Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2025, n. 30718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30718 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale 30718/2025 Data pubblicazione 21/11/2025
Composta da:
AL Di IO
NA ED
UG AR
Presidente Consigliere Rel. Consigliere
OL De RI
Consigliere
IA VI BU
Consigliere
28
Oggetto: Consiglieri regionali cessati dalla carica
- assegno vitalizio- pena accessoria ex art.
c.p.
applicabilità condizioni Ud.01/10/2025 PU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21212/2024 R.G. proposto da: DU LV, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nicolini
contro
-ricorrente-
Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 68/2024 depositata il 16/04/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025
dal Consigliere NA ED;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Antonio Nicolini per il ricorrente e Giorgio Santini per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 37daadbe02db84c- Firmato Da: ILEANA FEDELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7d74fed3f05c2efe
Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 1. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha Numero di raccolta generale 30718/2025 riformato la sentenza di primo grado unicamente nella regolazione delle 21/11/2025 spese di lite (ravvisando motivi per disporne l'integrale compensazione fra le parti) e confermato, nel resto, il rigetto della domanda avanzata da LV DU, già consigliere della Regione Sardegna nel periodo dal 1994 al 2013, per ottenere la dichiarazione di illegittimità della delibera del Collegio dei Questori, resa il 12 dicembre 2018, con cui, in applicazione dell'art. 12-bis del regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 46 del 2000, modificato con delibera n. 248 del 2013 ed ulteriormente modificato con delibera n. 221 del 2018, era stata disposta la sospensione dell'assegno vitalizio in godimento per la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici conseguente alla condanna per i delitti di peculato e falso ideologico (fatti commessi tra il 2004 e il 2009), inflitta dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 167 del 2017, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 51759 del 5 giugno 2018 della Corte di cassazione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che, a prescindere dall'erroneo richiamo da parte del Collegio dei questori all'art. 12-bis del citato regolamento (che, nella versione modificata nel 2013, aveva esteso l'esclusione dal vitalizio per delitti comportanti interdizione dai pubblici uffici e commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 213 del 2012), in violazione del principio di irretroattività della legge penale, ex art. 25 Cost., nella specie trovava applicazione l'art. 28 c.p., secondo cui il condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici è privato degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico, salvo che a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n. 3 del 1966 e n. 113 del 1968 - non attengano a un rapporto di lavoro o alle pensioni di guerra. Secondo l'assunto dei giudici sardi, la portata della norma codicistica sarebbe tale da ricomprendere l'assegno vitalizio, dovendosi escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro così come la natura propriamente pensionistica dell'assegno, per non essere strutturalmente conseguente ad un rapporto di impiego, bensì funzionale a
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale 30718/2025
rendere accessibile a tutti i cittadini le cariche pubbliche, come pure affermato, oltre che dalla Corte costituzionale, dalla Corte di cassazionexion 21/11/2025 tale ottica, non assumerebbero rilievo le decisioni delle commissioni parlamentari, stante l'autodichia di cui godono, né la previsione di cui all'art. 18-bis del d.l. n. 4 del 2019, che concerne il differente caso di trattamenti previdenziali obbligatori erogati da enti istituzionalmente a ciò deputati, e neppure la sentenza n. 126 del 2023 della Corte costituzionale, relativa a conflitto tra i poteri dello Stato sollevato in riferimento ad una procedura esecutiva promossa davanti al giudice ordinario per il pignoramento dell'assegno vitalizio di un parlamentare.
3. Avverso tale pronuncia LV DU propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, cui oppone difese il Consiglio Regionale della Sardegna con controricorso.
4. In vista dell'udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, illustrate nel corso della discussione pubblica, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 28 c.p., avuto riguardo alla natura costituzionalmente garantita e, comunque, previdenziale/pensionistica degli assegni vitalizi, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. A sostegno del proprio assunto il ricorrente richiama precedenti di questa Corte (ordinanze nn. 18265 e 18266 del 2019 dell'8 luglio 2019, secondo cui il c.d. vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato»), dai quali risulterebbe confermato il rilievo costituzionale del vitalizio degli ex consiglieri della Regione Sardegna attraverso lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale, vitalizio cui andrebbero riconosciute le medesime prerogative dell'assegno spettante agli ex parlamentari, così come fissate dalla S.C. (oltre alle pronunce citate, si richiamano anche le decisioni nn. 1720, 7220 e 25211, tutte del 2020).
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Inoltre, lo stesso legislatore regionale avrebbe qualificato in termini Numero di raccolta generale 30718/2025 di indennità differita il vitalizio degli ex consiglieri della Regione Sardegna, 21/11/2025 laddove, nella Relazione alla Proposta di legge n. 19 "Disposizioni in materia di status di consigliere regionale", poi trasfusa nella legge regionale n. 11 del 2019, si afferma che «Gli assegni vitalizi da rideterminare ......non hanno natura previdenziale (pur essendo assimilabili alle pensioni dal punto di vista fiscale); parallelamente, anche le somme che percepiranno i consiglieri dalla XVI Legislatura in poi, in seguito alla cessazione del mandato possiedono natura di indennità differita [...]». Ancora, ad avviso del ricorrente, la natura sostanzialmente pensionistica dell'assegno troverebbe ulteriore conferma anche nella decisione n. 660 del 30 settembre 2020 con cui la Commissione contenziosa del Senato della Repubblica ha accolto parzialmente i ricorsi avverso il provvedimento di rideterminazione della misura degli assegni vitalizi relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, proprio richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nn. 18265 e 18266 dell'8 luglio 2019 nonché le sentenze della Corte costituzionale nn. 822 del 1988, 264 del 2012, 116 del 2013 e 108 del 2019, che hanno dettato diversi requisiti di legittimità per gli interventi riduttivi sulle pensioni. Nello stesso senso, nel ricorso si adducono il parere reso in data 2 dicembre 2020 dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed indirizzato all'INPS (nel quale si evidenzia la progressiva tendenza a ritenere che i vitalizi costituiscano «forme di previdenza costruite, sia dal lato contributivo che da quello delle prestazioni, sul modello delle gestioni pensionistiche obbligatorie») e la soluzione interpretativa espressa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali con Risoluzione n. 64/E del 7 ottobre 2020 (con cui, in ragione dell'evoluzione del regime contributivo dei vitalizi, si conclude per la riconducibilità dei vitalizi all'ambito dell'art. 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da "pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati").
