TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
7989/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNOL Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, per essere la presente opposizione basata su idonea prova scritta e sussistendo gravi motivi che giustificano la qui richiesta sospensione.
pagina 1 di 5 - Accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo esperita ai sensi dell'art. 143 cpc, per tutti i motivi indicati in narrativa.
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. per tutte le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa. Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare l'inesistenza nell'an e nel quantum del credito azionato in via monitoria dalla Sig.ra per tutti i motivi indicati in narrativa. Parte_2
E, per l'effetto:
Dichiarare il D.I. n. 11968/2024 – NRG. 20608/2024 emesso dal Tribunale di Milano, qui opposto, nullo, annullabile e/o revocabile, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa, e respingere ogni e qualsivoglia domanda avversaria.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso, Respingere tutte le domande formulate dal sig. con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 cpc notificato in data 25 febbraio 2025, per le ragioni tutte esposte in narrativa, confermando per l'effetto non solo l'esecutività del decreto opposto, ma anche il decreto ingiuntivo n. 11968/2024 del Tribunale di Milano in data 13/29.8.2024. Con vittoria di onorari e spese di giudizio, iva, cpa e rimborso forfettario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
1. Oggetto di causa è un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 11968/2024, con il quale il
Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore della sorella la Parte_1 Parte_2 somma di euro 100.814,10, oltre interessi legali dal 19/3/2024, corrispondente alla eccedenza, rispetto alla quota di 1/3, dalla stessa pagata in favore della per i Controparte_1 debiti della ANDY'S s.a.s, di cui era socio accomandatario , deceduto, che ha Controparte_2 lasciato quali eredi legittimi i figli , e Giovanna. Parte_1 Per_1
pagina 2 di 5 2. Ammissibilità
Il predetto decreto è stato notificato all'opponente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo un accesso negativo in data 6/9/2024 dell'ufficiale giudiziario presso la sua residenza anagrafica di Milano, via Saffi 20; nella relata si dà atto che il destinatario è risultato trasferito.
L'attore ha dedotto la violazione dell'art. 143 c.p.c., in quanto la sorella era a conoscenza della sua dimora in via Vergiate 3, sempre a Milano, dove avrebbe dovuto indirizzare la notifica, anziché utilizzare il rito degli irreperibili.
La difesa è fondata.
E' pacifico e documentale che nel settembre 2024 l'attore fosse anagraficamente residente in via
Saffi. Tuttavia, a norma dell'art. 143 c.p.c., la notifica mediante deposito nella casa comunale richiede come condizione che non siano noti neanche la dimora e il domicilio del destinatario.
Parte opposta ha ampiamente argomentato sul fatto, pacifico, che l'attore fosse all'epoca residente in via Saffi, dove non è stato trovato, ed ha altresì spiegato come i rapporti tra fratelli siano da tempo pessimi. Ma non ha specificatamente contestato di essere stata a conoscenza della sua dimora di via Vergiate 3, che quindi costituisce un fatto di causa pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ne consegue che la notifica tentata solo alla residenza anagrafica è irregolare e ricorre la condizione prevista dall'art. 650, primo comma, c.p.c. per ammettere l'opposizione tardiva, che è stata tempestivamente introdotta entro 10 giorni dalla prima esecuzione.
3. Debito
L'opposizione è, però, infondata nel merito.
Dall'esame dell'estratto conto del c/c n. 20427 intestato alla società ANDY'S presso la filiale di
Gavirate della (v. doc. 9 fasc. mon.), risulta in via documentale che in Controparte_1 data 19/3/2024 sono stati escussi e liquidati tre pegni, tramite i quali e Parte_3
, all'epoca già deceduto, hanno ciascuno pagato alla banca la somma di euro CP_2
100.814,10, mentre ha pagato euro 201.628,21, per un totale di euro Parte_2
403.256,41, ottenendo in tal modo l'azzeramento del debito della società, il cui c/c presenta anzi un modesto saldo a credito di euro 182,07.
Il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni della società (cfr. artt. 2318
e 2291 c.c.); di conseguenza i tre eredi di sono obbligati ciascuno per 1/3 per il Controparte_2 debito della s.a.s. ANDY'S. Come sopra indicato, uno dei pegni escussi era stato costituito dal pagina 3 di 5 socio accomandatario;
pertanto, l'importo ricavato, pari ad euro 100.814,10, deve essere detratto dal debito caduto in successione che è quindi pari ad euro 302.442,31 (euro 403.256,41 –
100.814,10). Ciascuno dei tre eredi di è obbligato per un terzo, cioè per euro CP_2
100.814,10, che è effettivamente la quota pagata da non ha Parte_3 Parte_1 pagato niente, mentre ha pagato una quota doppia: euro 100.814,10 x 2 = euro Parte_2
201.628,20. In pratica, l'opposta ha pagato anche la quota dell'opponente ed ha quindi azione di regresso per l'eccedenza pagata, che è pari alla somma ingiunta di euro 100.814,10.
