Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 2
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'art. 186, comma nono bis, C.d.S., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1, legge, 29 luglio 2010, n. 120, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla novella, trattandosi di disposizione più favorevole rispetto a quella previgente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretto il diniego della sostituzione, atteso che la condotta contestata di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S., era stata punita con pena comunque più favorevole rispetto a quella introdotta dalla legge n. 120 del 2010 e l'interessata aveva omesso di chiedere anche l'applicazione della meno favorevole pena detentiva prevista dalla novella).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: nessun obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2015, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
1 0 1 5/ 1 6 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - N. 2363/2015 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - - Consigliere - N. 19563/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA TI N. IL 19/04/1971 L avverso la sentenza n. 12997/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delhaye w w w che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impregnate perintervenute preescrizione. ! Udito, per la parte civile, l'Avv ento e Uditi difensor Avv. Antonio Bottazzo che si riporta ai m motivi del ricorso, chiedendone in ogni caso Concorde con le alll 8.0. 1 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierna ricor- rente, SA TI, con sentenza del 7.4.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 23.12.2011, con condanna al pagamento delle maggiori spese del grado. Il Tribunale monocratico di Roma, aveva dichiarato in primo grado SA IS responsabile del reato p. e p. dall'art. 186 comma 2° lett. c) D.L.v 30.4.1992 n.285 e succ. mod., perché veniva sorpresa alla guida dell'autovettura MINI ONE targata CP049EN, mentre si trovava in evidente stato di ebbrezza al- colica, come accertato dal test alcolemico indicante il valore di 2,23 g/l alle ore 2,05 e 2,20 g/l alle ore 2,14, superiore ai limiti legali, in Roma il 28.6.2009. L'imputata veniva condannata, concessele le circostanze attenuanti generi- che, alla pena di mesi 2 di arresto ed € 1.000,00 di multa, pena sospesa e non menzione, con sospensione della patente di guida per anni 1 e confisca dell'auto MINI ONE targata CP049EN.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, SA IS, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Art. 606 lett. b) erronea applicazione dell'art. 186 comma 9 bis del d.lgs. 30.4.1992 n.385, così modificato dalla L. 29.7.2010 n.120, in relazione alla mancata sostituzione della pena prevista dalla norma con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 28.4.2000 n.274. La ricorrente deduce che entrambi i giudici di merito avrebbero erroneamen- te negato all'imputata di accedere alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza di appello avrebbe rigettato la richiesta perché non sarebbe sta- ta sollevata alcuna questione relativa all'illegalità della pena principale. In realtà nel giudizio di primo grado era stato richiesto di sostituire la pena da comminare in sentenza con quella del lavoro di pubblica utilità, indicando la disponibilità di due strutture. Il primo giudice avrebbe rigettato la richiesta in ragione della rilevanza del fatto. Ci si duole che con i motivi di appello l'imputata aveva lamentato la mancata sostituzione della pena detentiva, evidenziano la contraddittorietà della motiva- zione laddove, mentre la richiesta di sostituzione veniva rigettata per la rilevanza del fatto, la pena veniva determinata sui minimi edittali con la concessione delle attenuanti generiche. 2 Il primo giudice avrebbe ritenuto di poter adottare una valutazione discre- zionale sulla sostituzione della pena richiesta, mentre l'unica valutazione discre- zionale consentita è quella relativa alle modalità di applicazione. Il tribunale avrebbe operato una valutazione discrezionale in ragione della rilevanza del fatto, mentre la corte di appello avrebbe successivamente rigettato la censura in applicazione delle modifiche normative introdotte con l'art. 33 della L.120/2010, non essendo state mosse censure all'illegalità della pena principale. La statuizione della corte distrettuale se da un lato correttamente riterrebbe l'applicabilità dell'intervenuta modifica normativa, dall'altro sbaglierebbe perché la richiesta di applicazione della pena sostitutiva era già stata avanzata in primo grado. La censura sollevata in appello sarebbe stata destinata a rimuovere il vizio decisionale incidente sulla decisione della negazione della concessione della so- stituzione, propedeutico ad una eventuale valutazione sull'illegalità della pena comminata, che veniva irrogata, come dichiarato dalla stessa ricorrente, secondo i limiti edittali previsti dall'art. 186 CDS prima dell'intervenuta riforma. La decisione della corte di appello sarebbe invece risultata corretta solo nel caso in cui la richiesta di applicazione della sostituzione fosse stata avanzata in secondo grado. Rileva, infine, la ricorrente che la modifica normativa, anche con limiti edit- tali più elevati, risulterebbe in ogni caso favorevole al reo per la possibilità di so- stituzione della pena detentiva, con la possibilità all'esito dell'estinzione del rea- to. Pertanto il vizio da rimuovere andrebbe rinvenuto nella pronunzia del primo giudice che negava un beneficio in assenza di condizioni ostative determinate dalla legge. Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le previste conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra ricordato è manifestamente infondato e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Correttamente la corte di appello capitolina ha rigettato la censura sulla mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pub- blica utilità sul presupposto che non veniva impugnata l'illegalità della pena comminata. 3 Il primo giudice infatti nell'applicazione della pena, come ricorda lo stesso ri- corrente, ha applicato la disciplina ante riforma più favorevole al reo, trattandosi di reato commesso nel 2009. L'applicazione della sanzione sostitutiva, ai reati commessi prima della modi- fica normativa, richiede invece la determinazione della pena secondo i parametri più severi dettati dalla nuova legge. Lo ha chiarito questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 8083 del 15.11.2013 dep. il 20.2.2014, Donati, rv. 259275) affermando che, in tema di guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, secondo comma, lett. c) C.d.S., l'imputato che, condannato in primo grado in base alla disciplina anteriore alla legge n. 120 del 2010, invochi in sede di impugnazione l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla legge citata, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente opinando, si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", risultante dalla combinazione dei frammenti più favorevoli delle diverse discipline succedutesi nel tempo, in violazione dell'art. 2 cod. pen.). Ancor prima, altro condivisibile arresto giurisprudenziale di questa Corte (sez. 4, n. 5509 del 12.12.2012 dep. il 4.2.2013, Crotta, rv. 254666), in un caso assolutamente speculare rispetto a quello che ci occupa, nell'affermare che in tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, co.9 bis, C.d.S., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1, legge n. 120 del 2010, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente, aveva ritenuto corretto il diniego della sostituzione da parte del giudice sul presupposto che la condotta ex art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S. fosse stata punita anche in quel caso con pena comunque più favorevole di quella introdotta dalla I. n. 120 del 2010, sebbene solo quest'ultima norma prevedesse la possibilità di sostituire la sanzione.
