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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 2617 dell'anno 2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Parte_1 avvocati Niccolò TRAVIA e Fabio PELLICANI
- attrice - nei confronti di in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, e Controparte_2
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano
- convenute -
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del
05.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamen- Parte_1 to n. 114177 del 18.11.2019 emessa dal competente ufficio dell' Controparte_3
[...]
[...
[...] [...]
[...]
[...] per l'importo complessivo di euro 31.771,13, deducendo che
[...]
l'obbligazione di pagamento delle c.d. quindicine, il cui adempimento era stato inti- mato con l'ingiunzione opposta, era stata estinta mediante compensazione con il cre- dito riconosciuto all'attrice da un lodo arbitrale.
Si costituivano in giudizio l' Controparte_4
e l'
[...] Controparte_5
, eccependo in via pregiudiziale il difetto di
[...] giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 05.03.2025 le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante il sopravve- nuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
2. – Come noto, la cessazione della materia del contendere, ancorché non diretta- mente disciplinata nel codice di rito, individua una formula di definizione del giudizio costantemente adoperata dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui la ragion d'essere sostanziale della lite sia venuta meno per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, con la conseguenza che il giudice è tenuto a dichiararla ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente at- to dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situa- zione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 5974/2005; Cass. sez. un.
n. 13969/2004).
Nel caso di specie, l' ha provveduto, nelle more Controparte_1 del giudizio, ad emettere in via di autotutela decisoria atto di annullamento dell'ingiunzione di pagamento (cfr. doc. depositato in data 05.05.2022) e le parti han- no chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Occorre dunque dare atto del venir meno delle ragioni di contesa tra le parti.
3. – La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse non esime tuttavia il giudice dall'esaminare la vicenda processuale ai fini della rego- lamentazione delle spese di lite laddove le parti non si siano accordate per la loro
2 compensazione;
e la relativa liquidazione andrà condotta secondo il criterio della
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su de- libazione sommaria del merito (Cass. n. 24234/2016; Cass. n. 4483/2009; Cass. n.
11962/2005; Cass. n. 14775/2004).
Ciò detto, il difensore di parte attrice ha invocato la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite in quanto l'ingiunzione si fonderebbe su un presuppo- sto errato, ossia la declaratoria di nullità del lodo che riconosceva la pretesa risarcito- ria in favore dell'attrice, quando invece la Corte d'appello nel 2016 aveva respinto l'impugnazione riconoscendo la validità della decisione arbitrale.
L'Avvocatura dello Stato ha invece sollecitato la compensazione delle spese alla luce della complessità della vicenda e tenuto conto della situazione di incertezza generata dalle pronunce riguardanti il tema del rinnovo delle concessioni aventi ad oggetto l'attività di riscossione delle scommesse ippiche.
Occorre pertanto procedere ad una sommaria delibazione del merito della vicenda dedotta in giudizio.
4. – Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
La controversia tra le parti verte su aspetti meramente patrimoniali del rapporto con- cessorio, avendo l'attrice dedotto che il credito oggetto di ingiunzione si sarebbe estinto per effetto della compensazione operata con il controcredito dalla stessa van- tato in forza di un lodo arbitrale.
Non vengono in rilievo altre questioni riguardanti l'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione pubblica, il contenuto e la disciplina della concessione o l'esistenza dell'obbligo per il concessionario di versare all' i corrispettivi ma- CP_1 turati in costanza di rapporto.
La causa, pertanto, ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
5. – La richiesta di pagamento di cui all'ingiunzione opposta si fonda sull'annullamento del c.d. “ ” del 26.05.2003 ad opera della sentenza n. CP_6
6260/2013 della Corte d'appello di Roma;
annullamento che, in tesi, avrebbe fatto venire meno il presupposto sulla base del quale l'odierna attrice aveva effettuato le
3 compensazioni tra il credito riconosciutole dal lodo arbitrale e il debito maturato ver- so l'amministrazione in relazione ai corrispettivi maturati per il rapporto concessorio esercitato (c.d. quote di prelievo aventi scadenza quindicinale: all. 1 fasc. attrice).
In realtà, come è emerso dagli atti, il credito che l'attrice aveva portato in compensa- zione le era stato riconosciuto non dal “ ” ma da un lodo diverso, il c.d. CP_6
“ del 16.03.2009, che a differenza del primo non era stato annullato dalla Persona_1
Corte d'appello di Roma: quest'ultima, con sentenza n. 2365/2016, aveva infatti re- spinto le impugnazioni proposte nei confronti di esso con decisione successivamente confermata in Cassazione.
Tale circostanza trova conferma nel provvedimento di autotutela che si basa dichiara- tamente sulla ordinanza n. 40279/2021 con cui la Suprema Corte ha respinto tutti i ricorsi proposti avverso la suddetta sentenza n. 2365/2016 della Corte d'appello di
Roma confermativa del “lodo . Per_1
L'amministrazione ha quindi agito supponendo erroneamente che il lodo che ricono- sceva il diritto risarcitorio dell'attrice fosse stato caducato.
6. – Le considerazioni che precedono, unitamente all'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento, inducono a ritenere, alla stregua di una valutazione sommaria, che le domande di parte attrice sarebbero state verosimilmente accolte.
