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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010156276000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 986/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SI e la Regione Campania chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.01720240010156276000 e degli atti in essa richiamati relativi alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2017.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e il decorso del termine triennale di prescrizione, nonché l'assenza della sottoscrizione del ruolo emesso da parte dell'Ente impositore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - SI che ha contestato la legittimazione passiva in merito alla omessa notifica dell'avviso di accertamento e ha sostenuto la propria estraneità quanto alla formazione del ruolo;
in ordine alla prescrizione ha invocato la sospensione del termine di prescrizione nella vigenza della normativa emergenziale ( art.68 del D.L.n.18 del 2020).
Nessuno si è costituito per la Regione Campania, benché ritualmente citata in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che agli di causa non risulta la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento;
merita, pertanto, accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell'avviso di accertamento.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( cfr. Cass. Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 e n. 14455 del 2025)
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va accolto per nullità dell'atto impugnato. Devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 80,00 oltre accessori di legge , se dovuti, da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010156276000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 986/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SI e la Regione Campania chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.01720240010156276000 e degli atti in essa richiamati relativi alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2017.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e il decorso del termine triennale di prescrizione, nonché l'assenza della sottoscrizione del ruolo emesso da parte dell'Ente impositore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - SI che ha contestato la legittimazione passiva in merito alla omessa notifica dell'avviso di accertamento e ha sostenuto la propria estraneità quanto alla formazione del ruolo;
in ordine alla prescrizione ha invocato la sospensione del termine di prescrizione nella vigenza della normativa emergenziale ( art.68 del D.L.n.18 del 2020).
Nessuno si è costituito per la Regione Campania, benché ritualmente citata in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che agli di causa non risulta la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento;
merita, pertanto, accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell'avviso di accertamento.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( cfr. Cass. Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 e n. 14455 del 2025)
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va accolto per nullità dell'atto impugnato. Devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 80,00 oltre accessori di legge , se dovuti, da distrarre in favore del difensore anticipatario.