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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 604/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. REHO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
in PIAZZA MARELLI 12 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. TOMMASELLI
CLARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO
RT ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
pagina 1 di 13 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, Parte_1
Sezione Lavoro, respinta ogni diversa e contraria domanda, richiamate tutte le deduzioni, argomentazione e conclusioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso introduttivo e al relativo giudizio di primo grado, richiamate integralmente le conclusioni, deduzioni e argomentazioni di cui alla giudizio di primo grado, con la declaratoria e pronuncia di riforma integrale della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza, sez. Lavoro, n. 925/2024. nel merito quanto al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008526 del 13.11.2019 dichiarare illegittimo, nullo, invalido e/o comunque privo di effetti il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
in ogni caso, per le ragioni esposte, annullare e/o revocare il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
e per l'effetto dichiarare infondate le pretese dell' nei confronti del ricorrente come indicate nel verbale e quindi CP_2
respingerle e/o rigettarle anche in relazione, in ogni caso, all'ammontare delle sanzioni applicate anch'esse prive di qualsivoglia motivazione e giustificazione in relazione alla percentuale applicata. quanto all'Avviso di addebito n. 368 2021 0005472679 000 accertare e CP_2
dichiarare illegittimo, nullo, invalido e/o inefficace l'Avviso di addebito n. CP_2
pagina 2 di 13 Per : - Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso in CP_3
appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 925/2024 del Tribunale di Monza e con conseguente:
1. conferma del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008526 del
13.11.2019 e contestuale diffida ai fini dell'iscrizione alla gestione Commercianti CP_2
con decorrenza 1.7.2014
2. conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti a far data dall'1.7.2014
3. conferma dell'avviso di addebito n. 368 20121 0005472679 000, notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 18.12.2021, recante intimazione al pagamento della somma di € 9.203,81 a titolo di contributi e somme aggiuntive di legge dovuti alla gestione commercianti (prima rata emissione 2019.01 contenente contributi e sanzioni dal 7.2014 al 12.2014, dall'1.2015 al 3.2015, dall'1.2016 al
3.2016, dall'1.2017 al 3.2017, dall'1.2018 al 3.2018 e dall'1.2019 al 3.2019), oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 925 del 9.12.2024 il Tribunale di Monza dr.ssa Claudia Lojacono ha rigettato il ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019008526 del 13.11.2029 di avvenuta iscrizione alla gestione commercianti dal
1.7.2014 per l'importo dovuto di € 27.876,90 per contributi e somme aggiuntive.
Al ricorso era riunito il successivo ricorso di opposizione proposto dal ricorrente all'avviso di addebito n. 36820210005472679000 notificato da in data 18.12.2021 CP_2
e fondato sull'avviso di accertamento già impugnato, che parimenti era rigettato dal primo giudice.
Il primo giudice ha ritenuto che da un lato il ricorso era fondato quanto alle mancate garanzie nel corso delle informazioni rilasciate agli ispettori in data 4.6.2019, essendo pagina 3 di 13 mancata l'informativa relativa alle ragioni dell'assunzione di informazione verso la sua persona in quanto l'ispezione era effettuata nei confronti della società Delivery di cui egli era amministratore e socio.
Tuttavia, il primo giudice ha escluso che tali dichiarazioni rese dal ricorrente potessero avere un effetto confessorio essendo mancate le garanzie di informazione, ma potevano al contrario essere considerate a titolo di prove utilizzabili ai fini di accertamento dell'iscrizione obbligatoria dello stesso alla gestione commercianti.
Dunque, il primo giudice conclude che l' ben poteva effettuare accertamenti CP_4
nei confronti del socio della società verso la quale era in corso la verifica, una volta emerse omissioni contributive e di iscrizione alla gestione commercianti.
Nel merito il primo giudice ha confermato la correttezza del verbale di accertamento quanto alla motivazione ed alla pur scarna fonte di prova, risultando provato da la CP_2
sussistenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione commerciati in relazione alle attività esecutive svolte nell'azienda e non solo quelle di amministratore delegato anche con riferimento alle prove orali ed alle dichiarazioni rese dal Presidente del CDA Parte_2
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con articolato ricorso che sostanzialmente deduce la violazione delle norme di garanzia di cui all'art.13 primo comma d. lgs 124/2004 e art. 24 e 97 Cost., in quanto l'appellante non era stato informato nel corso dell'assunzione delle informazioni in data 4.6.2019 da parte degli ispettori della facoltà di farsi assistere da professionisti e così egli avrebbe reso le dichiarazioni senza la dovuta consapevolezza e in violazione dei suoi diritti di garanzia.
Sostiene l'appellante che ove la P.a. avesse voluto indirizzare l'accertamento verso i singoli amministratori avrebbe dovuto notificare loro un verbale di primo accesso le ragioni dell'ispezione sulla loro posizione, che nel caso in esame non era avvenuto giacché il verbale di primo accesso del 29.5.2019 era indirizzato alla sola società
Delivery RL. pagina 4 di 13 Dunque, conclude per l'invalidità dell'accertamento impugnato per l'omessa adozione delle garanzie di legge di avviso di inizio del procedimento amministrativo come statuto dallo statuto del contribuente, norma estesa anche agli accertamenti previdenziali ed assistenziali dall'art. 12 L. 212/2000.
Peraltro, l'appellante rileva che il primo giudice avrebbe errato nel valutare liberamente tali dichiarazioni illegittimamente acquisite dagli ispettori, pur avendole considerate invalide per essere acquisite in violazione del diritto di difesa e del procedimento tipizzato amministrativo.
Impugna la sentenza anche nel passo in cui non ha ritenuto il verbale impugnato insufficientemente motivato ai fini prova degli elementi indicati e le relative fonti di prova, da cui ha concluso per l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti. CP_2
Dunque, mancherebbe l'assolvimento dell'onere della prova da circa la prevalente CP_2
attività commerciale dell'appellante tanto più che le dichiarazioni rese in procedimento parallelo in capo all'altro socio amministratore ed alle testimonianze Parte_2
giudiziali rese in tale altro procedimento, non avrebbero diretto riferimento al Parte_1
ma vi sarebbero dei riferimenti a lui indiretti.
Nel merito l'appellante ribadisce l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione Commercianti, in quanto egli non avrebbe svolto in prevalenza e abitualità attività commerciali, rientrando le sue attività nella attività di amministratore delegato della società, non invece in quelle di gestione esecutiva delle attività commerciali tipiche della società.
Non emergerebbe dal verbale alcuna specifica indicazione di svolgimento di CP_2
attività estranee alla tipica attività gestoria dell'amministratore, né risulta alcuna indagine al fine di accertare tale attività da parte degli Ispettori durante le attività di ispezione.
Impugna la sentenza anche con riferimento al mancato espletamento delle prove orali richieste, limitandosi il primo giudice ad acquisire i verbali di prova assunti nel pagina 5 di 13 procedimento relativo all'altro amministratore peraltro, conclusosi con la Parte_2
sentenza n. 467/2024 di questa Corte di annullamento dei verbali di accertamento impugnati dal . Pt_2
Chiede la riforma della sentenza con annullamento di entrambi gli atti impugnati per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituito in giudizio riportando le dichiarazioni rese dal in sede di CP_2 Pt_2
informazioni innanzi gli ispettori, contesta le allegate violazioni formali del verbale di accertamento e, comunque, deduce che sarebbe competente il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 104/2010.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di appello, di critica alla sentenza impugnata perché pur essendo mancate le garanzie nel corso delle informazioni rilasciate agli ispettori in data
4.6.2019, il primo giudice - esclusa la natura confessoria di tali dichiarazioni - le ha considerate elementi di prova utili da parte di , per accertare lo svolgimento CP_2
dell'attività commerciale dell'appellante in seno alla società.
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale in oggetto pur non rientrando fra quegli atti avente fede privilegiata, avendone escluso il primo giudice tale valenza, pur tuttavia esso costituisce prova attendibile fino a prova contraria del suo contenuto, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando così liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Dunque, il verbale ispettivo costituisce pur sempre un documento oggettivo in cui sono registrate le dichiarazioni e quant'altro, su cui il Giudice ben può trarre gli elementi utili ai fini della decisione come previsto dall'art. 116 c.p.c.
pagina 6 di 13 E' infatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento
(ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (sent. n. 17555 del 10/12/2002).
Nel caso in esame anche i verbali di testimonianza assunti in altro procedimento – pur relativo alla stessa questione qui dibattuta, ma relativa alla posizione di altro diverso amministratore – vanno valutati dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in considerazione della diversa posizione dell'odierno appellante.
L'esame di tali dichiarazioni testimoniali nelle parti in cui i testimoni riferiscono in via incidentale sulla posizione dell'odierno appellante, al fine di confronto delle posizioni dei due amministratori della società, costituiscono elementi di prova indiziaria utili al fine della ricostruzione da parte del giudice nel contesto della situazione di fatto ed ai fini della decisione.
pagina 7 di 13 “Il tema dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per coloro che sono soci e amministratori di una società a responsabilità limitata e svolgono all'interno della medesima la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza secondo quanto previsto dall'art.1 comma 203 legge 662/96, pur in presenza dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge 335/95 quali amministratori della medesima, è stato oggetto di un contrasto di giurisprudenza composto dalla sentenza
n.3240/2010 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, di un successivo intervento del legislatore con l'art.12, comma 11 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e di un ulteriore pronuncia delle sezioni unite n.17076 dell'8 agosto 2011, sotto il profilo della riconducibilità di tale situazione al disposto dell'art.1 comma 208 legge 662/96 .
La Corte di Cassazione con la citata sentenza 3240/10 aveva affermato il principio di diritto secondo cui la regola dettata dall'art.1 comma 208 legge 662/96, in base alla quale i soggetti che esercitano contemporaneamente , in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima, e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, dovendosi individuare l'attività prevalente tra i compiti di amministratore della società e il lavoro aziendale, ai fini dell'iscrizione, rispettivamente , nella gestione di cui all'art.2, comma 26, legge 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art.1 comma 203 della legge
662/1996, solo dopo l'accertamento della partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si
pagina 8 di 13 estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Peraltro, la disposizione di cui all'art.12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, norma dichiaratamente di interpretazione autentica ( cfr. Corte Cost.26 gennaio 2012, n.15), prevede che l'art.1 comma 208, legge 662/1996 si interpreti nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti , dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' mentre restano esclusi CP_2
dall'applicazione dell'art.1, comma 208 , legge n.662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art,2, comma 26 della legge n.335/1995.
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento dell'attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre, secondo giurisprudenza di legittimità, che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite n.3240 del
12.2.2010 “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della RL (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta pagina 9 di 13 a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di RL con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui
l'attività del socio di RL, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 (ndr art. 1 legge 662/96) era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di RL e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte
(5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di pagina 10 di 13 lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018; nello stesso senso
Cass. 8474/2017).
Va evidenziato che l'onere della prova circa i requisiti previsti dall'art. 1 comma 203 della Legge n. 662/69 per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, in particolare per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, spetta all'Istituto Previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di pagina 11 di 13 opposizione avverso l'avviso di addebito. OMISSIS.” (Corte appello Milano Lavoro sentenza n. 467/2024).
I testi di parte appellante e tutti dipendenti od ex dipendenti Tes_1 Pt_3 Pt_4
della Delivery RL hanno riferito che il si occupava dei rapporti con i Parte_1
distributori dei giornali e che egli era presente in azienda almeno tre/quattro giorni a settimana.
Le dichiarazioni del rese agli ispettori nel verbale e richiamati nel verbale di Parte_1
accertamento unico, confermano che egli si occupava “di coordinare la distribuzione dei quotidiani, di predisporre gli elenchi contenenti i nominativi e gli indirizzi di consegna che vengono forniti ai distributori affinché provvedano a consegnare i quotidiani ai clienti entro le ore 7:00”.
Tale attività rientra nel quotidiano lavoro di esecuzione dell'attività commerciale della società Delivery Express RL, che risulta svolta dall'appellante in via esclusiva e personale nell'ambito dell'oggetto sociale della azienda, della “distribuzione e la commercializzazione di libri, giornali, riviste eccetera”: appare evidente che l'attività in questione come descritta rientra esattamente nell'espletamento delle mansioni di natura commerciale ulteriori rispetto a quelle di mera amministrazione della società (Cass.
24439/2023).
Pertanto, sotto tale profilo va confermata la posizione dell'appellante ai fini della sua iscrizione alla Gestione commerciante.
Infine, sull'impugnazione della mancata ammissione delle prove testimoniali nel presente giudizio, va detto che all'udienza del 21.10.2022 innanzi il Tribunale nessuna delle parti in giudizio ha contestato l'ordinanza di acquisizione dei verbali di prova testimoniale del giudizio RG 6178/2021, così risultando assentito l'utilizzo delle testimonianze ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non contestate le stesse risultanze dei verbali di prova acquisiti.
pagina 12 di 13 In tal senso il motivo di appello non può essere accolto, dato che da un lato non vi è stata alcuna contestazione sul contenuto dei verbali di prova acquisiti, dall'altro i capitoli di prova formulati dal 1 al 18 alcuni hanno trovato risposta nei verbali acquisiti ed altri sono generici e, comunque, inammissibili perché irrilevanti ai fini del decidere, mentre i cap. 7 e 16 gli unici relativi alla posizione del sono generici e contenenti Parte_1
valutazioni (cap.7) ed irrilevanti (16) sempre ai fini del decidere giacché l'eventuale espletamento delle mansioni di amministratore, non escludono lo svolgimento di attività commerciale in seno alla società.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM
147/2022 come da dispositivo nell'importo ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 925/2025 del Tribunale di Monza;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 23.10.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
368 2021 0005472679 000, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate con il presente ricorso, anche individualmente considerate;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 604/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. REHO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
in PIAZZA MARELLI 12 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. TOMMASELLI
CLARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO
RT ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
pagina 1 di 13 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, Parte_1
Sezione Lavoro, respinta ogni diversa e contraria domanda, richiamate tutte le deduzioni, argomentazione e conclusioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso introduttivo e al relativo giudizio di primo grado, richiamate integralmente le conclusioni, deduzioni e argomentazioni di cui alla giudizio di primo grado, con la declaratoria e pronuncia di riforma integrale della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza, sez. Lavoro, n. 925/2024. nel merito quanto al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008526 del 13.11.2019 dichiarare illegittimo, nullo, invalido e/o comunque privo di effetti il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
in ogni caso, per le ragioni esposte, annullare e/o revocare il verbale di accertamento e notificazione per cui è causa;
e per l'effetto dichiarare infondate le pretese dell' nei confronti del ricorrente come indicate nel verbale e quindi CP_2
respingerle e/o rigettarle anche in relazione, in ogni caso, all'ammontare delle sanzioni applicate anch'esse prive di qualsivoglia motivazione e giustificazione in relazione alla percentuale applicata. quanto all'Avviso di addebito n. 368 2021 0005472679 000 accertare e CP_2
dichiarare illegittimo, nullo, invalido e/o inefficace l'Avviso di addebito n. CP_2
pagina 2 di 13 Per : - Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso in CP_3
appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 925/2024 del Tribunale di Monza e con conseguente:
1. conferma del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008526 del
13.11.2019 e contestuale diffida ai fini dell'iscrizione alla gestione Commercianti CP_2
con decorrenza 1.7.2014
2. conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti a far data dall'1.7.2014
3. conferma dell'avviso di addebito n. 368 20121 0005472679 000, notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 18.12.2021, recante intimazione al pagamento della somma di € 9.203,81 a titolo di contributi e somme aggiuntive di legge dovuti alla gestione commercianti (prima rata emissione 2019.01 contenente contributi e sanzioni dal 7.2014 al 12.2014, dall'1.2015 al 3.2015, dall'1.2016 al
3.2016, dall'1.2017 al 3.2017, dall'1.2018 al 3.2018 e dall'1.2019 al 3.2019), oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 925 del 9.12.2024 il Tribunale di Monza dr.ssa Claudia Lojacono ha rigettato il ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019008526 del 13.11.2029 di avvenuta iscrizione alla gestione commercianti dal
1.7.2014 per l'importo dovuto di € 27.876,90 per contributi e somme aggiuntive.
