Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza - anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 2001 - ben può costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell'udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, purché l'imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio di funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur non avendo l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l'adozione di un'ordinanza con cui il giudice esercita il potere di verificare l'impedimento dell'imputato a comparire in udienza, addotto con riferimento all'attività di parlamentare e non provato in modo idoneo dall'imputato medesimo, rappresenti comportamento macroscopicamente anomalo e settario, valutabile come sintomatico di grave inimicizia, idonea a fondare un'istanza di ricusazione del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2002, n. 7798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7798 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 18/02/2002
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 422
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. 26394/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI RE n. a Reggio Calabria il 21.10.1934
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Milano, emessa in data 16.5.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. G. Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva
1. Svolgimento del processo
1. 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata dall'imputato RE TI nei confronti del Collegio della 4^ sezione del tribunale di Milano, dinanzi al quale è in corso il processo penale n. 1600/2000.
Nella dichiarazione di inammissibilità, la Corte - rilevato che la ricusazione era riferita ad ipotesi di inimicizia grave desunta- da comportamenti processuali (e precisamente la pronunzia di due ordinanze in data 7 maggio 2001), così gravemente e macroscopicamente anomali da dare l'oggettiva impressione che il Collegio agisse in assenza di serenità, obiettività di giudizio ed imparzialità - ha escluso la ricorrenza delle condizioni indicate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 316/2000, TI), ossia di aspetti del comportamento processuale talmente anomali e settari da doverli ritenere manifestazione di grave inimicizia nei confronti dell'imputato.
La corte milanese ha ciò ritenuto considerando, per un verso, che rientra nel potere/dovere del giudice di accertare direttamente alla fonte la veridicità dello stato di fatto dedotto come impedimento a comparire di qualsiasi imputato (nella specie, la presenza a Montecitorio per partecipare alla seduta della Camera, convocata per conversione di un decreto legge); per altro verso, che non sussiste alcuna contraddittorietà tra le due ordinanze adottate dal tribunale il 7 maggio 2001, essendo divenuto inutile, in relazione all'ora ormai maturata, l'accertamento della presenza del deputato TI nell'aula della Camera al momento delle votazioni, sussistendo una diversa ragione che oramai determinava il rinvio dell'udienza. Il giudice di merito ha concluso osservando che il richiamo a precedenti ordinanze è irrilevante in quanto - anche se considerate unitamente a quelle che hanno indotto l'imputato a ricusare il Collegio - esse non denotano ne' pregiudizio ne' inimicizia, essendo finalizzate a garantire lo svolgimento del dibattimento in tempi ragionevoli.
1.2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, tramite i suoi difensori, e, sotto la rubrica "mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza e erronea applicazione della legge penale", censura la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, adottata dalla corte d'appello "senza avere compiuto un'effettiva disamina dei contenuti della stessa, ossia senza avere affrontato e vagliato in maniera analitica il merito delle doglianze che erano stata dettagliatamente segnalate nell'atto di ricusazione, ovvero facendo ricorso ad argomenti capziosi e contraddittori". Più specificamente, si censura la prima parte della motivazione dell'ordinanza impugnata per avere il giudice di merito glissato sui punti decisivi delle doglianze mosse all'operato del giudice ricusato", e precisamente sul dedotto contrasto tra l'accertamento disposto con la prima ordinanza (conferma, tramite la cancelleria, della fissazione della seduta della Camera dei deputati) e l'ordinanza adottata nell'udienza del 22.12.2000. Con riferimento alla seconda parte dell'ordinanza impugnatà, il ricorrente deduce mancanza e illogicità manifesta della motivazione per avere il giudice d'appello omesso di rilevare la contraddizione rilevabile nella condotta del Collegio ricusato, il quale, dopo avere verificato (in esecuzione della prima ordinanza) che effettivamente la seduta della Camera era fissata per le ore 12 di quello stesso giorno, anziché disporre il rinvio dell'udienza per l'accertato assoluto impedimento dell'imputato, aveva disposto "il rinvio 'per ragioni di opportunita'', non prima di avere premesso, poche righe sopra, 'che non ci si trovi di fronte ad una ipotesi attuale di legittimo impedimento', e ciò per il solo fatto che ancora non fossero giunte le ore 12 - orario di inizio delle votazioni".
