Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2025, proposto da RL CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.72 del 7 maggio 2025 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. VI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.72 del 7 maggio 2025, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Vasto condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del Sig. RL CA della somma di €500,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, segnalando che erano trascorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997) e richiedendo di fissare un termine massimo per l’adempimento di giorni 90.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Rilevata la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza n.72 del 7 maggio 2025 del Tribunale di Vasto, il gravame va accolto perché fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve quindi procedere al pagamento in favore del ricorrente Sig. RL CA della somma di €500,00 (da utilizzare ai fini di cui all’art.1, comma 121 della Legge n.107 del 2015), in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, ex art.22, comma 36 della Legge n.724 del 1994, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, con ulteriore termine di adempimento di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Gli atti di causa vanno trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, al fine di verificare possibili ipotesi di danno erariale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.586/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza di cui alle premesse nei modi e termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €200,00 (Duecento/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione degli atti di causa, a cura della Segreteria, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BA, Presidente FF
VI ZZ, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ZZ | AN BA |
IL SEGRETARIO