Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il predetto reato - con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S., - introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 della legge n. 120 del 2010 - è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, in virtù dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente.
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- 1. Illegittimo richiedere esame urine e del sangue (Cass.pen., 1494/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In caso di sottoposizione agli esami ematici ai fini dell'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la richiesta di esami dell'urina è illegittima; peraltro, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Cfr. anche l'approfondimento "Guida sotto l'effetto di sostanze stupefaenti e esame delle urine". …
Leggi di più… - 2. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice: è quindi più favorevole la normativa introdotta nell'agosto 2010 che prevede quale pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per il reato di guida di stato di ebbrezza. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza tra sospensione condizionale e lavori di pubblica utilità (commento alla sentenza Corte di Cassazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2012, n. 11198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11198 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO RL Giuseppe - Presidente - del 17/01/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 58
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 22103/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IB CA RI N. IL 05/08/1957;
avverso la sentenza n. 5138/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 03/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione DO RL ER avverso la sentenza emessa in data 3.3.2011 dalla Corte di Appello di Torino con cui, in parziale riforma di quella in data 26.11.2008 del GIP del Tribunale di Mondovì che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2,lett. c) (commesso il 18.5.2008), veniva ridotta la pena inflitta a giorni 13 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda con sostituzione della pena detentiva con quella di pecuniaria di Euro 494,00 di ammenda, e revoca della sospensione condizionale della pena.
Deduce il vizio motivazionale circa il rigetto della tesi difensiva dell'ingestione di alcool in momento successivo alla guida e la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla refezione della richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Correttamente il Giudice a quo ha respinto la tesi difensiva circa l'ingestione postuma dell'alcool: ha fatto riferimento, invero, alla "tardività" della rappresentazione di tale elemento di fatto, ma solo per escluderne comunque la fondatezza non solo sotto il profilo dell'intrinseca attendibilità ma finanche della sua valenza teorica dal momento che il livello di tasso alcolemico riscontrato con il conseguente alto grado di ebbrezza erano tali da aver determinato o almeno contribuito a determinare l'uscita di strada del veicolo e la collisione contro il guardrail. Diversamente, non si ritiene condivisibile, nel caso di specie, il diniego opposto alla richiesta della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, lett. a) punto 1 e, quindi, successivamente alla commissione del fatto. Deve, infatti, trovare applicazione il principio di cui all'art. 2 c.p., comma 4 e, quindi, il beneficio deve ritenersi consentito anche per le condotte anteriormente commesse.
La sostituzione della pena, detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'imputazione con quella del lavoro di pubblica utilità, salva l'ipotesi della necessaria richiesta del P.M. solo in caso di decreto penale di condanna, può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, (non essendo espressamente prevista la richiesta dell'imputato quale presupposto essenziale della "sostituzione", come invece prescritto dal D.Lgs. n.274 del 2000, art. 54, comma 1 il cui richiamo all'interno dell'art. 186 C.d.S., comma 9 non comporta la integrale sovrapposizione dei due disposti normativi) sempre che l'imputato non si opponga e non abbia provocato un incidente stradale (circostanza che non ricorre nel caso in esame, alla stregua della contestazione); inoltre, si deve ritenere che, dal momento che la lettera della norma non autorizza interpretazioni restrittive, sia ammissibile anche la formulazione di una richiesta indeterminata nell'oggetto, che rimetta cioè al giudice l'individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità:
infatti non si può ritenere che spetti all'imputato in ogni caso, quale condizione necessaria per l'ammissibilità della richiesta, il compito di individuare specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitutivo (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi, non ancora massimata nel CED, che ha modificato, in senso sostanzialmente opposto, il precedente orientamento sul punto di cui alla sentenza della medesima Sezione n. 31145 del 7.7.2011, Rv. 250908). La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità con la pena inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza è pacificamente applicabile alle pregresse fattispecie di cui alla lett. b) del comma 2 del novellato art. 186 C.d.S. (cfr. la sopra richiamata Cass. pen. Sez. 4^, n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi). Con la medesima sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120 da un canto è stato introdotto l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l'aggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca la confisca del veicolo sequestrato) e, dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista (dal previgente D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) per il reato di cui al comma 2, lett. c) della medesima norma, con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00): ma ciò non si ritiene sia ostativo all'applicazione del beneficio in questione. Invero, non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato ovvero al sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente, benché la pena base di partenza debba comunque essere non inferiore, con attenuanti generiche e la diminuzione del rito abbreviato, a mesi due e giorni 20 di arresto ed Euro 667,00 di ammenda quale prevista dalla nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (non potendosi certo combinare un frammento normativo di una legge ed un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità: cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687). Tanto si ritiene sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso da questa Suprema Corte laddove è stato affermato, da un canto, che "in tema di successione di leggi penali, l'art. 2 cod. pen., comma 3, facendo riferimento alla "disciplina più favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto -cioè proprio in relazione alla ipotesi in giudizio-venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile" (Sez. 6^, n. 394 del 30.5.1990, Rv. 186207) e, dall'altro, che "l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice" (Sez. 1^, n. 40915 del 2.10.2003, Rv. 226475 ed altre conformi). Del resto, la sentenza impugnata fonda il suo divisamente sulle eventuali conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi imposti in caso di concessione del beneficio e, quindi, su un ragionamento meramente ipotetico poiché, per escludere la natura più favorevole della nuova disposizione, si prefigura il caso di violazione delle prescrizioni con reviviscenza in sede esecutiva di un pena ben maggiore (doppia) di quella prevista dalla normativa previgente: non si pone nemmeno il problema dell'irrogabilità nel caso di specie della maggiore pena prevista dalla novella di cui alla L n. 120 del 2010 contestualmente al beneficio invocato e ai fini dell'applicazione di quest'ultimo, ne' sul punto il ricorrente ha palesato particolari riserve.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Genova.
Per quanto in precedenza osservato, il ricorso dev'essere, nel resto, integralmente rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Genova.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012