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Si cita, ancora, la sentenza n. 126 del 2023 della Corte Costituzionale, Numero di raccolta generale 30718/2025 in tema di trattamenti vitalizi a favore degli ex parlamentariybbcome 21/11/2025 proiezione, dopo la cessazione del mandato elettivo, dell'indennità percepita durante la carriera parlamentare e di cui rivestono la medesima funzione. L'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, anche nella precedente decisione n. 237 del 2022, sarebbe stata di recente recepita dalla Corte di cassazione (sentenza n. 4478 del 2024). In base alle argomentazioni come sopra sintetizzate, si conclude per la violazione e/o la falsa applicazione nella fattispecie in esame della disposizione di cui all'art. 28 c.p., in quanto il vitalizio degli ex consiglieri della Regione Sardegna dovrebbe ritenersi meritevole, attraverso lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale, delle medesime prerogative dell'assegno spettante agli ex parlamentari, come unica opzione ermeneutica coerente con il quadro costituzionale e con le pronunce richiamate, in quanto rispettosa delle guarentigie offerte dall'ordinamento all'emolumento spettante agli ex componenti delle Assemblee legislative.
2. Per affrontare la questione sollevata con il ricorso è opportuno partire dall'art. 28 c.p., quale disposizione la cui applicabilità, confermata dalla sentenza impugnata, è posta in discussione. La norma penale, dopo avere distinto l'interdizione dai pubblici uffici in temporanea e perpetua, aggiunge che quest'ultima «salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: [...] 5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico [...]. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. [...]>>.
2.1. Com'è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, c.p., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 c.p., nei medesimi limiti.
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Il fondamento della delimitata operatività dell'art. 28 c.p. che, Numero di raccolta generale/30718/2025 dichiaratamente, «non va esteso alle ipotesi relative a trattamenti 21/11/2025 economici non aventi titolo in un rapporto di lavoro», è stato rinvenuto nell'art. 36 Cost.; infatti, «la retribuzione dei lavoratori tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore e ai suoi aventi causa rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione», atteso che l'art. 36 <garantisce espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», cosicché <<non appare compatibile con i principi ispiratori di questo precetto costituzionale collegare indiscriminatamente (come fa l'art. 28, n. 5, del Codice penale, integrato dall'art. 29), per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di tale diritto al fatto che il titolare di esso abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva». La Corte, nel ribadire che la pronuncia attiene al «trattamento economico collegato al rapporto di lavoro o, comunque, «ai diritti collegantisi ad un rapporto di lavoro>>, precisa, altresì, che non si intende escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere di quella in esame, ma che non può ritenersi conforme alla Costituzione che una sanzione siffatta venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, così come dispone l'art. 29 c.p.
2.2. Con successiva pronuncia, n. 113 del 1968, la medesima Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, c.p., per quanto attiene alle pensioni di guerra. La questione, sollevata sul presupposto che la sentenza n. 3 del 1966 non riguardasse l'ipotesi delle pensioni di guerra, poiché queste non derivano da un rapporto di lavoro, è stata reputata fondata esclusivamente rispetto al denunciato parametro di
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale 30718/2025
cui all'art. 3 Cost., avuto riguardo alla situazione che si è venuta a determinare nella disciplina delle pensioni ordinarie, in conseguenza delle 21/11/2025 sentenze n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 e, con effetti più generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti delle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate;
in particolare, è stata ravvisata l'irragionevole diversità di trattamento che ne deriva fra i militari di carriera e quelli non professionali, oltre che la disarmonia che verrebbe a verificarsi nei riguardi della stessa categoria dei militari non di carriera fra la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnità del beneficiario e la conservazione di quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro. Sono state, invece, ritenute non fondate le questioni sollevate con riferimento agli artt. 27 (funzione di rieducazione della pena) e 38 Cost. (sul rilievo che il diniego della pensione potrebbe quindi risolversi nel diniego dei mezzi necessari per vivere), osservando che «a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestono appunto indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, e sia dallo stato di bisogno di cui egli venga a trovarsi. Sicché, risultando i due trattamenti fra loro indipendenti e, nei congrui casi e ricorrendone i presupposti, cumulabili, non può ritenersi che la perdita del diritto alla pensione di guerra prevista dalle norme denunciate possa compromettere l'altro diritto all'assistenza ed alla previdenza sociale». Anche quanto al parametro di cui all'art. 3, si evidenzia, comunque, che, poiché la pensione di guerra non è collegata a vincoli discendenti da un preesistente rapporto di servizio, è consentita una più ampia discrezionalità del legislatore, cosicché <<nessun ostacolo di principio è invocabile che inibisca al legislatore di disporre la cessazione del diritto alla pensione pel sopravvenire di cause di indegnità connesse a reati».
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2.3. Dalla disamina dell'art. 28 c.p., come risultante per effetto delle pronunce della Corte costituzionale, emerge chiaramente che la ratio della 21/11/2025 perimetrazione dell'ambito di applicazione della disposizione in commento risiede in disparte la rilevata, peculiare, irragionevolezza determinatasi per le pensioni di guerra - nel collegamento fra il trattamento economico in discussione e il rapporto di lavoro, posto che, anche in riferimento al parametro di cui all'art. 38, si definisce come caratteristica dirimente della natura di pensione, che rende inapplicabile l'art. 28 c.p., la dipendenza da rapporti di lavoro, mentre il differente regime della pensione di guerra, anche in punto di cumulabilità di trattamenti, vale ad escluderne la rilevanza sul piano della denunciata lesione del diritto all'assistenza.
3. In prosieguo la Corte costituzionale è stata ripetutamente chiamata a pronunciarsi su questioni sollevate in riferimento agli assegni vitalizi, senza, tuttavia, essere direttamente investita dell'eventuale delimitazione della ratio applicativa dell'art. 28 c.p.
3.1. In particolare, nell'esaminare la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevedeva un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario a favore degli assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari e delle categorie equiparate elencate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la Corte (sentenza n. 289 del 1994) ha ritenuto che tra gli assegni vitalizi corrisposti ad ex parlamentari e alle categorie equiparate e le pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza, nonostante la presenza di alcuni profili di affinità, non sussiste «una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale 30718/2025 Data pubblicazione 21/11/2025
della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego». A conforto, dell'assunto, si osserva inoltre che la «diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere (v. il regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni, ed il regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968, con successive modificazioni)». In questo senso, si afferma, inoltre, che la «evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio - secondo quanto è emerso dai dati acquisiti presso la Presidenza delle due Camere come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che di recente ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi (v., in particolare, la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi stessi nella base imponibile dell'indennità parlamentare "in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie")».
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Esclusa l'equiparazione degli assegni vitalizi alle pensioni dei dipendenti pubblici, la questione di costituzionalità è stata accolta sotto il diverso profilo dell'inesistenza di una ragionevole giustificazione della equiparazione operata, attraverso la norma impugnata, tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie.
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Numero registro generale 21212/2024 Numero, sezionale 3973/2025 3.2. Sono state, invece, dichiarate inammissibili le questioni sollevate Numero di raccolta generale 30718/2025 dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica - chiamato a decidere, 21/11/2025 in grado di appello, avverso la decisione adottata dalla Commissione contenziosa il 30 settembre 2020, n. 660, in ordine all'applicazione della nuova disciplina dei vitalizi riconosciuti agli ex parlamentari, come introdotta dalla deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018 (sentenza Corte cost. n. 237 del 2022). Infatti, osserva la Corte, da un lato, non sono state chiarite le ragioni per le quali la omissione denunciata nella legge n. 724 del 1994 (nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari, non prevede altresì che queste prestazioni vadano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale) costituirebbe un ostacolo alla decisione della controversia all'esame del rimettente, le cui doglianze investono una disposizione (l'art. 26, comma 1, lett. b), della predetta legge) che concerne il solo trattamento fiscale dell'istituto in scrutinio;
dall'altro, la determinazione in scrutinio, quale atto normativo adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, si inscrive nel novero dei regolamenti parlamentari cosiddetti "minori" o "derivati", che rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti "maggiori" o "generali", approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 64, primo comma, Cost., cosicché essi non sono annoverabili tra gli atti aventi forza di legge ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Cost. (principio stabilito per i regolamenti maggiori - sentenza n. 120 del 2014 - valido, a maggior ragione, per i regolamenti minori). In questo senso, è stato sottolineato che la «disciplina del vitalizio è stata posta, fin dalla sua istituzione, mediante regolamenti minori. E questa Corte ha rilevato la particolare natura di tale istituto, che ha trovato la sua origine nella mutualità e si è gradualmente trasformato in una forma di previdenza intesa in senso lato, "conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere" (sentenza n. 289 del 1994)».
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero draccolta generale 30718/2025
Nondimeno, in esito a tale affermazione, la Corte aggiunge che <<l'adozione di norme volte a disciplinare gli emolumenti dovutibal termine 21/11/2025 dell'incarico elettivo, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talora si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell'eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale. Pertanto, la opzione per la fonte legislativa del resto espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare.». Tale 'auspicio' si salda con la ricostruzione dell'evoluzione della disciplina svolta nella prima parte della pronuncia, a partire dal regime originario, con finalità mutualistica, attraverso quello successivamente adottato, che presentava una connotazione lato sensu assicurativa (sentenza n. 289 del 1994), sino alla trasformazione disposta per entrambe le Camere, con l'adozione, nel 2012, dei nuovi regolamenti delle pensioni dei deputati e dei senatori, che hanno sancito il passaggio del trattamento previdenziale al sistema di liquidazione basato sul metodo contributivo. In particolare, si annota che la riforma del 2012 allinea il metodo di quantificazione del trattamento di quiescenza per i parlamentari a quello, conformato sul modello contributivo, affermatosi nell'ordinamento generale all'esito di una riforma organica avviata con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e completata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, analogamente a quanto stabilito per la generalità dei lavoratori, anche ai senatori in carica alla data del 1° gennaio 2012 è applicato un sistema pro rata [...]. In tale cornice, si inserisce la riforma adottata con la
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 deliberazione n. 6 del 2018 - così come l'omologa normativa introdotta Numero di raccolta generale 30718/2025 dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con deliberazione delid/221/11/2025 luglio 2018, n. 14 che ha significativamente innovato la disciplina dell'assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell'ordinamento generale». In esito a tale ricostruzione, la Corte conclude che in <<tale cornice normativa, dominata dalle fonti di diritto parlamentare, il legislatore si è astenuto dal dettare una disciplina generale dei vitalizi, limitandosi a regolarne il solo trattamento fiscale.».
3.3. Alcune affermazioni già contenute nella sentenza n. 237 del 2022 sono state successivamente riprese e puntualizzate con la successiva decisione (n. 126 del 2023) con cui la Corte costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione, e, per l'effetto, ha dichiarato che non spettava al tribunale non applicare l'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza della Camera nella riunione del 30 luglio 1997 (nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio 9 febbraio 2000, n. 195), con conseguente annullamento del provvedimento giudiziale limitatamente all'assegnazione del vitalizio in misura eccedente quanto previsto dall'art. 15 del citato regolamento, nella parte in cui esso richiama i limiti di pignorabilità dei crediti di natura previdenziale stabiliti dall'art. 545 c.p.c. In motivazione, si precisa che «L'istituto degli assegni vitalizi in favore degli ex parlamentari è riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dalla Costituzione>>; a tal proposito, si richiama il proprio precedente per precisare che, nell'ambito dell'autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall'art. 64, primo comma, Cost., è ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti,
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di Faccolta generale 30718/2025
anche cosiddetti "minori" (in quanto promananti dagli Uffici di presidenza delle Camere), alla stregua di quanto del resto è sino ad oggi avvenutog 21/11/2025 cosiddetti vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge (sentenza n. 237 del 2022)». Viene, dunque, richiamato anche il passaggio della precedente pronuncia nel quale si afferma che «i trattamenti vitalizi costituiscono la proiezione, dopo la cessazione del mandato elettivo, dell'indennità percepita durante la carriera dal parlamentare e, di qui, rivestono la medesima funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l'accesso alle cariche elettive e l'esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talvolta "si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell'eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale".». Di conseguenza, si assume che ai fini della risoluzione del conflitto promosso è centrale <proprio la considerazione della funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari (ancora, sentenza n. 237 del 2022), pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto (ex aliis, sentenze n. 182 e n. 136 del 2022). Detta funzione dell'assegno vitalizio comporta, infatti, che al potere delle Camere di disciplinare lo stesso con propri regolamenti si accompagni, nell'esplicazione della tutela espressa dall'art. 38, secondo comma, Cost., anche quello di dettare disposizioni che riconoscano tale natura previdenziale e da essa facciano conseguire i limiti di pignorabilità negli stessi termini previsti dall'ordinamento giuridico statuale per i crediti di tale natura (quelli di cui all'art. 545 cod. proc. civ.). Dalla giurisprudenza costituzionale è stato più volte ribadito, infatti, che deve essere assicurato a ciascuno, raggiunta l'età nella quale cessa l'attività lavorativa, un "minimo vitale" che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore sancito dall'art. 2740 del codice civile, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori (sentenze n. 12 del 2019, n. 85 del 2015 e n. 506 del 2002). Si tratta, in sostanza, di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell'art. 38 Cost., che costituisce argine
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale 30718/2025
invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale (sentenza n. 85 del 2015), nell'ambito di un bilanciamente 21/11/2025 con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis».
posizione
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene che la giuridica dei terzi creditori procedenti in executivis non è alterata dalla circostanza che il credito pignorato sia un vitalizio di un parlamentare;
il limite alla pignorabilità è lo stesso che l'ordinamento giuridico (art. 545 cod. proc. civ.) fa discendere dalla natura previdenziale del credito>> cosicché la norma regolamentare citata <<non introduce e non potrebbe farlo - una regola di privilegio, quale sarebbe in ipotesi l'impignorabilità assoluta (come previsto ma dalla legge per l'indennità parlamentare)>> e non reca dunque «alcun limite ulteriore alla pignorabilità del vitalizio che non sia quello derivante dalla sua natura previdenziale;
natura che è attestata dalla norma stessa, coerentemente con i tratti essenziali dell'istituto, e che il giudice dell'esecuzione non può disconoscere, non applicando quest'ultima e quindi considerando il credito per il vitalizio come di natura non previdenziale». In definitiva, conclude la Corte, l'art. 15 del regolamento della Camera <<costituisce una previsione naturaliter correlata alla possibilità delle Camere di disciplinare, con propri regolamenti, i trattamenti vitalizi e di attribuire loro natura previdenziale».