Le convenute vanno perciò condannate al pagamento delle spese di lite che si liqui- dano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificati con d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della con- troversia, del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della comples- sità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese del pre- sente giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi e in euro 5.261,00 per
4 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 05.03.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 2617 dell'anno 2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Parte_1 avvocati Niccolò TRAVIA e Fabio PELLICANI
- attrice - nei confronti di in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, e Controparte_2
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano
- convenute -
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del
05.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamen- Parte_1 to n. 114177 del 18.11.2019 emessa dal competente ufficio dell' Controparte_3
[...]
[...
[...] [...]
[...]
[...] per l'importo complessivo di euro 31.771,13, deducendo che
[...]
l'obbligazione di pagamento delle c.d. quindicine, il cui adempimento era stato inti- mato con l'ingiunzione opposta, era stata estinta mediante compensazione con il cre- dito riconosciuto all'attrice da un lodo arbitrale.
Si costituivano in giudizio l' Controparte_4
e l'
[...] Controparte_5
, eccependo in via pregiudiziale il difetto di
[...] giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 05.03.2025 le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante il sopravve- nuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
2. – Come noto, la cessazione della materia del contendere, ancorché non diretta- mente disciplinata nel codice di rito, individua una formula di definizione del giudizio costantemente adoperata dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui la ragion d'essere sostanziale della lite sia venuta meno per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, con la conseguenza che il giudice è tenuto a dichiararla ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente at- to dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situa- zione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 5974/2005; Cass. sez. un.
n. 13969/2004).
Nel caso di specie, l' ha provveduto, nelle more Controparte_1 del giudizio, ad emettere in via di autotutela decisoria atto di annullamento dell'ingiunzione di pagamento (cfr. doc. depositato in data 05.05.2022) e le parti han- no chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Occorre dunque dare atto del venir meno delle ragioni di contesa tra le parti.
3. – La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse non esime tuttavia il giudice dall'esaminare la vicenda processuale ai fini della rego- lamentazione delle spese di lite laddove le parti non si siano accordate per la loro
2 compensazione;
e la relativa liquidazione andrà condotta secondo il criterio della
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su de- libazione sommaria del merito (Cass. n. 24234/2016; Cass. n. 4483/2009; Cass. n.
11962/2005; Cass. n. 14775/2004).
Ciò detto, il difensore di parte attrice ha invocato la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite in quanto l'ingiunzione si fonderebbe su un presuppo- sto errato, ossia la declaratoria di nullità del lodo che riconosceva la pretesa risarcito- ria in favore dell'attrice, quando invece la Corte d'appello nel 2016 aveva respinto l'impugnazione riconoscendo la validità della decisione arbitrale.
L'Avvocatura dello Stato ha invece sollecitato la compensazione delle spese alla luce della complessità della vicenda e tenuto conto della situazione di incertezza generata dalle pronunce riguardanti il tema del rinnovo delle concessioni aventi ad oggetto l'attività di riscossione delle scommesse ippiche.
Occorre pertanto procedere ad una sommaria delibazione del merito della vicenda dedotta in giudizio.
4. – Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
La controversia tra le parti verte su aspetti meramente patrimoniali del rapporto con- cessorio, avendo l'attrice dedotto che il credito oggetto di ingiunzione si sarebbe estinto per effetto della compensazione operata con il controcredito dalla stessa van- tato in forza di un lodo arbitrale.
Non vengono in rilievo altre questioni riguardanti l'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione pubblica, il contenuto e la disciplina della concessione o l'esistenza dell'obbligo per il concessionario di versare all' i corrispettivi ma- CP_1 turati in costanza di rapporto.
La causa, pertanto, ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
5. – La richiesta di pagamento di cui all'ingiunzione opposta si fonda sull'annullamento del c.d. “ ” del 26.05.2003 ad opera della sentenza n. CP_6
6260/2013 della Corte d'appello di Roma;
annullamento che, in tesi, avrebbe fatto venire meno il presupposto sulla base del quale l'odierna attrice aveva effettuato le
3 compensazioni tra il credito riconosciutole dal lodo arbitrale e il debito maturato ver- so l'amministrazione in relazione ai corrispettivi maturati per il rapporto concessorio esercitato (c.d. quote di prelievo aventi scadenza quindicinale: all. 1 fasc. attrice).
In realtà, come è emerso dagli atti, il credito che l'attrice aveva portato in compensa- zione le era stato riconosciuto non dal “ ” ma da un lodo diverso, il c.d. CP_6
“ del 16.03.2009, che a differenza del primo non era stato annullato dalla Persona_1
Corte d'appello di Roma: quest'ultima, con sentenza n. 2365/2016, aveva infatti re- spinto le impugnazioni proposte nei confronti di esso con decisione successivamente confermata in Cassazione.
Tale circostanza trova conferma nel provvedimento di autotutela che si basa dichiara- tamente sulla ordinanza n. 40279/2021 con cui la Suprema Corte ha respinto tutti i ricorsi proposti avverso la suddetta sentenza n. 2365/2016 della Corte d'appello di
Roma confermativa del “lodo . Per_1
L'amministrazione ha quindi agito supponendo erroneamente che il lodo che ricono- sceva il diritto risarcitorio dell'attrice fosse stato caducato.
6. – Le considerazioni che precedono, unitamente all'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento, inducono a ritenere, alla stregua di una valutazione sommaria, che le domande di parte attrice sarebbero state verosimilmente accolte.
Le convenute vanno perciò condannate al pagamento delle spese di lite che si liqui- dano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificati con d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della con- troversia, del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della comples- sità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese del pre- sente giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi e in euro 5.261,00 per
4 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 05.03.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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