Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992) è da escludersi che la destinazione dell'area a edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento acché alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati.
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, spetta all'espropriante dedurre o eccepire l'applicabilità dell'art. 16, primo comma, D.Lgs. n. 504/1992, provando, con l'esibizione dei necessari documenti (certificato di destinazione urbanistica, denuncia o dichiarazione ICI e documentazione catastale atta a dimostrare l'identità dell'area denunciata con quella oggetto di esproprio), i presupposti di applicabilità della norma che comportino una riduzione dell'ammontare liquidato secondo gli ordinari criteri, mentre l'espropriato deve provare, con le quietanze dell'ICE pagata e con il computo dell'imposta sull'indennità di espropriazione a lui spettante, l'eventuale maggiorazione cui ha diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 16 cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 242 e 2836 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposti da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del presidente, autorizzato con delibera della G.P. n. 600 del 16 dicembre 1999 ed elettivamente domiciliato in Roma, V. Dardanelli n. 37, presso l'avv. EF Traldi, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Mauceri dell'Avvocatura provinciale per procura a margine del ricorso. - ricorrente e controricorrente -
contro
ST IN, IA IN, MA LA IN e LA AN ved. IN, eredi di RI IN, e ZO DEL PANTA, FRANCESCA DEL PANTA e VIERI DEL PANTA, in proprio e quale rappresentante di GUIDO DEL PANTA per procura per notar Nencioni di Firenze del 25 gennaio 1999 rep. n. 44620, eredi di IQ IN ved. DEL PANTA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, V. del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzini che, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Alessandro Poesio di Firenze, li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato. - controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché PROVINCIA DI PRATO, in persona del presidente autorizzato con delibera della G.P. 24 gennaio 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 39, presso l'avv. Gianluca Marucchi, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ragazzini da Firenze, per procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 1087 del 21 maggio - 7 agosto 1999. Udita, all'udienza del 30 ottobre 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv.ti Mauceri, per la provincia di Firenze, che ha confermato la rinuncia al primo motivo del ricorso principale chiedendone l'accoglimento nel resto e Ragazzini per quella di Prato e Poesio per i controricorrenti privati, che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione principale, come il P.M. Dr. Aurelio Golia che ha anche domandato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20 gennaio 1992, IO e IQ RS si opponevano alla stima delle indennità di occupazione ed espropriazione di un loro terreno in Prato di mq.
3.140 e convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, la locale Provincia chiedendo di riliquidare le giuste indennità. La provincia di Firenze si costituiva, eccependo l'incompetenza della Corte d'appello, per essere avvenuta l'accessione invertita con conseguente azione risarcitoria e competenza del tribunale e deducendo la decadenza dall'opposizione, per essersi proposta la domanda oltre i termine dell'art. 19 della L. 865/71 e, nel merito, la congruità delle indennità offerte. Chiamata in causa dalla convenuta, anche in manleva, la Provincia di Prato, istituita con D.Lgs. 7 marzo 1992 n. 254, nel cui territorio era il terreno occupato, la stessa negava la sua legittimazione passiva, affermata dalla Provincia di Firenze, per una pretesa successione universale a lei della Provincia di Prato. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 7 agosto 1999, ha negato la legittimazione passiva della Provincia di Prato nell'opposizione, liquidando l'indennità d'espropriazione in L. 79.140.000, con gli interessi legali dal 18 febbraio 1995 e quella d'occupazione negli interessi su detta somma, per ogni annualità in cui l'area era stata occupata, oltre interessi di legge dalla data di maturazione d'ogni annualità, e ha ordinato il deposito del dovuto presso la competente Cassa Depositi e Prestiti e rigettando la domanda di manleva della Provincia di Firenze, condannata alle spese di causa sostenute dagli opponenti, con compensazione delle spese di causa tra le due amministrazioni provinciali.
