Articolo 474 ter del Codice penale
Articolo 435Articolo 474 quater
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15 agosto 2009
Art. 474-ter.

(( (Circostanza aggravante). )) ((Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.))
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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