Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1014/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1014/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'Antonio Enrico, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Anzalone Francesco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 04.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.04.2024 i coniugi [nato a Parte_1
TI (SA) in data 14.10.1969 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )]
[...] C.F._2 hanno allegato:
1) di aver contratto matrimonio in OP (SA) in data 16.07.1998 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998);
2) che dal matrimonio sono nate due figlie, (19.09.2001) Persona_1
e (10.04.2003); Per_2
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con le note depositate in data 17.06.2024, le parti provvedevano a modificare le suddette condizioni, conformemente ai rilievi di cui al decreto del 21.05.2024, nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove credano la loro residenza, anche fuori dal territorio nazionale, dandosi fin d'ora reciproco ed esplicito consenso al rilascio della documentazione valida per
l'espatrio. Reciprocamente si obbligano a comunicare l'uno all'altro la fissazione della nuova residenza in Italia o, eventualmente, fuori dal territorio nazionale nonché ogni successiva modificazione di essa;
2) Le figlie e vivranno stabilmente Persona_3 Persona_4 con la madre , nella casa coniugale ubicata in TI in via CP_1
Avellino, 10, che verrà loro trasferita in proprietà nella misura del 50% come di seguito indicato, con diritto di usufrutto in favore della sig.ra . Le CP_1 predette avranno ampia possibilità di decidere autonomamente o anche definitivamente, fino a quando non creeranno un proprio nucleo familiare, di vivere con il padre;
3) Il sig. con il presente atto si obbliga a trasferire, come in effetti Parte_1 trasferisce in favore delle figlie e , nella misura Persona_1 Per_2
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del 50% ciascuna e con diritto di usufrutto in favore di , la proprietà CP_1 dei seguenti beni immobili a lui intestati: A) Appartamento in via Avellino, 10
TI, piano 2 interno 5 scala C, nel NCEU del detto Comune Foglio 18,
Particella 291, Sub 10, cat. A/2, classe 3, vani 5, R.C. Euro 426,08; B) Locale terraneo in via Avellino, 10 TI, piano S1, interno 27, nel NCEU del detto
Comune Foglio 18, Particella 291, sub 66, cat. C/6, mq 19, R.C. Euro 24,53; il perfezionamento del trasferimento avverrà tramite notaio di fiducia, nel termine di giorni trenta dal provvedimento di omologazione della separazione;
5) Il sig. si obbliga a corrispondere, in favore della moglie Parte_1 CP_1
e delle figlie un assegno mensile di € 500,00, da corrispondersi su c/c
[...] intestato alla;
CP_1
L'assegno di mantenimento determinato in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, sarà così corrisposto: € 300,00 alla sig.ra ed € 100,00 cadauno CP_1 alle figlie e . Persona_1 Per_2
6) Inoltre, il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, esclusivamente a titolo di rimborso spese, previa voltura delle utenze CP_1 domestiche, l'importo totale delle stesse, previa esibizione dei titoli di pagamento, e si obbliga, altresì, a sostenere, tutte quelle che sono le ulteriori esigenze economiche
e quant'altro, delle figlie e , fino alla loro Persona_1 Per_2 indipendenza economica”.
Con sentenza n. 316/2024 emessa in data 19.06.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 04.03.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate come modificate nelle note del 17.06.2024 e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
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Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
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)] e [nata a TI (SA) in [...] C.F._1 CP_1
09.03.1967 (C.F. )] in data 16.07.1998 in OP (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
OP (SA) dell'anno 1998;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso come modificate con le note del 17.06.2024 e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OP (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 04.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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