Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
In tema di c.d. giudicato cautelare, il limite del dedotto per la parte non coincide in alcun modo con il rilevato d'ufficio da parte del giudice. Ed invero, mentre l'arco concettuale di dedotto-deducibile riguarda i poteri dispositivi della parte interessata e non influisce sulla validità del provvedimento del giudice, quello costituito dal rilevato-rilevabile d'ufficio concerne il potere del giudice, il cui mancato esercizio può provocare un vizio del provvedimento. Ne consegue che mentre la parte può riservarsi di dedurre in altra sede quanto non immediatamente dedotto, il mancato rilievo d'ufficio di un vizio, che si sarebbe dovuto rilevare, provoca a sua volta un vizio della decisione finale; tale vizio, tuttavia, è suscettivo di essere sanato dall'acquisita definitività del provvedimento. Sicché sarà onere della parte far valere immediatamente con i mezzi di impugnazione a sua disposizione gli errores derivanti dal mancato rilievo d'ufficio di determinate circostanze, incorrendo diversamente nella preclusione endoprocessuale ossia nella formazione di un giudicato sul punto. (Fattispecie in cui la parte non aveva impugnato nei termini prescritti il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'articolo 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che la questione del vizio del procedimento di riesame doveva ritenersi definitivamente preclusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1999, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 22/4/1999
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Stefano Agrò " N. 1471
Dott. Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla " N. 46980/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN IG contro l'ordinanza 6 novembre 1998 del Tribunale del riesame di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito l'avv. Fabio La Rotonda.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello di EN IG contro l'ordinanza 16 luglio 1998 della VI sezione penale del medesimo Tribunale che ha rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare in atto, per inosservanza del comma 5 dell'art. 309 c.p.p. nel procedimento di riesame a suo tempo esperito e deciso con ordinanza del 22.4.96. 2. Ricorre lo IG, il quale, dopo aver osservato che è pacifico che gli atti erano pervenuti al Tribunale del riesame oltre il quinto giorno dalla presentazione della richiesta (4.4.96 - 13.4.96), lamenta la violazione dell'art. 309 comma 5 per come interpretato dalla sentenza n. 232 del 1998 della Corte Costituzionale, interpretazione che, in quanto tale, esplica i suoi effetti da quando è stata introdotta nel 1995 la modifica alla norma citata.
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame infatti non ha negato l'esattezza della soluzione interpretativa cui è pervenuta la Corte Costituzionale e che è stata confermata da S.U. 15.12.98, Alagni, ma ha ritenuto che nella fattispecie si è verificata una preclusione endoprocessuale, considerando formato, sul punto della perdita dell'efficacia della misura, un "giudicato cautelare" negativo, a seguito del provvedimento emesso il 22.4.96, non impugnato in Cassazione.
4. Ha osservato al riguardo che, essendo la questione della sopravvenuta inefficacia rilevabile d'ufficio dal Tribunale del riesame nel procedimento incidentale ed avendo questo deciso nel merito, confermando la misura in atto, si deve concludere che già v'era stata una valutazione dell'insussistenza di ragioni di sopravvenuta inefficacia del titolo di custodia, per vizi maturati nel corso del procedimento di riesame.
5. Ritiene questa Corte che alcune premesse da cui muove l'ordinanza impugnata vadano condivise senza bisogno di specifica dimostrazione. In particolare la rilevabilità d'ufficio nel procedimento di riesame della sopravvenuta inefficacia della misura per vizio del procedimento medesimo è incontestabile a seguito di S.U. 15.1.99 Caridi.
Parimenti incontestabile è la possibilità di una preclusione endoprocessuale sul punto del vizio del procedimento di riesame (e quindi dell'inefficacia della misura), a seguito di S.U. 17.4.96 Vernengo e 15.1.99 Liddi ed altri.
6. Ma agli argomenti svolti nel provvedimento impugnato lo IG ha opposto all'odierna udienza di non aver mai dedotto all'epoca l'inefficacia della misura per violazione del comma 5 dell'art. 309 c.p.p., la quale peraltro non era stata rilevata d'ufficio, e che quindi la preclusione non può incidere nella specie, includendo essa soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili, ovvero quelle rilevate d'ufficio e non anche quelle rilevabili.
7. Non ritiene la Corte che simile osservazione abbia pregio. Il limite del dedotto all'estensione del c.d. giudicato cautelare non coincide in alcun modo con il rilevato d'ufficio dal giudice del procedimento in questione.
Infatti l'arco concettuale dedotto-deducibile inerisce ai poteri di disposizione della parte e non influisce sulla validità del provvedimento, laddove quello costituito dal rilevato-rilevabile d'ufficio inerisce al potere del giudice, il cui mancato esercizio può provocare un vizio del provvedimento. Con la conseguenza che, mentre la parte può riservarsi di dedurre in altra sede quanto non immediatamente dedotto (essendo questo quanto rimasto estraneo alle statuizioni decisorie), il mancato rilievo di ufficio di un vizio, che invece si sarebbe dovuto rilevare, provoca a sua volta un vizio della decisione (e non può quindi dirsi estraneo alla statuizione). Questo vizio tuttavia è suscettivo di essere sanato dall'acquisita definitività del provvedimento, risultato cui mirano il predisposto sistema delle impugnazioni ed i correlativi termini di decadenza. Ne deriva che è onere della parte far valere immediatamente con i mezzi di impugnazione a sua disposizione gli errores derivanti dal mancato rilievo d'ufficio di determinate circostanze, pena la preclusione endoprocessuale o se si vuole la formazione di un giudicato sul punto.
8. Nella specie risulta che il Tribunale del riesame ebbe a confermare la misura impositiva, invece di avvedersi che gli atti erano a lui pervenuti oltre i termini di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. e di dichiarare perciò inefficace la misura, ai sensi dell'art. 306 c.p.p. Risulta ancora che lo IG non ebbe ad impugnare nei termini prescritti tale ordinanza, con la conseguenza che la questione del vizio del procedimento del riesame deve ritenersi definitivamente preclusa.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter disp att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999