4. La specifica questione all'esame, in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 28 c.p., non è stata sinora esaminata espressamente da questa Corte, che pure si è occupata, con finalità diverse, degli assegni vitalizi degli ex parlamentari e degli ex consiglieri regionali, richiamando, di volta in volta, anche le decisioni della Corte costituzionale sopra riportate.
4.1. Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia originata dalla rimodulazione in riduzione degli assegni vitalizi erogati a consiglieri regionali e dal limite del cumulo, introdotti dagli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Sudtirol 11 luglio 2014, n. 5, attesa, in particolare, la natura non pensionistica dell'assegno e la sua diversità di finalità e di regime
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Numero registro generale 21212/2024
Numero sezionale 3973/2025 rispetto alle pensioni (Cass. Sez. U, 20/07/2016, n. 14920; in senso Numero di raccolta generale 30718/2025 conforme, successivamente, Cass. Sez. U, 18/11/2016, n. 23467).pubblicazione 21/11/2025 In motivazione, si evidenzia che «L'assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente: i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione;
il Consiglio regionale non è un datore di lavoro del consigliere regionale;
l'investitura del consigliere regionale avviene per elezione e non consegue alla assunzione per pubblico concorso». La diversità tra assegno vitalizio e trattamento di quiescenza viene, quindi, ribadita come un dato acquisito nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 289 del 1994) e della stessa Corte di cassazione, attraverso il richiamo ai seguenti precedenti: - l'assegno vitalizio a carico della Cassa mutua di previdenza per i consiglieri della Regione automa Friuli-Venezia Giulia non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì all'esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva, sicché non è assoggettato alla disciplina della legge 5 gennaio 1950, n. 180, intesa a sottrarre totalmente o parzialmente all'azione esecutiva dei creditori i compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche a propri collaboratori, alla luce della puntualizzazione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, che esclude l'applicabilità delle disposizioni della legge alle somme <dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza» (Cass. Sez. L, 08/10/1996, n. 8789); - in tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull'indennità di carica dei consiglieri regionali, in base all'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, prevista dall'art. 9 della medesima legge regionale, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui all'art. 48,
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale,30718/2025 comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (relativa ai Data pubblicazione 21/11/2025 "contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge") in quanto ad esse non può essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all'erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica (Cass. Sez. 5, 01/10/2010, n. 20538); - è errata un'assimilazione dell'assegno vitalizio erogato all'ex coniuge defunto dalla Camera dei deputati alla pensione di reversibilità, giacché detto assegno, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi ad un'indennità di carica goduta in virtù di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalità ben diversi da quelli propri della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro (Cass. Sez. 1, 20/06/2012, n. 10177). Inoltre, nel condividere le conclusioni espresse dal pubblico ministero, le Sezioni Unite sottolineano che «nessuna norma quadro vigente nell'ordinamento statale, ovverosia a carattere nazionale e uniforme per tutte le diverse Regioni, in funzione del riparto della potestà legislativa, né alcuna fonte normativa della Regione Trentino-Alto Adige, attribuisce in modo espresso e univoco carattere pensionistico all'assegno vitalizio erogato ai consiglieri regionali, non essendo predicabile "un principio di 'assimilazione' del trattamento in esame, riconosciuto da una legge speciale a funzionari onorari che hanno svolto un mandato politico (difficilmente inquadrabile in un rapporto di lavoro), a quello pensionistico in senso proprio, erogato da leggi generali a pubblici dipendenti, sol perché sono presenti talune affinità funzionali o strutturali tra i due versamenti (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa età, reversibilità)"». Si osserva, infine, che questa «assimilazione alla pensione del pubblico dipendente non può fondarsi sulla circostanza che nell'assegno vitalizio è rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale, per assicurare agli ex-consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la loro capacità di produrre reddito tramite attività lavorative: funzione ricavabile sia dalla legislazione regionale del
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Trentino-Alto Adige [...], sia dalla legislazione nazionale che a fini di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione dei costi della politica;
21/11/2025 ha previsto, per l'assegno vitalizio, l'introduzione del sistema contributivo in sostituzione dei ben più favorevoli criteri previsti in passato (art. 14, comma 1, lettera f, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), e di un contributo di solidarietà (art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)», in quanto, con specifico riferimento alla questione giurisdizionale all'esame, è stato ritenuto <<dirimente il rilievo che l'ambito materiale delle pensioni in relazione alle quali soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti - non coincide con quello dei trattamenti previdenziali in senso lato, costituendo le prime, connesse ad una condizione pregressa di lavoro pubblico non rinvenibile in chi ha ricoperto un ufficio elettivo, solo una species del genus rappresentato dai secondi».
4.2. La natura di pensione è stata esclusa anche in riferimento alle trattenute obbligatorie operate sull'indennità di carica dei consiglieri regionali, in base agli artt. 1, 2 e 3 della I.r. Molise n. 10 del 1988, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato: esse, infatti, sono state assoggettate a tassazione, non potendo applicarsi la causa di esclusione di cui all'art. 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, perché finalizzate all'erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla sentenza della Corte cost. n. 289 del 1994 relativa all'assegno vitalizio in favore dei parlamentari, sia, infine, alla qualificazione tributaria dell'indennità suddetta in quanto normativamente rientrante tra le indennità per cariche elettive (Cass. Sez. 5, 10/02/2017, n. 3589, che ha richiamato anche quanto statuito in proposito dalla medesima Sezione con la sentenza n. 23793 del 24/11/2010, conforme a Cass. n. 20538 del 2010, cit.).
