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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/07/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in secondo grado, al n. 380/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Alessia Corrado
APPELLANTE
E
rappresentata e Controparte_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ugo Lo Cicero
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
[...]
Controparte_3
rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'avv. Ugo Lo Cicero
INTERVENUTE
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 394/2016 del Giudice Parte_1
di Pace di Castrovillari, emessa in data 04.7.2016 e depositata il 05.7.2016, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di e per CP_2 Controparte_1 ottenere il pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni al veicolo di sua proprietà Fiat Ducato tg. CZ 402 XY, conseguenti al sinistro stradale del 09.05.2012, verificatosi in Cassano allo Ionio, località Laccata, a seguito di scontro con il veicolo
Nissan Serena AJ 874 WJ avendo ritenuto l'esclusiva responsabilità dell'odierno appellante nella causazione del predetto sinistro.
A sostegno del gravame, l'appellante ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) errata valutazione degli elementi di prova: l'appellante ha, in particolare, sostenuto Testi che il documento acquisito agli atti di causa, con il quale l'originario attore aveva dichiarato di avere invaso la corsia di pertinenza dell'altra vettura, avrebbe dovuto essere considerato quale elemento di prova, senza l'attribuzione di “alcuna presunzione di verità”, atteso che, l'interrogatorio formale dell'attore, unitamente alla deposizione del teste se correttamente apprezzati, avrebbero consentito di Tes_2 sconfessare quanto in esso contenuto e di provare che l'evento dannoso si era verificato per colpa concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente;.
2) violazione dell'art. 2054, co. 2 c.c. in forza del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, che impone che qualora il
Giudice abbia accertato la colpa dell'attore è tenuto ad accertare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile;
3) manifesta ingiustizia della decisione e della condanna alle spese dell'attore.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “riformare in toto l'impugnata Parte_1
sentenza n° 394/16, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari Dr.ssa Maria Costanza
De Vico in data 04.07.2016, depositata in data 05.07.2016, non notificata, e per l'effetto condannare e la CP_2 Controparte_4
, in persona dei legali rappresentanti, in solido, al
[...] risarcimento del danno al mezzo di , quantificato in € 1.000,00, per il Parte_1
concorso di colpa ex art. 2054 c.2 c.c., oltre al danno tecnico da quantificarsi secondo equità, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Il tutto in ogni caso con conseguenziale condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva, cap e rimborso forfetario come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la PA
, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello
[...]
ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e articolato, ritenendolo infondato in fatto e in diritto e ha chiesto al Tribunale di: “1) - Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto
Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. " filtro in appello") e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta. 2) -Senza recesso dalla preliminare eccezione, rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti;
3) -
Senza recesso dalla preliminare eccezione, confermare in toto la sentenza N.
394/2016 emessa dal Signor Giudice di Pace di Castrovillari il 04.07.2016 Dott.ssa
Maria Costanza DE VICO, pubblicata il 05.07.2016; 4) -Ritenere che l'atto di appello di controparte è assolutamente temerario e va rigettato in toto;
5) -Onerare l'appellante
delle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
Con comparsa depositata il 14.06.2019 si è costituita in giudizio , Controparte_3 quale cessionaria dell'appellata, che si è integralmente riportata alle difese esperite e alle conclusioni rassegnate nella comparsa della società cedente;
con atto di costituzione depositato il 12.07.2023, di è infine costituita in giudizio la
[...]
, quale società incorporante Controparte_6
per fusione della società insistendo nelle medesime conclusioni già Controparte_3
formulate dalla società incorporata.
L'appellato , benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito CP_2
e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 01.12.2017.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato e concluso come in atti;
il Giudice, con separato provvedimento, depositato il 07.01.2025, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio dell'originaria convenuta, formulata da parte dell'intervenuta , Controparte_3 non sussistendo alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per l'estromissione del giudizio (ex artt. 108,109,111 c.p.c.).
Nel caso di specie si è, infatti, verificata una successione a titolo particolare della
[...]
nelle ragioni derivanti Controparte_3 dall'azione spiegata nei confronti dell'originario convenuto , idonea a giustificare l'intervento volontario del cessionario, pur non potendosi configurare l'estromissione della cedente dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. in assenza di consenso di tutte le parti del processo e salva la conseguenza che la sentenza pronunciata nei confronti della parte originaria fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. Civ., n. 8884/2003).
Deve, inoltre, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice. Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante sostiene che una corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la predetta doglianza non sia meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie;
deve infatti, rilevarsi, in primo luogo che la domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace risulta carente già sul piano assertivo per la genericità del narrato, atteso che l'originario attore si è limitato ad allegare la verificazione del sinistro, senza specificarne in alcun modo la dinamica;
sotto il profilo probatorio, deve rilevarsi, in secondo luogo, che parte convenuta ha prodotto in giudizio in primo grado, ai fini della ricostruzione dell'evento per cui è causa, un modello C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli, dal quale risulta che “invadeva la sede Parte_1 stradale riservata alla circolazione in senso inverso”.
