Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12009 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
fore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile;
SEZIONE TERZA CIVILE 1 2009/02 diffamazione a mezzo stampa Composta dagli Ill.m Sigg .G.N. 18591/00 CARBONE - Presidente Dott. Vincento 20390/00 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 23618 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 3202 Rel. Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Ud. 14/12/01 - Consigliere - Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sele sul ricorso proposto da: per diritti €3.10 08 AGO.LA LEOLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUELI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
VI CL;
intimato - e sul 2° ricorso n° 20390/00 proposto da: VI CL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 88, presso lo studio dell'avvocato WILFREDO MAZZINI 2001 VI, che lo difende, giusta delega in atti;
2171 - controricorrente e ricorrente incidentale fru nonchè
contro
RL LEOLUCA;
intimato avverso la sentenza n. 1483/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione I civile emessa 1'1/3/2000, depositata 1'8/05/00; RG.2731/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato WILFREDO VI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20 luglio 1993 EO OR conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, CL ON per ottenerne la condanna al pagamento della somma di due miliardi di lire, che reclamava a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non pa- - trimoniali per la lesione che alla sua reputazione era derivata dal contenuto dell'intervista che il convenu- to, all'epoca Ministro del Commercio Estero, aveva ri- lasciato al quotidiano “Corriere della Sera" e che era stata pubblicata nella edizione del giorno 10 aprile 2 1993. Nell'intervista all'attore si rimproverava di "buttar lì supposizioni e poi costruirci un teorema" e si muoveva l'accusa di rapporti con ambienti mafiosi secondo la seguente espressione: "E poi sono inquietan- ti i voti che prende nei quartieri mafiosi ed i contat- ti colla mafia di cui tace. Come quello col boss Lo Ca- scio che era agli arresti domiciliari" e l'altra: "il dato oggettivo è che OR era a contatto con un ma- fioso di grande spicco". Dette circostanze l'attore qualificava false. Instauratosi il contraddittorio, il costituito con- venuto replicava che le sue affermazioni erano vere;
contestava, perciò, la fondatezza della domanda;
agiva in riconvenzione per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. L'adito tribunale, con sentenza pubblicata il 9 aprile 1997, esclusa la valenza diffamatoria delle al- tre espressioni data la loro natura di critica politi- ca, la riteneva, invece, sussistente in relazione a quelle innanzi esposte, concernenti gli asseriti rap- porti mafiosi dell'attore, e condannava il convenuto a risarcire all'OR il danno morale, in ragione di lire ottanta milioni, ed a pagare le spese del proces- So. 3 que Sulla impugnazione principale di CL ON e su quella incidentale di EO OR provvedeva la Corte d'appello di Roma con sentenza pubblicata in data 8 maggio 2000, la quale, in riforma della decisione del tribunale, rigettava la domanda proposta da EO Or- lando;
rigettava la riconvenzionale avanzata ex art. 96 c.p.c. da CL ON;
compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. La Corte di merito, con allargato scrutinio all'esame del comportamento tenuto dalle parti in causa in base a quanto si ricavava dalle notizie riportate dagli organi di stampa e di informazione, secondo docu- mentazione acquisita al processo, considerava che anche le dichiarazioni cui il tribunale aveva attribuito valenza diffamatoria senza, tuttavia, confrontarle con quelle dell'attore, siccome avrebbe dovuto potevano ricondursi ad espressione di legittima critica e dia- lettica politica. I giudici di appello - aderendo al rilievo formula- secondo cui da tempoto dalla difesa dell'appellante, l'appellato, con dichiarazioni rese alla stampa anche straniera, aveva iniziato ad attaccare con estrema du- rezza il partito politico e la corrente politica cui il ON apparteneva, in particolare accusandoli di es- sere protettori e garanti della impunità della mafia, 4 pur -che aveva appena assassinato VA ON ritene- vano che quanto innanzi emergeva dagli articoli pubbli- cati nel giugno 1992 sui quotidiani "Resto del Carli- "Messaggero", "Stampa" e "Repubblica", il primono", dei quali riferiva di intervista di contenuto analogo rilasciata dall'OR al settimanale tedesco "Stern". - a stare ai comu- Rilevavano che allo stesso tono nicati dell'ANSA del 18.2.193 e del 16.3.1993 - erano stati improntati i discorsi che EO OR aveva tenuto a personalità americane di spicco nonché l'intervista concessa dallo stesso al giornale spagnolo "El Pais". Gli stessi giudici del gravame davano anche atto che, in una intervista al giornale "L'indipendente" nella edizione del giorno 8.4.1993, l'appellato aveva attaccato in via diretta il ministro ON e censu- rato la sua presenza nel Consiglio dei Ministri dato il ruolo essenziale svolto nei rapporti tra l'onorevole AN, da poco coinvolto in una indagine penale re- lativa ad attività mafiosa, con l'onorevole LI, vo- lendo con ciò significare che anche l'appellante era compartecipe dell'attività, che agli stessi veniva at- tribuita. Considerava la Corte di merito che, di conseguenza, con la intervista concessa immediatamente dopo quella 5 и р dell'OR, l'appellante aveva assunto lo stesso tono usato nei suoi confronti dall'appellato, insinuando che costui avesse collegamenti mafiosi, laddove l'OR aveva dato per certo il ruolo essenziale sempre svolto dal ON nei rapporti tra AN e LI, asseri- tamente collusi con la mafia. La reciprocità degli scambi polemici nell'ambito di un annoso scontro politico faceva escludere secondo i -giudici di appello il mero intento diffamatorio per- sonale, che appariva insussistente rispetto alla lotta politica aspra e senza esclusione di colpi, finalizza- ta, per entrambi i protagonisti, a ricercare il consen- SO politico anche attraverso la negazione violenta dell'immagine politica e della stima dell'avversario. In tale contesto il giudice di merito assegnava ri- levante importanza al fatto che l'affermazione del Vi- talone, circa il contatto che l'OR avrebbe avuto con il "boss Lo Cascio", si palesava di evidente e me- diata informazione giornalistica, data l'ampia notizia che i quotidiani "Giornale di Sicilia", "Il Giornale" e "Il Giorno" avevano dato delle dichiarazioni che, in proposito, sarebbero state rese da tale Bahl, detenuto negli Stati Uniti, ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo. Da ciò la sentenza di secondo grado argomentava che l'affermazione dell'appellante 6 non coglieva certamente di sorpresa i lettori, giacchè il contenuto della narrazione del Bahl era già di pub- blico dominio e noto, peraltro, allo stesso OR, che aveva pure provveduto a dare smentita sui medesimi quotidiani;
aggiungeva anche che alla notizia di stampa il ON nulla aveva aggiunto, tanto meno che essa gli fosse derivata da altra qualificata fonte. Osservava ancora la Corte territoriale che la pub- blica opinione, in presenza di situazioni simili alla vicenda in questione, caratterizzate da colpi di scena e da verità affermate e con pari forza negate, era ormai abituata a valutare criticamente espressioni del tipo di quelle alla intervista del ON, mosso dal solo intento del confronto politico;
concludeva, infi- ne, nel senso che la statura dei personaggi coinvolti e la sequenza temporale dei rispettivi comportamenti con fatti politici di assoluto rilievo, quali l'omicidio ON e l'avvio delle indagini nei confronti dell'onorevole AN, giustificavano la più accesa polemica politica nell'esercizio del diritto sancito dall'art. 21 Cost., diretto ad influenzare la opinione pubblica, onde il fatto, ritenuto dal primo giudice diffamatorio, doveva, invece, essere considerato espressione di critica politica. Quanto al gravame incidentale, relativo alla re- 7 zu sponsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la mala fede o la colpa grave dell'OR venivano esclu- se, giacchè i fatti in sé potevano legittimamente pre- starsi ad una diversa valutazione, siccome era avvenuto in primo grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- in base ad unico mezzo di doglianza illustrato an- SO, che da memoria, EO OR. Resiste con controricorso CL ON, che a sua volta avanza ricorso incidentale, che qualifica in parte come subordinato e che affida a tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, impugnazioni distinte della stessa sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico mezzo di doglianza - denunciando la violazione e la erronea interpretazione della norma di cui all'art. 595 cod. pen. Nell'accertamento, in via in- cidentale, del reato ivi previsto, con conseguente vio- lazione della norma di cui all'art. 2043 cod. civ. il ricorrente principale censura la impugnata sentenza, perché essa sarebbe incorsa nell'errore di non tener conto della differenza tra diritto di cronaca e diritto di critica quando aveva ritenuto che la narrazione, CO- di un fatto oggettivo, dell'avvenuto suo incontro me un mafioso di spicco, potesse non essere dimostra- con 8 и р ta. Aggiunge il ricorrente che, ad escludere o sminuire la responsabilità del resistente per avere costui rife- rito fatti non veri, non poteva la Corte di merito con- siderare che, al momento dell'intervista, il fatto era notorio perché la notizia delle presunte accuse a suo carico era stata già resa pubblica dalla stampa. Il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto ritenere che, date le precedenti sue smentite della notizia di stam- pa, riferendo ancora la notizia senza neppure indicarne la fonte, il ricorrente la avallava con l'autorevolezza della sua qualità di ministro della Repubblica, indu- cendo in tal modo il lettore medio a ritenerla corri- spondente al vero. Precisa, inoltre, lo stesso ricorren- te che, una volta accertato il contenuto oggettivamente diffamatorio delle dichiarazioni rese, la esclusione di responsabilità del resistente non poteva derivare nep- pure dalla pretesa esimente della provocazione, sia perché nelle sue difese il ON non aveva mai SO- stenuto di essere stato "personalmente diffamato";B sia perché a carico dello stesso il ricorrente aveva espresso un giudizio politico, ma non la insinuazione di collegamenti mafiosi;
sia perché, comunque, non po- teva considerarsi fatto ingiusto, nel senso di cui all'art. 599, 2° comma, cod. civ., la richiesta, che un uomo politico di parte avversa alla compagine governa- 9 и р tiva avanzi, di allontanamento di un ministro in cari- ca. La complessa ed articolata censura non può essere accolta. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che le va- lutazioni espresse dal resistente circa la distribuzio- ne del consenso elettorale al ricorrente, sia pure nel significato allusivo che eventualmente se ne poteva trarre, rientravano nell'ambito di una critica politica aspra, ma legittima;
aveva, invece, valutato l'altra dichiarazione del resistente circa l'incontro con un personaggio mafioso di spicco da parte del ricorrente, come affermazione di un fatto oggettivamente vero, che dovesse essere giudicato alla stregua del lecito eser- cizio della cronaca e che non poteva ritenersi legitti- mo in quanto non basato su elementi certi di conoscenza o su altra attività di doverosa verifica, tale da pri- vare la condotta dell'agente dell'essenziale elemento psicologico dell'illecito aquiliano lesivo della repu- tazione, nella sua tipizzazione “politica", oltre che del bene personale dell'onore. : La sentenza di secondo grado ha, invece, ritenuto che anche la suddetta dichiarazione si inserisce in una polemica politica "aspra e senza esclusione di colpi che animava i contendenti" nella ricerca del consenso 10 и р popolare anche attraverso "la negazione violenta Coll'immagine popolare anche attraverso la negazione. tiolent dell'immagine politica e della stima dell'altro", sicchè il fatto, che il tribunale aveva definito diffamatorio, i giudici di appello hanno, in- vece, ascritto all'area di espressione della critica politica, argomentando secondo i seguenti passaggi lo- gici:
1. la notizia circa il contatto del ricorrente con un personaggio mafioso era stata di evidente e me- diata informazione giornalistica da parte del resisten- te, secondo rivelazioni che un teste negli U.S.A. avrebbe reso ad un magistrato inquirente italiano;
2. 'affermazione del resistente non coglieva di sorpresa i lettori, essendo già la notizia di pubblico dominio e non avendo ad essa nulla aggiunto lo stesso ricorrente;
3. La pubblica opinione, in contesti del tipo siffatto, era abituata a valutare criticamente questo tipo di notizie, nel riferire le quali il resistente non era stato mosso da altro intento che non fosse sta- to quello del confronto politico. Sulla scriminante della critica politica in tema diffamazione, questa Corte ha già chiarito quali di debbono essere i limiti che la esimente incontra, spe- 11 he T cificando che ciò che elimina l'illiceità della condot- ta è la critica che costituisce bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse pubblico e sociale attribuibile alla criti- Su са stessa, quando si rivolge a soggetti che di sé ri- chiamino l'attenzione dell'opinione pubblica. La critica politica, inoltre, può anche assumere toni aspri, incisivi, pungenti e sinanco paradossalmen- te allusivi rispetto a quelli normalmente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati, sicchè essa può essere anche di parte e non necessariamente obiettiva. Tuttavia secondo quanto questa Corte ha pure già affermato, ribadendo i principi di cui innanzi (da ul- timo: Cass., n. 8734/2000) - anche nella critica poli- tica ciò che determina l'abuso del diritto (e, quindi, ne costituisce un limite al legittimo esercizio) è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi appa- rentemente in discussione, e quindi senza alcuna fina- lità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti in- tesi a trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia. La valutazione, comunque, se sussista esercizio del diritto di critica politica e se questo esercizio sia legittimo, per esserne stati rispettati i limiti, Co- stituisce apprezzamento di merito, che non rientra nei 12 и р compiti di questo giudice di legittimità, quando sussi- sta in proposito adeguata e logica motivazione. Nel caso di specie il giudice di appello, nel ri- spetto dei principi di diritto enunciati, ha inquadrato la vicenda, nel suo complesso, nell'ambito esclusivo della polemica politica tra personaggi di indubbio spessore per l'attenzione che ad essi la pubblica opi- nione portava;
ha rilevato che l'abitudine ad assistere a manifestazioni di aspra polemica, sul tema del feno- meno mafioso nel suo aspetto più grave di pura crimina- lità, nel caso particolare aveva comportato per il pub- sostanziale blico medio dei lettori la opinione di inoffensività della dichiarazione, per il contesto in cui essa si inseriva e per il suo significato di re- azione agli attacchi di analogo contenuto nei confronti del resistente;
ha chiarito come alla notizia appresa dalla stampa il resistente nulla aveva aggiunto di suo, sicchè l'implicito riferimento alla sola fonte giorna- listica di conoscenza era servito anche ad escludere, secondo il giudice di appello, che la qualità di mini- stro- siccome, invece, si assume con il motivo di impu- - fosse servita, in modo volutamente allusivo, gnazione a dare anche sicura parvenza di veridicità al fatto che il teste in U.S.A. avrebbe raccontato. La motivazione suddetta è svolta secondo un "iter" 13 pu logico non contraddittorio e sicuramente convincente, per cui il ricorso principale deve essere rigettato, in tale pronuncia restando assorbiti i motivi del ricorso incidentale, il cui esame il resistente aveva espressa- mente condizionato all'accoglimento della impugnazione principale. La impugnazione incidentale non condizionata con la quale il resistente ON denuncia la violazione di legge circa la disciplina del regolamento delle spe- se processuali del giudizio di primo e di secondo gra- do, che assume non avrebbero dovuto essere compensate deve anch'essa essere rigettata, giacchè la Corte di merito ha esposto logica e pertinente motivazione circa la sussistenza dei giusti motivi di totale compensazio- DOT/29/11 ne. ST 41,32 Ricorrono giusti motivi anche per la compensazione 17943 totale delle spese del presente giudizio di legittimi- tà. P. T. M. La Corte III sezione civile riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14 dicembre 2001. IL PRESID IL CONSIGLIERE EST. ли Depositata in Cancellerie DIRETTORE CANCELLERIA Umberto Cicero 08 AGO, 2002 oggi, ILDIRETTORE DI CANCELLERIA 14 R P E U S berto Citera