4.3. La natura previdenziale dell'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali è stata esclusa anche da questa Sezione, in una controversia sulla legittimità del divieto di cumulo dell'assegno vitalizio spettante per aver
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ricoperto l'incarico di consigliere regionale della Regione Toscana con quello dovuto in ragione della carica di parlamentare nazionale o europeo, previste 21/11/2025 dall'art. 23-bis della I.r. Toscana n. 3 del 2009, introdotto dall'art. 4 della I.r. Toscana n. 74 del 2015, in relazione al periodo transitorio 31.12.2015- 1.6.2019 (Cass. Sez. L, 22/10/2024, n. 27290). Sul punto, infatti, si osserva: «vale rimarcare la particolare natura dell'assegno vitalizio, per nulla assimilabile ad un rapporto di natura previdenziale: in considerazione della brevità del periodo di contribuzione necessario per la insorgenza del diritto a percepirlo, per la possibilità di cumulo con altra attività lavorativa, per l'irrilevanza della sussistenza di uno stato di bisogno. Peraltro, fino all'adozione dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria del 2000), grazie alla contribuzione figurativa i consiglieri regionali e i parlamentari non erano neanche tenuti al pagamento della propria parte di contributi che restava a totale carico dell'Inps o degli altri enti previdenziali di appartenenza. [...] Da qui l'esclusione della natura previdenziale dell'assegno vitalizio a favore dei Consiglieri regionali (v., fra le altre, Cass. nn. 20542, 20538 del 2010)». L'assunto viene corroborato anche dal richiamo alla giurisprudenza costituzionale, che ha sempre considerato il vitalizio concettualmente distinto dagli istituti propriamente pensionistici, non essendo esso strutturalmente conseguente ad un rapporto d'impiego (Corte cost. n. 289 del 1994)», così come a quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, nell'individuare i criteri dello scrutinio di ragionevolezza in materia previdenziale, <<ha affermato che "mentre una privazione totale dei diritti che comporti la perdita dei mezzi di sussistenza equivale in linea di massima alla violazione del diritto di proprietà, l'imposizione di una misura ragionevole non vi equivale» e che «si può tenere conto della natura della prestazione soppressa - in particolare se essa ha avuto origine da un regime pensionistico vantaggioso disponibile solo a determinati gruppi di persone" (Corte EDU, sent. 8 ottobre 2013, ricorsi nn. 62235/12 e 57725/12)».
4.4. La tesi della natura pensionistica dell'assegno vitalizio è stata di recente ulteriormente disattesa (Cass. Sez. 1, 26/02/2025, n. 4972), in
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dichiarata continuità con i precedenti dianzi citati (segnatamente, Cass. Sez. U, n. 14920 del 2016; Cass. Sez. 5, n. 3589 del 2017; Cassa Sezidazion 21/11/2025
27290 del 2024).
5. Per quanto sopra osservato, occorre concludere che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di escludere la natura pensionistica degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali, sia per ragioni, per così dire, strutturali, non essendo collegati ad un rapporto di lavoro ma ad un munus pubblico, sia per le caratteristiche della relativa disciplina, ancorché diversificata a livello regionale, ma comunque non rapportabile al regime pensionistico dei pubblici dipendenti.
5.1. Tale conclusione non è scalfita dalla disamina delle decisioni di questa Corte specificamente invocate dal ricorrente a sostegno del proprio assunto. In particolare, con le ordinanze nn. 18265 e 18266 dell'08/07/2019, le Sezioni Unite hanno affermato che le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia (conformi Cass. Sez. U, 27/01/2020, n. 1720; Cass. Sez. U, 10/11/2020, n. 25211). In motivazione, si sostiene che gli assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari si collegano all'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio del mandato pubblico>> e che <<tale indennità, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego (Corte cost., sentenza n. 289 del 1994 e, nello stesso senso: Cass. 1 ottobre 2010, n. 20538; Cass. 20 giugno 2012, n. 10177; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3589), essendosi sottolineato che la sua attribuzione ai membri del Parlamento, a norma dell'art. 69 Cost., è finalizzata a garantire il libero svolgimento del mandato».
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Numero sezionale 3973/2025 Si osserva, quindi, che dal suddetto collegamento tra indennità Numero di raccolta generale 30718/2025 parlamentare e assegno vitalizio si desume che così come l'assenzariodi 21/11/2025 emolumento disincentiverebbe l'accesso al mandato parlamentare o il suo pieno e libero svolgimento, rispetto all'esercizio di altra attività lavorativa remunerativa;
allo stesso modo l'assenza di un riconoscimento economico per il periodo successivo alla cessazione del mandato parlamentare varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento previdenziale ottenibile per un'attività lavorativa che fosse stata intrapresa per il medesimo lasso temporale>>; cosicché, «se il c.d. vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato - sebbene esso non trovi specifica menzione nella Costituzione, a differenza dell'indennità prevista nell'art. 69 Cost. - può dirsi che la sua corresponsione sia sorretta dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici all'accesso alle cariche di rappresentanza democratica del Paese e di garanzia dell'attribuzione ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza, come del resto accade in tutti gli ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato». Non si rinviene, dunque, alcuna espressa rivisitazione del consolidato orientamento per cui al cd. vitalizio non può attribuirsi natura pensionistica;
anzi, ne viene ribadita la distinzione rispetto ai trattamenti economici connessi al pubblico impiego, pur sottolineando, sul piano funzionale, il collegamento fra il vitalizio stesso e l'indennità parlamentare, che evocherebbe una identità di ratio di tutela, ricadente piuttosto nella sfera dell'art. 69 Cost.
5.2. Nell'ulteriore decisione di questa Corte invocata dal ricorrente (Cass. Sez. 5, 20/02/2024, n. 4478), si richiamano le pronunce della Corte costituzionale n. 237 del 2022 e n. 126 del 2023 (su cui supra, ai punti 3.2. e 3.3.) per affermare che «gli affinamenti della Corte costituzionale in materia, se escludono la natura pensionistica dell'assegno vitalizio in oggetto, non di meno gli riconoscono quella funzione di protezione necessaria e generale per coloro che abbiano dedicato una parte più o meno
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ampia della loro vita attiva al servizio della Repubblica con incarico onorifico ai vertici del Potere legislativo, per non essere discriminati da chi si è dedicato ad un'arte, una professione o un mestiere, sia in forma autonoma, sia con rapporto di dipendenza pubblica o privata. Si tratta cioè di guardare al principio solidaristico di cui all'art. 2 della Carta repubblicana, piuttosto che all'art. 38». Su queste premesse, richiamati i precedenti con cui questa Corte <<ha negato la natura strettamente pensionistica dell'assegno vitalizio (cfr. Cass. L., n. 8789/1996, V, n. 20538/2010, I, n. 10177/2010, SU n. 14922/2016, n. 18265-18266/2019», ai limitati fini della questione in esame («in questa sede non si controverte in via diretta della natura previdenziale o meno dell'assegno vitalizio erogato dalle Camere a chi ne è stato componente per un centro periodo di tempo, quanto piuttosto preme appurare se una determinata esenzione fiscale spetti anche al parlamentare che sia stato vittima del terrorismo o ne sia famigliare entro il grado di parentela indicato dalla norma>>), si conclude per la natura sostanzialmente previdenziale dell'assegno vitalizio, «che è, in verità, l'unica forma di pensione per chi sia stato parlamentare, non abbia svolto altro lavoro e non percepisca altro reddito, ovvero lo abbia svolto, ma senza raggiungere l'anzianità contributiva per una esistenza libera e dignitosa, donde ingiustamente sarebbe privato (ove vittima del terrorismo o suo familiare) dell'esenzione fiscale sull'unica fonte di reddito». In finale, si ribadisce che «non si intende qui rivedere l'inquadramento previdenziale o tributario dell'assegno vitalizio parlamentare cesellato con precisione da questa Suprema Corte di legittimità, vertendosi qui unicamente sulla portata della norma antiterrorismo di cui all'art. 3, I. n. 206/2004, per accertare che possa comprendere anche tale erogazione pecuniaria fra i trattamenti cui accorda un beneficio fiscale determinato», non senza sottolineare che la «specialità delle disposizioni qui in compendio e l'esiguità dei casi considerati circoscrivono la portata nomofilattica della presente sentenza pressoché alla sola fattispecie qui in esame, attesa la
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singolarità di un familiare di vittima del terrorismo che sia stato) parlamentare della Repubblica». Il chiaro tenore della decisione, di portata applicativa dichiaratamente limitata alla peculiarità della fattispecie in esame, esclude che possano ravvisarsi profili di incoerenza con il consolidato indirizzo di cui al punto 4. 6. Scrutinata la rilevante giurisprudenza costituzionale e di legittimità, occorre vagliare la specifica disciplina statale e regionale in tema di assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali. Come evidenziato in dottrina, la disciplina parlamentare prima e, successivamente, le legislazioni regionali, sulla spinta di norme statali di coordinamento della finanza pubblica, hanno progressivamente avvicinato i vitalizi agli istituti previdenziali.