Il predetto documento, sottoscritto da entrambi i conducenti, risulta essere debitamente compilato in ogni sua parte, con indicazione della data e dell'orario dell'incidente, delle generalità dei soggetti coinvolti, delle modalità del sinistro, nonché dell'illustrazione grafica della dinamica dell'incidente.
La sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate.
Nella specie, occorre rilevare l'insufficienza delle ulteriori risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, atteso che:
- il teste , escusso all'udienza del 15.3.2016, ha reso dichiarazioni Testimone_3
contraddittorie, avendo dapprima ha riferito di aver assistito al sinistro mentre percorreva la strada sul quale si era verificato l'incidente e successivamente di non trovarsi al momento del sinistro sulla propria autovettura, essendo sceso per aprire il cancello d'ingresso della fattoria della sorella, circostanze tra di loro evidentemente incompatibili;
- il testimone non ha, invece, assistito al fatto e ha riferito solo circostanze Tes_4
concernenti i costi di riparazione del mezzo (cfr. verb. ud.10.05.2016);
- le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale non possono fornire evidentemente prova di fatti a lui favorevoli, in assenza di ulteriori riscontri.
Nel caso di specie, pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi provato che abbia invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso Parte_1
inverso, come risultante dal modello inoltre, in considerazione delle gravità della Tes_1 violazione commessa (invasione di corsia) e in assenza di prova dell'altrui condotta colposa, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione Pt_1
del sinistro per cui è lite.
Il rigetto del predetto motivo d'appello consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza, la cui eventuale fondatezza non potrebbe in ogni caso determinare l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La pronuncia di rigetto della domanda resa dal Giudice di pace merita, quindi, conferma e l'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante nei rapporti con l'appellata costituita;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,01, le spese di lite sono liquidate in € 700,00 ( fase di studio: €
150,00; fase introduttiva: € 150,00; fase istruttoria: 200,00;fase decisionale: € 200,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione del giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da , con conseguente conferma Parte_1
della sentenza n.394/2016 del Giudice di Pace di Castrovillari emessa il 04/07/2016 e depositata il 05/07/2016;
2. CONDANNA l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. NULLA sulle spese tra l'appellante e l'appellato , in ragione della CP_2
sua contumacia.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 28/7/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in secondo grado, al n. 380/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Alessia Corrado
APPELLANTE
E
rappresentata e Controparte_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ugo Lo Cicero
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
[...]
Controparte_3
rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'avv. Ugo Lo Cicero
INTERVENUTE
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 394/2016 del Giudice Parte_1
di Pace di Castrovillari, emessa in data 04.7.2016 e depositata il 05.7.2016, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di e per CP_2 Controparte_1 ottenere il pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni al veicolo di sua proprietà Fiat Ducato tg. CZ 402 XY, conseguenti al sinistro stradale del 09.05.2012, verificatosi in Cassano allo Ionio, località Laccata, a seguito di scontro con il veicolo
Nissan Serena AJ 874 WJ avendo ritenuto l'esclusiva responsabilità dell'odierno appellante nella causazione del predetto sinistro.
A sostegno del gravame, l'appellante ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) errata valutazione degli elementi di prova: l'appellante ha, in particolare, sostenuto Testi che il documento acquisito agli atti di causa, con il quale l'originario attore aveva dichiarato di avere invaso la corsia di pertinenza dell'altra vettura, avrebbe dovuto essere considerato quale elemento di prova, senza l'attribuzione di “alcuna presunzione di verità”, atteso che, l'interrogatorio formale dell'attore, unitamente alla deposizione del teste se correttamente apprezzati, avrebbero consentito di Tes_2 sconfessare quanto in esso contenuto e di provare che l'evento dannoso si era verificato per colpa concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente;.
2) violazione dell'art. 2054, co. 2 c.c. in forza del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, che impone che qualora il
Giudice abbia accertato la colpa dell'attore è tenuto ad accertare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile;
3) manifesta ingiustizia della decisione e della condanna alle spese dell'attore.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “riformare in toto l'impugnata Parte_1
sentenza n° 394/16, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari Dr.ssa Maria Costanza
De Vico in data 04.07.2016, depositata in data 05.07.2016, non notificata, e per l'effetto condannare e la CP_2 Controparte_4
, in persona dei legali rappresentanti, in solido, al
[...] risarcimento del danno al mezzo di , quantificato in € 1.000,00, per il Parte_1
concorso di colpa ex art. 2054 c.2 c.c., oltre al danno tecnico da quantificarsi secondo equità, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Il tutto in ogni caso con conseguenziale condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva, cap e rimborso forfetario come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la PA
, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello
[...]
ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e articolato, ritenendolo infondato in fatto e in diritto e ha chiesto al Tribunale di: “1) - Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto
Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. " filtro in appello") e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta. 2) -Senza recesso dalla preliminare eccezione, rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti;
3) -
Senza recesso dalla preliminare eccezione, confermare in toto la sentenza N.
394/2016 emessa dal Signor Giudice di Pace di Castrovillari il 04.07.2016 Dott.ssa
Maria Costanza DE VICO, pubblicata il 05.07.2016; 4) -Ritenere che l'atto di appello di controparte è assolutamente temerario e va rigettato in toto;
5) -Onerare l'appellante
delle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
Con comparsa depositata il 14.06.2019 si è costituita in giudizio , Controparte_3 quale cessionaria dell'appellata, che si è integralmente riportata alle difese esperite e alle conclusioni rassegnate nella comparsa della società cedente;
con atto di costituzione depositato il 12.07.2023, di è infine costituita in giudizio la
[...]
, quale società incorporante Controparte_6
per fusione della società insistendo nelle medesime conclusioni già Controparte_3
formulate dalla società incorporata.
L'appellato , benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito CP_2
e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 01.12.2017.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato e concluso come in atti;
il Giudice, con separato provvedimento, depositato il 07.01.2025, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio dell'originaria convenuta, formulata da parte dell'intervenuta , Controparte_3 non sussistendo alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per l'estromissione del giudizio (ex artt. 108,109,111 c.p.c.).
Nel caso di specie si è, infatti, verificata una successione a titolo particolare della
[...]
nelle ragioni derivanti Controparte_3 dall'azione spiegata nei confronti dell'originario convenuto , idonea a giustificare l'intervento volontario del cessionario, pur non potendosi configurare l'estromissione della cedente dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. in assenza di consenso di tutte le parti del processo e salva la conseguenza che la sentenza pronunciata nei confronti della parte originaria fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. Civ., n. 8884/2003).
Deve, inoltre, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice. Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante sostiene che una corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la predetta doglianza non sia meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie;
deve infatti, rilevarsi, in primo luogo che la domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace risulta carente già sul piano assertivo per la genericità del narrato, atteso che l'originario attore si è limitato ad allegare la verificazione del sinistro, senza specificarne in alcun modo la dinamica;
sotto il profilo probatorio, deve rilevarsi, in secondo luogo, che parte convenuta ha prodotto in giudizio in primo grado, ai fini della ricostruzione dell'evento per cui è causa, un modello C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli, dal quale risulta che “invadeva la sede Parte_1 stradale riservata alla circolazione in senso inverso”.
Il predetto documento, sottoscritto da entrambi i conducenti, risulta essere debitamente compilato in ogni sua parte, con indicazione della data e dell'orario dell'incidente, delle generalità dei soggetti coinvolti, delle modalità del sinistro, nonché dell'illustrazione grafica della dinamica dell'incidente.
La sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate.
Nella specie, occorre rilevare l'insufficienza delle ulteriori risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, atteso che:
- il teste , escusso all'udienza del 15.3.2016, ha reso dichiarazioni Testimone_3
contraddittorie, avendo dapprima ha riferito di aver assistito al sinistro mentre percorreva la strada sul quale si era verificato l'incidente e successivamente di non trovarsi al momento del sinistro sulla propria autovettura, essendo sceso per aprire il cancello d'ingresso della fattoria della sorella, circostanze tra di loro evidentemente incompatibili;
- il testimone non ha, invece, assistito al fatto e ha riferito solo circostanze Tes_4
concernenti i costi di riparazione del mezzo (cfr. verb. ud.10.05.2016);
- le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale non possono fornire evidentemente prova di fatti a lui favorevoli, in assenza di ulteriori riscontri.
Nel caso di specie, pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi provato che abbia invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso Parte_1
inverso, come risultante dal modello inoltre, in considerazione delle gravità della Tes_1 violazione commessa (invasione di corsia) e in assenza di prova dell'altrui condotta colposa, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione Pt_1
del sinistro per cui è lite.
Il rigetto del predetto motivo d'appello consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza, la cui eventuale fondatezza non potrebbe in ogni caso determinare l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La pronuncia di rigetto della domanda resa dal Giudice di pace merita, quindi, conferma e l'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante nei rapporti con l'appellata costituita;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,01, le spese di lite sono liquidate in € 700,00 ( fase di studio: €
150,00; fase introduttiva: € 150,00; fase istruttoria: 200,00;fase decisionale: € 200,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione del giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da , con conseguente conferma Parte_1
della sentenza n.394/2016 del Giudice di Pace di Castrovillari emessa il 04/07/2016 e depositata il 05/07/2016;
2. CONDANNA l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. NULLA sulle spese tra l'appellante e l'appellato , in ragione della CP_2
sua contumacia.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 28/7/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.