Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
È legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare adottato dal giudice nel corso del giudizio abbreviato in relazione al rinvio disposto su richiesta del difensore per apprestare la difesa a seguito di modificazione dell'imputazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il termine di cui all'art. 441 bis, comma terzo, cod. proc. pen. non è equiparabile al termine a difesa previsto dall'art. 519 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 44943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44943 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3674
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021236/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OT SC, N. IL 30/05/1973;
avverso ORDINANZA del 29/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Rilevato che, nel corso del giudizio abbreviato, con ordinanza 17.4.2007 il Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sospendeva i termini di custodia cautelare nei confronti di OT AN, in quanto disponeva il rinvio dell'udienza per l'esigenza della difesa di apprestare le difese in riferimento alla nuova imputazione effettuata dal P.M.;
che il tribunale di Napoli, in data 29.5.2007,rigettava l'appello avverso l'ordinanza che aveva sospeso i termini di custodia cautelare, assumendo che il rinvio disposto su richiesta della difesa non rientrava nella concessione dei termini a difesa in senso proprio, come indicati dall'art. 304 c.p.p., posto che solo l'art.519 c.p.p., prevedeva solo per il dibattimento i termini a difesa in caso di contestazione suppletiva;
che avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il OT deducendo violazione di legge in quanto la sospensione dei termini di custodia cautelare non è mai prevista quando il processo (anche in sede abbreviata) è rinviato per la concessione dei termini a difesa.
Dal coordinamento dell'art. 304, comma 1, lett. a) e c) bis, art. 441 comma 1 e 3, art. 441 bis, comma 3, si deduce che per il caso in oggetto non è previsto alcun termine a difesa (non è a questo equiparabile l'assegnazione del termine di cui al comma 3 del cit. art. 441 bis previsto in relazione ai commi 1) e 2).
Di conseguenza il tribunale ha ritenuto, correttamente, che si comunichi ex art. 94 disp. att. c.p.p., ritualmente il Gip ha disposto la sospensione dei termini di custodia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007