Al ricorso era riunito il successivo ricorso di opposizione proposto dal ricorrente all'avviso di addebito n. 36820210005472679000 notificato da in data 18.12.2021 CP_2
e fondato sull'avviso di accertamento già impugnato, che parimenti era rigettato dal primo giudice.
Il primo giudice ha ritenuto che da un lato il ricorso era fondato quanto alle mancate garanzie nel corso delle informazioni rilasciate agli ispettori in data 4.6.2019, essendo pagina 3 di 13 mancata l'informativa relativa alle ragioni dell'assunzione di informazione verso la sua persona in quanto l'ispezione era effettuata nei confronti della società Delivery di cui egli era amministratore e socio.
Tuttavia, il primo giudice ha escluso che tali dichiarazioni rese dal ricorrente potessero avere un effetto confessorio essendo mancate le garanzie di informazione, ma potevano al contrario essere considerate a titolo di prove utilizzabili ai fini di accertamento dell'iscrizione obbligatoria dello stesso alla gestione commercianti.
Dunque, il primo giudice conclude che l' ben poteva effettuare accertamenti CP_4
nei confronti del socio della società verso la quale era in corso la verifica, una volta emerse omissioni contributive e di iscrizione alla gestione commercianti.
Nel merito il primo giudice ha confermato la correttezza del verbale di accertamento quanto alla motivazione ed alla pur scarna fonte di prova, risultando provato da la CP_2
sussistenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione commerciati in relazione alle attività esecutive svolte nell'azienda e non solo quelle di amministratore delegato anche con riferimento alle prove orali ed alle dichiarazioni rese dal Presidente del CDA Parte_2
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con articolato ricorso che sostanzialmente deduce la violazione delle norme di garanzia di cui all'art.13 primo comma d. lgs 124/2004 e art. 24 e 97 Cost., in quanto l'appellante non era stato informato nel corso dell'assunzione delle informazioni in data 4.6.2019 da parte degli ispettori della facoltà di farsi assistere da professionisti e così egli avrebbe reso le dichiarazioni senza la dovuta consapevolezza e in violazione dei suoi diritti di garanzia.
Sostiene l'appellante che ove la P.a. avesse voluto indirizzare l'accertamento verso i singoli amministratori avrebbe dovuto notificare loro un verbale di primo accesso le ragioni dell'ispezione sulla loro posizione, che nel caso in esame non era avvenuto giacché il verbale di primo accesso del 29.5.2019 era indirizzato alla sola società
Delivery RL. pagina 4 di 13 Dunque, conclude per l'invalidità dell'accertamento impugnato per l'omessa adozione delle garanzie di legge di avviso di inizio del procedimento amministrativo come statuto dallo statuto del contribuente, norma estesa anche agli accertamenti previdenziali ed assistenziali dall'art. 12 L. 212/2000.
Peraltro, l'appellante rileva che il primo giudice avrebbe errato nel valutare liberamente tali dichiarazioni illegittimamente acquisite dagli ispettori, pur avendole considerate invalide per essere acquisite in violazione del diritto di difesa e del procedimento tipizzato amministrativo.
Impugna la sentenza anche nel passo in cui non ha ritenuto il verbale impugnato insufficientemente motivato ai fini prova degli elementi indicati e le relative fonti di prova, da cui ha concluso per l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti. CP_2
Dunque, mancherebbe l'assolvimento dell'onere della prova da circa la prevalente CP_2
attività commerciale dell'appellante tanto più che le dichiarazioni rese in procedimento parallelo in capo all'altro socio amministratore ed alle testimonianze Parte_2
giudiziali rese in tale altro procedimento, non avrebbero diretto riferimento al Parte_1
ma vi sarebbero dei riferimenti a lui indiretti.
Nel merito l'appellante ribadisce l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione Commercianti, in quanto egli non avrebbe svolto in prevalenza e abitualità attività commerciali, rientrando le sue attività nella attività di amministratore delegato della società, non invece in quelle di gestione esecutiva delle attività commerciali tipiche della società.
Non emergerebbe dal verbale alcuna specifica indicazione di svolgimento di CP_2
attività estranee alla tipica attività gestoria dell'amministratore, né risulta alcuna indagine al fine di accertare tale attività da parte degli Ispettori durante le attività di ispezione.
Impugna la sentenza anche con riferimento al mancato espletamento delle prove orali richieste, limitandosi il primo giudice ad acquisire i verbali di prova assunti nel pagina 5 di 13 procedimento relativo all'altro amministratore peraltro, conclusosi con la Parte_2
sentenza n. 467/2024 di questa Corte di annullamento dei verbali di accertamento impugnati dal . Pt_2
Chiede la riforma della sentenza con annullamento di entrambi gli atti impugnati per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituito in giudizio riportando le dichiarazioni rese dal in sede di CP_2 Pt_2
informazioni innanzi gli ispettori, contesta le allegate violazioni formali del verbale di accertamento e, comunque, deduce che sarebbe competente il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 104/2010.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di appello, di critica alla sentenza impugnata perché pur essendo mancate le garanzie nel corso delle informazioni rilasciate agli ispettori in data
4.6.2019, il primo giudice - esclusa la natura confessoria di tali dichiarazioni - le ha considerate elementi di prova utili da parte di , per accertare lo svolgimento CP_2
dell'attività commerciale dell'appellante in seno alla società.
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale in oggetto pur non rientrando fra quegli atti avente fede privilegiata, avendone escluso il primo giudice tale valenza, pur tuttavia esso costituisce prova attendibile fino a prova contraria del suo contenuto, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando così liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Dunque, il verbale ispettivo costituisce pur sempre un documento oggettivo in cui sono registrate le dichiarazioni e quant'altro, su cui il Giudice ben può trarre gli elementi utili ai fini della decisione come previsto dall'art. 116 c.p.c.
pagina 6 di 13 E' infatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento
(ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (sent. n. 17555 del 10/12/2002).
Nel caso in esame anche i verbali di testimonianza assunti in altro procedimento – pur relativo alla stessa questione qui dibattuta, ma relativa alla posizione di altro diverso amministratore – vanno valutati dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in considerazione della diversa posizione dell'odierno appellante.
L'esame di tali dichiarazioni testimoniali nelle parti in cui i testimoni riferiscono in via incidentale sulla posizione dell'odierno appellante, al fine di confronto delle posizioni dei due amministratori della società, costituiscono elementi di prova indiziaria utili al fine della ricostruzione da parte del giudice nel contesto della situazione di fatto ed ai fini della decisione.
pagina 7 di 13 “Il tema dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per coloro che sono soci e amministratori di una società a responsabilità limitata e svolgono all'interno della medesima la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza secondo quanto previsto dall'art.1 comma 203 legge 662/96, pur in presenza dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge 335/95 quali amministratori della medesima, è stato oggetto di un contrasto di giurisprudenza composto dalla sentenza
n.3240/2010 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, di un successivo intervento del legislatore con l'art.12, comma 11 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e di un ulteriore pronuncia delle sezioni unite n.17076 dell'8 agosto 2011, sotto il profilo della riconducibilità di tale situazione al disposto dell'art.1 comma 208 legge 662/96 .