3. Come si rileva nella sentenza 5509/2013 il tema da affrontare è legato all'introduzione con la legge n. 120 del 2010 - nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, e salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale della sanzione (sostitutiva della pena detentiva e - pecuniaria) del "lavoro di pubblica utilità" per la guida sotto l'influenza dell'alcool (nonché per il rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 4 C.d.s.) e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti;
sanzione irrogabile già anche con il decreto penale di condanna (artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, C.d.S.). Già prima di quella pronuncia questa Corte di legittimità aveva chiarito come non vi fosse dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - si risolve in una disposizione di favore per il reo, che, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile (così sez. 4, n. 11198 del 17.1.2012, rv. 252170). La valutazione del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve tuttavia essere formulata in virtù dei principi generali già enunciati e - costantemente ribaditi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità considerando la stessa nel suo complesso: una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, giudice deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex, di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (così la citata sent. 5509/2013, ma anche, ex multis, sez. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo). Ne deriva, secondo il costante dictum di questa Corte Suprema, per quel che qui interessa, che il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità ritenendo in concreto più favorevole la legge n. 120 del 2010 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria stabilita con detta legge.
4. Orbene, la legge n. 120 del 2010 ebbe a stabilire, per l'ipotesi di cui alla lettera c), del secondo comma, dell'art. 186 del codice della strada nel cui - ambito rientra il fatto commesso dalla SA (avuto riguardo al tasso alcolemico) differenti parametri edittali per la pena detentiva (arresto da sei mesi ad un anno) lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00: al momento del fatto contestato alla SA (28 giugno 2009) erano in vigore la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e quella dell'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00. Dunque, se ritenuto più favorevole in concreto, il novum normativo di cui alla novella del 2010 avrebbe dovuto essere applicato alla SA nella sua integralità, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio stabilito 5 da tale legge per l'ipotesi di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 186 del codice della strada contestata al Crotta, vale a dire la pena minima detentiva di sei mesi di arresto come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità, e, con specifico riferimento proprio alla legge n. 120 del 2010, da questa stessa Sezione (cfr. sez. 4, 1 febbraio 2012, n. 4927, Ambrosi, rv. 251956; sez. 4, n. 11198/2012). Nel caso in esame è decisivo considerare che con la sentenza di primo grado confermata da quella d'appello qui impugnata la SA è stata invece - condannata alla pena detentiva di mesi due di arresto ed euro 1000 di ammenda (con la concessione delle attenuanti generiche), muovendo dunque da una pena base detentiva di mesi tre di arresto secondo la più favorevole previsione normativa in vigore al momento del fatto (mentre, come detto, la legge n. 120 del 2010 ha stabilito la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno). Ebbene, non avendo l'imputata espresso in sede di merito la volontà della sostituzione, con il lavoro di pubblica utilità, di una pena commisurata ai nuovi parametri sanzionatori, deve ritenersi che la stessa intendesse fruire del beneficio in argomento - introdotto con la legge n. 120 del 2010 ed in relazione ad una forbice edittale più severa, quanto alla pena detentiva, rispetto a quella precedentemente in vigore in sostituzione della pena inflittale con riferimento - alla più favorevole forbice edittale della pena detentiva previgente: il che, per le ragioni dianzi esposte, non è consentito.
5. Va poi evidenziato che non è affatto vero -come sostenuto in ricorso- che l'applicazione della sanzione sostitutiva non sia soggetta a valutazione discrezio- nale del giudice. Questa Corte di legittimità, con principio che il Collegio condivide e che in- tende qui riaffermare, ha reiteratamente affermato che che la : sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla (sez. 4, n. 16387 del 23.10.2014 dep. il 20.4.2015) , Carco, er 263385) La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (sez. 4, n. 15018 del 13.12.2013, Cerenghino, rv. 261560). 6 6. In ultimo, va rilevato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considera- zione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pre- clude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata suc- cessivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., 2 mar- zo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv. 256463).
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsive condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Presidente Vincenzo Pezzella Jaudio D'Isa. A N IO Z A S S T R O C Dott Gioban RUELLOऋ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A C 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni BUILLO 7