Sentenza 1 ottobre 1991
Massime • 6
La protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti può trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso solo se a tale data lo stato di detenzione sia legittimamente in atto, cioè se i termini siano ancora pendenti, mentre non può dar luogo al mantenimento, o al ripristino, della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa anteriore, anche se, per un eventuale errore del giudice, non sia stato ancora liberato.
La sospensione prevista dall'art. 304 comma secondo, cod.proc.pen. comprende non solo i giorni in cui si sono tenute le udienze e quelli impiegati per la deliberazione delle sentenze (come nel caso del congelamento dei termini previsto dall'art. 297, comma quarto, cod.proc.pen.), ma anche gli intervalli tra i giorni di udienza e tra questi e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (cosiddetti tempi morti).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma secondo, del cod.proc.pen. sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia sotto il profilo del contrasto della predetta disposizione con i principi di cui agli artt. 3, 13, 24 e 27 della Carta Costituzionale.
La sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod.proc.pen. non si riferisce esclusivamente ai termini complessivi di custodia cautelare, ma anche a quelli di fase.
La disposizione di cui all'art. 251 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod.proc.pen. del 1988 deve essere interpretata nel senso che regola l'intera materia della durata della misura cautelare e non nel senso che si riferisce esclusivamente ai termini di durata massima di cui all'art. 303 cod.proc.pen.. Pertanto, la disciplina dell'art. 304, secondo comma, cod.proc.pen. sulla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è operativa anche nei confronti dei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme previgenti.
Il congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall'art. 297, comma quarto, cod.proc.pen. opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice, mentre tale provvedimento è richiesto per la sospensione di cui all'art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA I Pres. Agg. N. 20
1.Dot. Gaetano LO COCO Presidente
2. " Aldo VESSIA " REGISTRO GENERALE
3. " Alfredo Carlo MORO Consigliere N. 11125/91
4. " IU DI RO " " 11155/91
5. " MI TI " " 11156/91
6. " CE NA " " 11157/91
7. " BR LA NA " " 11158/91
8. " TO LI " " 11159/91
ha pronunciato la seguente " 11160/91
S E N T E N Z A " 11161/91
sui ricorsi proposti da " 11162/91
1) ER IU, n. a Paternò il 21.2.1935; " 11868/91
2) LO ER Nicolò, n. a Adrano il 7.5.1951; " 11869/91
3) AN VA, n. a Adrano il 20.2.1946; N. 12467/91
4) LANZA Antonino, n. a Adrano il 18.9.1958; " 12468/91
5) AN Alfio, n. a Adrano il 9.5.1953; " 12470/91
6) ER Santo, n. a Paternò il 21.3.1954; " 12471/91
7) ER Alfio, n. a Adrano il 2.1.1957; " 12477/91
8) LO ER IU, n. a Adrano il 13.5.1962 " 12478/91
9) SCHILLACI Santo, n. a Catania il 6.1.1958; " 12484/91
10)LE VA, n. a Adrano il 6.10.1958; " 13040/91
11)CANCELLIERE Carmelo, n. a Adrano il 17.5.1954; " 13041/91
12)OM LA, n.a Biancavilla il 15.11.54 " 11774/91
13)LEANZA VA, n. a Catania il 9.3.1955;
14)CO IO, n. a Adrano il 16.4.1960;
15)AR IU, n. a Biancavilla il 22.12.1948;
16)EL CE, n. a Catania il 17.5.1947;
17)RG OR, n. a Biancavilla il 29.5.1957:
18)IN VA, n. a Paternò il 4.10.1957;
19)SC LA, n. a Biancavilla il 6.10.1949;
20)LE IU, n. a Adrano il 22.1.1957;
21)AN GI;
Avverso le ordinanze emesse dalla Corte di Assise di Catania in data 30.3/30.4/3.4 e 9.4.1991;
La Corte riunisce i ricorsi R.G. 11155/91 - 11156/91 - 11157/91 -
11158/91 - 11159/91 - 11160/91 - 11161/91 - 11162/91 - 11868/91 -
11869/91 - 12467/91 - 12468/91 - 12470/91 - 12471/91 - 12477/91 -
12478/91 - 12484/91 - 13040/91 - 13041/91 - 11774/91 al ricorso
R.G. 11125/91.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Alfredo Carlo MORO;
Lette le conclusioni del P.M., il quale con separate requisitorie,
chiede che la Corte, previa dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dai ricorrenti, rigetti i ricorsi e condanni i ricorrenti alle spese processuali.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di EL e altri novantacinque imputati per associazione di tipo mafioso ed altro -
procedimento che proseguiva con l'osservanza delle disposizioni del codice abrogato - la Corte d'assise di Catania, con provvedimenti emessi in varie date (30.3.1991; 3.4.1991; 5.4.1991 e 9.4.1991) ma sostanzialmente identici, rigettava le istanze di numerosi imputati tendenti ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare sul rilievo che, con ordinanza del 4 luglio 1990, non impugnata, detti termini erano stati sospesi ai sensi dell'art. 304, comma secondo c.p.p. 1988 -
applicabile nella specie ex art. 251, comma 1 disposizioni di attuazione stesso codice - e che, pertanto, non era ancora maturato il termine di un anno previsto dall'art. 303 lett. b) n. 2 del codice e decorrente dalla data di entrata in vigore del codice stesso (art. 251 disp. att. citato).
Avverso i relativi provvedimenti di reiezione delle istanze di scarcerazione hanno proposto ricorso a questa corte ventuno imputati, dei quali alcuni detenuti ed altri agli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge sotto vari profili e sollevando, alcuni di essi, anche questioni di legittimità
costituzionale degli art. 297 e 304 c.p.p. Le sezioni investite della questione hanno rimesso la decisione alle Sezioni Unite di questa corte in considerazione della particolare delicatezza e novità delle questioni di diritto prospettate che potrebbero dar luogo a contrasti giurisprudenziali non accettabili vertendosi su diritti di libertà personale.
MOTIVI LA DECISIONE
1. È innanzi tutto necessario esaminare la questione se l'entrata in vigore del d.l. 9 settembre 1991 n. 292 - che, nell'art. 2,
dispone per taluni reati il prolungamento dei termini di durata massima della custodia cautelare - debba far ritenere superate le questioni proposte con i vari ricorsi riuniti.
Ritiene il collegio che la risposta al quesito debba essere negativa.
È vero che l'art. 10 del predetto provvedimento legislativo stabilisce, in via transitoria, che "le disposizioni dell'art. 2,
relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ma è ovvio che, in tali procedimenti, la protrazione della durata massima della custodia opera esclusivamente riguardo agli Stati di detenzione legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del decreto legge. Il prolungamento, cioè, può
applicarsi solo ai termini ancora pendenti alla data suddetta mentre non può dar luogo al mantenimento o al ripristino della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa anteriore.
La giurisprudenza di questa corte è univoca sul punto: la I sez. con sentenza 22 novembre 1978, OR (in Giust. pen. 1979, III, 431),
in occasione dell'elevazione dei termini massimi di custodia cautelare apportata dal D.L. 1974 n. 99, convertito in legge 7
giugno 1974 n. 220, ha affermato che il principio "tempus regit actum" vigente in materia processuale impone che le norme modificatrici del regime dei termini di carcerazione trovino applicazione rispetto ai rapporti di detenzione legittimamente pendenti alla data di entrata in vigore del decreto modificativo, ma che tali norme "come non possono trovare applicazione per gli imputati che abbiano riacquistato lo status libertatis in applicazione della normativa anteriore (contro i quali non può
essere emesso nuovo provvedimento di carcerazione) così non possono trovare applicazione per gli imputati detenuti che, pur non essendo stati ancora scarcerati, per una qualsiasi causa, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, avessero peraltro già maturato,
a tale data, il diritto alla scarcerazione per essere interamente decorso il termine massimo previsto dalla anteriore normativa". Ed
il principio è stato ribadito sempre dalla I sez. con la sentenza 26
maggio 1980, ricorso OD (mass.145658) relativamente alla disposizione transitoria, del tutto analoga a quella oggi in esame,
contenuta nell'art. 11 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modifiche, nella legge 6 febbraio 1980 n. 151.
Da questo costante indirizzo giurisprudenziale non ritiene il collegio di doversi discostare: in effetti è principio generale del sistema di successioni di leggi nel tempo che l'applicazione immediata delle leggi processuali incontra un naturale limite nel rispetto degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore.
