Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9146
CASS
Sentenza 22 giugno 2002

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A seguito della distinzione delle competenze amministrative del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche agli invalidi civili, secondo la disciplina introdotta dagli art. 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994, deve ritenersi ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministero del Tesoro (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998), a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido.

L'art. 75 cod. proc. civ., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione, o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; ne', in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli art. 712 e seguenti cod. proc. civ., posto che la "ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (fattispecie relativa a domanda di prestazione assistenziale per inabilità dovuta a patologia psichica; vedi sent. Corte cost. n. 468 del 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9146
    Data del deposito : 22 giugno 2002

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