Sentenza 18 maggio 2007
Massime • 1
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione del reato soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
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Svolgimento del processo 1. - Con sentenza resa in data 11.11.2008, il tribunale di Lecce ha condannato V.M. alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa in relazione a un reato concernente il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS). Con sentenza in data 14.10.2011, la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata la responsabilità dell'imputato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta in quella di cinque anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. Con sentenza in data 21.6.2012, questa Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2007, n. 26008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26008 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 18/05/2007
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 605
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 014775/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) CI MA N. IL 06/05/1948;
avverso SENTENZA del 10/10/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 19 Febbraio 2002 il Tribunale di Trani dichiarava non doversi procedere nei confronti di CI RO in ordine al reato di usura, perché estinto per intervenuta prescrizione.
In accoglimento del successivo gravame - con cui il NI aveva chiesto l'assoluzione piena in presenza della prova positiva dell'assenza di responsabilità, o in subordine per insufficienza o contraddittorietà della prova, ex art. 530 c.p.c., comma 2 - la Corte d'appello di Bari, assolveva il NI dal reato perché il fatto non sussiste.
Motivava che anche la formula di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova doveva prevalere sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione e che, nella specie, le manchevolezze probatorie emergevano evidenti dagli atti, per le ragioni addotte nell'atto d'appello.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, che, dopo aver posto l'esatto principio di diritto secondo cui l'assoluzione nel merito ex art. 129 cpv. cod. proc. pen. esigeva la semplice constatazione dell'assenza di prova della responsabilità, aveva poi assimilato tale evenienza alla valutazione di insufficienza o contraddittorietà della prova ex art. 530 c.p.p., comma 2: qual'era raggiungibile solo dopo un esame ponderato degli atti. Inoltre, il giudice di secondo grado aveva operato un richiamo integrale ai motivi d'impugnazione, a sostegno del convincimento espresso, senza sottoporli ad autonoma verifica di fondatezza.
All'udienza del 18 maggio 2007 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti. In linea di principio, per quanto non manchino precedenti di questa Corte che ritengono ammissibile l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, in quanto prevalente sulla dichiarazione di estinzione ex art. 129 c.p.p. (Cass., sez. 2, 5 Marzo 2004, n. 18891) questo collegio aderisce alla tesi contraria, pure presente (Cass., sez. 6, 5 Marzo 2004, n. 26027; Cass., sez. 3, 10 Aprile 2003, n. 24781;
Cass., sez. 6, 30 Settembre 2003, n. 40339; Cass., sez. 3, 19 Marzo 2003, n. 21994; Cass., sez. 3, 24 Aprile 2002, n. 20807), secondo cui la formula assolutoria prevalente sulla dichiarazione d'improcedibilità per prescrizione presuppone, come del resto enunciato dalla stessa Corte d'appello di Bari, la mera rilevazione delibatoria - e cioè in sostanza, un'attività ricognitiva de visu, più che valutativa - dell'assoluta assenza della prova della colpevolezza, o per contro, della prova positiva dell'innocenza dell'imputato. Contraddittorietà ed insufficienza della prova esigono invece, per definizione, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze probatorie : che potrebbero anche essere di pari valenza e quindi condurre, in un giudizio a cognizione piena, alla formula assolutoria in base al principio "in dubio pro reo". Ma siffatto raffronto critico è incompatibile con il requisito dell'evidenza piena, ictu oculi percepibile, dell'assenza di prova a carico, che giustifica l'assoluzione nel merito, senza infirmare il principio di economia processuale cui è informata l'immediata declaratoria di improcedibilità per una causa di estinzione del reato, ex art. 129 cod. proc. pen.. Per di più, la Corte d'appello di Bari ha affermato, in concreto, l'insufficienza della prova sulla base di una pedissequa relatio ai motivi di gravame: e cioè, ad un atto di parte che non può essere acriticamente recepito nella sua indistinta interezza dal giudice, senza una disamina del suo fondamento. Tanto più necessaria alla luce della struttura dell'atto di appello del NI, contenente, in principalità, la richiesta di assoluzione piena ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 1. In tal modo, la motivazione per relationem si palesa perfino perplessa, perché indiscriminatamente adesiva ad allegazioni diverse, esposte in via gradata.
La sentenza dev'essere quindi annullata senza rinvio e dichiarato estinto il reato per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2007