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. La precedente decisione di questa Corte (n. 316/2000, TI, rv 215740) - intervenuta su impugnazione del medesimo imputato in procedimento di ricusazione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano e sulla quale il ricorrente ha ritenuto di fondare l'istanza di ricusazione del Collegio giudicante e il ricorso per cassazione oggi esaminato - afferma che, per poter assumere la condotta endoprocessuale a motivo di ricusazione del giudice, il comportamento di quest'ultimo deve presentare "aspetti talmente 'anomalì e 'settari' da doverlo considerare necessariamente, sul piano logico, manifestazione di una grave inimicizia verso l'imputato". Ciò deve risultare, specifica la sentenza, "non da mere impressioni o supposizioni della parte, ma da precisi e inequivoci fatti, indicativi della 'malafede' e del 'calcolato pregiudizio' del giudice". In tale decisione, è stato inoltre precisato che "la grave inimicizia del magistrato... (deve) trovare ancoraggio... in dati di fatto concreti e ben precisi estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa, che deve solo costituire un sintomatico momento dimostrativo - per induzione - della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione". Nel caso in esame, a fondamento della richiesta non sono stati addotti dati di fatto estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, ma soltanto atti e decisioni processuali, espressive - secondo la prospettazione del ricusante e del ricorrente - di pregiudizio e di ostilità preconcetta verso l'imputato. Ma oltre a questa constatazione, che già di per sè esclude la sussistenza dei presupposti della ricusazione, questa Corte rileva che, nel comportamento processuale del Collegio ricusato, risultano del tutto assenti sia aspetti anomali sia fatti indicativi di "malafede" e di "calcolato pregiudizio" del giudice.
2.2. Per valutare la correttezza o l'anomalia delle ordinanze adottate dal Collegio giudicante il 7 maggio 2001, assunte a base dell'istanza di ricusazione e del successivo ricorso avverso l'ordinanza che ne ha dichiarato l'inammissibilità, il parametro non può che essere la conformità o meno di esse alla normativa e alla giurisprudenza in tema di impedimento dell'imputato a comparire. È, infatti, pacifico che, al di fuori delle ipotesi tassative di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, "trovano applicazione, nei confronti dell'imputato parlamentare, le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali", tra cui "le regole che sanciscono il diritto dell'imputato di partecipare alle udienze, e la correlativa previsione di rinvio dell'udienza in caso impossibilità assoluta per l'imputato di essere presente per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento" (Corte cost., sentenza n. 225/2001). In tale decisione, la Corte costituzionale ha ribadito che compete al giudice applicare le comuni regole processuali in tema di legittimo impedimento anche nei confronti dell'imputato parlamentare ed ha evidenziato il dovere, nell'apprezzare l'assolutezza o meno dell'impedimento invocato per chiedere il rinvio dell'udienza, di tenere conto "non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni".
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che questo Collegio condivide, l'imputato che intende allegare la propria assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento ha l'onere di dare prova piena della sussistenza delle condizioni che legittimano o impongono il rinvio del dibattimento, e tale prova non può essere fornita da una certificazione generica o incompleta ne' è configurabile, in capo all'organo giudiziario, alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di verificare l'effettiva sussistenza dello stato di fatto dedotto come impedimento a comparire. (v., tra le tante, Cass. n. 9712/1995, Primavera, rv 202349; n. 11667/1997, Sgarbi, rv 209263:; 8305/1990, Di Domenico, rv 184596; nonché, con riferimento a impedimento dedotto da parlamentare, n. 13710/80, Pisanò, rv 147150). Tenuto conto delle puntualizzazioni operate dalla Corte costituzionale nella indicata sentenza, occorre precisare che la partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza ben può costituire legittimo impedimento per fondare la richiesta di rinvio del dibattimento da parte dell'imputato parlamentare. Poiché la legge (art. 486 comma 1 c.p.p. vecchio testo e art. 420 - ter comma 1 c.p.p.) prescrive che il giudice disponga il rinvio ad una nuova udienza quando "risulta" che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, l'imputato membro del parlamento, direttamente o tramite il difensore, al momento della richiesta di rinvio, deve fornire idonea prova dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio di funzioni parlamentari.
