Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2003, n. 10311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10311 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0 31 1 /03 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T R.G. N. 971/01 Presidente Dott. Stefano Consigliere Cron.23064 Dott. Michele LUCA Dott. Fernando LUPI Rep. Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 26.2.03 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EDILLEGNO s.n.c. di LL CO & C. e ER FRANCO elettivamente domiciliati in Roma alla via degli Scipioni n.268/a presso l'avv. Domenico Battista, che, unitamente agli avv. Filippo Valcnover e Gianni Giovannini li rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrenté -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in Roma alla via P.A. Micheli, n.78 presso l'avv. Ugo Ferrari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
1236 - - avverso la sentenza del Tribunale di Trento n.1130 del 23.10 2000, reg. gen. n.275/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Ugo Ferrari;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23.10.2000 il Tribunale di Trento, decidendo sulla opposizione dell'GN s.n.c. di LL CO e del suo titolare ad ordinanza ingiunzione per le violazioni amministrative di cui agli artt. 23 e 26 T.U. n.1124 del 1965, 9 bis terzo comma legge608 del 1996, art. 1. 1°comma legge n.674 del 1994, art.1, secondo comma d.l.n.40 del 1996, nonché mancata registrazione sul libretto di lavoro e mancata consegna dei prospetti paga ai lavoratori subordinati NE ST, IS UC, IE DO, la rigettava. Riteneva che l'obbligo di motivazione del provvedimento era soddifatto con il richiamo al verbale di accertamento dell'INPS del 21.1.1999, notificato ai ricorrenti;
che l'obbligo di indicazione dell'autorità cui ricorrere e del termine di tale ricorso era adempiuto con le indicazioni contenute nella ordinanza ingiunzione notificata. Superata l'eccezione di incompetenza territoriale, osservava che la Provincia Autonoma di Trento aveva proceduto ad autonomo accertamento approfondendo, -2- tramite le sue ispettrici, l'indagine con l'esame di due dei dipendenti e con l'acquisizione di documentazione. Nel merito osservava che il nomen iuris di associazione in partecipazione attribuito dalle parti alla loro collaborazione non corrispondeva all'effettivo svolgimento del rapporto. Infatti mancava nella fattispecie l'adempimento dell'obbligo di rendiconto e la partecipazione al rischio di impresa, sussisteva, invece, il vincolo di subordinazione. Nella contabilità dell'impresa i compensi del NE e del IS risultavano calcolati ad ore di lavoro e su compensi fissi, per il IE, che era conducente di un veicolo commerciale della società, non risultava stipulato alcun contratto. Il LL ed il IS lavoravano insieme ad altri operai ed erano sottoposti a specifiche direttive del datore di lavoro. Osservava che queste circostanze risultavano dai verbali degli ispettori dell'INPS e della Provincia, che erano pienamente utilizzabili come prova, perché redatti da pubblici ufficiali con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, quale l'esame della documentazione contabile, o avvenuti in sua presenza, quali le dichiarazioni da lui raccolte. Concludeva che sussistevano tutti gli indici sintomatici del lavoro subordinato e conseguentemente tutte le violazioni degli obblighi dal datore di lavoro sanzionate con l'ordinanza ingiunzione. Propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la GN ed il LL, resiste con controricorso la Provincia. -3- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, secondo comma, della legge n.681 del 1989 e 3 della legge n.241 del 1990 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti contestano che il rinvio a documento redatto da altro soggetto soddisfi all'obbligo di motivazione in quanto sarebbe ammissibile la motivazione per relationem solo con il rinvio ad atti del medesimo procedimento amministrativo. La censura non ha pregio. Infatti se l'effetto del rinvio ad altro documento conosciuto dal destinatario dell'atto ha l'effetto di incorporare, cfr. Cass. 10817 del 2002, il suo contenuto nell'atto che contiene il rinvio, l'origine del documento incorporato non ha alcuna rilevanza. Così la giurisprudenza della Corte ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem di atti di accertamento fiscale degli Uffici erariali con il rinvio ad atti della Guardia di Finanza. Cfr. Cass. nn. 13254 del 1999, 911 e 7774 del 1996, 9438 del 1998. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 18 della legge n.689 del 1981 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti lamentano che il Tribunale non abbia ritenuto necessario che l'atto di accertamento contenga l'indicazione del termine entro il quale proporre osservazioni scritte. La censura è infondata in quanto il Tribunale ha invece accertato che l'atto contiene l'indicazione del termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni. -4- Con il terzo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2700, 112 c.p.c., 2697 c.c. 134, 234, 245 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrente lamentano che la causa sia stata decisa senza l'audizione dei testi sulle circostanze indicate nel ricorso. La censura è inammissibile in quanto i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. tra le tante Cass. nn. 4754 e 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, n. 14728 del 2001, nn. 12905 e 13953 del 2002, omettono di trascrivere i capitoli di prova, sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti di verificare la rilevanza e la ammissibilità della prova di cui lamentano la mancata ammissione. Con l'ultimo motivo, denunziando la violazione delle norme sul lavoro subordinato, i ricorrenti censurano la qualificazione data al rapporto dal Tribunale sulla base di inattendibili dichiarazioni dei lavoratori, in contrasto con le risultanze dei contratti dei quali non era stata disconosciuta la firma ed erano da soli idonei a qualificare come associazione in partecipazione il rapporto. Osservava che la retribuzione ad ore poteva essere un anticipo, che il controllo dell'esecuzione dell'opera competeva all'associante, che l'orario di lavoro non è un elemento decisivo e concludeva che non vi era la prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro. Va premesso che, non essendo i lavoratori parte nel giudizio, essi non avevano l'onere di disconoscere le scritture contenenti i contratti di associazione prodotte dai ricorrenti, che non si hanno per verificate e che pertanto non hanno il valore di prova -5- documentale degale. Inoltre l'esclusione che detti contratti abbiano regolato il rapporto è stata logicamente ritenuta dal Tribunale sul rilievo decisivo della mancanza, non contestata dai ricorrenti, di ogni rendiconto, che caratterizza il rapporto di associazione in partecipazione, che nella specie si sarebbe protratto per più anni. Dalla esclusione della natura di rapporto associativo e dalla sussistenza di tutti gli elementi sintomatici della subordinazione il Tribunale ha logicamente e correttamente concluso per la natura subordinata del rapporto, con una valutazione di fatto immune da vizi logici e giuridici e perciò insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € fel, ∞0 oltre € 2000,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 26.2.2003 Il Consigliere est.TheFemande Il Presidente 3 Шаповічінні 0 3 1 I A 5 S . D S T , . A R O N T L A , ' L L 3 A O S 7 L B - E E 8 I P D - S D 1 I I S 1 A N N T G E S E O S IL CANCELLIEREbobf= O G I A P G A D M E I E zauco L O , A T O T D A R I L T E R I L Depositato in Cancelleria S T I E D N G D E E O S R oggi, 1 LUG. 2003- E IL CANCELLIERE zaico -6-