La possibilità di custodia cautelare - ed il conseguente diritto a riacquistare lo status libertatis - si esaurisce infatti con il compimento del termine massimo predeterminato dalla legge vigente al momento in cui il periodo di carcerazione si è completato. Il fatto che, per un eventuale errore del giudice, non ne sia derivata la liberazione non può comportare un assoggettamento alla nuova disciplina di chi ha già visto esaurirsi - giuridicamente se non di fatto - il periodo in cui poteva legittimamente essere sottoposto a un regime di privazione della libertà.
Deve, pertanto, ritenersi che persiste - come nel caso in esame -
l'interesse alla decisione del ricorso anche per chi, pur essendo imputato di reati per i quali è previsto il prolungamento dei termini di custodia, assume di aver acquisito il diritto alla libertà anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che prolungano i termini di custodia.
2. Il ricorrente Lo CI IU ha contestato - con motivi proposti da un difensore non legittimato perché non cassazionista
(altri motivi sono stati presentati contestualmente al ricorso dell'imputato, per cui comunque il ricorso è ammissibile) -
l'applicazione alla fattispecie de quo dell'art. 304, comma 2 c.p.p.
1988. Si sostiene in proposito che l'immediata applicabilità
dell'art. 251 disp. att. ai procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme previgenti implicherebbe solo l'operatività
dei nuovi termini di durata della custodia cautelare e non anche delle restanti disposizioni che disciplinano globalmente la materia.
La questione, anche se non ritualmente proposta, deve essere esaminata da questo collegio attenendo all'individuazione delle norme applicabili alla fattispecie in esame il che costituisce un ineludibile compito del giudice, sia o non sollecitato sul punto.
Ciò anche perché sulla questione vi è un certo contrasto non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza: per una interpretazione estensiva dell'art. 251 disp. att. si sono pronunciate sez. I, 24
giugno 1991, Capone;
Sez. I, 19 febbraio 1991 n. 858, Genovese;
Sez. I, 7 maggio 1991 n. 2145, mass. 187.477, Sez. I, 11 febbraio
1991 n. 674, Agate mentre per un'interpretazione restrittiva hanno optato la Sez. VI, 22 gennaio 1991 n. 189, mass. 187.024; Sez. I 25
febbraio 1991 n. 981 mass. 186.742; Sez. I, 7 febbraio 1991 n. 613
mass. 186.711 e sez. I,, 5 marzo 1990 n. 587 mass. 183.739.
Ritengono queste Sezioni Unite che l'art. 251 disposizioni di attuazione non possa essere interpretato in senso restrittivo e cioè
come riferentesi esclusivamente ai termini di cui all'art 303 C.P.P.
e non anche all'intera regolamentazione della materia de qua. Ciò
per una pluralità di motivi.
È vero, come è stato osservato, che la dizione dell'art. 251
riproduce quasi testualmente la rubrica dell'art. 303, e si richiama ai soli termini, ma è anche vero in primo luogo che si è
significativamente espunto l'aggettivo "massimi" in detta rubrica esistente e poi che, se con la disposizione dell'art. 251 si fosse voluto limitare all'art. 303 l'area della nuova normativa applicabile ai procedimenti in questione, ben avrebbe potuto il legislatore fare esplicito e specifico riferimento a quella norma anziché richiamare, più genericamente, "le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia".
In realtà, l'uso del più ampio riferimento alle disposizioni sui termini sembra chiaramente riferirsi ad un "corpus da cui non è
possibile scorporare la sola durata, escludendo dal richiamo le altre norme che, sottoponendo a modifica il termine della custodia cautelare, spiegano quale ne sia in concreto l'estensione, una volta applicata la causa di sospensione o di proroga". Sembra non logico né coerente che il legislatore abbia voluto che fossero applicabili anche ai procedimenti che proseguono col vecchio rito la nuova disciplina della durata dei termini di custodia, ma abbia voluto nel contempo escludere tutte quelle disposizioni dettate dal codice vigente proprio per definire i presupposti ed i meccanismi di applicabilità della disciplina dei termini di durata della custodia stessa.
