Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2013, n. 15018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15018 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/12/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 2142
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Emilio - Consigliere - N. 32923/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN BE, N. IL 30.11.1951;
avverso la sentenza n. 1963/2012 pronunciata dalla Corte di Appello di Genova il 15/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione IN BE avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato quella in data 25.5.2010 del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. a) e del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 (commessi il 26.1.2009), e l'aveva condannato alla pena di euro mille di ammenda per il primo reato e a quella di mesi due di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda per il secondo, all'esito della diminuzione prevista per il rito abbreviato, con la sospensione della patente di guida per due anni. La Corte di Appello ha assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha eliminato la relativa pena, confermando ogni altra statuizione.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al diniego della sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
Premette che con l'atto di appello si era richiesta la menzionata sostituzione, resa possibile nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado dall'innovazione normativa recata dalla L. n. 120 del 2010, ed assume che la motivazione del diniego, facente riferimento alla conferma della decisione del primo giudice di non provvedere a sostituzione alcuna, concreta una omissione di pronuncia.
Deduce altresì violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., per aver la Corte di Appello omesso di tener conto delle ipotesi formulate dalla difesa in ordine a possibilità alternative rispetto alla colpevolezza dell'imputato, nonostante l'assoluta carenza probatoria in ordine alla condotta di guida del IN. Infine, si duole della mancata sostituzione della pena per la illogica e erronea motivazione posta a base del diniego. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
2.1. In relazione al primo ed al terzo motivo di ricorso è opportuno rammentare che per la costante giurisprudenza di questa Corte la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, è applicabile anche ai fatti commessi sotto la vigenza del precedente regime;
e ciò, quando trattasi del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nonostante sia stata con la medesima legge anche inasprita la pena detentiva prevista (dal previgente D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4), con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00).
Infatti è stato ritenuto che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei vantaggi introdotti (in caso di esito positivo, l'estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato), pur a fronte del contestuale inasprimento della sanzione principale, diviene per l'imputato oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. Resta ferma la regola, di più generale valenza, secondo la quale "l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice" (Sez. 1, n. 40915 del 2.10.2003, Rv. 226475 ed altre conformi). Inoltre, proprio perché il maggior favore di una disciplina va valutato con riferimento al complesso degli effetti che dispiega nel caso concreto, perché possa essere sostituita la pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità occorre determinare la pena da sostituire sulla base della cornice edittale definita con la L. n. 120 del 2010. Infatti, il principio della doverosa applicazione del trattamento più favorevole all'imputato non permette di combinare un frammento normativo di una legge a frammento normativo di altra legge, perché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (cfr. Cass. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687; Sez. 4, n. 36291 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, p.G. in proc. Carosi, Rv. 253515).
2.2. In altra decisione questa Corte ha investigato gli effetti che sul quadro normativo appena abbozzato si producono in ragione dell'intrecciarsi delle vicende processuali - e delle relative regole - con il fattore "tempo"; intreccio che pone con una certa frequenza la necessità di valutare l'ammissibilità della sostituzione della pena principale che sia stata inflitta in misura inferiore al minimo previsto dal testo attualmente vigente dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (richiamato quod poenam dall'art. 186 C.d.S., comma 7), alla luce del principio devolutivo e del principio di preclusione (cfr. sent. n. 42649 del 28.3.2013, Perfumo, non massimata). In questa sede non è necessario riproporre l'intera trama argomentativa posta dalla Corte a fondamento del principio secondo il quale, in tema di sostituzione della pena principale con quello del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, ove si versi in ipotesi di reato commesso anteriormente alla vigenza della L. n. 120 del 2010, se la sentenza di primo grado - intervenuta dopo il 30.7.2010 -, ha inflitto una pena determinata con riferimento al trattamento sanzionatorio previgente, la sostituzione della pena inflitta dal primo giudice può essere disposta soltanto nel caso che con l'appello sia stata devoluta la questione relativa alla illegalità della pena principale inflitta dal primo giudice. Ciò in quanto la sentenza di primo grado è qui intervenuta in epoca antecedente alla novella del 2010 e quindi non è ravvisabile alcun vizio in essa.
Importa però riprendere dalla pronuncia appena ricordata le seguenti puntualizzazioni:
- posto che la nuova disciplina è da considerarsi più favorevole rispetto alla previgente pressocché in ogni caso in cui il giudice ritenga di poter disporre la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, quando il giudice (di primo o di secondo grado) abbia pronunciato la decisione dopo l'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 egli è tenuto, anche in assenza di una esplicita richiesta in tal senso delle parti, ad individuare il trattamento sanzionatorio "legale", che potrà essere tale solo se risultante dalla corretta applicazione, tra gli altri, dell'art. 2 c.p.;
- quando in primo grado sia stata inflitta una pena inferiore al minimo edittale previsto dalla più recente disciplina, la richiesta di sostituzione della pena che venga indirizzata al giudice di appello deve ritenersi - ove non diversamente precisato - come prospettante la sostituzione di una pena principale fissata in misura coerente al "nuovo" minimo edittale (diversamente deve essere respinta, perché tendente a veder applicato un trattamento sanzionatorio illegale).
