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15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 474-ter.
(( (Circostanza aggravante). )) ((Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.))
(( (Circostanza aggravante). )) ((Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.))
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- valutazione tenuità del fatto·
- circostanze attenuanti generiche·
- inammissibilità ricorso·
- travisamento della prova·
- concorso di persone nel reato·
- art. 473 cod. pen.·
- art. 131-bis cod. pen.·
- art. 474 cod. pen.·
- art. 474-ter cod. pen.·
- contraffazione marchi