6.1. Infatti, l'art. 14, primo comma lett. f) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha imposto alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti prevedendo il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, con la comminatoria, al comma 2, di misure sanzionatorie.
6.2. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. m), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha rafforzato la portata dell'obbligo contenuto nelle citate norme del d.l.n. 138, stabilendo che il mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori sanzioni (consistenti, fra le altre, nel blocco di una quota, pari all'ottanta per cento, dei trasferimenti erariali - tranne quelli destinati a specifiche finalità - a favore delle Regioni), <fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data>. Nel medesimo contesto e precisamente, alla lett. n) del comma 1 dell'art. 2, si sollecitano le Regioni ad escludere «ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione».
6.3. A seguito delle riforme attuate nel 2018 dal Senato e della Camera dei Deputati (come illustrate nella sentenza n. 237 del 2022, supra sub 3.2.), con le quali si è disposto il ricalcolo dei trattamenti di quiescenza
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degli ex parlamentari, il legislatore statale, con l'art. 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha esteso anche alle Regioni d'obbligo di 21/11/2025 procedere - secondo criteri fissati in sede di intesa sancita in conferenza Stato-Regioni alla riduzione dei trattamenti di quiescenza già in essere, imponendo interventi in peius con effetti retroattivi. I trattamenti in questione sono stati rimodulati sulla base del metodo di calcolo contributivo, secondo parametri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni; a seguito dell'intesa, raggiunta il 3 aprile 2019, tutte le Regioni hanno progressivamente recepito i nuovi criteri, abrogando le precedenti discipline
regionali.
6.4. La Regione Sardegna ha dato attuazione alla legge di bilancio 2019 con la legge regionale n. 11 del 12 luglio 2019, in dichiarata conformità all'intesa dell'aprile 2019. La rideterminazione degli assegni vitalizi è stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con contestuale disapplicazione, a partire dalla medesima data, delle norme del "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e del "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura" in contrasto con le disposizioni della predetta legge.
6.5. In particolare, per quanto qui rileva, il comma 1 dell'art. 12-bis (Comunicazione delle sentenze definitive che comportino la interdizione dai pubblici uffici) del regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 21 marzo 2000, prevede, nella versione modificata con deliberazione n. 221 del 2018, che «I beneficiari degli assegni vitalizi, diretti o indiretti, condannati in via definitiva alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, e per la cui condanna non sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, sono tenuti a darne comunicazione entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza agli uffici che procederanno a sospendere l'erogazione del vitalizio con effetto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Gli uffici del Consiglio possono comunque procedere d'ufficio alla verifica della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite». Il testo
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precedente, introdotto con deliberazione n. 284 del 2013, recitava: «Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per 21/11/2025 uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale, per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 213 del 2012 e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è sospesa a titolo di sanzione per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.».
7. Quanto alla definizione dell'ambito di autonomia riservato alle Regioni in materia, la Corte costituzionale, nell'esaminare l'impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), perché ritenuti in contrasto, soprattutto, con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. con riferimento ai principi dettati dall'art. 1, commi da 965 a 967, della legge n. 145 del 2018, ha accolto le censure, qualificando le norme interposte alla stregua di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 44 del 2021).
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La Corte, in via preliminare, ha perimetrato i confini della decisione da assumere, osservando come le disposizioni statali evocate come parametro interposto integrate dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni richiedano che le leggi regionali stabiliscano una riduzione, permanente e perciò a regime, del trattamento previdenziale già goduto da ex presidenti, assessori e consiglieri regionali, cosicché la questione di costituzionalità prospettata dal Governo non toccava i commi da 1 a 11 dell'art. 1 della legge regionale (in tema di ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati regionali, in esecuzione dell'intesa), bensì si appuntava esclusivamente sulla competenza legislativa regionale a stabilire la temporaneità del ricalcolo, senza incidere sulle scelte complessive circa il ricalcolo dei vitalizi secondo il metodo contributivo. In questi limiti, si ribadisce, l'impugnazione è stata accolta, venendo in rilievo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti
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Numero sezionale 3973/2025 consolidata giurisprudenza costituzionale (in particolare, sentenze n. 130 Numero di raccolta generale 30718/2025 del 2020, n. 241, n. 172, n. 159 e n. 103 del 2018, n. 154 del 2017)one 21/11/2025 anche per le autonomie speciali, sicché <<non compete ad una legge regionale declinare nelle forme di una riduzione di durata temporanea il ricalcolo imposto a regime dai principi fondamentali della normativa statale».