Oltre tutto - come esattamente è stato rilevato dalla prima sezione nella sentenza Genovese - la comparazione, prevista dal secondo periodo del 1 comma dell'art. 251 tra i termini previsti dalle disposizioni del codice abrogato e quelle del codice vigente, per individuare quale delle due situazioni è più favorevole all'imputato, esige che detta comparazione sia effettuata tra due entità omogenee nel senso che il periodo che deve essere valutato non può che essere calcolato in modo uniforme applicando a ciascuno dei due termini le medesime cause di sospensione secondo la rispettiva disciplina.
Deve, pertanto, ritenersi che esattamente il giudice a quo ha applicato la disposizione di cui all'art. 304 nuovo codice di rito al caso in esame.
3. Il problema centrale su cui questa corte è chiamata a pronunciarsi è quello se la sospensione dei termini di custodia cautelare - nella particolare ipotesi contemplata dall'art. 304,
comma secondo - debba essere circoscritta ai soli giorni di udienza oppure estesa a tutto il tempo necessario alla celebrazione del dibattimento fino alla pronuncia della sentenza.
Ma prima di esaminare questa questione deve essere affrontato il tema - proposto da un ricorrente - se la norma di cui al predetto articolo valga solo per il computo dei termini complessivi di custodia ovvero, come nel caso de quo, anche per i termini di fase.
Ritiene il Collegio che la tesi - che esclude l'applicabilità della norma in questione anche per i termini di fase - non possa essere condivisibile. La norma in questione, sia sul piano letterale che su quello logico, non sembra affatto riferirsi esclusivamente ai termini complessivi di custodia cautelare escludendo ogni riferibilità ai termini intermedi. È significativo in proposito il richiamo nel secondo comma dell'art. 304 ai termini previsti dall'art. 303 (e quindi a tutti i termini disciplinati da quella disposizione); il fatto che il primo comma dell'art. 304 - le cui ipotesi di sospensione riguardano, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche e in primo luogo i termini di fase - faccia un richiamo generale ai termini previsti dall'art. 303, senza alcuna distinzione tra quelli di fase (comma 1) e quelli di durata complessiva;
il fatto che nella rubrica dell'art. 304 si fa riferimento ai termini di durata massima delle misure, comprendendo così anche i termini intermedi dato che tra la nozione di "durata massima" e quella di "durata complessiva" non esiste identità ma rapporto di continenza (sono termini di durata massima non solo quelli complessivi ma anche quelli intermedi essendo gli uni e gli altri caratterizzati da un limite massimo di decorrenza).
Ma anche sul piano logico deve ritenersi che l'unica interpretazione possibile della norma è quella sopra indicata.
Sarebbe assurdo, come è stato osservato da autorevole dottrina, che il giudice del dibattimento possa emettere un provvedimento di sospensione dei termini di custodia che valga soltanto a futura memoria e cioè per l'eventualità, che potrebbe anche non verificarsi, di un superamento del termine complessivo e che invece tale provvedimento non possa valere per il termine eventualmente prossimo della fase del giudizio in cui il provvedimento è emesso. E
sarebbe addirittura farsesco che si possa instaurare un contraddittorio, e ne possa derivare anche un giudizio di impugnazione, in relazione ad una ipotetica scadenza del termine complessivo che opererà in un futuro lontano e che solo tale eventualità possa giustificare un provvedimento di sospensione che non potrebbe invece avere alcuna rilevanza sull'imminente scadenza del termine di fase.
È infine da rilevare che l'interpretazione propugnata dalla difesa urta contro la logica anche perché non appare possibile superare il termine ultimo di quattro anni senza superare almeno uno dei termini di fase.
Né tale interpretazione appare contraddetta dalla formulazione della legge delega alla direttiva n. 61: la norma in questione si riferisce ai termini massimi di custodia e non ai termini complessivi e quindi, per quel che abbiamo già detto, ricomprende anche i termini intermedi.
Non sembra infine al collegio - in ordine a questo punto - che un'interpretazione diversa sia imposta dal d.l. n. 60/91 poi convertito in legge per quanto riguarda la disposizione in esame.
È da premettere in proposito che la normativa in vigore non è stata innovata con questo provvedimento legislativo ma è stata data della norma solo una interpretazione autentica come tale meramente ricognitiva e non innovativa del significato originario del testo di legge. Una tale ricognizione, pertanto, non poteva essere estesa all'intero ambito di applicabilità della normativa in questione
(ambito comprendente anche la sospensione dei termini di fase) ma investiva soltanto un particolare settore di operatività degli art. 297, comma 4 e art. 304 comma 2 c.p.p., settore non adeguatamente valutato dalla nota sentenza della prima sezione che ha dato luogo all'intervento legislativo. Si è dunque voluto ribadire, con i primi due commi dell'art. 1 d.l. n. 60/91, che il congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall'art. 297 comma 4 opera automaticamente senza necessità di un provvedimento del giudice (al contrario di quanto ritenuto con la predetta sentenza) mentre il provvedimento è richiesto per la sospensione di cui all'art. 304
comma 2 qualora ricorrano le condizioni previste. In tema di sospensione la norma interpretativa ha fatto esplicito richiamo solo alla "durata complessiva della custodia cautelare" per l'ovvia necessità di coordinamento con l'art. 297 comma 4 il che non significa che sia stato escluso il particolare effetto sospensivo dei termini intermedi, sicuramente - per quanto già detto - previsto ab origine dall'art. 304 comma 2 c.p.p. Se una simile esclusione fosse stata operata con il provvedimento legislativo in questione si sarebbe attuata non una interpretazione autentica ma una innovazione sostanziale del diritto vigente: ma nulla fa ritenere che i primi due commi dell'art. 1 d.l. n. 60/91 siano andati oltre il mero riconoscimento originario delle norme interpretate.
4. In ordine all'ampiezza dell'ambito cronologico della sospensione
- che costituisce il quesito centrale proposto con i vari ricorsi -
ritiene il collegio che esatta sia l'interpretazione data alla norma di cui all'art. 304 comma 2 dai giudici di merito e che non condivisibili sono le critiche espresse sul punto nei vari ricorsi.
I ricorrenti - nel limitare l'ambito temporale di efficacia della sospensione ai giorni effettivamente utili al processo, con esclusione di quelli non utili allo svolgimento di attività
processuali nella sede dibattimentale - propongono una chiave di lettura e di interpretazione della locuzione di cui al secondo comma dell'art. 304 - "durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza" - sostanzialmente simmetrica e corrispondente a quella risultante dal tenore della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 297 c.p.p. che, con assoluta chiarezza sottrae dal computo dei termini relativi alle singole fasi del giudizio solo i giorni di udienza e di delibazione della sentenza.
Ma il dedotto parallelismo tra le due norme - che si traduce in sostanziale identità - non sembra accettabile. E questo per una pluralità di ragioni:
- perché non si comprenderebbe l'uso di termini sostanzialmente diversi: "i giorni in cui si sono tenute le udienze" e "i giorni impiegati per la deliberazione delle sentenze" nel caso dell'art. 297; "il tempo" in cui si sono tenute le udienze o si delibera la sentenza" nel caso di cui all'art. 304: se il concetto che si voleva esprimere era identico, il legislatore avrebbe dovuto ricorrere alla stessa formula e non usare per l'art. 304 una formula più ampia che,
letteralmente, appare inclusiva anche dei "tempi morti" e non solo di quelli effettivi;
- perché nell'ipotesi di cui all'art. 304 si verte in tema di
"sospensione" dei termini, come espressamente è indicato nel testo legislativo, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 297 comma 4 si verte in tema di "congelamento" dei termini con portata ed effetti limitati proprio perché si esula da quelle situazioni di eccezionalità prese in considerazione dall'art. 304 comma 2
(processi particolarmente complessi e delicati);
- perché il ricorso all'istituto della sospensione dei termini comporta - per la ratio propria di tale istituto - che la sospensione si riferisca ad un periodo di tempo continuativo e non a tempi intermittenti (come avviene invece nell'ipotesi di
"congelamento" o di "neutralizzazione" o di "sterilizzazione" dei giorni di udienza);
- perché è assai sintomatico che la commissione che ha redatto il codice, nel proporre l'introduzione del comma 2 dell'art. 304, oltre a distinguere tra sospensione e neutralizzazione ha rilevato che "la pienezza del contraddittorio offre garanzie sufficienti che il dibattimento non si protrarrà artificiosamente al di là delle sue naturali e strette esigenze di accertamento continuativo", il che implica, chiaramente, la precisa volontà di comprendere anche gli intervalli tra i giorni di udienza perché altrimenti non avrebbe senso - se ci si riferisse soltanto ai giorni effettivi di udienza -
la rassicurazione prospettata;
- perché una interpretazione che appiattisse la portata del disposto di cui all'art. 304 su quello dell'art. 297 renderebbe del tutto pleonastica la prima norma, posto che l'esclusione dei giorni di udienza dal calcolo dei termini intermedi è stabilita, in via generale, per tutti i procedimenti in fase di giudizio ex art. 297.
