Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2641
CASS
Sentenza 21 febbraio 2003

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In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992) è da escludersi che la destinazione dell'area a edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento acché alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, spetta all'espropriante dedurre o eccepire l'applicabilità dell'art. 16, primo comma, D.Lgs. n. 504/1992, provando, con l'esibizione dei necessari documenti (certificato di destinazione urbanistica, denuncia o dichiarazione ICI e documentazione catastale atta a dimostrare l'identità dell'area denunciata con quella oggetto di esproprio), i presupposti di applicabilità della norma che comportino una riduzione dell'ammontare liquidato secondo gli ordinari criteri, mentre l'espropriato deve provare, con le quietanze dell'ICE pagata e con il computo dell'imposta sull'indennità di espropriazione a lui spettante, l'eventuale maggiorazione cui ha diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 16 cit..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2641
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

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