YPOPOL LEL SAZIONE Oggetto Sentenza del conciliatore SEZIONE TERZA CIVILE in tema di RCA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GI Silvio COCO Presidente R.G.N. 18471/98 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 16754 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Dott. GI Battista PETTI -Rel. Consigliere Ud. 06/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARSALA G BATTISTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE UMBERTO 35, difeso dall'avvocato CARLO LOMBARDI, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 nonchè contro 243 AS SPA, LEVANTE NORDITALIA ASSIC SPA;
intimati avverso la sentenza n. 112/98 del Giudice conciliatore di ROMA, emessa il 07/04/98 e depositata il 21/05/98 (R.G. 444/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. GI Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 4° motivo e l'inammissibilità o il rigetto degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 8 marzo 1991, il signor GI AR, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al conciliatore di Roma il danneggiante, conducente e proprietario dell'autoveicolo da cui assumeva aver su- bito danni alla propria autovettura, mentre il convenu- to effettuava manovra di retromarcia. Il convenuto CC IU si costituiva, conte- stando il fondamento della domanda, e spiegava ricon- venzionale per i danni alla propria auto. Erano poi chiamate in giudizio le compagnie di as- sicurazione, la AS, che si costituiva, e la Norditalia assicurazioni spa, che restava contumace. Il convenuto rendeva interrogatorio formale. La li- M te era istruita documentalmente e con produzioni foto- grafiche in ordine ai danni delle auto. Con sentenza del 7 aprile 1998 il Conciliatore di Roma così decideva: .dichiara la responsabilità concorrente dei condu- centi di entrambi i veicoli;
. condanna i convenuti al pagamento in favore del AR della somma di lire 418.600 già rivalutata, con gli interessi legali dal 16 novembre 1993; . condanna il convenuto CC al pagamento della metà delle spese di causa, compensando le spese tra il CC e la AS (presso cui era assicurato). Contro la decisione ricorre il CC deducendo sei motivi di ricorso, resiste il AR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in relazione ai dedotti motivi per le seguenti considerazioni. In via preliminare deve sottolinearsi come il giu- dice conciliatore abbia deciso secondo equità, con il vincolo della osservanza dei principi regolatori della materia, oltre che delle regole processuali e della mo- tivazione adeguata (Cfr. Cass. SU 1999 n. 716 e 1996 n. 2639). I primi tre motivi possono venire in esame congiun- to attenendo alla valutazione del merito: 3 1 .nel primo motivo si deduce l'error iuris ed il vi- zio della motivazione in relazione all'asseritamente omesso accertamento del "fatto storico" relativo alla dinamica dell'incidente; nel secondo motivo si deduce che non è stata adeguatamente valutato l'interrogatorio del convenuto;
nel terzo motivo si osserva che la prova del quantum era su "nota di lavori" di scarsa attendi- bilità. Si tratta di censure di merito, inammissibili di per sé in cassazione, e che comunque non investono i principi regolatori della materia, ma il prudente ap- prezzamento del giudice, in quale ha adeguatamente mo- tivato il proprio convincimento e per l'an e per il quantum debeatur. Si tratta dunque di motivi inammissibili, prima che infondati. Nel quarto motivo si lamenta la mancata condanna in solido del responsabile dell'incidente e del suo assi- curatore AS. Il motivo è infondato. Infatti dal dispo- sitivo della sentenza emerge chiaramente la condanna di entrambe le parti per la stessa posta risarcitoria, e dunque è ragionevole dedurre che si tratta di condanna solidale, come del resto risulta dal testo della moti- vazione. Nel quinto motivo si deduce l'ultra petizione in 4 relazione alla condanna che ha tenuto conto della riva- lutazione del danno, mentre tale posta non sarebbe sta- ta oggetto di specifica domanda. Il motivo è inammissibile perché non contrasta con i principi generali della materia (sulle conseguenze 3 del ritardato adempimento agli obblighi risarcitori) ed è inoltre infondato perché il giudice ha interpretato la domanda, fondata su un credito di valore. Infondato anche il sesto ed ultimo motivo, in quan- to non la controparte doveva essere condannata per lite temeraria, risultando ampliamente vittoriosa. Sussistono giusti motivi in relazione alle questio- ni esaminate per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra CC IU e AR GI. Roma 6 febbraio 2001 E N IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. O I Get th Z A R T S I G IL CANCELINERE C1 E R GI Giambattista A D E T E N Depositata in Cancelleria 29 MAG. 2001 oggi, Il IL CANCELLIERE C1 GI Giambattista 10