7.1. Con la successiva pronuncia n. 136 del 2022 il giudice di legittimità delle leggi, nell'esaminare le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento alla legge Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che avevano inciso negativamente sull'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, ha richiamato i propri precedenti nei quali ha <<ricondotto la disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali alla struttura organizzativa delle Regioni (sentenza n. 198 del 2012), al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo (sentenze n. 44 del 2021, n. 254 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012) e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario (sentenza n. 157 del 2007)». In base a tali considerazioni, la disciplina del vitalizio regionale è stata ricondotta alla potestà normativa della Regione, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura. Viene, peraltro, ribadito che l'art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, è espressivo della competenza concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, con la finalità di contenimento della spesa per il funzionamento del sistema politico, richiamando, per i consiglieri regionali, la previsione del passaggio al sistema di calcolo contributivo del vitalizio, di cui all'art. 14, comma 1, lett. f, del d.l. n. 138 del 2011 (sentenza n. 23 del 2014). Ancora, dopo aver illustrato l'evoluzione della normativa regionale in materia, si conferma «la vantaggiosità della disciplina sommariamente descritta, soprattutto se confrontata con i principi che nel tempo sono venuti regolando i trattamenti pensionistici, per quanto non assimilabili, per natura
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e regime, ai vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di una determinata carica (sentenza n. 289 del 1994), salvo che perpulaic lata 21/11/2025 funzione previdenziale che questi ultimi anche rivestono e per alcune affinità strutturali (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa età, reversibilità) (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenze 20 luglio 2016, n. 14925 e n. 14920)». Infine, si esclude espressamente la fondatezza della questione sollevata dal remittente, con riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., nel senso che il giudice a quo assumeva che il vitalizio regionale rispondesse alla medesima ratio, sottesa all'indennità consiliare, di sterilizzazione degli impedimenti economici all'accesso alle cariche di rappresentanza democratica e di garanzia dell'attribuzione di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza. Sul punto, la Corte chiarisce che <[a] Parlamento nazionale [...] deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare [...], in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare» (sentenza n. 24 del 1968; nello stesso senso, ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 13 marzo 2020, n. 7220). Da esso <<vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali» (sentenza n. 66 del 1964), <<negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari» (sentenza n. 6 del 1970; nello stesso senso, sentenze n. 110 del 1970, n. 143 del 1968 e n. 14 del 1965), considerato che, <<"diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano [...] nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità" (sentenza n. 301 del 2007)» (sentenza n. 279 del 2008).».
7.2. Va, infine, menzionata la sentenza con cui la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità concernente la legge 22 novembre 2021, n. 17 della Regione Sardegna, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art.
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Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3 Numero di raccolta generale 30718/2025 e 97 Cost. (n. 180 del 2024). Data pubblicazione 21/11/2025 La Corte ha affermato che la «disposizione regionale impugnata, che prevede, con efficacia retroattiva (a decorrere dal 2014), la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri, si pone in contrasto con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica e in particolare con l'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, evocato come norma interposta.». Si evidenzia, peraltro, che il «d.l. n. 174 del 2012, come convertito, costituisce dunque espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e a ridurre gli oneri della finanza pubblica e introduce, tra l'altro, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 151 del 2012).». In questo senso, le <<prescrizioni dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, sono espressione di tali principi e le conseguenze previste dal legislatore statale per il mancato adeguamento da parte delle regioni non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale»>, anche perché, come già ritenuto dalla medesima Corte, i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale «si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 80 del 2017)» (sentenza n. 231 del 2017). Ciò anche in considerazione <<del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (in tal senso, sentenza n. 145 del 2024)».
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Numero sezionale 3973/2025 La Corte, peraltro, precisa che «con i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d Numero di raccolta generale 30718/2025 n. 174 del 2012, come convertito, lo Stato ha posto obiettivizodi 21/11/2025 contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli così imposti con tali norme possono "considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un 'limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa' (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)" (sentenza n. 236 del 2013); e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)» (sentenza n. 23 del 2014).».
7.3. In base alle pronunce da ultimo richiamate va disattesa la tesi della assimilazione degli assegni o vitalizi, comunque denominati, previsti in favore degli ex consiglieri regionali rispetto a quelli garantiti in favore degli ex parlamentari;
cosicché non possono trarsi immediate conclusioni sul piano della trasponibilità ai primi delle valutazioni e dei principi espressi in riferimento ai secondi. Si trae, inoltre, la piena legittimità, sul piano del rispetto delle prerogative regionali, anche di quelle a Statuto speciale, delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica, in chiave di contenimento dei costi, come quelle stabilite, nel tempo, dal d.l. n. 138 del 2011 e dal d.l. n. 174 del 2012, e, quindi, dalla legge di bilancio 2019. Per quanto sopra, non è fondato l'assunto del ricorrente in ordine al rilievo costituzionale della disciplina dettata in materia dalla Regione Sardegna, posto che, peraltro, il regolamento in questione, adottato dall'Ufficio di Presidenza (v. supra punto 6.5.), può essere al più inquadrato fra i regolamenti cc.dd. minori, come osservato dalla Corte costituzionale con riferimento agli omologhi regolamenti emanati dalle Camere (sentenze
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n. 237 del 2022 e n. 126 del 2023: v. supra punti 3.2. e 3.3.), senza tuttavia poter essere assistito dallo stesso livello di autonomia e garanzia pubblicazione 21/11/2025 8. In esito all'ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale in materia, può dirsi che gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali continuano a presentare connotazioni strutturali che valgono a differenziarli rispetto al trattamento pensionistico derivante dal rapporto di lavoro pubblico. Infatti, come rimarcato pure in dottrina, rimangono alcuni tratti di maggior favore, come i requisiti per la maturazione del diritto, l'ente tenuto all'erogazione, la cumulabilità con altri trattamenti previdenziali. L'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali non può, quindi, essere assimilato tout court alla pensione prevista per il regime ordinario, sia perché correlato ad un munus pubblico invece che ad un rapporto di lavoro sinallagmatico (come già efficacemente sottolineato nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 289 del 1994, ripetutamente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità), sia perché permangono, proprio in ragione di tale differenza strutturale e nonostante il progressivo riallineamento con la disciplina generale in materia previdenziale, elementi che lo contraddistinguono in termini più vantaggiosi (come pure evidenziato dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 136 del 2022). In questo senso, giova pure richiamare un'ulteriore pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 108 del 2019), con cui, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - di alcuni articoli della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, che, sotto lo schermo dell'interpretazione autentica, intervenivano sull'art. 10 della legge reg. autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 in tema di criteri e modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione, si afferma, significativamente, che «si è al cospetto di un intervento legislativo eccezionale, la cui peculiarità, peraltro, deve essere valutata anche alla luce dell'oggetto stesso su cui incide, ossia un istituto di favore a sua volta fuori dall'ordinario».
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Infine, non può non evidenziarsi che l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario si fonda proprio sull'esclusione della pumatura 21/11/2025 propriamente pensionistica degli assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali (in tal senso, Cass. Sez. U, n. 14920 del 2016) e che una differente opzione sul punto comporterebbe anche un diverso assetto della ripartizione fra le competenze statali e regionali rispetto a quello sinora disegnato dalle pronunce della Corte costituzionale (v. supra punti da 7. a 7.2.), attesa l'attribuzione esclusiva allo Stato della materia previdenziale (art. 117, secondo comma, lett. o, Cost.).