In realtà con la norma in questione si è voluto sottolineare sia il differente stadio applicativo sia la maggiore dimensione temporale della sospensione "officio judicis" che obbedisce ad esigenze oggettive correlate alla complessità dei dibattimenti relativi a procedimenti per reati di criminalità organizzata e altri gravi delitti, esigenze che devono essere accertate in concreto in base ad una valutazione squisitamente giudiziaria soggetta all'eventuale successiva verifica in sede di impugnazione del relativo provvedimento.
5. È solo da aggiungere che una simile interpretazione della norma,
che appare la più adeguata sia sul piano letterale che logico che sistematico, non trova alcun ostacolo, come invece è stato sostenuto da qualche ricorrente, nella disposizione di cui all'art. 5 n. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto
1955 n. 848.
Secondo questa disposizione ogni persona "ha diritto di essere giudicata in un tempo congruo o liberata durante il corso del procedimento". Ora - a parte il fatto che questa corte a SS UU ha precisato che le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sono sì di immediata applicazione ma sempre che il loro contenuto non sia così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate (sent. 23 novembre 1988 n. 15 mass.
181288), il che si verifica nel caso in esame - deve rilevarsi che il sacrificio imposto all'imputato con il provvedimento di sospensione de quo non appare né incongruo né irragionevole tenuto conto dei presupposti di applicazione dell'art. 304 comma 2 c.p.p. e cioè della gravità dell'imputazione e della particolare complessità
dibattimentale.
6. Devono infine essere esaminate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate tra gli altri dal NO e dal CI
IU in via subordinata, e cioè nel caso in cui fosse ritenuta accettabile l'interpretazione della norma di cui all'art. 304 co. 2
effettuata dalla corte di merito.
Con la prima eccezione si contesta la legittimità costituzionale dell'art. 304 comma secondo in riferimento agli art. 3, 13 e 24
Cost. sotto il profilo che la valutazione insindacabile del giudice di tenere o non udienza e di condurre in un modo o in un altro il dibattimento non consentirebbe di predeterminare in modo certo i termini di durata massima della custodia cautelare che l'art. 13
Cost. vuole garantiti da riserva assoluta di legge non essendo sufficiente il tetto massimo previsto data la sua spaventosa elevazione;
sotto il profilo che, essendo riservata alla scelta discrezionale del giudice il potere di separare o riunire procedimenti, ciò comporterebbe che cittadini con identica imputazione e identico incarto processuale potrebbero subire carcerazioni preventive di durata diversa;
sotto il profilo che,
legando il protrarsi della custodia cautelare all'andamento del dibattimento, si spinge imputato e difensore ad una drammatica alternativa tra la rinuncia a una parte di esso al fine di ridurre la durata dei termini di custodia, con violazione del diritto di difesa, e l'espletamento regolare della funzione difensiva con prolungamento della privazione della libertà.
Con la seconda eccezione si contesta la legittimità costituzionale degli art. 297 comma 4 e 304 comma 2 e 4 per violazione dell'art. 76
Cost. in quanto eccedenti la delega.
