Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NO0 2 5 07/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Divicto $1 IMMISSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 9545/99 - Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere- 12396/99 Cron. 6244 -Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Rep. 710 Rel. Consigliere Dott. RL CIOFFI - -- Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Ud. 12/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 455 NE GE, NE RL, LI 1-27 FEB 2007 elettivamente domiciliati in ROMA VLE A RAFFAELA, BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato IMPROTA PAOLO, che li difende, giusta delega in atti;
-
- ricorrenti -
CANCELLERA
contro
LI & C DI LI GI SAS: - intimato nonchè
contro
DI RO GI, MO UI;
intimati con integrazione del contraddittorio 2001 e sul 2° ricorso n° 12396/99 proposto da: 1697 -1- LI & C DI LI GI SAS, in persona del legale rappresentante LI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato CAUSO R, difeso dall'avvocato DE MICCO SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NE GE, NE RL, LI RAFFAELA;
- intimati nonchè
contro
DI RO GI, MO UI;
intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 646/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. RL CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'8 maggio 1986 RO EL, RL EL, AF LI, NO Di MA e UI OI, coltivatori di alcuni fondi siti in Giugliano, affermarono che il continuo passaggio di au- toveicoli sulla contigua strada di proprietà della società Illiano sollevava molta polvere, che danneggiava le loro colture;
e convennero tale società innanzi al Tribunale di Napoli, per sentirla condannare all'adozione di op- portuni accorgimenti atti ad evitare l'inconveniente, e a risarcire ad essi i danni subiti. La società Illiano si costituì e chiese il rigetto delle domande, eccependo la carenza della sua legittimazione passiva, la carenza della legit- timazione degli attori, ed inoltre la inesistenza di una sua condotta illecita e dei danni da questi ultimi lamentati. Il Tribunale accolse le domande: condannò la società Illiano a coprire la strada con manto idoneo allo scopo, e a risarcire agli attori i dan- ni, liquidati nel dettaglio. La soccombente propose appello, e ribadì le eccezioni e le tesi 4 difensive proposte in primo grado. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 25 gennaio 1994, rigettò il gravame. La società Illiano propose ricorso per cassazione;
e questa Corte, con sentenza del 22 dicembre 1995 n. 13069, disattese le censure relative al capo della sentenza avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, af- fermò, quanto all'azione inibitoria proposta ai sensi dell'art. 844 cod. civ., che, essendosi quest'ultima concretizzata nella richiesta di modificazioni ײן strutturali dell'immobile dal quale provenivano le immissioni, la relativa le- gittimazione, sia attiva che passiva, competeva ai proprietari dei fondi inte- ressati, ma non era stata adeguatamente verificata. La Corte d'appello di Napoli, giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 646 del 23 marzo 1988), pronunziata in contumacia di NO Di MA e UI OI, ha affermato che la pronunzia di acco- glimento dell'azione risarcitoria è passata in giudicato, ed ha rigettato l'azione inibitoria, affermando che gli attori, se avevano dato conto della lo- ro legittimazione attiva con la esibizione dei loro titoli di proprietà, non a- vevano anche provato la legittimazione passiva della società Illiano, perché avevano esibito solo certificazioni catastali relative alla sua proprietà della strada per cui è causa, che ha ritenuto inidonei allo scopo;
ed ha quindi compensato tra le parti le spese dell'intera lite. RO EL, RL EL e AF LI ha proposto ricorso per due motivi;
la società società Illiano ha replicato con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, per due motivi. NO Di MA e UI OI, nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorso principale di RO EL, RL EL e AF LI e quello incidentale della società Illiano sono stati proposti contro la stessa sentenza, e vanno quindi riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo del loro ricorso RO EL, RL EL e AF LI censurano la sentenza impugnata per aver af- 2 fermato che essi non hanno dato conto della legittimazione passiva della so- cietà Illiano, ritenendo inidonei allo scopo il certificato catastale esibito;
de- nunziano violazione di legge (segnatamente degli art. 844 e 2043 cod. civ.), e vizi di motivazione. La censura è fondata. Il giudice del rinvio ha affermato che la certificazione catastale "è del tutto inidonea a provare il diritto di proprietà della società Illiano sul- la strada” per cui è causa, senza sviluppare al riguardo alcuna considerazio- ne, e senza tener conto del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, in virtù del quale la prova della proprietà, segnatamente quando si tratta di beni immobili, deve essere rigorosa quando essa è oggetto immediato della con- troversia, come ad esempio nel caso dell'azione di rivendicazione, non an- che quando la proprietà deve essere accertata solo in via incidentale e ad al- tri fini, potendo in questa seconda ipotesi essere dimostrata in diverso modo, anche con presunzioni, quali quelle che consentono le certificazioni catastali (vedi Cassazione civile, sez. II, 24 novembre 1979 n. 6163; sez. II, 26 gen- naio 1982 n. 504; sez. I, 13 maggio 1997, n. 4188). Il secondo motivo del ricorso principale di RO EL, RL EL e AF LI ha ad oggetto il governo delle spese processuali, e resta quindi assorbito. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la società Illiano sostiene che la sentenza impugnata ha affermato la legittimazione attiva de- gli attori del tutto immotivatamente, e denunzia violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il motivo è infondato. 3 La Corte di merito ha ritenuto provata la legittimazione attiva di RO EL, RL EL e AF LI, avendo questi ul- timi esibito nel giudizio di rinvio gli “atti di provenienza”, ossia i loro titoli di acquisto, che ha affermato essere idonei alla bisogna;
dunque ha esposto la ragione della decisione adottata;
ragione che la ricorrente non ha presa in considerazione e non ha censurato in modo specifico. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale la società Il- liano censura la motivazione della sentenza impugnata laddove ha affermato che con la precedente sentenza di questa Corte la sua condanna al risarci- mento dei danni era diventata definitiva, essendo state disattese le sue cen- sure sul punto;
e rileva in particolare che tale definitività è da escludere, a- vendo questa Corte, in occasione del suo precedente intervento, per . l'appunto accolto il suo motivo di ricorso relativo alla legittimazione attiva degli attori. Il motivo è infondato. Questa Corte, nella sua precedente sentenza, ha ben chiarito che il motivo di ricorso relativo alla legittimazione attiva degli attori, come an- 4 che quello relativo alla legittimazione passiva della società Illiano, era fon- dato, sotto il profilo del difetto di motivazione, ma solo per ciò che concerne l'azione inibitoria, non anche per quella risarcitoria. Del tutto corretta è dunque la sentenza impugnata, per la parte in cui ha affermato che la statuizione del giudice dell'appello relativa all'azione risarcitoria è passata in giudicato. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale;
cas- sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Roma, 12 dicembre 2001 Il presidente (Mario Spadone) Spartan L'estensore (RL Cioffi 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 456T 20,66 Dott.ssa Donatella D'Anna [TOT. 149,77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FER.2002 Proma IL CANCELLIERECT AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato In data 3116 2003 4 aln. 19322. versate €... 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77..) p. Il Dirigente Area Servizi FILIPPO) (euro Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dott.ssa Maria Gra 2 A (Dr. M. ACCICHINI) M O R 1 G 0 U 2 L E 0 T 0 A DELY R T S 5