Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, secondo comma, lett. c) C.d.S., l'imputato che, condannato in primo grado in base alla disciplina anteriore alla legge n. 120 del 2010, invochi in sede di impugnazione l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla legge citata, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente opinando, si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", risultante dalla combinazione dei frammenti più favorevoli delle diverse discipline succedutesi nel tempo, in violazione dell'art. 2 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2013, n. 8083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8083 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1915
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 34354/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IM, n. a Figline Valdarno - FI - il 21/2/1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 17/5/2013 (n. 4157/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/5/2013 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di primo grado inflitta a NA IM per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c), per guida in stato di ebbrezza di un'auto, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,63; veniva confermata anche la pena di mesi 3 di arresto ed Euro
3.000= di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria (fatto comm. in Figline Valdarno il 21/9/2008).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice di merito negato la sostituzione della pena, valorizzando in senso negativo una libera scelta dell'imputato, quale quella di rimanere contumace;
2.2. la violazione di legge ove non era stato valutato che la disponibilità al LPU, manifestava quel senso civico che in sentenza si affermava mancasse in capo al NA;
2.3. l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per essere stato valorizzata una circostanza non risultante dagli atti e che cioè che l'imputato, al momento del controllo, non fosse in grado di tenersi in equilibrio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla doglianza relativa alla pronuncia di condanna, va osservato che il travisamento lamentato dalla difesa dell'imputato non sussiste, in quanto l'andatura barcollante del NA (il quale ebbe ad aggredire i Carabinieri con minacce ed insulti) è attesta nel verbale di cui al folio 30.
In ogni caso tale circostanza è irrilevante. Invero questa Corte di legittimità con orientamento consolidato, ha statuito che l'esito positivo dell'alcoltest è sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in assenza di prove di segno contrario, quali ad esempio la anomalia di funzionamento dell'etilometro che, nel caso di specie, non emerge (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011 Ud. (dep. 16/11/2011), Rv. 251117; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011 Ud. (dep. 05/05/2011), Rv. 250324). Ne consegue la infondatezza della censura formulata.
3.2. In ordine ai motivi di ricorso concernenti la omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, va premesso, come osservato di recente da questa Corte (sent. n. 9165/13), che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come, in tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 2 c.p., comma 3, facendo riferimento alla "disciplina più favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile (Cass., Sez. 6, n. 394/1990, Rv. 186207), e che l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice (Cass., Sez. 1A, n. 40915/2003, Rv. 226475 ed altre conformi). Nel caso di specie, occorre considerare come con la sopravvenuta legge n. 120/2010, mentre da un lato è stato introdotto l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l'aggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo sequestrato), dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista per il reato di cui al comma 2, lett. e) della medesima norma (nel caso di specie da applicare), con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00).
Sulla base di tali elementi di valutazione, non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, là dove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato (ovvero la sua mancata opposizione), divenga per quest'ultimo oggettivamente e in concreto più favorevole rispetto a quella previgente, benché la pena-base di partenza debba comunque essere non inferiore alle previsioni della nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), non potendo certamente realizzarsi (pena la violazione del principio di legalità) la combinazione di frammenti normativi di leggi diverse secondo il criterio del favor rei, con la creazione e applicazione di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore (cfr. Cass., Sez. 6, n. 36757/2004, Rv. 229687).
3.3. Nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente invoca l'erronea applicazione della legge, per non avere il giudice di merito, benché gli fosse stato richiesto in appello, sostituito la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
Orbene è noto che nel nostro ordinamento la irrogazione della pena risponde ad una funzione rieducativa (art. 27 Cost., comma 3). Pertanto deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, nell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", in violazione dell'art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente.
Consegue da quanto detto che, nell'invocare l'applicazione del comma 9 bis, l'imputato (che è stato sanzionato con le pene più lievi previste dall'art. 186 prima della riforma del 2010) avrebbe dovuto contestualmente condizionare la richiesta all'applicazione del diverso trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella 120 del 2010; richiesta questa che, invece, non è stata avanzata ne' in appello, ne' con il ricorso.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato, segue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014