Sentenza 16 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Del tutto fuori sistema appare l'assunzione, da parte di un ente pubblico (non appare rilevante l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici,…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
UR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO an 32 to 0.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S I REMAA CION:0 0 5 5 3 0 3 ORT Oggetto PRIMA CIVIL olu minazione indennità di esproprio e di occupazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 2026/00 CRISCUOLO Rel. Consigliere Dott. Alessandro 3859/00 Cron. 1132 PROTO - Consigliere Dott. Vincenzo Rep.187 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Dott. Walter ConsigliereCELENTANO Ud. 02/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: В COMUNE DI SCICLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 1, presso 1'Avvocato LUCIANO MENOZZI, ENZO GALAZZO,rappresentato e difeso dall'avvocato giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LL SI, LL IO;
- intimate - e sul 2° ricorso n° 03859/00 proposto da: LL SI, LL IO, elettivamente | 2002 domiciliate in ROMA VIA DEL COLOSSEO 23, presso 1478 -1- l'avvocato ANTONIO BORROMETI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO BORROMETI, حام giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE DI SCICLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 521/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 11/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente l'Avvocato Borrometi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
-2- th Com. Scicli 3 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 15 settembre 1994 NA BO e VA BO, comproprietarie di un fondo esteso mq. 21.370, situato in Scicli ed iscritto in catasto alla partita 21473 (fol. 78, particella 224), espropriato con ordinanza sindacale n. 235 R. O. in data 18 agosto 1994, convennero in giudizio davanti alla Corte di appello di Catania il Comune di Scicli in persona del sindaco p. t., proponendo opposizione avverso la determinazione delle indennità espropriativa e di occupazione temporanea. A sostegno di tale opposizione dedussero che le indennità determinate dal Comune (rispettivamente in lire 86.945.150 ed in lire 9.660.000) erano inadeguate, perché l'area espropriata per la realizzazione delle opere concernenti l'urbanizzazione della zona artigianale lungi di Scicli ricadeva in pieno centro abitato ed in zona altamente ricercata a fini edilizi, avente all'epoca dell'esproprio un valore non inferiore a lire 60.000 a mq. Il Comune contestò la fondatezza dell'opposizione e ne chiese il rigetto, affermando che le indennità di espropriazione e di occupazione erano state correttamente determinate ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, considerato che l'area in questione, pur con astratta destinazione edificatoria in zona artigianale, era collocata fuori dal perimetro urbano. Ни 4 Espletati gli accertamenti tecnici del caso la Corte di appello adita, con sentenza depositata l'11 agosto 1999, pronunciò come segue: 1) determinò in lire 428.415.075 l'indennità dovuta per l'espropriazione del terreno de quo ed in lire 104.707.370 l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea dello stesso;
2) ordinò al Comune di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la differenza tra le somme come sopra determinate e quelle eventualmente già depositate per gli stessi titoli, con i relativi interessi legali (calcolati come in motivazione); 3) condannò il Comune al pagamento delle spese del giudizio. La Corte territoriale considerò: che, secondo le risultanze degli accertamenti tecnici espletati, il terreno in questione in base al P.R.G. del Comune di Scicli (vigente all'epoca dell'espropriazione) ricadeva in zona D/1, nella quale era consentita la costruzione di laboratori artigianali e di locali annessi, nonché la costruzione delle residenze degli artigiani, nella misura di una per ogni lotto comprendente anche il laboratorio, per una cubatura non superiore alla metà di quella dell'intero edificio;
che, inoltre, dagli accertamenti tecnici era emerso che nella zona si notava una diffusa (seppur moderata) attività edilizia con caratteristiche specifiche, mentre la zona medesima era dotata di servizi pubblici e i terreni in questione, ancorché in gran parte allo Ни stato di campagna, erano già da tempo lottizzati e forniti delle infrastrutture primarie (strada, parcheggi, illuminazione, collettore di deflusso delle acque); che, alla luce dei suddetti elementi, l'area espropriata andava considerata edificabile (di diritto e di fatto); che, per accertare il valore venale del fondo, il c.t.u. aveva proceduto con due metodi di stima (quello sintetico comparativo e quello analitico), giungendo ad un valore medio di lire 60.000 a mq. in base al primo metodo e ad un valore di lire 51.000 a mq. in base al secondo;
che la media dei due dati avrebbe portato ad un valore unitario di lire 55.500 al mq., al quale peraltro la Corte riteneva di non potere aderire integralmente, perché il consulente nel calcolo analitico aveva utilizzato un parametro di trasformazione proprio dell'edilizia residenziale pubblica, estranea alla fattispecie governata invece dai parametri propri della zona artigianale;
che le relative limitazioni incidevano sul valore unitario in senso riduttivo, ed anche la stima effettuata col metodo sintetico comparativo aveva trascurato un dato rilevante, emergente dall'atto pubblico di compravendita stipulato nel 1986 tra le opponenti e la SIP per un'area nella stessa contrada di mq. 2382, atto dal quale risultava un valore unitario del suolo pari a lire 25.000 a mq., di cui doveva tenersi conto nel presente giudizio, на pur considerando lo scarto temporale intercorso tra la stipulazione dell'atto (1986) e il provvedimento ablatorio in questione (1994); che, alla stregua delle suddette considerazioni, il valore unitario del terreno espropriato poteva essere equamente fissato in lire 40.000 a mq., valore da ritenere congruo rispetto alle caratteristiche territoriali ed urbanistiche della zona;
che le ulteriori deduzioni estimative proposte dal Comune non erano fondate, perché non si poteva tenere conto del piano particolareggiato di attuazione della zona artigianale D/3 (secondo il quale nell'area in questione sarebbero stati realizzabili soltanto otto lotti), in quanto adottato in variante con deliberazione del 20 marzo 1996, quindi successiva alla data dell'espropriazione, né si poteva far luogo ad una valutazione fondata su una media tra il valore agricolo medio (indicato in lire 3.000 a mq.) e quello massimo determinato dalla Commissione provinciale (lire 15.000 a mq.), trattandosi di criterio arbitrario e in contrasto con le disposizioni di legge in materia;
che anche le deduzioni di cui alla consulenza di parte depositata dalle BO non erano fondate, perché gli atti pubblici in essa indicati non fornivano dati utilizzabili, riguardando terreni non omogenei rispetto a quello oggetto della controversia, situati in zone tra loro molto distanti, mentre le valutazioni proposte apparivano affidate a dati di base apoditticamente superiori rispetto a quelli utilizzati dal consulente di ufficio;
Ни н che quest'ultimo, in sede di relazione supplettiva, aveva corretto in aumento la propria stima precedente, ma tale correzione non andava condivisa, risultando errato il ragionamento svolto, diretto a scaricare sul prezzo finale di vendita i maggiori costi di costruzione derivanti dalle maggiori difficoltà di edificazione dovuti alla natura argillosa e marnosa del terreno (successivamente accertata); che, accertato il valore venale dell'area, applicando il criterio di cui all'art. 5 bis (primo comma) della legge n. 359 del 1992, l'indennità di espropriazione risultava pari a lire 428.415.075, sulla quale non andava applicata la decurtazione del 40%, perché non risultava che il Comune avesse messo le opponenti in B. condizione di accettare un'indennità congruamente determinata ai sensi del citato art. 5 bis, sussistendo una notevole differenza tra l'indennità offerta e quella come sopra calcolata;
che al Comune andava fatto ordine di procedere al deposito dell'indennità di espropriazione (nei modi di cui al dispositivo), con i relativi interessi;
che alle opponenti spettava altresì l'indennità per l'occupazione provvisoria (dal 10 marzo 1992 al 18 agosto 1994), da calcolare secondo il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, per ciascun anno di occupazione o frazione di esso. G 8 Contro la suddetta sentenza il Comune di Scicli, in persona del sindaco p. t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. NA e VA BO hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, sulla base di un motivo. Hanno poi depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civile. 2.- Nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. il Comune di Scicli sostiene (pag. 4) che il suolo per cui è causa non poteva essere classificato come edificabile non essendo contestualmente presenti i requisiti per l'edificabilità di fatto e di diritto - sicché l'indennità di espropriazione si sarebbe dovuta determinare "secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli artt. 16 e ss. della L. 22/10/71 n. 865". La censura è inammissibile. Per giurisprudenza costante di questa Corte le memorie illustrative di cui all'art. 378 c. p. c. non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso. Pertanto non è consentito proporre in esse motivi nuovi (ex multis, Cass., 21 febbraio 2001, n. 2478; 8 febbraio 2001, n. 1805; 22 novembre 2000, n. 15112). са Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha espressamente qualificato edificabile il suolo in questione, ravvisando sia l'edificabilità legale sia quella di fatto e quindi respingendo il contrario assunto del Comune. Quest'ultimo non ha censurato tale pronuncia col ricorso per cassazione, che è incentrato sulla valutazione del suolo (primo motivo) e sulla mancata riduzione del 40% (secondo e terzo motivo). Di qui l'inammissibilità della doglianza formulata con la memoria. 3.- Con il primo mezzo di cassazione (articolato su tre profili) il ricorrente principale (Comune di Scicli) denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 dello stesso codice. In primo luogo (profilo sub a) la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il contenuto degli atti pubblici per notar - Marota del 23 dicembre 1989 e per notar Ferro dell'8 gennaio 1990 pur disponendo di tali atti, prodotti in causa. In particolare, essa avrebbe omesso di valutare, in relazione ai trasferimenti richiamati nei rogiti, l'entità del prezzo versato per la cessione di consistenti superfici contigue a quelle di cui è causa, prezzo ammontante a lire 15.000 a mq., largamente inferiore a quello assunto in sentenza (lire 40.000 a mq.). In tal modo elementi decisivi ai fini della controversia non sarebbero stati considerati, tanto più che la Corte avrebbe ritenuto "dato certo, particolarmente significativo" l'atto di compravendita не 10 del 9 luglio 1986 stipulato tra le espropriate e la SIP, recante un prezzo unitario di lire 25.000 a mq., "da ritenere certamente corrispondente a quello effettivamente convenuto e pagato attesa la qualità dell'acquirente". La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto giudicare ancor più pregnante l'ammontare del corrispettivo indicato nei contratti menzionati (lire 15.000 a mq.), stante il minore scarto temporale corrente tra la stipula e l'ordinanza n. 240 del 7 novembre 1992, da assumere come riferimento. In secondo luogo (profilo sub b), la sentenza impugnata avrebbe respinto i rilievi fondati sul contenuto del piano particolareggiato di attuazione della zona artigianale D/3, in quanto adottato in variante con delibera n. 38 del 20 marzo 1996, successiva alla data dell'espropriazione. Non avrebbe altresì attribuito rilevanza al piano ipotizzando parametri urbanistici diversi e peggiorativi, adottati in variante. Ma, se la Corte avesse esaminato con maggiore attenzione l'atto consiliare n. 38 del 1996, avrebbe constatato che la variante. soltanto planimetrica, non avrebbe prodotto alcuna modificazione dell'assetto urbanistico dell'area interessata dal piano, non essendo stati modificati né i volumi, né le superfici edificabili, né gli altri parametri. Essa sarebbe stata adottata al solo fine di realizzare un accorpamento dei lotti, ridotti per l'intera area dagli iniziali 46 a 25 e, per la superficie de qua, ad otto soltanto. 11 Infine (profilo sub c) la Corte territoriale avrebbe disatteso i dati relativi alla determinazione dell'indennità di esproprio operata dalla Commissione provinciale di Ragusa (di cui alla nota in data 31 maggio 1996), che avrebbe individuato in lire 27.000 a mq. il valore di mercato dell'immobile ed in lire 8.128 a mq. quello dovuto ex art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Le suddette censure non hanno fondamento. Si deve premettere che, come questa Corte ha già affermato, la tra le valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta di quelle ritenute più idonee avarie risultanze probatorie - sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di desumere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma soltanto la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass., 17 luglio 2001, n. 9662; 30 marzo 2000, n. 2404). Orbene, nel caso in esame la Corte di appello di Catania che, adita in sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio determinata in sede amministrativa, doveva accertare il valore di H 12 mercato del suolo in questione, cioè il valore del bene in una libera contrattazione di compravendita - ha disposto una consulenza tecnica, cui ha fatto seguito una relazione suppletiva;
ha constatato che il consulente aveva proceduto con due metodi (sintetico comparativo ed analitico per valore di trasformazione), pervenendo in base al primo metodo ad un valore unitario di lire 60.000 a mq. ed in base al secondo ad un valore unitario di lire 51.000 a mq;
effettuando la media tra questi dati ha ottenuto l'importo di lire 55.500 a mq., che però ha considerato eccessivo, perché il consulente, nell'applicare il metodo analítico, aveva utilizzato un parametro di trasformazione proprio dell'edilizia residenziale abitativa, mentre nella specie si trattava di zona artigianale (il che incideva in senso riduttivo sul valore unitario); ha rilevato ancora che anche nell'applicazione del metodo sintetico comparativo il c.t.u. aveva trascurato un dato (ad avviso della Corte medesima, di particolare significato), costituito da un atto pubblico stipulato nel 1986 tra le BO e la SIP per il trasferimento di un'area nella stessa contrada, dal quale emergeva un valore unitario di lire 25.000 al mq. (l'atto, dunque, è stato utilizzato per ridurre i valori determinati dal consulente di ufficio); infine, nel quadro di tali considerazioni e valutazioni, è pervenuta a stabilire un valore unitario del suolo espropriato pari a lire 40.000 a mq. на 13 Come si vede, dunque, la Corte territoriale ha svolto un'approfondita indagine per stabilire il valore del suolo. Essa ha preso le mosse dal duplice accertamento compiuto dal c.t.u. (con l'adozione sia del metodo sintetico comparativo sia del metodo analitico), ma non si è limitata a recepirne le conclusioni. Anzi, ha sottoposto l'operato del consulente a penetrante analisi, ne ha riscontrato talune insufficienze che ha provveduto a correggere e, conseguentemente, ha determinato il valore del suolo in misura riduttiva rispetto all'importo fissato dal detto consulente, replicando poi alle (opposte) deduzioni delle parti. In questo quadro, la mancata considerazione dei due atti richiamati dal ricorrente principale non ha alcun valore decisivo ai fini di causa e quindi non può integrare un vizio idoneo ad infirmare il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. A parte il rilievo che il Comune, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha chiarito il contenuto di tali atti (secondo le resistenti, si tratterebbe di cessioni volontarie nell'ambito di una procedura espropriativa ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, e quindi di atti nei quali il prezzo non sarebbe stato pattuito sulla base di una libera contrattazione di mercato: V. controricorso. pag. 5, le cui affermazioni sul punto non risultano contestate), è assorbente la considerazione che i dati complessivamente utilizzati dalla Corte di merito per pervenire al motivato convincimento espresso non He 14 sono compatibili con quelli allegati dal Comune, i quali pertanto devono ritenersi per implicito disattesi. Né occorreva al riguardo un'argomentazione espressa, appunto perché le ragioni che sostengono il detto convincimento emergono con tutta chiarezza dalla trama argomentativa della decisione. Quanto, poi, al contenuto del piano particolareggiato di attuazione della zona artigianale D/3, la sentenza impugnata ha rilevato che di esso - nella parte in cui sul terreno oggetto della controversia sarebbero stati realizzabili soltanto otto lotti- non poteva tenersi conto in quanto adottato in variante con deliberazione del 20 marzo 1996, successiva alla data dell'espropriazione. Il chiaro significato della pronuncia è che dell'effetto riduttivo sul valore del suolo, conseguente al minor numero di lotti realizzabili, non poteva tenersi conto per la ragione indicata. Il Comune afferma che la variante, soltanto planimetrica, non avrebbe prodotto modificazioni dell'assetto urbanistico dell'area, ma poi conferma che i lotti furono ridotti al numero di otto (ricorso per cassazione, pag. 4), cioè conferma il dato che, secondo l'apprezzamento della Corte di merito (non censurabile in questa sede di legittimità), avrebbe potuto incidere in senso riduttivo ma non era utilizzabile perché introdotto in epoca successiva alla data dell'espropriazione. Non si vede, dunque, in quale vizio la sentenza impugnata sarebbe incorsa. Né il ricorrente chiarisce Fles 15 quale ulteriore incidenza sul valore del terreno quella variante potesse avere. Infine, il richiamo all'indennità di espropriazione determinata dalla Commissione provinciale di Ragusa non ha alcuna rilevanza, perché l'intera motivazione della sentenza impugnata in ordine al valore del suolo chiarisce le ragioni (sopra riassunte) che hanno condotto la Corte di merito a respingere le valutazioni operate in sede amministrativa. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente principale denunzia "violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell'art. 5 bis, n. 2, della legge 8/8/1992, n. 359, in relazione При all'art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, stesso codice". La sentenza impugnata avrebbe violato il citato art. 5 bis non avendo applicato la decurtazione del 40% prevista in via generale dalla detta norma. Richiamato il secondo comma di questa, afferma che esso andrebbe letto "nel senso che l'espropriato è stato dal legislatore individuato quale soggetto della azione tesa a convenire la cessione volontaria, cui l'espropriante - investito in via esclusiva del potere di operare una nuova determinazione della indennità concorrendo le condizioni di legge non potrà sottrarsi”. Pertanto, poiché le BO non avrebbero chiesto la formulazione di una nuova offerta, mostrando anzi di non essere disponibili ad Hy 16 accettarla con l'enorme importo della domanda proposta, si sarebbe dovuta applicare la riduzione di legge. Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, dello stesso codice. La Corte di appello avrebbe negato il diritto del Comune di Scicli alla decurtazione del 40%, sul presupposto della "notevole" differenza tra l'indennità offerta e quella determinata in via giudiziale. La Corte di merito, tuttavia, non avrebbe considerato il corrispettivo convenuto negli atti pubblici prodotti, mai superiore a lire 25.000 a mq., né l'ammontare dell'indennità determinata dalla Commissione provinciale di Ragusa in lire 13.000 a mq., così incorrendo in vizio di motivazione. I due motivi che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non hanno fondamento. Fermo il punto che, nel caso di specie, il decreto di espropriazione è stato pronunziato dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 (esso, infatti, risulta emesso il 18 agosto 1994), si deve osservare che la sentenza impugnata ha escluso la riduzione del 40% ponendo in rilievo che, secondo le risultanze acquisite, il Comune non aveva messo le opponenti in condizioni di accettare un'indennità congruamente determinata ai sensi dell' art. 5 bis della legge n. 359/1992, perché sussisteva una notevole differenza tra l'indennità offerta e quella determinata in sede giudiziale. Ң 17 La tesi del Comune, secondo cui nel quadro della citata norma spetterebbe all'espropriato l'onere dell'iniziativa diretta ad ottenere la formulazione di una nuova offerta, non può essere condivisa. La determinazione dell'indennità in sede amministrativa è attività propria dell'espropriante (Cass., 11 maggio 2001, n. 6538), che deve svolgerla pervenendo ad un importo congruo e tale da poter essere accettato dall'espropriato, in guisa da pervenire alla cessione volontaria del bene e quindi ad una più rapida definizione della procedura espropriativa. Nel caso in esame l'indennità fu determinata in sede amministrativa, nell'importo di lire 86.945.150. All'esito del giudizio (ed in assenza di offerte ulteriori, che non risultano avanzate), con l'applicazione del criterio della semisomma di cui all'art. 5 bis (primo comma) della legge n. 359 del 1992 si è pervenuti ad una determinazione dell'indennità di esproprio pari a lire 428.415.075. La Corte di merito ha giudicato notevole il divario tra l'indennità offerta e quella determinata in sede giudiziaria, ritenendo quindi la prima incongrua (e perciò inidonea a dar luogo alla decurtazione del 40%), e tale valutazione - non irragionevole né illogica avuto riguardo ai valori suddetti - si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità. Conclusivamente, alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso principale deve essere respinto. the 18 4.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale le BO denunziano "violazione dell'art. 360, n. 3 e 5, c. p. c., in relazione all'art. 5 bis L. 28.8.1992 n. 359". La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine agli accertamenti del c.t.u. ed alle risultanze del contratto di locazione stipulato con l'AST (Azienda Siciliana Trasporti), avente ad oggetto un terreno contiguo a quello espropriato, per un canone annuo di lire 20.400.000, sicché, attraverso la capitalizzazione, il valore del terreno espropriato sarebbe ammontato a lire 85.000 a mq. nel 1996, soltanto di poco superiore a quello riferibile al 1994. Perciò il consulente di ufficio, nella relazione suppletiva in data 13 gennaio 1997, avrebbe quantificato il valore dell'area espropriata in lire 80.000 a mq. Alla stregua di tali risultanze, la determinazione operata dalla Corte di appello sarebbe apodittica ed immotivata. Il motivo non ha fondamento. Richiamate le considerazioni svolte trattando del primo motivo del ricorso principale, si deve ribadire che la sentenza impugnata ha dato adeguato conto delle ragioni a sostegno del convincimento espresso. Non è esatto che sia stata omessa ogni valutazione con riguardo alle indagini del consulente di ufficio, tenute invece ben presenti dalla Corte territoriale, che ne ha corretto le conclusioni spiegando ни 19 i motivi delle correzioni operate (in senso riduttivo), sicché il contrario assunto delle ricorrenti incidentali si traduce in una inammissibile censura dei motivati apprezzamenti di fatto compiuto dai giudici del merito. Quanto alla relazione suppletiva del c.t.u., la Corte di Catania ha ritenuto erroneo il ragionamento in essa sviluppato, tendente a scaricare sul prezzo finale di vendita i maggiori costi di costruzione derivanti dalle maggiori difficoltà di edificazione connesse alla natura del terreno, ed ha diffusamente illustrato le ragioni del proprio convincimento (sentenza impugnata, pag. 10). Non è vero, dunque, che tali ragioni non siano state indicate, mentre le generiche critiche mosse alle argomentazioni della Corte si traducono in censure di fatto in questa sede inammissibili. Quanto, infine, al contratto di locazione con l'A. S. T., dal ricorso incidentale a parte un generico richiamo ad una “formula di - capitalizzazione" -non è dato evincere alcun elemento idoneo a chiarire gli argomenti in base ai quali da esso (e soltanto da esso) potesse desumersi il valore di mercato del terreno espropriato. II che rende il riferimento privo di ogni carattere decisivo. In definitiva, anche il ricorso incidentale deve essere respinto.
5. Nella reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
باک RG 2025, 3858/1 1 a Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le 20 parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. PresidentePriec Il consigliere est. Ак ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO * 22 * PR 43 DEL 26-10-72 CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 16 GEN. 2003. Luja Passina IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 20/2/03 delle Entrate di Roma 2 ii versate € 185,32 serie 4 al n. 7515 apposta in calce alla copia autentica tart: 278 TU: n°115 del 30/5/2002] IL COLLABORATORE DI CANCELLER Antonla