Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 4631
CASS
Sentenza 1 dicembre 2004

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Non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei relativi decreti di autorizzazione emessi ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., a suo tempo non trasmessi neppure al giudice per le indagini preliminari a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare, e successivamente acquisiti dallo stesso tribunale del riesame (nella specie, su eccezione formulata dalla difesa).

Qualora il tribunale del riesame ritenga opportuno acquisire i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, nulla impone che gli stessi siano messi a disposizione delle parti nel rispetto del termine di almeno tre giorni prima dell'udienza, essendo tale termine stabilito dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. unicamente per la comparizione delle parti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 4631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4631
Data del deposito : 1 dicembre 2004

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