Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
Configura il reato di estorsione la condotta dei monopolisti di fatto del servizio esternalizzato di raccolta dei rifiuti solidi urbani che esercitino pressioni sulle cooperative che illegittimamente, anche se nella tolleranza dell'ente appaltante, forniscono lavoro interinale, allo scopo di farsi consegnare somme non dovute per far assumere personale, minacciando di interrompere il predetto rapporto, a nulla rilevando che esso poteva sciogliersi in qualsiasi momento perché non "di diritto".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2011, n. 45930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45930 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 24/11/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2011
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 35875/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO, N. IL 24/04/1959;
avverso l'ordinanza n. 5982/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 10/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. De Caro Agostino di Salerno e Montone Stefano di Napoli, i quali si riportano ai motivi del ricorso e delle memorie.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 10 luglio 2011, confermava l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli, in data 18/7/2011, con la quale veniva disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NO OV indagato di concorso in estorsione e corruzione, nella qualità di amministratore delegato dapprima di SLIA s.p.a. e poi di Enermbiente s.p.a., al fine del rinnovo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Napoli, così come descritti nei capi a) e b) dell'imputazione.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio ed assenza assoluta di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle due memorie difensive depositate nel procedimento incidentale di riesame;
b) violazione dell'art. 273 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, nella parte in cui il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare di massimo rigore nonostante la mancanza di riscontri individualizzati a conferma delle singole dichiarazioni accusatorie di due soggetti (ER e TO), ritenuti poco credibili;
c) violazione di legge per l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, essendosi limitato il Tribunale della libertà a ricopiare la motivazione del GIP attraverso una acritica accettazione di quanto da esso affermato;
d) violazione della legge processuale penale e difetto di motivazione per insussistenza delle esigenze cautelari, violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, escluso dallo stesso GIP, rinnegando il principio del divieto di reformatio in peius, applicabile anche in sede di misure cautelari personali, in mancanza di appello del PM, con una violazione anche del principio di uguaglianza per la ingiustificata diversificazione delle misure cautelari, essendo stata applicata al coimputato Cigliano la misura degli arresti domiciliari. Rilevava, inoltre, l'inesistenza di una conclamata pericolosità sociale idonee a giustificare la misura estrema della custodia cautelare in carcere, evidenziando come il ricorrente sia stato rimosso dall'incarico di amministratore della Enerambiente da oltre un anno e sei mesi, non ricoprendo più cariche pubbliche ne' tantomeno ruoli nel settore dei rifiuti, con conseguente impossibilità di commettere reati della stessa specie di quelli per il quale si procede, ritenendo gli arresti domiciliari la misura di elezione nel caso di specie.
Il difensore produceva memoria difensiva illustrativa volta a puntualizzare i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso con riferimento al reato estorsivo di cui al capo a) è infondato. Al riguardo il Tribunale del riesame, con valutazione coerente e logica, ha evidenziato come gli elementi di accusa (acquisizioni documentali e dichiarazioni dei testi) integrino pienamente il quadro di gravità indiziaria essendo stato accertato che le molteplici condotte, analiticamente descritte con riferimento al delitto di estorsione aggravata di cui al capo a) della rubrica (pag. 3,4), fossero orientate alla acquisizione di profitti illeciti resa possibile dalla sistematica violazione della normativa di settore. Configura il reato di estorsione la condotta dei monopolisti di fatto, quali il ricorrente, del servizio esternalizzato di raccolta dei rifiuti solidi urbani che esercitino pressioni sulle cooperative che illegittimamente, anche se nella tolleranza dell'ente appaltante, forniscono lavoro interinale, allo scopo di farsi consegnare somme non dovute per far assumere personale, segnalato anche dalla stazione appaltante, minacciando di interrompere un rapporto che poteva sciogliersi in qualsiasi momento proprio perché non iure.
Logicamente il Tribunale ritiene configurabile l'estorsione conseguente alla costrizione delle vittime che non consente alternative utilmente percorribili per l'ingiustizia del danno provocato e il corrispondente illecito arricchimento. Nell'ipotesi di corruzione attiva per atto contrario ai doveri di ufficio l'elemento materiale del delitto consiste nel fatto di corrompere il pubblico ufficiale, dandogli o promettendogli denaro o altra utilità cosi da indurlo a commettere un fatto contrario ai propri doveri di ufficio, inteso questo come un qualsiasi atto che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che, comunque, violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione mentre l'elemento intenzionale è costituito dalla volontà libera e cosciente di indurre il pubblico ufficiale ad accettare doni o promesse per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Nella nozione di utilità di cui agli artt. 318 e 319 c.p. è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale. Ne consegue che nella suddetta nozione sono comprese, oltre che le dazioni di denaro, anche i vantaggi conseguenti alla assunzioni di personale segnalato. Con riferimento al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, ancorché venga qualificata dal Tribunale la relativa condotta da parte di soggetti che si palesano, nei confronti dei contraenti privati, come interfaccia della pubblica amministrazione, nel momento in cui ricevono somme o utilità da destinare, come emerge allo stato delle indagini, a funzionari pubblici dei quali ripetono il potere esercitato nei confronti del contraente debole, non risulta che il Tribunale abbia risposto ai motivi di ricorso al riguardo formulati dall'imputato, non avendo motivato sulle ragioni per le quali, non essendo stati ancora individuati i pubblici funzionari beneficiari delle elargizioni, debbano escludersi valutazioni alternativa quali il millantato credito e essendo rimaste generiche le ulteriori condotte corruttive che vanno ricondotte a specifici episodi connotati dalla gravità indiziaria, sia pure evidenziate nella motivazione con riferimento agli episodi corruttivi. Andava, invero, specificato, specificato il rapporto tra la posizione di amministratore delegato in Enerambiente, l'assunzione del proprio coniuge, con una affermata ma non documentata erosione delle casse di tale ultima società attraverso l'affidamento di consulenze a se stesso e collaboratori di studio e a persone a lui legate da vincoli affettivi, fatti enunciati nel provvedimento, senza tuttavia indicare circostanze, modalità e soggetti interessati, al fine di potere operare una valutazione di tale enunciazioni che, altrimenti, rimarrebbero allo stato di teorema. Invece, con riferimento alle ulteriori censure di violazione del divieto di reformatio in peius da parte del Tribunale del riesame, questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "in materia di misure cautelari, il riesame e l'appello sono caratterizzati dalla stessa "ratio", che è quella di estendere al merito il controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. Le differenze fra i due rimedi sono date, oltre che dal carattere residuale dell'appello, dal fatto che il Tribunale della libertà, mentre in sede di riesame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento (che può essere annullato riformato o confermato) e può decidere per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi successivamente ad essa, in sede d'appello ha poteri di cognizione circoscritti ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura. Nell'ambito del "quantum appellatum" e nel rispetto del limite dell'effetto devolutivo, il Tribunale della libertà ha, però, quale giudice d'appello, gli stessi poteri di cognizione del giudice del riesame, potendo utilizzare per la decisione ogni elemento probatorio addotto dalle parti ed acquisito comunque al processo con la richiesta della misura cautelare, dopo il provvedimento che la dispone ed anche nel corso dell'udienza". (Cass. Sez. 6A sent. n. 1414 del 28.4.1992 dep. 29.10.1992 rv 192305). Il Tribunale del riesame, a fronte di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annullare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere di pronunciare l'annullamento per difetto di motivazione. (Sez. 3, Sentenza n. 15416 del 02/02/2011 Cc. (dep. 15/04/2011) Rv. 250306; Conf., sentenze da n. 15417 a n. 15433 del 2 febbraio 2011, dep. 15/04/2011, non massimate). Va, quindi, annullata l'ordinanza impugnata in ordine al reato di corruzione contestato al capo b) con rinvio al Tribunale di Napoli che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame sul punto e nuova valutazione delle sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura custodiate in carcere. Va rigettato nel resto, il ricorso. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la Cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questa provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza in ordine al reato sub B) con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Si comunichi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 24 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011