Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla.
Commentario • 1
- 1. Nervosismo e urine positive integrano reato (Cass. 16378/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2014, n. 16387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16387 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 23/10/2014
Dott. D'ISA C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1968
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 21398/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO FE N. IL 06/03/1972;
avverso la sentenza n. 298/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio nella sanzione sostitutiva. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/6/2013 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato SO FE colpevole del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 1 e 1 quater (guida in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti).
2. In fatto era accaduto che il SO, mentre era alla guida della sua autovettura, era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri per un controllo;
che, trovato in possesso di undici involucri contenenti cocaina, era stato constatato il suo stato di evidente alterazione. Arrestato per il possesso dello stupefacente, si era sottoposto volontariamente all'accertamento del tasso alcolemico presso l'Ospedale di Desio. Nell'occasione, a seguito dell'esame dei liquidi biologici, era stata rilevata la presenza di cocaina.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con il primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 1 e 1 quater. Rileva che, benché non vi fosse alcun dubbio riguardo all'accertata presenza di sostanza stupefacente, non era in alcun modo provata la guida del veicolo in condizioni psicofisiche alterate. Osserva che era errata l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale l'evidenza sintomatica non era richiesta nella fattispecie in oggetto. Richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il reato è integrato ove l'agente abbia guidato in stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso di sostanze stupefacenti, non essendo sufficiente la mera condotta di guida avvenuta dopo l'assunzione delle medesime. Rileva che nella specie non era stata riscontrata alcuna alterazione psicofisica, non potendosi affermare con assoluta certezza che lo stato di agitazione del SO, rilevato dagli operanti fosse riconducibile all'assunzione di stupefacente.
4. Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 8 bis. Rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto di non concedere la possibilità di accedere ai lavori di pubblica utilità "in ragione della personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali", laddove la possibilità di escludere la sostituzione era prevista esclusivamente per il caso che il conducente in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti avesse provocato un incidente stradale.
5. Con il terzo motivo deduce mancanza della motivazione della sentenza, essendosi la Corte territoriale limitata, in maniera molto concisa e generica, a escludere che nel caso potesse accedersi alla richiesta di sostituzione della pena irrogata con lavori di pubblica utilità in ragione della personalità dell'imputato, già gravato di precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
2. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte il reato di cui all'art. 187 C.d.S. è integrato dalla condotta di guida "in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze" e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è necessario, dunque, sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41796 del 11/06/2009, Rv. 245535). Va rilevato che, tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l'art. 187 C.d.S. richiede l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16895 del 27/03/2012, Rv. 252377). Risulta corretta, pertanto, la decisione censurata. La Corte territoriale, infatti, rilevando che non era richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida peculiari, ha ritenuto sufficienti, quali indici della conduzione del veicolo al di fuori delle condizioni normali, il nervosismo e lo stato di agitazione manifestati dall'imputato agli agenti al momento del controllo. Va rilevato, per altro verso, che il quadro sintomatico descritto appare conforme all'esito positivo degli accertamenti sulle urine, eseguiti oltre sei ore dopo l'accaduto, dimostrativi della presenza di una percentuale rilevante di cocaina.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Si deve in proposito osservare che, con riferimento alla sanzione sostitutiva prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, questa Corte ha avuto modo di affermare che l'espressione "il giudice ... può applicare" contenuta nella formulazione della norma in esame rende evidente che l'applicazione della pena alternativa non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma che, al contrario, a tal fine è richiesta una valutazione giudiziale di meritevolezza, di natura discrezionale (Cass. Sez. 6, 14-10-2008 n. 39164)". Tali rilievi devono essere ritenuti pertinenti anche al caso in esame, posto che il dettato normativo dell'art. 186, comma 9 bis, richiamato dall'art. 187 C.d.S., si esprime allo stesso modo della norma precedentemente citata, in termini che evocano l'esercizio di un potere discrezionale ("la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita"). È da osservare, poi, che le suddette conclusioni non contrastano con la contestuale previsione della stessa norma in forza della quale il beneficio opera "se non vi è opposizione da parte dell'imputato", costantemente interpretata nel senso che non è richiesta alcuna istanza, essendo necessario e sufficiente presupposto per l'applicazione del beneficio la non opposizione (in termini Cass. Sez. 6, Sentenza n 38110 del 2009, richiamata dal ricorrente). I presupposti attinenti alla meritevolezza del beneficio e quelli attinenti all'istanza dell'imputato, infatti, operano su piani distinti. Alla luce delle svolte argomentazioni correttamente la Corte di Appello ha ritenuto di non accedere alla richiesta di applicazione della pena alternativa in ragione della personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti, costituendo la personalità del prevenuto un elemento di particolare valenza nell'orientare l'esercizio del potere discrezionale attribuito in materia al giudice di merito.
3 Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondato il terzo motivo, strettamente connesso al secondo, ravvisandosi sufficiente e logica motivazione a supporto del diniego della concessione del beneficio.
4. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015