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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/11/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3411 2024 R.G.
E' presente per il ricorrente l'avv. Milazzo che insite in atti e prende atto della chiesta declaratoria di cassata materia del contendere da parte dell' , e chiede la condanna CP_1
CP_ dell' al pagamento delle spese in virtù della soccombenza virtuale.
Per l' è presente l'Avv. Silvia Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste in CP_1
atti e nella richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 07/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3411/2024 R.G. promossa da
Pt_ in proprio e n.q. di legale rappresentante della . Parte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti giusta procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti resistente
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 28.8.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002815883 relativa ad atto di accertamento n.: .7601.24/01/2024.0006779 del CP_1
24/01/2024 e ricevuto il 9.2.2024 riferito all'anno 2021 con cui l' ha ingiunto di pagare CP_1
€. 2.173,44 a titolo di sanzioni ex lege 689/1981 per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “ Il pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali entro il termine assegnato nell'atto di accertamento e dunque l'insussistenza della pretesa sanzionatoria dell' . Esponeva che con modello F24 pagato giorno 29.03.2024, quale CP_1 titolare dell'omonima impresa agricola con sede in Noto (SR), aveva versato le ritenute previdenziali e assistenziali relative al secondo trimestre dell'anno 2021 chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il 28.10.2025 l' solo al fine di CP_1 rilevare che l'ordinanza ingiunzione era stata già annullata oltre un anno fa, a seguito della trasmissione del pagamento da parte dell'azienda e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_ All'udienza del 26.2.2025 il procuratore del ricorrente rappresentava che l' dopo la proposizione del ricorso ha provveduto ad annullare l'atto impugnato.
All'udienza odierna entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con Il procuratore del ricorrente ha chiesto a condanna dell' al pagamento delle spese di lite mentro l' ne ha chiesto la compensazione. CP_1
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. Nella fattispecie che ci occupa, è stato documentato l'avvenuto pagamento il 29.4.2024 nei termini stabiliti dalla legge.
Infatti a norma dell'art. 22, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 è previsto che “il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento e che il pagamento è avvenuto entro tre mesi della notifica dell'atto di accertamento e l'ordinanza ingiunzione non doveva essere emessa e notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M 55/14 in ragione del valore della causa delle difese svolte dalle parti ( fase studio ed introduttiva) nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in €.426,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/11/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3411 2024 R.G.
E' presente per il ricorrente l'avv. Milazzo che insite in atti e prende atto della chiesta declaratoria di cassata materia del contendere da parte dell' , e chiede la condanna CP_1
CP_ dell' al pagamento delle spese in virtù della soccombenza virtuale.
Per l' è presente l'Avv. Silvia Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste in CP_1
atti e nella richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 07/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3411/2024 R.G. promossa da
Pt_ in proprio e n.q. di legale rappresentante della . Parte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti giusta procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti resistente
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 28.8.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002815883 relativa ad atto di accertamento n.: .7601.24/01/2024.0006779 del CP_1
24/01/2024 e ricevuto il 9.2.2024 riferito all'anno 2021 con cui l' ha ingiunto di pagare CP_1
€. 2.173,44 a titolo di sanzioni ex lege 689/1981 per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “ Il pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali entro il termine assegnato nell'atto di accertamento e dunque l'insussistenza della pretesa sanzionatoria dell' . Esponeva che con modello F24 pagato giorno 29.03.2024, quale CP_1 titolare dell'omonima impresa agricola con sede in Noto (SR), aveva versato le ritenute previdenziali e assistenziali relative al secondo trimestre dell'anno 2021 chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il 28.10.2025 l' solo al fine di CP_1 rilevare che l'ordinanza ingiunzione era stata già annullata oltre un anno fa, a seguito della trasmissione del pagamento da parte dell'azienda e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_ All'udienza del 26.2.2025 il procuratore del ricorrente rappresentava che l' dopo la proposizione del ricorso ha provveduto ad annullare l'atto impugnato.
All'udienza odierna entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con Il procuratore del ricorrente ha chiesto a condanna dell' al pagamento delle spese di lite mentro l' ne ha chiesto la compensazione. CP_1
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. Nella fattispecie che ci occupa, è stato documentato l'avvenuto pagamento il 29.4.2024 nei termini stabiliti dalla legge.
Infatti a norma dell'art. 22, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 è previsto che “il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento e che il pagamento è avvenuto entro tre mesi della notifica dell'atto di accertamento e l'ordinanza ingiunzione non doveva essere emessa e notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M 55/14 in ragione del valore della causa delle difese svolte dalle parti ( fase studio ed introduttiva) nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in €.426,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna