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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1862/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Citro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST HI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n.
40, giusta procura in atti;
OPPONENTE
ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. AR Piazza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), viale
AR OÈ n. 43/A, il quale, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
545/2020, R.g. 1041/2020, emesso in data 29.6.2020 dal Tribunale di Novara, con il quale è stato condannato al pagamento, in favore della parte convenuta, dell'importo complessivo di € 8.664,25, oltre interessi legali e spese, in via di regresso, per il mancato pagamento quota parte delle rate del mutuo fondiario cointestato stipulato in data 14.11.2012.
In particolare, l'opponente ha eccepito: - l'infondatezza della pretesa monitoria per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c.; - l'esistenza di un controcredito per le maggiori somme sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione della ex casa coniugale gravata da mutuo fondiario, nonché per l'acquisto dell'autovettura IA US. Ha dunque domandato, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al rimborso di tali somme, per l'importo di € 27.582,87.
Si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, eccependo, sotto tale ultimo profilo,
l'irripetibilità delle somme, in quanto conferimenti spontanei eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma c.p.c., la causa è stata istruita solo in via documentale.
Dopo un rinvio dovuto ai carichi di ruolo, all'udienza del 18.4.2024 le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto premettere che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali
(Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. Cass. n. 5915/2011, Cass.
n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371/2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
Deve, altresì, richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento". Nella fattispecie per cui è causa, ha allegato e provato Controparte_1 documentalmente (doc. 1 fasc. monitorio) di aver stipulato, in data 14.11.2012, unitamente all'odierno opponente, contratto di mutuo fondiario con per l'importo di € Controparte_2
230.000,00, ai fini dell'acquisto dell'abitazione familiare. In base alle prescrizioni contrattuali, il pagamento delle rate trimestrali posticipate sarebbe avvenuto mediante addebito automatico sul conto corrente n. 102298016 intestato ad entrambi i coniugi, aperto presso l'agenzia di Novara
S. Francesco di Controparte_2
Parte opposta ha, altresì, esposto che, intervenuta la separazione dei coniugi con sentenza n.
78/2017 del Tribunale di Novara, il , dopo il regolare pagamento di alcune rate, aveva Pt_1 omesso di versare la propria quota parte del pagamento delle rate, costringendola a procedere per il recupero forzoso del credito, ottenendo in successione dal Giudice di Pace di Novara e dall'intestato Tribunale tre decreti ingiuntivi – n. 1054/15 D.I. per Euro 1.276,41, n. 1088/16
D.I. per Euro 5.105,62 e n. 1435/17 D.I. per Euro 5.028,30 – tutti non impugnati e azionati esecutivamente con pignoramento dello stipendio e del conto corrente (doc. 2 fasc. monitorio).
Da ultimo, avendo il omesso il pagamento della propria quota delle successive rate Pt_1 trimestrali (nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25), l'odierna opposta aveva nuovamente agito in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo per cui è stata svolta opposizione, per l'importo di €
8.664,25. A sostegno della pretesa monitoria ha prodotto gli estratti del conto corrente bancario da cui è possibile evincere il pagamento dalla stessa effettuato nei confronti della banca mutuante.
Ciò posto, l'opponente non ha in alcun modo contestato l'esistenza del contratto di mutuo fondiario, né ha contestato il proprio inadempimento in ordine al pagamento pro quota delle rate del mutuo.
La contestazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito monitorio si basa, infatti, sulla circostanza secondo cui parte opposta non avrebbe mai posto in compensazione, con le somme alla stessa dovute e già oggetto di procedure esecutive con pignoramento del quinto dello stipendio, il credito del relativo alle spese legali liquidate nel 2015 dalla Pt_1
Corte d'Appello di Torino, nel giudizio di appello avverso la sentenza di separazione, e pari ad €
5.836,48.
Secondo la tesi di parte opponente, avrebbe svolto conteggi errati in Controparte_1 ordine ai rapporti di dare-avere e, nonostante le reiterate richieste in tal senso, non avrebbe fornito al i chiarimenti e la documentazione necessaria. Pt_1
Ebbene, a fronte della produzione del contratto di mutuo fondiario e degli estratti conto anzidetti, tenuto conto della non contestazione sul punto ad opera dell'opponente, il credito azionato deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
La contestazione in merito alla erroneità dei conteggi appare del tutto generica e in ogni caso inconferente, posto il pacifico inadempimento con specifico riguardo alle somme di cui al d.i. opposto. Il pignoramento del quinto dello stipendio risulta, infatti, avvenuto con riguardo a precedenti rate non pagate, oggetto di differenti decreti ingiuntivi con conseguenti procedure esecutive.
Né risulta che il abbia opposto in compensazione nel presente giudizio, in via di Pt_1 eccezione o di domanda riconvenzionale, il credito relativo alle spese legali sopra indicate.
L'unica domanda riconvenzionale svolta ha, infatti, ad oggetto le maggiori somme dallo stesso versate per l'acquisto e la ristrutturazione della ex casa coniugale e per l'acquisto dell'autovettura IA US, nonché le maggiori detrazioni fiscali godute dalla . CP_1
Alla luce delle argomentazioni esposte, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal . Pt_1
Sostiene parte opponente di aver effettuato il pagamento di alcune somme per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare e la relativa ristrutturazione e di essere, pertanto, creditore nei confronti dell'odierna opposta nella misura della metà, per un importo complessivo di €
20.525,00.
A tale importo dovrebbero aggiungersi, poi, le somme versate dal per l'acquisto Pt_1 dell'autovettura IA US (€ 3.557,87 per versamento rate del finanziamento ed € 3.500,00 pari al valore della permuta dell'autovettura Hundai di sua proprietà), di proprietà esclusiva della e dalla stessa alienata trattenendo la totalità delle somme. CP_1
Parte opposta ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, evidenziando che le suddette erogazioni sarebbero avvenute in costanza di matrimonio, prima della separazione dei coniugi, con conseguente irripetibilità in quanto assistite da una causa di liberalità.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico della giurisprudenza secondo cui "Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma
1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018; cfr. Cassazione civile sez. I,
27/05/2015, n.10942; Cassazione civile sez. I, 17/10/2023 n. 28772).
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore in riconvenzionale ha chiesto di accertare che la condotta tenuta dalla nei suoi confronti dall'inizio della crisi CP_1 coniugale integrasse un'ipotesi di ingiuria grave, con conseguente revocazione ex art. 801 c.c. della donazione.
Secondo la tesi attorea l'odierna opposta avrebbe assunto un atteggiamento esasperatamente denigratorio nei confronti del marito, descrivendolo nei diversi atti depositati sia nella separazione che nel successivo divorzio come: fanatico religioso, con una personalità problematica, fortemente instabile, con un ossessione di dominio assoluto sul figlio, con atti di prepotenza e annichilimento della sig.ra . La convenuta avrebbe altresì depositato in CP_1 data 23.6.2014 una denuncia-querela nei suoi confronti, poi archiviata.
In punto di diritto, va premesso che il legislatore disciplina all'art. 801 c.c. la specifica ipotesi di revocazione per ingratitudine, quale rimedio posto a tutela degli interessi preminentemente morali del donante, che assumono rilevanza con la formalizzazione dell'atto di donazione (cfr.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 15/06/2012, n. 9915).
In base alla previsione di cui all'art. 801 c.c., la revocazione per ingratitudine si giustifica, oltre che al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 463, nn. 1, 2 e 3, c.c., anche nel caso in cui il donatario si sia reso responsabile di ingiuria grave verso il donante ovvero abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o abbia rifiutato di corrispondergli gli alimenti dovuti.
Ritiene pacificamente la giurisprudenza che l'ingiuria grave richiesta ex art. 801 c.c., pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si distacchi dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e si caratterizzi per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante. Trattasi di condotte suscettibili di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante e contrastare con il comune senso di riconoscenza, essendo espressive di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (cfr. Cass.
10.10.2018, n. 24965; Cass. 15.12.2016, n. 25890; recentemente, Cassazione civile sez. II,
29/04/2022, n.13544; Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, n. 32682).
Come chiarito dall'art. 802 c.c., la domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che legittima la revocazione. Nel caso di specie, alcuna eccezione di decadenza è stata spiegata dalla convenuta in riconvenzionale (cfr. Cass. n. 3035/2025).
Tanto premesso, l'applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate non consente di ravvisare nelle condotte imputate alla convenuta in riconvenzionale un'oggettiva avversione verso il donante, idonea a giustificare il pentimento di quest'ultimo rispetto al compiuto atto di liberalità. La revoca della donazione per ingratitudine sotto il profilo della ingiuria grave richiede una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità. Per contro gli allegati comportamenti della donataria, pur potendo comprensibilmente comportare dolorose reazioni nell'animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo e non giustificano, pertanto, la revoca della donazione elargita in epoca anteriore.
La decisione della signora di sporgere denuncia-querela non può essere ritenuta una CP_1 manifestazione di grave ingiuria, “espressione di una perversa animosità”, quanto piuttosto l'esercizio di un diritto a propria tutela.
Attesa la finalità propria della denuncia-querela – ovverosia attivare l'esercizio dell'azione penale a tutela di situazioni potenzialmente costituenti reato o percepite come tali – non è possibile affermare che la stessa abbia voluto ingiuriare gravemente il marito, dovendosi piuttosto ritenere che la convenuta pensasse che le condotte descritte potessero costituire reato e potessero essere perseguite, ritenendo, evidentemente, lesi dei propri diritti.
D'altronde, come rilevato dal Giudice nel decreto di archiviazione emesso su richiesta del P.M.,
“la situazione di tensione fortissima tra i due coniugi separandi” era da ritenersi tale “da spiegare l'atteggiamento tenuto dall'indagato nei confronti della persona offesa” e l'archiviazione è stata disposta per tenuità del fatto, in quanto “l'instaurarsi di un giudizio penale altro effetto non avrebbe che quello di inasprire ulteriormente i rapporti”.
Occorre, invero, contestualizzare le offese stigmatizzate, che parte attrice in riconvenzionale afferma integranti le ingiurie sottese alla revocazione della donazione.
Il contenuto degli atti depositati nel giudizio di separazione dei coniugi nell'interesse della sig.ra non appare disvelare un sentimento di avversione e persistente animosità nei confronti CP_1 del , ma si presenta non dissimile dai tanti procedimenti in tale materia connotati da una Pt_1 grave situazione di crisi familiare, in presenza di forti tensioni tra i coniugi.
Ebbene, l'ingiuria, per assurgere a causa di revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere espressione di un sentimento di avversione nei confronti del donante connotato da un carattere di durevolezza, non apparendo a tal fine sufficiente l'aggressione che si esaurisca in un singolo episodio e che possa trovare spiegazione in un clima di acceso contrasto sorto per una specifica situazione (Tribunale Napoli sez. VIII, 07/07/2011).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come il livello di scontro tra le parti appaia obiettivamente molto alto, come evidenziato dallo stesso attore in riconvenzionale in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e si collochi nell'ambito della crisi coniugale che ha portato alla separazione e poi al divorzio. Parimenti infondata è la domanda relativa alla maggiore detrazione delle spese goduta dalla rispetto al marito, così come formulata dalla parte opponente, per assoluta genericità CP_1 delle censure e difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate, secondo la nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2020 emesso dal Tribunale di Novara, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge).
Così deciso in Novara, in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Citro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1862 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST HI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n.
40, giusta procura in atti;
OPPONENTE
ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. AR Piazza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), viale
AR OÈ n. 43/A, il quale, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
545/2020, R.g. 1041/2020, emesso in data 29.6.2020 dal Tribunale di Novara, con il quale è stato condannato al pagamento, in favore della parte convenuta, dell'importo complessivo di € 8.664,25, oltre interessi legali e spese, in via di regresso, per il mancato pagamento quota parte delle rate del mutuo fondiario cointestato stipulato in data 14.11.2012.
In particolare, l'opponente ha eccepito: - l'infondatezza della pretesa monitoria per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c.; - l'esistenza di un controcredito per le maggiori somme sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione della ex casa coniugale gravata da mutuo fondiario, nonché per l'acquisto dell'autovettura IA US. Ha dunque domandato, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al rimborso di tali somme, per l'importo di € 27.582,87.
Si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, eccependo, sotto tale ultimo profilo,
l'irripetibilità delle somme, in quanto conferimenti spontanei eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma c.p.c., la causa è stata istruita solo in via documentale.
Dopo un rinvio dovuto ai carichi di ruolo, all'udienza del 18.4.2024 le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto premettere che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali
(Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. Cass. n. 5915/2011, Cass.
n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371/2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
Deve, altresì, richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento". Nella fattispecie per cui è causa, ha allegato e provato Controparte_1 documentalmente (doc. 1 fasc. monitorio) di aver stipulato, in data 14.11.2012, unitamente all'odierno opponente, contratto di mutuo fondiario con per l'importo di € Controparte_2
230.000,00, ai fini dell'acquisto dell'abitazione familiare. In base alle prescrizioni contrattuali, il pagamento delle rate trimestrali posticipate sarebbe avvenuto mediante addebito automatico sul conto corrente n. 102298016 intestato ad entrambi i coniugi, aperto presso l'agenzia di Novara
S. Francesco di Controparte_2
Parte opposta ha, altresì, esposto che, intervenuta la separazione dei coniugi con sentenza n.
78/2017 del Tribunale di Novara, il , dopo il regolare pagamento di alcune rate, aveva Pt_1 omesso di versare la propria quota parte del pagamento delle rate, costringendola a procedere per il recupero forzoso del credito, ottenendo in successione dal Giudice di Pace di Novara e dall'intestato Tribunale tre decreti ingiuntivi – n. 1054/15 D.I. per Euro 1.276,41, n. 1088/16
D.I. per Euro 5.105,62 e n. 1435/17 D.I. per Euro 5.028,30 – tutti non impugnati e azionati esecutivamente con pignoramento dello stipendio e del conto corrente (doc. 2 fasc. monitorio).
Da ultimo, avendo il omesso il pagamento della propria quota delle successive rate Pt_1 trimestrali (nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25), l'odierna opposta aveva nuovamente agito in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo per cui è stata svolta opposizione, per l'importo di €
8.664,25. A sostegno della pretesa monitoria ha prodotto gli estratti del conto corrente bancario da cui è possibile evincere il pagamento dalla stessa effettuato nei confronti della banca mutuante.
Ciò posto, l'opponente non ha in alcun modo contestato l'esistenza del contratto di mutuo fondiario, né ha contestato il proprio inadempimento in ordine al pagamento pro quota delle rate del mutuo.
La contestazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito monitorio si basa, infatti, sulla circostanza secondo cui parte opposta non avrebbe mai posto in compensazione, con le somme alla stessa dovute e già oggetto di procedure esecutive con pignoramento del quinto dello stipendio, il credito del relativo alle spese legali liquidate nel 2015 dalla Pt_1
Corte d'Appello di Torino, nel giudizio di appello avverso la sentenza di separazione, e pari ad €
5.836,48.
Secondo la tesi di parte opponente, avrebbe svolto conteggi errati in Controparte_1 ordine ai rapporti di dare-avere e, nonostante le reiterate richieste in tal senso, non avrebbe fornito al i chiarimenti e la documentazione necessaria. Pt_1
Ebbene, a fronte della produzione del contratto di mutuo fondiario e degli estratti conto anzidetti, tenuto conto della non contestazione sul punto ad opera dell'opponente, il credito azionato deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
La contestazione in merito alla erroneità dei conteggi appare del tutto generica e in ogni caso inconferente, posto il pacifico inadempimento con specifico riguardo alle somme di cui al d.i. opposto. Il pignoramento del quinto dello stipendio risulta, infatti, avvenuto con riguardo a precedenti rate non pagate, oggetto di differenti decreti ingiuntivi con conseguenti procedure esecutive.
Né risulta che il abbia opposto in compensazione nel presente giudizio, in via di Pt_1 eccezione o di domanda riconvenzionale, il credito relativo alle spese legali sopra indicate.
L'unica domanda riconvenzionale svolta ha, infatti, ad oggetto le maggiori somme dallo stesso versate per l'acquisto e la ristrutturazione della ex casa coniugale e per l'acquisto dell'autovettura IA US, nonché le maggiori detrazioni fiscali godute dalla . CP_1
Alla luce delle argomentazioni esposte, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal . Pt_1
Sostiene parte opponente di aver effettuato il pagamento di alcune somme per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare e la relativa ristrutturazione e di essere, pertanto, creditore nei confronti dell'odierna opposta nella misura della metà, per un importo complessivo di €
20.525,00.
A tale importo dovrebbero aggiungersi, poi, le somme versate dal per l'acquisto Pt_1 dell'autovettura IA US (€ 3.557,87 per versamento rate del finanziamento ed € 3.500,00 pari al valore della permuta dell'autovettura Hundai di sua proprietà), di proprietà esclusiva della e dalla stessa alienata trattenendo la totalità delle somme. CP_1
Parte opposta ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, evidenziando che le suddette erogazioni sarebbero avvenute in costanza di matrimonio, prima della separazione dei coniugi, con conseguente irripetibilità in quanto assistite da una causa di liberalità.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico della giurisprudenza secondo cui "Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma
1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018; cfr. Cassazione civile sez. I,
27/05/2015, n.10942; Cassazione civile sez. I, 17/10/2023 n. 28772).
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore in riconvenzionale ha chiesto di accertare che la condotta tenuta dalla nei suoi confronti dall'inizio della crisi CP_1 coniugale integrasse un'ipotesi di ingiuria grave, con conseguente revocazione ex art. 801 c.c. della donazione.
Secondo la tesi attorea l'odierna opposta avrebbe assunto un atteggiamento esasperatamente denigratorio nei confronti del marito, descrivendolo nei diversi atti depositati sia nella separazione che nel successivo divorzio come: fanatico religioso, con una personalità problematica, fortemente instabile, con un ossessione di dominio assoluto sul figlio, con atti di prepotenza e annichilimento della sig.ra . La convenuta avrebbe altresì depositato in CP_1 data 23.6.2014 una denuncia-querela nei suoi confronti, poi archiviata.
In punto di diritto, va premesso che il legislatore disciplina all'art. 801 c.c. la specifica ipotesi di revocazione per ingratitudine, quale rimedio posto a tutela degli interessi preminentemente morali del donante, che assumono rilevanza con la formalizzazione dell'atto di donazione (cfr.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 15/06/2012, n. 9915).
In base alla previsione di cui all'art. 801 c.c., la revocazione per ingratitudine si giustifica, oltre che al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 463, nn. 1, 2 e 3, c.c., anche nel caso in cui il donatario si sia reso responsabile di ingiuria grave verso il donante ovvero abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o abbia rifiutato di corrispondergli gli alimenti dovuti.
Ritiene pacificamente la giurisprudenza che l'ingiuria grave richiesta ex art. 801 c.c., pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si distacchi dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e si caratterizzi per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante. Trattasi di condotte suscettibili di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante e contrastare con il comune senso di riconoscenza, essendo espressive di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (cfr. Cass.
10.10.2018, n. 24965; Cass. 15.12.2016, n. 25890; recentemente, Cassazione civile sez. II,
29/04/2022, n.13544; Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, n. 32682).
Come chiarito dall'art. 802 c.c., la domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che legittima la revocazione. Nel caso di specie, alcuna eccezione di decadenza è stata spiegata dalla convenuta in riconvenzionale (cfr. Cass. n. 3035/2025).
Tanto premesso, l'applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate non consente di ravvisare nelle condotte imputate alla convenuta in riconvenzionale un'oggettiva avversione verso il donante, idonea a giustificare il pentimento di quest'ultimo rispetto al compiuto atto di liberalità. La revoca della donazione per ingratitudine sotto il profilo della ingiuria grave richiede una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità. Per contro gli allegati comportamenti della donataria, pur potendo comprensibilmente comportare dolorose reazioni nell'animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo e non giustificano, pertanto, la revoca della donazione elargita in epoca anteriore.
La decisione della signora di sporgere denuncia-querela non può essere ritenuta una CP_1 manifestazione di grave ingiuria, “espressione di una perversa animosità”, quanto piuttosto l'esercizio di un diritto a propria tutela.
Attesa la finalità propria della denuncia-querela – ovverosia attivare l'esercizio dell'azione penale a tutela di situazioni potenzialmente costituenti reato o percepite come tali – non è possibile affermare che la stessa abbia voluto ingiuriare gravemente il marito, dovendosi piuttosto ritenere che la convenuta pensasse che le condotte descritte potessero costituire reato e potessero essere perseguite, ritenendo, evidentemente, lesi dei propri diritti.
D'altronde, come rilevato dal Giudice nel decreto di archiviazione emesso su richiesta del P.M.,
“la situazione di tensione fortissima tra i due coniugi separandi” era da ritenersi tale “da spiegare l'atteggiamento tenuto dall'indagato nei confronti della persona offesa” e l'archiviazione è stata disposta per tenuità del fatto, in quanto “l'instaurarsi di un giudizio penale altro effetto non avrebbe che quello di inasprire ulteriormente i rapporti”.
Occorre, invero, contestualizzare le offese stigmatizzate, che parte attrice in riconvenzionale afferma integranti le ingiurie sottese alla revocazione della donazione.
Il contenuto degli atti depositati nel giudizio di separazione dei coniugi nell'interesse della sig.ra non appare disvelare un sentimento di avversione e persistente animosità nei confronti CP_1 del , ma si presenta non dissimile dai tanti procedimenti in tale materia connotati da una Pt_1 grave situazione di crisi familiare, in presenza di forti tensioni tra i coniugi.
Ebbene, l'ingiuria, per assurgere a causa di revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere espressione di un sentimento di avversione nei confronti del donante connotato da un carattere di durevolezza, non apparendo a tal fine sufficiente l'aggressione che si esaurisca in un singolo episodio e che possa trovare spiegazione in un clima di acceso contrasto sorto per una specifica situazione (Tribunale Napoli sez. VIII, 07/07/2011).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come il livello di scontro tra le parti appaia obiettivamente molto alto, come evidenziato dallo stesso attore in riconvenzionale in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e si collochi nell'ambito della crisi coniugale che ha portato alla separazione e poi al divorzio. Parimenti infondata è la domanda relativa alla maggiore detrazione delle spese goduta dalla rispetto al marito, così come formulata dalla parte opponente, per assoluta genericità CP_1 delle censure e difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate, secondo la nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2020 emesso dal Tribunale di Novara, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge).
Così deciso in Novara, in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro