Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 20
CASS
Sentenza 1 ottobre 1991

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La protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti può trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso solo se a tale data lo stato di detenzione sia legittimamente in atto, cioè se i termini siano ancora pendenti, mentre non può dar luogo al mantenimento, o al ripristino, della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa anteriore, anche se, per un eventuale errore del giudice, non sia stato ancora liberato.

La sospensione prevista dall'art. 304 comma secondo, cod.proc.pen. comprende non solo i giorni in cui si sono tenute le udienze e quelli impiegati per la deliberazione delle sentenze (come nel caso del congelamento dei termini previsto dall'art. 297, comma quarto, cod.proc.pen.), ma anche gli intervalli tra i giorni di udienza e tra questi e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (cosiddetti tempi morti).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma secondo, del cod.proc.pen. sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia sotto il profilo del contrasto della predetta disposizione con i principi di cui agli artt. 3, 13, 24 e 27 della Carta Costituzionale.

La sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod.proc.pen. non si riferisce esclusivamente ai termini complessivi di custodia cautelare, ma anche a quelli di fase.

La disposizione di cui all'art. 251 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod.proc.pen. del 1988 deve essere interpretata nel senso che regola l'intera materia della durata della misura cautelare e non nel senso che si riferisce esclusivamente ai termini di durata massima di cui all'art. 303 cod.proc.pen.. Pertanto, la disciplina dell'art. 304, secondo comma, cod.proc.pen. sulla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è operativa anche nei confronti dei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme previgenti.

Il congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall'art. 297, comma quarto, cod.proc.pen. opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice, mentre tale provvedimento è richiesto per la sospensione di cui all'art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 20
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20
    Data del deposito : 1 ottobre 1991

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