Sentenza 22 giugno 2002
Massime • 2
A seguito della distinzione delle competenze amministrative del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche agli invalidi civili, secondo la disciplina introdotta dagli art. 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994, deve ritenersi ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministero del Tesoro (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998), a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido.
L'art. 75 cod. proc. civ., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione, o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; ne', in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli art. 712 e seguenti cod. proc. civ., posto che la "ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (fattispecie relativa a domanda di prestazione assistenziale per inabilità dovuta a patologia psichica; vedi sent. Corte cost. n. 468 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEEANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO e Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI l2, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IC VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandate -
avverso la sentenza n. 126/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 11106199 R.C.N.4551/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello, depositato in cancelleria il 10 luglio 1997, la sig.ra DA AR impugnava, nei confronti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno, la sentenza con la quale il Pretore di Parma aveva respinto la domanda, diretta ad ottenere l'accertamento della sua inabilità a qualsiasi lavoro proficuo e dell'irriducibilità di questa con idonei trattamenti riabilitativi. L'adito Tribunale di Bologna, con sentenza depositata in cancelleria l'1 giugno 1999, accoglieva il gravame ed accertava la totale inabilità dell'appellante, sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., in sede di rinnovazione della consulenza espletata in primo grado.
Il Tribunale, in particolare, prendeva atto che l'appellante soffriva di una grave forma di depressione che investiva diverse sfere dell'attività mentale, con profonda astenia vitale e con turbe della personalità, tale da dimostrarsi resistente alla terapia farmacologica ed quella psicologica e da apparire, pertanto, incompatibile con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i Ministeri del Tesoro e dell'Interno, proponendo dieci motivi di censura. L'intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
I primi due motivi di ricorso denunciano violazione degli artt. 12 e 19 della legge n. 118 del 1971 (primo motivo), nonché vizi di motivazione (secondo motivo), sul rilievo del difetto della legittimazione passiva di entrambi i Ministeri, nascente dalla duplice circostanza che: a) l'accertamento della condizione patologica dell'interessato non è sufficiente per l'attribuzione al medesimo della pensione di invalidità, la quale deve, invece, essere esclusa allorché manchino, come nella specie, gli ulteriori requisiti e, in particolare, quello dell'età inferiore ai sessantacinque anni;
b) il mero accertamento dello stato invalidante nei confronti di soggetto invalido ultrasessantacinquenne è inammissibile, attenendo ad una situazione di fatto e non già ad un diritto.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano la violazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministro per la Sanità (terzo motivo), nonché vizi di motivazione (quarto motivo), per avere il Tribunale accertato l'invalidità totale dell'interessata, senza considerare che, per la patologia dalla quale quest'ultima era risultata affetta, il codice 2210 della tabella annessa al citata D.M. prevede un'invalidità di livello non superiore all'80%.
Il quinto, sesto e settimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. (quinto motivo), nullità della sentenza o del procedimento (sesto motivo), nonché vizi di motivazione (settimo motivo).
Sostengono i ricorrenti, che, a causa del deficit psichico riscontrato nell'interessata, la stessa non era in grado di svolgere (in tutto o in parte) attività lavorativa alcuna. Da qui la nullità c/o inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte stessa, nonostante la sua incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Da qui ancora la nullità c/o inesistenza della procura ad agire in giudizio in quanto rilasciata da incapace assoluto ed, infine, la nullità c/o inesistenza della decisione del Tribunale di Potenza. L'ottavo, nono e decimo motivo denunciano la violazione degli artt. 34 e 295 cod. proc. civ. (ottavo motivo), la nullità del procedimento (nono motivo), nonché vizi di motivazione (decimo motivo).
Assumono, in particolare, i ricorrenti che il riconoscimento della totale inabilità sul presupposto della patologia psichica si risolve nell'inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, che non avrebbe potuto intervenire incidentalmente nel giudizio avente altro fine, ma avrebbe dovuto formare oggetto di una pregiudiziale in senso tecnico e di un apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e ss. c.p.c., ai fini di un provvedimento interdittivo.
