Articolo 21 ter della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 21 bisArticolo 21 quater
Versione
10 marzo 1992
Art. 21-ter. ((Funzioni della federazione regionale )) (( 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali e' interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attivita' di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attivita' di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) puo' compiere studi, indagini ed altre attivita' anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione ))
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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