Affermata la propria competenza per essere stato emesso decreto di esproprio durante l'occupazione legittima ed essendosi prospettata la domanda di liquidazione delle indennità e non di risarcimento dei danni, dalla sentenza è negata la decadenza degli opponenti per non essere decorso il termine dell'art. 19 della L. 895/71. La sentenza ha poi affermato che non era sopravvenuto il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Firenze, non essendosi avuta successione a titolo universale, in difetto dell'estinzione dell'originale convenuto;
nel caso vi era stato infatti il distacco di una parte del territorio di Firenze passato alla Provincia di Prato, con i rapporti inerenti. Anche la domanda di manleva doveva rigettarsi, perche la provincia di Firenze doveva provvedere, di concerto con il commissario all'uopo nominato, a ripartire fondi e patrimonio, con la conseguenza che non poteva domandare alcunché alla chiamata in causa, senza provare il trasferimento ad essa delle risorse relative. Riconosciuta l'edificabilità dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici dal P.R.G. del 1985, e escluso che la previsione costituisse vincolo preordinato all'esproprio, sorto dalla delibera che aveva disposto l'ampliamento dell'Istituto tecnico Dagomari nell'area occupata, la Corte faceva proprie le conclusioni del c.t.u. e liquidava le indennità d'espropriazione e occupazione come sopra indicato. La Corte ha rigettato la domanda della Provincia di Firenze di riduzione dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all'imponibile indicato nella denuncia e dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (da ora ICI), non avendo l'opposta dimostrato l'esistenza dei presupposti di fatto per applicare la riduzione. Esclusa la riduzione dell'indennità del 40% di cui al 1 comma dell'art. 5 bis della L. 359/92, essendo mancata una nuova offerta che avrebbe potuto dar luogo a cessione e dovendosi disapplicare la detta diminuzione, anche in rapporto alla volontà degli espropriati d'accettare la liquidazione avvenuta in sede giudiziale, la Corte accoglieva nei limiti indicati l'opposizione, negando la rivalutazione monetaria, in difetto di prova del maggior danno.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso la Provincia di Firenze con quattro motivi, illustrati con memoria, ed hanno resistito gli eredi degli originar opponenti EF, IL, IA AR RS e LA IP ved. RS e ZO, SC, ER e UI EL PA, con controricorso e ricorso incidentale condizionato al riconoscimento della legittimazione passiva della provincia di Prato e questa ha resistito con controricorso;
ambedue i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso principale sulla legittimazione passiva della Provincia di Firenze nell'opposizione relativa ad esproprio di un'area passata alla Provincia di Prato per l'istituzione di questa risulta rinunciato con la memoria depositata dalla ricorrente principale, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. La rinuncia all'indicato motivo comporta l'assorbimento del ricorso incidentale dei RS e EL PA, i quali hanno chiesto, in caso d'accoglimento di esso e d'affermazione della legittimazione passiva della Provincia di Prato, la conferma della decisione impugnata nei confronti di quest'ultima.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta violazione dell'art. 5 bis L. 8 agosto 1992 n. 359, pure per insufficiente e contraddittoria motivazione sulla natura edificabile del terreno, rilevata in relazione alla destinazione dell'area, nel P.R.G. del 1985, a edifici d'istruzione, costituendo questa vincolo preordinato all'esproprio, irrilevante per la qualificazione della superficie da occupare ai fini di determinare l'indennizzo.
La Corte di merito avrebbe dato rilievo all'edificabilità di fatto, non esistendo quella legale connessa al vincolo di cui sopra, prima del quale l'area era agricola, con la conseguenza che tale doveva essere considerata anche in sede di valutazione.
Pure a ritenere che il vincolo preordinato all'esproprio sia sorto dalla delibera della Provincia di Firenze del 1988 che ha deciso l'ampliamento della preesistente scuola, comunque l'edificabilità del P.R.G. limitata a edifici d'istruzione, è di scarso rilievo, non riguardando scuole private ma edifici specifici da destinare a "scuola media superiore" con esclusione di un vincolo conformativo. Il c.t.u. ha apoditticamente affermato la natura edificabile dell'area occupata e la Corte di Firenze ha acriticamente seguito le conclusioni di quello, senza rilevare che così non ha dato rilievo alla indispensabile edificabilità legale.
2.1. La zonizzazione dei P.R.G. è espressione di indirizzi programmatici destinati agli stessi enti locali e non ai privati e quindi determina vincoli conformativi della proprietà, perché le aree dei privati siti nelle singole zone potranno essere destinate alla pubblica utilità solo da atti di esecuzione di strumenti urbanistici, che quindi in genere non contengono vincoli preordinati all'esproprio, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di pianificazione urbanistica c.d. lenticolare o di strumenti urbanistici di terzo livello (così S.U. 23 aprile 2001 n. 173, Cass. 28 novembre 2001 n. 15114, 15 marzo 1999 n. 2272, 16 maggio 1998 n. 4921). Con riferimento al caso di specie si afferma: "In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità) ai sensi dell'art. 5 bis della L. n. 359 del 1992,è da escludersi che la destinazione dell'area a edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie. Il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte Cost. n. 179 del 1999 "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione all'area di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati." (Cass. 21 marzo 2000 n. 3298). Il secondo motivo di ricorso non è quindi fondato.
3. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta violazione dell'art. 5 bis della L. 359/92, anche per insufficiente e omessa motivazione per non avere la Corte territoriale applicato la decurtazione del 40% prevista in detta norma sulla semisomma del valore venale e della rendita catastale rivalutata coacervata, pur essendo mancata la cessione volontaria dell'area. La sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 ha dichiarato illegittimo l'art. 5 bis L. 359/92 nella parte in cui non prevede, per le espropriazioni già iniziate, che dagli espropriati possa accettarsi l'indennità, impedendo la falcidia del 40%, ma non ha inciso sulla normativa che in nessun caso prevede l'esistenza di un obbligo a carico dell'espropriante di offrire l'indennità definitiva. Poiché spetta al solo espropriato ogni iniziativa per la cessione volontaria, solo se questa si realizza non deve procedersi alla riduzione del 40% di cui all'art. 5 bis L. 359/92; nel caso di specie non vi è stata l'iniziativa degli espropriati che devono quindi subire la riduzione di cui sopra.
3.1. Il motivo di ricorso deve essere rigettato, atteso che la statuizione della Corte di merito che ha negato la decurtazione del 40% è corretta, anche se per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata, che sembra collegarla alla accettazione del quantum indicato dal c.t.u. in corso di causa. Come ripetutamente affermato da questa Corte.- "In materia di indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92, la cessione volontaria del bene (che può intervenire in ogni fase del procedimento espropriativo, prima del decreto di esproprio), con il conseguente premio della mancata decurtazione del 40% dell'ordinaria indennità, presuppone l'offerta da parte dell'espropriante, di una indennità provvisoria che il proprietario espropriando possa accettare;
ne consegue che, ove manchi una valida e tempestiva offerta dell'indennità provvisoria effettuata durante il procedimento espropriativo, il proprietario non subisce l'indicata decurtazione, per non essere stato messo in grado d'esercitare il diritto di convenire la cessione volontaria del bene con l'espropriante" (Cass. 11 maggio 2001 n. 6538). Tutta la giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che, a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale 283/93, non possa darsi luogo alla riduzione del 40% se, per i procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della L. 359/92, l'espropriante non abbia proceduto a chiedere una nuova determinazione dell'indennità, ai sensi di detta novella normativa e ad offrirla all'espropriando in modo da consentire l'eventuale cessione volontaria (Cass. 21 febbraio 2001 n.ri 2498 e 2486, 9 giugno 2000 n. 7874, 22 febbraio 2000 n. 1997, 13 dicembre 1999 n. 13945, 14 settembre 1999 n. 9814, tra molte). Nel caso nessuna offerta risulta proposta agli espropriati ne' v'è l'obbligo di questi di sollecitare la stessa come dedotto nel motivo di ricorso;
deve quindi escludersi la stessa astratta possibilità di cessione volontaria e quindi la decurtazione conseguente alla mancanza di questa.
4. L'ultimo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione, anche per insufficiente e omessa motivazione, dell'art. 16 del D.Lgs. 504/92, applicabile alla fattispecie perché il decreto di esproprio
è intervenuto nel 1995 successivamente quindi all'anno in cui i contribuenti hanno dovuto provvedere alla prima denuncia e dichiarazione ai fini dell'ICI, cioè al 1993. La norma doveva essere applicata, non essendovi alcuna discrezionalità dei giudici nella materia e non trattandosi di un'eccezione, in quanto doveva applicarsi di ufficio, anche con ordine di esibizione della dichiarazione ICI non dato dalla Corte d'appello.
4.1. Sia la quasi totalità della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1381, 24 aprile 2000 n. 5283, 23 novembre 2001 n. 14862 e 17 gennaio 2002 n. 434) che la Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 16 D.Lgs. 504/92 con sentenza 25 luglio 2000 n. 351, affermano che la norma non crea un nuovo criterio di determinazione dell'indennità ne' integra l'art. 5 bis della L. 359 del 1992,come ha invece ritenuto l'isolata Cass. 8
agosto 2001 n. 10934. Invero, solo se la norma si inquadra come sanzione per le responsabilità dell'espropriato nella dichiarazione infedele e non come regolatrice di un criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione o meccanismo integrativo di questo, se ne può affermare la legittimità costituzionale;
in sostanza l'art. 16 prevede solo "correttivi" (così la citata sentenza della C.
costituzionale) all'indennità liquidata in base alle vigenti disposizioni, ritenute legittime sul piano costituzionale dalla sentenza 16 giugno 1993 n. 283, per essere l'indennizzo da loro regolato agganciato al valore venale delle aree ed essersi accertata la mancata violazione dalla norma della soglia di congruità e idoneità a compensare, con una percentuale dal 30 al 50% di detto valore, il sacrificio del proprietario espropriato per la realizzazione di interessi pubblici. La norma, che per definizione prevede un pagamento inferiore alla percentuale prevista dall'art. 5 bis della L. 359/92 del valore venale, cioè in misura minore dei limiti ritenuti costituzionalmente legittimi, non è in contrasto con detti limiti perché non costituisce un nuovo criterio di liquidazione dell'indennità che sarebbe da applicare, quale jus superveniens, di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (sulla rilevabilità di ufficio anche in cassazione delle norme con i nuovi criteri di liquidazione, Cass. 7 marzo 1998 n. 2542,28 luglio 1997 n. 7024, 7 marzo 1997 n. 2091 e 27 maggio 1995 n. 5907, tra molte). Proprio in quanto costituisce norma eccezionale per i "correttivi" che comporta all'indennità liquidata e non alla determinazione di essa, l'art. 16 citato è insuscettibile di interpretazione analogica e quindi inapplicabile nel caso di omessa denuncia, con funzione antielusiva e non antievasiva dell'ICI (così la cit. Cass. n. 5283/2000 e con la giurisprudenza indicata cfr. pure Cass. 14
febbraio 2002 n. 2115 e 20 febbraio 2002 n. 2427). Quanto detto consentirebbe già di rigettare il motivo di ricorso, data l'irrilevanza dell'omessa denuncia in sede di opposizione alla stima;
in questa espropriante e espropriato, o quali opponenti-attori o come opposti-convenuti, devono dedurre e provare i presupposti di fatto e diritto che consentono l'accoglimento delle proprie istanze e domande, ovvero impediscono, diminuiscono o riducono le pretese della controparte. L'espropriante dovrà dedurre ed eccepire la prescrizione del diritto all'indennità di controparte e provare ogni elemento di fatto che consenta la riduzione o diminuzione dell'indennità (produzione di atti di comparazione con prezzi più bassi di quelli indicati in altri documenti allegati da controparte, ovvero di contratti comprovanti vincoli o asservimenti che riducono il valore dell'area ablata), mentre all'opposto l'espropriato dovrà provare i maggiori valori che pretende siano applicati nel computo dell'indennità e cigni circostanza che possa incidere nell'aumentare la valutazione del prezzo di mercato a base della liquidazione dell'indennità. È quindi corretta, alla luce delle osservazioni che precedono, la tesi della Corte d'appello, secondo la quale spetta all'espropriante di dedurre o eccepire l'applicabilità dell'art. 16, 1 comma, D.Lgs. 504/92, provando, con l'esibizione dei necessari documenti, i presupposti di applicabilità della norma che comportino una riduzione del quantum liquidato con gli ordinari criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione (certificato di destinazione urbanistica, denuncia o dichiarazione ICI e documentazione catastale atta a dimostrare l'identità dell'area denunciata con quella oggetto di esproprio).
Se l'espropriante è tenuto agli oneri di cui sopra ove richieda l'applicazione del 1 comma dell'art. 16 D.Lgs., l'espropriato deve provare con le quietanze dell'ICI pagata e con il computo dell'imposta sull'indennità di espropriazione a lui spettante, l'eventuale maggiorazione cui ha diritto ai sensi del 2 comma dell'art. 16 più volte citato. Il motivo di ricorso è quindi infondato. In conclusione l'intera impugnazione principale deve essere rigettata, dichiarandosi assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di questa fase devono porsi a carico della ricorrente e si liquidano in favore delle parti controricorrenti come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna la Provincia di Firenze a pagare a ciascuno dei controricorrenti, euro 3500,00 per onorari, oltre alle spese, che liquida in euro 154,94, in favore della Provincia di Prato, e in euro 216,91, in favore dei controricorrenti RS e EL NT.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003