2.3. Calando tali premesse nel caso in esame, risulta evidente che la Corte di Appello ha mostrato di ritenere che potesse trovare applicazione nel caso di specie la disciplina introdotta dalla L. n. 120 del 2010, avendo motivato il diniego della sostituzione della pena principale con la ritenuta disfunzionalità del lavoro di pubblica utilità rispetto al "bisogno di pena" dell'imputato. Per la Corte di Appello, quindi, la richiesta della sostituzione della pena era stata formulata con riferimento ad una pena principale determinata alla stregua del più recente testo dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); in termini, quindi, che la rendevano ammissibile. Tutto ciò considerato, risulta insussistente il lamentato vizio motivazionale. Il lavoro di pubblica utilità ha natura di pena sostitutiva di quella principale, alla quale, ove non risulti l'opposizione dell'imputato e la ricorrenza delle condizioni ostative rappresentate dalla circostanza aggravante dell'avere causato un incidente stradale e dalla pregressa fruizione di analoga pena sostituiva, il giudice può decidere di fare ricorso;
si tratta di un potere discrezionale che concerne l'an della sostituzione ma non la misura della stessa, risultando predeterminata dalla legge la durata del lavoro di pubblica utilità disposto in funzione sostitutiva. Questa Corte è avvertita del fatto che altra sezione ha ritenuto diversamente, affermando che in tema di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, è inibita al giudice ogni valutazione circa l'idoneità della misura ad assolvere o meno alla funzione rieducativa, essendo il divieto di applicazione della stessa normativamente ricollegato unicamente alla ricorrenza dell'aggravante di avere provocato un incidente stradale e alla pregressa fruizione di analoga sanzione sostitutiva (Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012 - dep. 14/05/2013, Cinciripini, Rv. 254998). Siffatta soluzione sembra non considerare il testo della norma, che utilizza il termine "può".
Trattandosi di pena, anche la scelta della sostituzione deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.. Ed infatti, nessun elemento testuale corrobora la tesi della automaticità della sostituzione in assenza di condizioni ostative. Appare inoltre ingiustificato pretermettere una prognosi giudiziale del successo del lavoro sostitutivo, che non è un obiettivo in sè ma è esso stesso, come già la pena principale, strumento di rieducazione, come dimostrano gli ulteriori effetti favorevoli al reo che si determinano in caso di positivo svolgimento. Infine, non va taciuto che in tema di stupefacenti si è affermato, a riguardo dell'analogo istituto, che "l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista in caso di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per i reati in materia di stupefacenti, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice": (Sez. 3, n. 6876 del 27/01/2011 - dep. 23/02/2011, Bartoluccio, Rv. 249542).
2.4. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio menzionato. Per quanto esplicato con formula non del tutto felice, il giudizio della Corte territoriale è stato chiaramente quello della inadeguatezza del lavoro sostitutivo ad assicurare la funzione rieducativa della pena, in ragione della gravità della condotta ("stato di consistente alterazione alcolica") e della capacità a delinquere del IN, desunta da precedenti penali che hanno condotto già il giudice di primo grado a negare la sospensione condizionale della pena.
Ne consegue la infondatezza del ricorso, sia laddove lamenta l'omissione di ogni motivazione in ordine al rigetto della richiesta sostituzione della pena principale, sia nel motivo che ne censura la logicità.
3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, formulato in termini del tutto generici.
Nel caso di specie, l'atto di impugnazione omette qualsivoglia indicazione degli elementi di fatto che, sulla scorta della ricostruzione giuridica offerta, dovrebbero rendere palese il vizio della decisione impugnata. Ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 c.p.p. Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.
Lo stesso ricorrente prospetta l'esistenza di ipotesi formulate dalla difesa in ordine a possibilità alternative rispetto alla colpevolezza dell'imputato. Ma compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Nel ritenere accertato che il IN, rinvenuto addormentato al volante del proprio autoveicolo, si fosse posto alla guida in stato di alterazione da alcol, la Corte di Appello ha fatto applicazione di una massima di esperienza di sicura valenza, alla quale il ricorrente non ha opposto alcun elemento fattuale concreto in grado di evidenziarne la incongruenza rispetto al caso in esame. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014