E' fallace la tesi dell'attore, secondo la quale egli sarebbe tenuto al più per la quota di 1/3 di quanto pagato da cioè 1/3 di euro 201.628,20, perché egli è invece tenuto per la Parte_2 quota di 1/3 dell'intero debito caduto in successione, che è di euro 302.442,31.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, basata sul fatto che il debito è della società, nei cui confronti non ha agito. Infatti, il beneficio della preventiva Parte_2 escussione dei beni sociali, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo in sede esecutiva, ma non preclude al creditore di costituirsi in sede di cognizione un titolo anche nei confronti del socio solidamente obbligato, o del suo erede, come avvenuto nel caso di specie.
Infine, l'attore ha evidenziato che pochi giorni dopo aver ricevuto un finanziamento, la società
ANDY'S ha effettuato due bonifici in favore di e coniuge Parte_3 Persona_2 di rispettivamente di euro € 100.892,50 e di € 440.100,00, con la causale Parte_2
“Estinzione affidamento e svincolo pegno” (doc. 24 conv.). Al riguardo si osserva che, ovviamente, un versamento effettuato ad un soggetto diverso dalla banca creditrice non può comportare né l'estinzione del finanziamento, né lo svincolo del pegno. Ove ritenesse quei versamenti ingiustificati, l'attore potrà naturalmente agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno, ma quelle circostanze non hanno rilievo sul credito qui vantato da Parte_2 fondato sul pagamento del debito sociale, sopra descritto.
In conclusione, quindi, l'opposizione è infondata e va confermata l'esecutività del decreto ingiuntivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014
e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
pagina 4 di 5
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara ammissibile l'opposizione tardiva;
2) rigetta nel merito l'opposizione;
3) per l'effetto conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 11968/2024;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 9 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
7989/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNOL Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, per essere la presente opposizione basata su idonea prova scritta e sussistendo gravi motivi che giustificano la qui richiesta sospensione.
pagina 1 di 5 - Accertare e dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo esperita ai sensi dell'art. 143 cpc, per tutti i motivi indicati in narrativa.
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. per tutte le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa. Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare l'inesistenza nell'an e nel quantum del credito azionato in via monitoria dalla Sig.ra per tutti i motivi indicati in narrativa. Parte_2
E, per l'effetto:
Dichiarare il D.I. n. 11968/2024 – NRG. 20608/2024 emesso dal Tribunale di Milano, qui opposto, nullo, annullabile e/o revocabile, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa, e respingere ogni e qualsivoglia domanda avversaria.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso, Respingere tutte le domande formulate dal sig. con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 cpc notificato in data 25 febbraio 2025, per le ragioni tutte esposte in narrativa, confermando per l'effetto non solo l'esecutività del decreto opposto, ma anche il decreto ingiuntivo n. 11968/2024 del Tribunale di Milano in data 13/29.8.2024. Con vittoria di onorari e spese di giudizio, iva, cpa e rimborso forfettario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
1. Oggetto di causa è un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 11968/2024, con il quale il
Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore della sorella la Parte_1 Parte_2 somma di euro 100.814,10, oltre interessi legali dal 19/3/2024, corrispondente alla eccedenza, rispetto alla quota di 1/3, dalla stessa pagata in favore della per i Controparte_1 debiti della ANDY'S s.a.s, di cui era socio accomandatario , deceduto, che ha Controparte_2 lasciato quali eredi legittimi i figli , e Giovanna. Parte_1 Per_1
pagina 2 di 5 2. Ammissibilità
Il predetto decreto è stato notificato all'opponente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo un accesso negativo in data 6/9/2024 dell'ufficiale giudiziario presso la sua residenza anagrafica di Milano, via Saffi 20; nella relata si dà atto che il destinatario è risultato trasferito.
L'attore ha dedotto la violazione dell'art. 143 c.p.c., in quanto la sorella era a conoscenza della sua dimora in via Vergiate 3, sempre a Milano, dove avrebbe dovuto indirizzare la notifica, anziché utilizzare il rito degli irreperibili.
La difesa è fondata.
E' pacifico e documentale che nel settembre 2024 l'attore fosse anagraficamente residente in via
Saffi. Tuttavia, a norma dell'art. 143 c.p.c., la notifica mediante deposito nella casa comunale richiede come condizione che non siano noti neanche la dimora e il domicilio del destinatario.
Parte opposta ha ampiamente argomentato sul fatto, pacifico, che l'attore fosse all'epoca residente in via Saffi, dove non è stato trovato, ed ha altresì spiegato come i rapporti tra fratelli siano da tempo pessimi. Ma non ha specificatamente contestato di essere stata a conoscenza della sua dimora di via Vergiate 3, che quindi costituisce un fatto di causa pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ne consegue che la notifica tentata solo alla residenza anagrafica è irregolare e ricorre la condizione prevista dall'art. 650, primo comma, c.p.c. per ammettere l'opposizione tardiva, che è stata tempestivamente introdotta entro 10 giorni dalla prima esecuzione.
3. Debito
L'opposizione è, però, infondata nel merito.
Dall'esame dell'estratto conto del c/c n. 20427 intestato alla società ANDY'S presso la filiale di
Gavirate della (v. doc. 9 fasc. mon.), risulta in via documentale che in Controparte_1 data 19/3/2024 sono stati escussi e liquidati tre pegni, tramite i quali e Parte_3
, all'epoca già deceduto, hanno ciascuno pagato alla banca la somma di euro CP_2
100.814,10, mentre ha pagato euro 201.628,21, per un totale di euro Parte_2
403.256,41, ottenendo in tal modo l'azzeramento del debito della società, il cui c/c presenta anzi un modesto saldo a credito di euro 182,07.
Il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni della società (cfr. artt. 2318
e 2291 c.c.); di conseguenza i tre eredi di sono obbligati ciascuno per 1/3 per il Controparte_2 debito della s.a.s. ANDY'S. Come sopra indicato, uno dei pegni escussi era stato costituito dal pagina 3 di 5 socio accomandatario;
pertanto, l'importo ricavato, pari ad euro 100.814,10, deve essere detratto dal debito caduto in successione che è quindi pari ad euro 302.442,31 (euro 403.256,41 –
100.814,10). Ciascuno dei tre eredi di è obbligato per un terzo, cioè per euro CP_2
100.814,10, che è effettivamente la quota pagata da non ha Parte_3 Parte_1 pagato niente, mentre ha pagato una quota doppia: euro 100.814,10 x 2 = euro Parte_2
201.628,20. In pratica, l'opposta ha pagato anche la quota dell'opponente ed ha quindi azione di regresso per l'eccedenza pagata, che è pari alla somma ingiunta di euro 100.814,10.
E' fallace la tesi dell'attore, secondo la quale egli sarebbe tenuto al più per la quota di 1/3 di quanto pagato da cioè 1/3 di euro 201.628,20, perché egli è invece tenuto per la Parte_2 quota di 1/3 dell'intero debito caduto in successione, che è di euro 302.442,31.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, basata sul fatto che il debito è della società, nei cui confronti non ha agito. Infatti, il beneficio della preventiva Parte_2 escussione dei beni sociali, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo in sede esecutiva, ma non preclude al creditore di costituirsi in sede di cognizione un titolo anche nei confronti del socio solidamente obbligato, o del suo erede, come avvenuto nel caso di specie.
Infine, l'attore ha evidenziato che pochi giorni dopo aver ricevuto un finanziamento, la società
ANDY'S ha effettuato due bonifici in favore di e coniuge Parte_3 Persona_2 di rispettivamente di euro € 100.892,50 e di € 440.100,00, con la causale Parte_2
“Estinzione affidamento e svincolo pegno” (doc. 24 conv.). Al riguardo si osserva che, ovviamente, un versamento effettuato ad un soggetto diverso dalla banca creditrice non può comportare né l'estinzione del finanziamento, né lo svincolo del pegno. Ove ritenesse quei versamenti ingiustificati, l'attore potrà naturalmente agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno, ma quelle circostanze non hanno rilievo sul credito qui vantato da Parte_2 fondato sul pagamento del debito sociale, sopra descritto.
In conclusione, quindi, l'opposizione è infondata e va confermata l'esecutività del decreto ingiuntivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014
e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
pagina 4 di 5
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara ammissibile l'opposizione tardiva;
2) rigetta nel merito l'opposizione;
3) per l'effetto conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 11968/2024;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 9 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5