Quando tale prova sia insufficiente o attualmente impossibile, come nel caso in cui l'impedimento venga addotto con riferimento a momento futuro rispetto alla presentazione della richiesta di rinvio, poiché l'impedimento è connesso all'esercizio delle funzioni parlamentari e non alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur senza averne l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento.
2.3. Dallo stesso contenuto del ricorso in esame, emerge che la dimostrazione dell'impedimento non risultava all'inizio dell'udienza del 7 maggio 2001, non potendosi ritenere valida e piena prova, anche in considerazione della straordinarietà della seduta, per essere già intervenuto il provvedimento presidenziale di scioglimento delle Camere, ne' le notizie di stampa ne' il telegramma del funzionario parlamentare (su quest'ultimo profilo, si veda Cass. n. 13710/ 1980, Pisanò, cit., che ha ritenuto legittimo il diniego del rinvio del dibattimento richiesto dal difensore di un imputato parlamentare mediante l'esibizione di un telegramma dal quale l'imputato medesimo risultava "impegnato in lavori parlamentari").
Il fatto che il Collegio giudicante abbia ritenuto di verificare la sussistenza dell'impedimento, allegato ma non compiutamente provato, lungi dal costituire anomalo comportamento processuale, rappresenta la dimostrazione della disponibilità del tribunale a darsi carico delle esigenze parlamentari e di quelle dell'imputato. L'accertamento sulla fissazione della seduta, tuttavia, non costituiva prova della presenza del deputato TI nella sede della Camera, anch'essa indispensabile, per quanto sopra detto, ai fini della valutazione dell'impedimento. Ma poiché era stabilito che l'udienza avrebbe avuto termine tra le ore 12,30 e le 13, considerata l'ora ormai prossima a quel termine finale, l'accertamento sulla effettiva partecipazione del parlamentare alla seduta della Camera, che sarebbe iniziata alle ore 12, diventava inutile. Il Collegio pertanto rinviò per ragioni di opportunità, così realizzando il risultato di consentire al deputato di esercitare le funzioni parlamentari senza rimanere assente dall'udienza dibattimentale a cui aveva manifestato di non voler rinunziare.
Nè l'asserito contrasto tra le predette decisioni, adottate in relazione a seduta della Camera non programmata perché convocata in periodo di scioglimento del Parlamento, e l'ordinanza adottata nel dicembre 2000, relativa a lavori parlamentari ordinari e "calendarizzati", può costituire indice di "malafede, dolosa scorrettezza o abuso della funzione", riferendosi le diverse determinazioni a situazioni differenti e considerando che il trascorrere del tempo imponeva ai giudici milanesi un conduzione più rigorosa e celere del dibattimento, al fine di contenerlo in tempi di ragionevole durata.
2.4. Così ricostruita in fatto la vicenda, per come risulta dai dati oggettivi contenuti nello stesso ricorso per cassazione e nell'istanza di ricusazione, esaminata al fine di verificare l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai motivi addotti a fondamento dell'istanza, questa Corte ritiene le censure del ricorrente manifestamente infondate, non emergendo ne' mancanza ne' illogicità manifesta risultante dal testo del provvedimento impugnato, la cui sussistenza soltanto consente il sindacato di legittimità, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p.:
la corte d'appello, con la motivazione sopra sintetizzata, ha correttamente e logicamente esplicitato le evidenti ragioni di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato.
2.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali, nonché alla pena pecuniaria, che si ritiene adeguata, di 500 euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002