La Corte di Cassazione con la citata sentenza 3240/10 aveva affermato il principio di diritto secondo cui la regola dettata dall'art.1 comma 208 legge 662/96, in base alla quale i soggetti che esercitano contemporaneamente , in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima, e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, dovendosi individuare l'attività prevalente tra i compiti di amministratore della società e il lavoro aziendale, ai fini dell'iscrizione, rispettivamente , nella gestione di cui all'art.2, comma 26, legge 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art.1 comma 203 della legge
662/1996, solo dopo l'accertamento della partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si
pagina 8 di 13 estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Peraltro, la disposizione di cui all'art.12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, norma dichiaratamente di interpretazione autentica ( cfr. Corte Cost.26 gennaio 2012, n.15), prevede che l'art.1 comma 208, legge 662/1996 si interpreti nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti , dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' mentre restano esclusi CP_2
dall'applicazione dell'art.1, comma 208 , legge n.662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art,2, comma 26 della legge n.335/1995.
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento dell'attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre, secondo giurisprudenza di legittimità, che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite n.3240 del
12.2.2010 “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della RL (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta pagina 9 di 13 a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di RL con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui
l'attività del socio di RL, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 (ndr art. 1 legge 662/96) era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di RL e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte
(5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di pagina 10 di 13 lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018; nello stesso senso
Cass. 8474/2017).
Va evidenziato che l'onere della prova circa i requisiti previsti dall'art. 1 comma 203 della Legge n. 662/69 per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, in particolare per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, spetta all'Istituto Previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di pagina 11 di 13 opposizione avverso l'avviso di addebito. OMISSIS.” (Corte appello Milano Lavoro sentenza n. 467/2024).
I testi di parte appellante e tutti dipendenti od ex dipendenti Tes_1 Pt_3 Pt_4
della Delivery RL hanno riferito che il si occupava dei rapporti con i Parte_1
distributori dei giornali e che egli era presente in azienda almeno tre/quattro giorni a settimana.
Le dichiarazioni del rese agli ispettori nel verbale e richiamati nel verbale di Parte_1
accertamento unico, confermano che egli si occupava “di coordinare la distribuzione dei quotidiani, di predisporre gli elenchi contenenti i nominativi e gli indirizzi di consegna che vengono forniti ai distributori affinché provvedano a consegnare i quotidiani ai clienti entro le ore 7:00”.
Tale attività rientra nel quotidiano lavoro di esecuzione dell'attività commerciale della società Delivery Express RL, che risulta svolta dall'appellante in via esclusiva e personale nell'ambito dell'oggetto sociale della azienda, della “distribuzione e la commercializzazione di libri, giornali, riviste eccetera”: appare evidente che l'attività in questione come descritta rientra esattamente nell'espletamento delle mansioni di natura commerciale ulteriori rispetto a quelle di mera amministrazione della società (Cass.
24439/2023).
Pertanto, sotto tale profilo va confermata la posizione dell'appellante ai fini della sua iscrizione alla Gestione commerciante.
Infine, sull'impugnazione della mancata ammissione delle prove testimoniali nel presente giudizio, va detto che all'udienza del 21.10.2022 innanzi il Tribunale nessuna delle parti in giudizio ha contestato l'ordinanza di acquisizione dei verbali di prova testimoniale del giudizio RG 6178/2021, così risultando assentito l'utilizzo delle testimonianze ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non contestate le stesse risultanze dei verbali di prova acquisiti.
pagina 12 di 13 In tal senso il motivo di appello non può essere accolto, dato che da un lato non vi è stata alcuna contestazione sul contenuto dei verbali di prova acquisiti, dall'altro i capitoli di prova formulati dal 1 al 18 alcuni hanno trovato risposta nei verbali acquisiti ed altri sono generici e, comunque, inammissibili perché irrilevanti ai fini del decidere, mentre i cap. 7 e 16 gli unici relativi alla posizione del sono generici e contenenti Parte_1
valutazioni (cap.7) ed irrilevanti (16) sempre ai fini del decidere giacché l'eventuale espletamento delle mansioni di amministratore, non escludono lo svolgimento di attività commerciale in seno alla società.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM
147/2022 come da dispositivo nell'importo ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 925/2025 del Tribunale di Monza;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 23.10.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
368 2021 0005472679 000, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate con il presente ricorso, anche individualmente considerate;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.