Art. 1.
Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.
Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.