9. Pur muovendo dal presupposto della non assimilabilità fra i due trattamenti, occorre riconoscere che i vitalizi, soprattutto a seguito dell'evoluzione normativa sopra illustrata, hanno progressivamente assunto una funzione lato sensu previdenziale, per assicurare agli ex-consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la loro capacità di produrre reddito tramite attività lavorative (così, ancora, Cass. Sez. U, n. 14920 del 2016). Tale approdo, sia pure in riferimento alla realtà non sovrapponibile - dei vitalizi parlamentari, si rinviene, in sostanza, nelle decisioni n. 237 del 2022 e n. 126 del 2023 della Corte costituzionale, laddove, pur evidenziando la peculiarità dell'istituto, quale performato dallo ius singulare delle due Camere, se ne evidenzia la funzione previdenziale, ancorché in origine non potessero essere assimilati a trattamenti pensionistici. 10. Se, dunque, gli assegni vitalizi non rientrano ex se nella causa di inapplicabilità dell'art. 28 c.p. tracciata dalla Corte costituzionale, siccome poi recepita dal legislatore ordinario, ma, sia pure in senso lato, svolgono una funzione previdenziale, evocando una potenziale questione di rispetto delle esigenze tutelate dall'art. 38 Cost., occorre valutare se possa addivenirsi ad una soluzione che tenga in considerazione la peculiarità dell'istituto, nella sua disciplina di favore, senza comprometterne la strumentalità per il libero accesso al munus pubblico. 10.1. Nell'individuare un'interpretazione conforme, sul piano della costituzionalità del complessivo assetto così delineato, il Collegio ritiene che
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occorra partire proprio dalla sentenza n. 3 del 1966, laddove la Corte Numero di raccolta generale 30718/2025 costituzionale, nel ribadire che l'esclusione della sanzione accessoria attiene 21/11/2025 al <<trattamento economico collegato al rapporto di lavoro» o, comunque, *ai diritti collegantisi ad un rapporto di lavoro»>, precisa, altresì, che non si intende escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere di quella in esame, ma che non può ritenersi conforme alla Costituzione che una sanzione siffatta venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, così come dispone l'art. 29 c.p. 10.2. In questa direzione può essere valutata la disposizione di cui all'art. 18-bis del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui «Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.». La norma, infatti, comporta la sospensione dei trattamenti a carico degli enti di previdenza obbligatoria non collegata puramente e semplicemente all'entità della pena inflitta bensì al particolare titolo del reato ovvero per la qualificazione derivante dall'essersi sottratti volontariamente all'esecuzione della pena (con equiparazione a, tal fine, degli evasi e latitanti). Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, tale disposizione non è, tuttavia, applicabile all'odierno ricorrente, posto che, per quanto sopra osservato (in particolare, sub punto 10), i vitalizi degli ex consiglieri non sono assimilabili ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di previdenza obbligatoria, sicché non è neppure ravvisabile alcun profilo di violazione del canone di cui all'art. 3 Cost. ovvero di irragionevolezza,
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dovendosi qui richiamare anche la sentenza n. 113 del 1968 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha riconosciuto al legislatore una maggiore 21/11/2025 discrezionalità nel disporre la cessazione del diritto al trattamento previdenziale non collegato a rapporto di servizio per il sopravvenire di cause di indegnità connesse a reati. 10.3. Viceversa, la disposizione che può valere ad assicurare la corretta interpretazione per il caso di specie va rinvenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n), del d.l. n. 174 del 2012, cit., con cui si subordina il trasferimento dell'80 per cento dei trasferimenti erariali (diversi da alcuni con specifiche destinazioni), fra l'altro, alla esclusione da parte delle Regioni «ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale», dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. Tale norma, che non può avere il significato di prevedere ex novo l'applicazione della sanzione accessoria, perché già stabilita in via generale dal codice penale, non può che essere interpretata nel senso che, contestualmente all'evoluzione dell'istituto verso il progressivo allineamento con il regime previdenziale ordinario, già disposta con il d.l. n. 138 del 2011 e ribadita proprio con il d.l. n. 174 del 2012, ha conseguentemente inciso sulla portata applicativa degli artt. 28 e 29 c.p., nel senso di restringere l'esclusione del vitalizio solo alle ipotesi di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, restrizione consentita dall'incipit dell'art. 28, comma 2, che fa salve le specifiche previsioni di altre norme di legge, fra le quali si inscrivono quelle nazionali inerenti alle prestazioni contemplate dalla norma penale. Tale opzione, da un lato, risulta compatibile con i limiti tracciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3 del 1966 (seppure riferiti a trattamenti collegati a rapporti di lavoro), nel senso che non impone la misura accessoria esclusivamente in ragione della pena detentiva ma in relazione alla natura del titolo del reato, così tenendo in adeguata considerazione la funzione latamente previdenziale che, nel tempo, gli assegni vitalizi hanno assunto;
dall'altro, la privazione del vitalizio è
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Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 37daadbe02db84c- Firmato Da: ILEANA FEDELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7d74fed3f05c2efe
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pienamente coerente con la strumentalità dello stesso al libero svolgimento del munus pubblico, atteso che essa si pone in chiave sanzionatoria proprie 21/11/2025 per la commissione di delitti contro la pubblica amministrazione. Pertanto, la sanzione accessoria non è applicata automaticamente in virtù della sola pena edittale ma è correlata alla ratio dell'incarico già ricoperto e ragionevolmente giustificata proprio dalla peculiare natura dello stesso. Né può porsi una questione di retroattività della disposizione, ai sensi dell'art. 25 Cost., in quanto essa va interpretata come più favorevole rispetto all'applicazione generalizzata dell'art. 28 c.p., che si imponeva rispetto alla pregressa disciplina degli assegni vitalizi e che, solo in esito all'evoluzione sopra illustrata, può dirsi rispondente, sia pure in senso lato, alla funzione previdenziale. 11. Nella specie, per come emerge pacificamente dallo storico di lite, all'odierno ricorrente è stata applicata la pena accessoria per fatti commessi tra il 2004 e il 2009, ma, comunque, per delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare: peculato e falso ideologico). Pertanto, la fattispecie rientra anche nel più favorevole regime previsto dal combinato disposto degli artt. 28-29 c.p. e 2, comma 1, lett. n) del d.l. n. 174 del 2012, cit., senza che rilevi l'art. 12-bis del regolamento regionale, nella versione modificata nel 2013, laddove si restringeva l'ambito di applicazione della misura ai fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 213 del 2012, trattandosi di materia di competenza esclusiva del legislatore statale, stante la natura penale della sanzione accessoria in commento. Ne consegue l'infondatezza del ricorso, con assorbimento di ogni altra doglianza, anche per difetto di rilevanza. 12. La novità e complessità della questione inducono alla integrale compensazione fra le parti delle spese di lite. 13. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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P.Q.M.
Numero registro generale 21212/2024 Numero sezionale 3973/2025 Numero di raccolta generale 30718/2025
rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese 21/11/2025
del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Cons. est.
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Presidente
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