In relazione alle predette eccezioni rileva la corte:
a) che la questione relativa all'eccesso di delega per l'art. 297 è
irrilevante giacché tale norma non viene in discussione nella fattispecie in esame;
b) anche la questione relativa all'art. 304 comma 4 è irrilevante nel procedimento in corso non avendo tale norma alcuna diretta incidenza sulla questione in esame;
c) manifestamente infondata è l'eccezione relativa all'eccesso di delega di cui sarebbe affetta la norma di cui all'art. 304 comma 2:
l'istituto della sospensione dei termini nella fase di giudizio è
espressamente previsto proprio nella direttiva n. 61 della legge delega in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso. Non sussiste, pertanto, un eccesso di delega da parte del legislatore delegato ma un suo adeguamento ai criteri direttivi e alle indicazioni programmatiche contenute e delineate nel provvedimento delegante;
d) manifestamente infondata appare anche la questione di costituzionalità dell'art. 304 comma 2 in relazione agli art. 3, 13,
24 e 27 Cost. Già questa Corte, a sezioni semplici, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione - sostanzialmente analoga
- sollevata con riferimento all'art. 272 commi settimo e nono del c.p.p. del 1930 (sent. n. 2621 e 2632 del 23 ottobre 1989, mass.
182.540 e 182.542).
Queste Sezioni Unite ritengono, anch'esse, la manifesta infondatezza della questione sollevata. Ed invero:
- La Corte Costituzionale ha sempre affermato che il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 contenuto nella costituzione non deve intendersi nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolamentare situazioni che esso considera diverse, ma che tale principio va inteso nel senso che deve essere assicurato ad ognuno eguaglianza di trattamento quando siano ragionevolmente ritenute eguali le situazioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono. Nella specie la disparità di trattamento lamentata non discenderebbe comunque da norme statuenti difformità
di disciplina di eguali situazioni astrattamente ipotizzate quanto piuttosto da occasionali circostanze di fatto, legate a fattori irrilevanti per la norma;
i criteri di computo dei termini di custodia cautelare risultano correlati, con disciplina valida erga omnes, alle particolari necessità imposte dai livelli contingenti di criminalità ed alle conseguenti indispensabili operazioni processuali;
- non sussiste neppure un contrasto della norma in esame con il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della costituzione:
i limiti massimi della custodia cautelare restano prefissati per legge, anche se la stessa legge, per ovvi motivi di necessità,
consente per situazioni del tutto peculiari legate o ad esigenze personali dell'imputato o ad esigenze inderogabili per l'accertamento della verità proroghe di tali termini, non ad libitum del magistrato ma solo quando sussistano precisi presupposti prefissati per legge, ponendo comunque un tetto massimo anch'esso prefissato per legge (il problema se tale tetto massimo sia congruo e ragionevole esula dalla questione in esame che si riferisce ai termini di fase e non a quelli complessivi);
- non sussiste il contrasto della norma in esame neppure con il principio costituzionale di cui all'art. 24: il diritto di difesa e la sua inviolabilità non apparvero in alcun modo compromessi dalla disposizione in esame che anzi, proprio perché non impone a chi presiede il dibattimento una sua chiusura affrettata per impedire la scadenza di termini di custodia, consente una serena disamina delle risultanze processuali e sufficiente ampiezza di discussione di tali risultanze a tutto vantaggio dell'imputato. È da rilevare che questi ha certamente un interesse a non vedere protratta la sua carcerazione, ma ha anche, anzi principalmente, interesse a vedere accertata nel modo più completo la sua eventuale innocenza o la sua minore responsabilità. È ben vero che l'imputato può desiderare una accelerazione dei tempi del dibattimento per limitare il sacrificio connesso alla sospensione dei termini di custodia: ciò tuttavia non comprime l'esercizio pieno e completo del diritto di difesa ma impone semmai solo la rinuncia a tattiche puramente dilatorie che,
peraltro, non sono coperte da alcuna garanzia costituzionale non potendosi ricomprendere nel diritto di difesa la facoltà di influenzare impunemente l'andamento e la dimensione cronologica del processo;
- nessun contrasto si rinviene neppure con l'art. 27 comma 2 Cost.
(da definire più opportunamente come non considerazione di colpevolezza): il prolungamento della detenzione, dovuto a particolari esigenze cautelari e processuali, conserva la natura di custodia e non si trasforma in alcun modo in una espiazione anticipata della pena.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate risultano,
pertanto, o irrilevanti o manifestamente infondate.
P.Q.M.
Dichiara irrilevanti o manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Rigetta i ricorsi e condanna i riccorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma, 1 ottobre 1991.