Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma nono bis, C.d.S., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1, legge n. 120 del 2010, è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretto il diniego della sostituzione da parte del giudice sul presupposto che la condotta ex art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S. fosse stata punita con pena comunque più favorevole di quella introdotta dalla l. n. 120 del 2010, sebbene solo quest'ultima norma prevedesse la possibilità di sostituire la sanzione).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2012, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/12/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1933
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 24776/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CR LL N. IL 29/06/1978;
avverso la sentenza n. 4017/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 01/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giorgio Mariella che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
CR AR ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale il CR stesso, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (tasso alcolemico pari a 1,81 g/l alla prima misurazione e 1,58 alla seconda), commesso il 16 febbraio 2010, e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione per la scelta del rito, alla pena di mesi uno e giorni 10 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca del veicolo.
Con l'atto di appello il CR, per la parte che in questa sede rileva, aveva chiesto il beneficio - negato dal primo giudice - della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d'Appello di Torino - pur non dando rilievo al precedente a carico dell'imputato, dal primo giudice valutato negativamente ai fini della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - riteneva di non poter accogliere detta istanza difensiva, sulla base delle seguenti considerazioni: la norma applicabile - quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nel testo da ultimo innovato ex L. n. 120 del 2010 - non poteva ritenersi più favorevole, sì da consentire di applicare la disciplina del lavoro di pubblica utilità, parimenti introdotta con la stessa novella, posto che il trattamento sanzionatorio complessivamente applicabile non poteva portare a ritenere il novum legislativo come norma sopravvenuta più favorevole ex art. 2 c.p., comma 4. Le censure dedotte dall'imputato con il ricorso possono così riassumersi: violazione di legge per la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; sostiene il ricorrente che la nuova disciplina sarebbe nel complesso più favorevole, potendo portare, a seguito della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, finanche alla declaratoria di estinzione del reato oltre che alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed alla revoca della confisca del veicolo, a seguito del completamento positivo del programma lavorativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. La tematica da affrontare concerne l'introduzione con la L. n. 120 del 2010 - nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, e salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale - della sanzione (sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria) del "lavoro di pubblica utilità" per la guida sotto l'influenza dell'alcool (nonché per il rifiuto dell'accertamento di cui all'art. 186 C.d.s., commi 3, 4 e 5) e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti;
sanzione irrogabile già anche con il decreto penale di condanna (art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e art. 187 C.d.S., comma 8 bis) - Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, non vi è dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - si risolve in una disposizione di favore per il reo, che, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile (così Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012 Ud. - dep. 22/03/2012 - Rv. 252170). L'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve tuttavia essere formulato - in virtù dei principi generali già enunciati e costantemente ribaditi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità - considerando la stessa nel suo complesso: una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità ("ex plurimis", Sez. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo). Di tal che, e per quel che qui interessa, il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità ritenendo in concreto più favorevole la L. n. 120 del 2010 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria stabilita con detta legge. Orbene, la L. n. 120 del 2010 ha stabilito, per l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c - nel cui ambito rientra il fatto commesso dal CR (avuto riguardo al tasso alcolemico) - differenti parametri edittali per la pena detentiva (arresto da sei mesi ad un anno) lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00: al momento del fatto contestato al CR (16 febbraio 2010) erano in vigore la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e quella dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00. Dunque, se ritenuto più favorevole in concreto, il novum normativo di cui alla novella del 2010 avrebbe dovuto essere applicato al CR nella sua integralità con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio stabilito da tale legge per l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, contestata al CR, vale a dire la pena minima detentiva di sei mesi di arresto come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità, e, con specifico riferimento proprio alla L. n. 120 del 2010, da questa stessa Sezione ("ex plurimis": Sez. 4, 1 febbraio
2012, n. 4927, Ambrosi, rv. 251956; Sez. 4, n. 11198/12, già sopra citata quanto all'applicabilità della nuovo disciplina a fatti commessi anteriormente alla novella del 2010). Nel caso in esame è decisivo considerare che con la sentenza di primo grado - confermata da quella d'appello qui impugnata - l'imputato è stato invece condannato alla pena detentiva di mesi uno e giorni 10 di arresto (con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito), muovendo dunque da una pena base detentiva di mesi tre di arresto secondo la più favorevole previsione normativa in vigore al momento del fatto (mentre, come detto, la L. n. 120 del 2010 ha stabilito la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno).
Non avendo l'imputato espresso in sede di merito la volontà della sostituzione, con il lavoro di pubblica utilità, di una pena commisurata ai nuovi parametri sanzionatori, deve ritenersi che l'imputato stesso intendesse usufruire del beneficio in argomento introdotto con la L. n. 120 del 2010 ed in relazione ad una forbice edittale più severa, quanto alla pena detentiva, rispetto a quella precedentemente in vigore - in sostituzione della pena inflittagli con riferimento alla più favorevole forbice edittale della pena detentiva previgente: il che, per le ragioni dianzi esposte, non è consentito.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2013