I sei motivi di ricorso, che vanno dal quinto al decimo, da esaminarsi prioritariamente in ragione della loro antecedenza logica e congiuntamente perché riguardanti questioni relative, anche se sotto diversi profili, alle conseguenze processuali scaturenti dalle condizioni psichiche della parte privata, non hanno fondamento, giusta gli orientamenti già espressi dalla Corte su identiche questioni (v. Cass. 15 aprile 2001, n. 5571; Id., 26 luglio n. 9824) L'art. 75 cod. proc. civ., secondo cui "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità", nell'indicare le persone processualmente incapaci si riferisce alle persone che siano state private della capacità d'agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentate o assistite da un tutore o curatore.
La norma non fa invece riferimento alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdette o inabilitate nelle forme di legge.
La ratio di una simile disposizione si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità d'agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento caratterizzato da peculiari regole processuali, e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento (quali quelle che sono all'origine dell'incapacità naturale), con il consequenziale pregiudizio del diritto della di proporre la domanda giudiziale senza che essa sia paralizzata da lunghe interruzioni o sospensioni.
Ragioni queste che sono sottese alla pronunzia del giudice delle leggi, il quale ha affermato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 75 e 300 c.p.c., sotto il profilo di una insufficiente tutela dell'incapace, nella parte in cui gli articoli stessi non prevedono che quando il convenuto versi in stato di incapacità naturale abituale il processo venga sospeso e sia investito, ad opera del giudice, il Pubblico Ministero affinché promuova la procedura di interdizione e nomina di un tutore provvisorio (cfr. in tali sensi Corte Cost. 19 novembre 1992 n. 468). Ciò porta ad escludere anche l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 295 cod. proc. civ., non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra procedimento ex art. 712 ss. c.p.c., finalizzato all'acquisizione di misure giudiziarie incidenti sulla capacità di agire del soggetto affetto da minorazioni psichiche e procedimento diretto all'accertamento della condizione psico-fisica che si concreta nel diverso status, non già di interdetto o di inabilitato, ma di invalidità rilevante, come si vedrà più avanti, ai fini della potenziale attribuzione dell'una o dell'altra provvidenza ricompresa nel coacervo degli interventi previsti dal legislatore, in applicazione del sovrordinato precetto di cui all'art. 38 Cost., in favore dei soggetti che versino in tale condizione.
Può, pertanto, procedersi all'esame degli altri motivi di ricorso.
I primi due, da esaminarsi congiuntamente, per la connessione che deriva dalla loro comune finalizzazione all'accertamento del difetto della legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni ricorrenti, non hanno fondamento nei confronti del Ministero del Tesoro, mentre sono fondati, ma nei soli sensi di cui in motivazione, non coincidenti con quelli che improntano le censure in esame, nei confronti del Ministero dell'Interno.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 12 luglio 2000 n. 483; 3 agosto 2000 n. 529) hanno affermato che, in materia di assistenza agli invalidi civili, la regola della distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 comporta che, da un lato, è possibile l'esercizio di un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero, al fine dell'erogazione della prestazione e con accertamento soltanto incidentale dello status di invalido); e, dall'altro lato, non è esclusa la proponibilità di una autonoma domanda di accertamento del medesimo status con efficacia di giudicato, risultando, poi, rispetto a questa, passivamente legittimato il Ministero del Tesoro, quale amministrazione competente in materia.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che le controversie giudiziarie aventi per oggetto una prestazione assistenziale, o previdenziale, non riguardano se non incidentalmente la legittimità dei provvedimenti emessi dagli enti che amministrano le diverse forme di assistenza o previdenza, e tendono al diretto accertamento delle condizioni per la nascita e la realizzazione di diritti soggettivi;
infatti i beneficiari delle prestazioni sono titolari di diritti di credito verso l'ente erogatore, e non di meri interessi alla legittimità dei provvedimenti che esso emetta. Questi provvedimenti a loro volta non esprimono alcuna discrezionalità amministrativa ma hanno la sola funzione di attribuire certezza giuridica a fatti già verificatisi, giustificando e documentando la nascita dell'obbligazione dell'ente. Suole perciò parlarsi di atti amministrativi di certazione. Conseguenza di ciò è che il processo civile, iniziato dal privato che pretenda con fondamento la prestazione assistenziale o previdenziale e che abbia esaurito il procedimento amministrativo di cui all'art. 443 cod. proc. civ., finisce con una sentenza di accertamento (art. 2909 cod. civ.) dell'obbligazione gravante sull'ente e di conseguente condanna.
È, tuttavia, non di rado, avvenuto che il privato abbia chiesto al giudice non già la condanna dell'ente pubblico alla prestazione assistenziale o previdenziale bensì soltanto l'accertamento dei requisiti di fatto, necessari per la nascita del credito, oppure per l'iscrizione negli elenchi per collocamento obbligatorio, ossia che abbia chiesto una sentenza di mero accertamento.
Da tempo la dottrina processualistica pone in luce come oggetto della tutela giudiziaria di mero accertamento, così come oggetto di qualsiasi tutela giudiziaria contenziosa, possano essere soltanto diritti, ossia situazioni giuridiche concrete anche se future, e non meri fatti anche se giuridicamente rilevanti. Ciò perché il diritto di difesa della controparte, protetto dall'art. 24, secondo comma, Cost., può essere in concreto esercitato solo se il titolare sia in grado di conoscere esattamente i punti su cui difendersi, vale a dire il bene preteso dall'attore ed il danno che per lui, convenuto, deriverebbe dall'accoglimento della domanda. Nel caso in cui dal medesimo fatto possa nascere una pluralità indeterminata di effetti giuridici, solo la precisa indicazione di questì, quali oggetto della pretesa dell'attore, può permettere al convenuto l'apprestamento degli adeguati strumenti di difesa, ne' l'accertamento del mero fatto basta a formare l'oggetto dell'azione. La medesima dottrina riconosce però che la distinzione tra fatto e situazione giuridica soggettiva può talvolta non essere agevole, a causa delle incertezze nella configurazione della seconda. Ciò è vero, ad esempio, quando l'attore affermi la propria titolarità non di un diritto soggettivo, assoluto o relativo, bensì di uno status, e ne chieda l'accertamento.
La categoria degli status è di costruzione teorica poiché, quando la legge adopera l'espressione "stato" (ad es. nell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.), si riferisce ad una posizione di appartenenza ad una comunità (status civitatis, status familiae), dalla quale nasce una serie a priori indeterminata di altre situazioni soggettive, attive e passive. Però la dottrina più recente pone in luce come, in seguito allo sviluppo della tutela, legislativa e amministrativa, delle categorie di cittadini più deboli, debba accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria ne' discontinua;
una situazione che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri. Benché questa posizione soggettiva sia caratterizzata principalmente dalla potenzialità ossia dall'impossibilità di definire a priori il contenuto, si concorda che essa possa essere accertata in sede giudiziaria, e più precisamente possano esserne accertati i fatti costitutivi, poiché il convenuto può valutarne, sia pure con approssimazione, gli effetti per lui svantaggiosi e così apprestare la propria difesa. L'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) è poi dato dalla contestazione dello status da parte di soggetto controinteressato.
In quest'ordine di idee, già con sentenza 6 luglio 1998 n. 6571 la Sezione lavoro di questa Corte giudicò ammissibile, una volta contestata in sede amministrativa la pretesa al riconoscimento di un certo grado di inabilità, l'azione di accertamento dello stato di invalido civile, ancorché la domanda non risultasse finalizzata all'attribuzione di alcuna provvidenza specifica. La sentenza pose il luce la distinzione tra domanda di semplice accertamento di uno status, potenzialmente produttivo di "un ventaglio di diritti", e domanda di condanna della pubblica amministrazione all'erogazione di un certo beneficio economico (pensione, indennità, assegno) e, ancora, interesse alla realizzazione di altri diritti conseguenti allo stato di invalidità (iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, esenzione dal ticket sanitario, fruizione delle provvidenze per l'addestramento e la qualificazione professionale, congedo per cure, ecc.). Che il semplice accertamento della titolarità di un rapporto giuridico di durata, capace di produrre una serie non del tutto determinabile a priori di effetti o situazioni soggettive, possa formare oggetto di un'azione giudiziaria è stato più di recente confermato dalla Sezione lavoro di questa Corte (sent. 17 novembre 1999 n. 12778, e vedi anche Cass. 7 novembre 1998 n. 11250). In conclusione, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinarì sopra sinteticamente delineati, deve ritenersi consentita l'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministro del tesoro, a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione (v., in tal senso, da ultima Cass. 8 marzo 2001, n. 3374). Tale è l'azione esercitata nella specie dalla parte privata, come posto in luce dalla sentenza impugnata là dove precisa che "l'oggetto della controversia, intentata dall'interessata nei confronti sia del Ministero dell'Interno che del Ministero del Tesoro, è costituito dall'accertamento dell'esistenza di condizioni di totale inabililà lavorativa dell'appellante, signora AR DA, nata il [...]".
Questo accertamento del giudice a quo non è stato oggetto di alcuna censura: ed anzi l'esposizione dei fatti di causa compiuta dalle amministrazioni ricorrenti collima con esso, nella parte in cui precisa che l'interessata aveva adito il pretore al fine di "sentirsi riconoscere il diritto alle provvidenze predisposte in favore degli invalidi civili totali (essendo stata riconosciuta in sede amministrativa inabilità parziale nella misura dell'80%)", così confermando che il bene della vita in contestazione era lo status di invalidità totale, inteso, nei sensi sopra esposti, come potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegati dall'ordinamento alla sottesa condizione fisica dell'interessata medesima.
Coerente con siffatto oggetto della lite è anche il dispositivo della sentenza impugnata, col quale il tribunale "accerta la condizione di totale inabilità dell'appellante".
Rimane, dunque, fuori dell'oggetto del giudizio qualsivoglia questione in ordine all'erogazione di una specifica prestazione assistenziale e, in particolare, della pensione di invalidità, con la conseguenza che, manifestamente, non è pertinente al thema decidendum ed all'effettivo decisum l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva che le amministrazioni ricorrenti fondano sul rilievo della non proponibilità, da parte di soggetto ultrasessantacinquenne, di una domanda che abbia ad oggetto l'erogazione di una siffatta pensione.
Giusta gli esposti principi e la non impugnata interpretazione data dal giudice a quo alla domanda della parte privata, deve, invece, affermarsi che ritualmente quest'ultima ha esercitato la propria azione nei confronti del Ministero del Tesoro, al fine di ottenere il mero accertamento della propria condizione di invalidità totale, mentre il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno discende appunto da un tale contenuto dell'azione, cui è estranea la pretesa di specifiche prestazioni poste dalla legge a carico di questa seconda amministrazione.
Più in particolare, trattasi, per quanto concerne il Ministero dell'Interno, del difetto di legitimatio ad causam, ossia di una condizione per la trattazione del merito della causa, riconducibile all'operatività del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. 13 maggio 2000, n. 6160; Id. 27 ottobre 1995, n. 11190). Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge regolatrice del rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio;
tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione.
Il difetto di legitimatio ad causam si risolve, dunque, per ciò che concerne la presente controversia, nel rilievo di una causa originaria di improponibilità della causa nei confronti del Ministero dell'Interno, erroneamente non riscontrata dal giudice del merito, la cui sentenza deve, in parte qua, essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., senza, ovviamente, che a questa pronuncia caducatoria possa sopravvivere alcuna statuizione del primo giudice, atteso il ben noto effetto sostitutivo che la sentenza di gravame esplica nei confronti di quella gravata.
