Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC TI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DAMIGELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA dell'11.10.2001, Rep. n. 57963;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 878/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/03/01 - R.G.N. 5717/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DAMIGELLA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 1998 NT OT conveniva in giudizio l'INAIL davanti al Pretore di Catania esponendo che a seguito di infortunio sul lavoro subito in data 26 ottobre 1988 e a seguito del quale era stato sottoposto ad amputazione subungueale del primo dito della mano sinistra, aveva avuta riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari all'11%.
Aggiungeva che a seguito da seconda visita di revisione e nuova valutazione da parte dei sanitari dell'INAIL a decorrere dal 1^ agosto 1997 si era vista ridurre la percentuale di inabilità al 3% con conseguente perdita del diritto alla rendita.
Chiedeva, pertanto, che attraverso nuova consulenza tecnica la sua invalidità venisse accertata nella misura del 20% e, comunque, in misura non inferiore all'11% e che, in conseguenza l'INAIL venisse condannato al ripristino della rendita da infortunio sul lavoro. Disposta consulenza tecnica il Pretore adito rigettava il ricorso. Con sentenza in data 9 febbraio/6 marzo 2001 il Tribunale di Catania, dopo avere disposta nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello del OT.
Il lavoratore ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi.
L'INAIL si è costituito con procura e ha partecipato all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 78 e del richiamo operato dallo stesso articolo alla tabella allegato 1 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in quanto il Tribunale di Catania non aveva considerato che il ricorrente medesimo con la subita amputazione totale della falange ungueale aveva subito la detroncazione della fascia nervosa che sottende all'articolazione di tale falange e che tale detroncazione doveva essere equiparata per la ricordata tabella alla totale perdita anatomica.
Il Tribunale di Catania, perciò, aveva ritenuto valido il ragionamento del c.t.u., applicando una disposizione diversa da quella che il caso concreto richiedeva.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale con erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, non aveva considerato che l'amputazione della falange ungueale, trattata con innesto del muscolo cutaneo, attecchito ma funzionalmente inefficiente, andava assimilato alla perdita anatomica con la conseguenza che il danno doveva essere quello indicato nella tabella richiamata dalla disposizione legislativa violata.
Esaminati congiuntamente i due motivi, in quanto logicamente connessi, la Corte rileva che essi sono infondati.
Invero con motivazione esauriente e immune da vizi logici il Tribunale di Catania sulla base della disposta e condivisa consulenza tecnica ha chiarito che l'amputazione in contestazione concerne soltanto un terzo della falange ungueale e non già la totale perdita di tale falange, tanto che è presente circa metà dell'unghia. Il Tribunale ha anche chiarito che dal punto di vista funzionale la compromissione della motilità del pollice è minima, tanto che sono consentite la chiusura della mano a pugno e una discreta funzionalità prensile.
Da tutto ciò correttamente il giudice di merito con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato ha ritenuto che i postumi permanenti derivati all'assicurato dall'infortunio sul lavoro non raggiungessero il grado di percentuale indennizzabile, non essendosi, peraltro, concretizzati nella totale perdita anatomica nemmeno dal punto di vista della funzionalità. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004