La medesima pronuncia comporta l'ininfluenza ed il conseguente assorbimento, nei confronti dello stesso Ministero dell'Interno, delle censure di cui al secondo e terzo motivo di ricorso. Il provvedimento di cassazione senza rinvio impone che, fra le parti ad esso interessate siano regolate le spese dell'intero processo, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.; ed al riguardo è avviso della Corte che non ricorrano le condizioni di manifesta infondatezza e di temerità della domanda in presenza della quali soltanto è consentita, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (da considerasi ancora vigente, per effetto della dichiarazione - di cui a Corte cost. 13 aprile 1994, n. 134 - di illegittimità costituzionale della norma abrogativa di cui all'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, oltre che applicabile anche nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria, per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. 4 luglio 1979, n. 60) è consentita la condanna della parte privata soccombente.
Sussiste, invece, per le esposte ragioni, da un lato l'ammissibilità della domanda di accertamento dello status connesso all'invalidità civile totale e, dall'altro lato, la legitimatio ad causam del Ministero del Tesoro, rispetto ad essa;
e ciò apre la via all'esame del secondo gruppo di censure, proposte dall'Amministrazione ricorrente relativamente alle statuizioni di accoglimento della domanda stessa.
Esse sono fondate.
Il decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, recante le norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, prevede all'art. 2 che il Ministero della Sanità approvi, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988 n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della Sanità. In adempimento di tale obbligo è stato emanato il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (Gazzetta ufficiale 1992 n. 47, S.O.)
nel quale vengono previste percentuali di invalidità fisse o a fascia, in relazione al tipo di patologie plurime con riferimento alle diverse ipotesi di menomazioni funzionalmente in concorso tra loro (quelle che interessano lo stesso organo o apparato) e menomazionì in coesistenza (quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), con la previsione di appositi metodi di conteggio.
La giurisprudenza della Corte ne ha tratto la conseguenza che risulta, orinai, esclusa ogni possibilità di valutazione che prescinda dalla valutazione del caso di specie al lume del suddetto decreto, perché l'eventuale pretermissione si tradurrebbe nella violazione di una norma diritto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di percentuali di invalidità, che pur contenute in un atto amministrativo, sono previste, appunto, anche per la modalità tecnica di emanazione, da un testo avente valore di legge (Cass. n. 5571 del 2001, cit. Id. 26 luglio 2000, n. 9824; nello stesso senso con riferimento al precedente D.M. 25 luglio 1980, emesso in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18, cfr. Cass. 6 giugno 1987 n. 4877).
Questa violazione inficia la sentenza impugnata, la quale, nell'accertare la condizione di invalidità totale, ha omesso di commisurare la correttezza delle conclusioni raggiunte sulla base della consulenza tecnica alla disposizione di cui alla tabella allegata al sopra citato D.M. del 1992, alla quale non ha fatto alcun cenno, sebbene essa, al codice 2210 preveda l'incidenza invalidante della sindrome depressiva cioè della patologia riscontrata sulla persona della resistente (v. la sentenza impugnata, pag. 4, terzo capoverso dei "Motivi della decisione) e la contenga in una fascia percentuale compresa fra il 71 e l'80%.
L'omesso esame del valore e della portata della testè menzionata disposizione si traduce, poi, nel difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, poiché non vengono esposte le ragioni per le quali la quantificazione dell'invalidità è stata fissata con riferimento a valori diversi e superiori rispetto a quelli identificabili sulla base della norma di previsione.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che procederà agli accertamenti necessari in relazione alla necessità di tener conto della citata disposizione tabellare.
Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, è rimessa, ai sensi dell'art. 3 8 5, terzo comma, cod. proc. civ., la pronuncia sul regolamento delle spese del giudizio di cassazione, nei rapporti fra la resistente ed il Ministero del Tesoro.
P.Q.M.
Rigetta il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo di ricorso. Rigetta il primo ed il secondo motivo nei confronti del Ministero del Tesoro e li accoglie, nei sensi di cui in motivazione, rispetto al Ministero dell'Interno. In relazione al profilo di censura accolto nei confronti dello stesso Ministero dell'Interno, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, con assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e con esonero della parte resistente dal rimborso delle spese dell'intero processo. Accoglie, nei confronti del Ministero del Tesoro, il secondo e terzo motivo di ricorso, in relazione ai quali cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità fra le parti di tale ulteriore esame, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2002