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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2623/2022 promossa da:
Avv. dott. AB LE (C.F. ) e avv. dott. C.F._1
NE RI (C.F. ), in proprio, con studio in VIALE C.F._2
STAZIONE 5, in 39100 BOLZANO, presso il quale hanno eletto domicilio;
ATTORI - RICORRETI contro
(C.F. ), originariamente rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. dott. CARUSI FRANCO, con studio in VIA MERCATO 6, in 39012 LACES
(BZ), presso il quale ha eletto domicilio (rinuncia al mandato depositata in data 27.11.2023);
CONVENUTO in punto: pagamento compensi d'avvocato; trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 (con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dei ricorrenti/attori: come da ricorso introduttivo d.d. 29.8.2022, quindi come segue: “che l'Ill.mo
Tribunale di Bolzano, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti e
l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, in accoglimento della domanda, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare che gli avvocati Alessandro Gabrielli e Christoph Senoner sono creditori del convenuto in dipendenza delle prestazioni professionali Controparte_1
elencate nella parte narrativa del presente ricorso, dell'importo di € 27.690,11, o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dí del
pagina 1 di 6 dovuto al saldo;
b) di conseguenza condannare a pagare ai predetti Controparte_1
avvocati l'importo complessivo di € 27.690,11, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
c) con rifusione delle spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e C.A.P., in misura di legge” di parte convenuta: non si è presentata all'udienza nella quale sono state precisate le conclusioni, quindi come da comparsa di costituzione d.d. 2.1.2023: “
1. In via pregiudiziale e preliminare 1)
Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno violato l'obbligo di instaurare la procedura della negoziazione assistita, ex art. 3 del decreto legge, n. 132 del 2014, convertito in legge con modificazioni, legge, n. 162 del 2014, con ogni consequenziale provvedimento, 2) per complessità della causa, della sua necessaria istruttoria in forma ordinaria e nelle more della procedura della negoziazione assistita disporre il mutamento del rito, in applicazione dell'art.
702 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., II Nel merito 3) accertare e dichiarare che il resistente Sig. vantava e vanta il diritto a percepire Controparte_1
emolumenti a titolo di gratuito patrocinio;
4) accertare e dichiarare che il resistente non è stato edotto dai propri difensori del diritto a percepire emolumenti a titolo di gratuito patrocinio;
5) accertare e dichiarare che il valore di causa del procedimento sub RG 150000200/2012, è di €
43.000,00 o sino ad € 60.000,00 o quell'importo ritenuto di giustizia;
6) accertare e dichiarare che il valore di causa del procedimento cautelare e tavolare è connesso a quello del procedimento principale, sub RG 15000200/2012, 7) accertare e dichiarare che l'importo preteso dai ricorrenti è passibile, per le ragioni di cui sopra, di riduzione sino alla metà, come da decreto ministeriale, n. 140/2012 e/o 55/2014 e successive modifiche, e di conseguenza, 8) obbligare il resistente al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme gravate dal dì del dovuto al saldo;
9) Vinte in ogni caso le spese stragiudiziali per la negoziazione assistita e le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre gli accessori di legge, oltre le spese di una eventuale CTU e CTP;
in via subordinata, nel caso di soccombenza anche parziale disporre la compensazione delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto.
1.1. Gli avvocati Gabrielli Alessandro e Senoner Christoph chiedono, nei confronti del convenuto il pagamento di compensi professionali, oltre accessori, in ordine ad un Controparte_1
incarico ad essi conferito, di rappresentarlo e difenderlo in una causa civile, già pendente, innanzi pagina 2 di 6 al Tribunale di Bolzano sub R.G. 15000200/2012 (cfr. procura alle liti dd. 09.11.2020 sub doc. 1 degli attori), assunto a seguito di rinuncia al mandato dei suoi precedenti legali (v. doc 2 degli attori).
Nell'ambito di tale causa, alquanto complessa (cfr. doc. 28 degli attori), i legali odierni attori depositavano in nome e per conto dell'odierno convenuto anche un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, per un importo di € 450.000,00 (v. doc. 4 degli attori), concesso inaudita altera parte sino alla concorrenza di € 370.000,00 (v. doc. 5 degli attori); l'atto di sequestro presso terzi venne notificato a numerose banche locali (v. doc. 8 degli attori), nonché venne chiesta e ottenuta l'annotazione sui beni immobili della convenuta (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 degli attori).
Inoltre, si svolse un procedimento di reclamo, in ordine al sequestro conservativo concesso, iscritto sub R.G. 1498/2021 e conclusosi con provvedimento di rigetto dd. 14.06.2021 (v. doc. 14 degli attori).
Secondo quanto esposto dagli attori e non specificamente contestato, si svolsero poi complesse trattative, nell'ambito delle quali si otteneva anche un'autorizzazione del Giudice tutelare (v. docc. 15 e 16 degli attori) e che portavano alla conclusione di un atto di transazione dd.
26.11.2021 (v. doc. 17 degli attori), concluso tra l'odierno convenuto, l'attrice nel predetto procedimento contenzioso e una terza Banca subentrata quale creditrice procedente nella procedura immobiliare sub RG 168/2019 (v. docc. 18 e 19 degli attori), per cui in data
01.02.2022 (doc. 20 degli attori), ottenuta la cancellazione dell'annotazione dei pignoramenti e della ipoteca, veniva stipulato, con presenza anche dell'odierno attore avv. Gabrielli, un rogito, con il quale i beni oggetto della causa venivano trasferiti ai figli dell'odierno convenuto e di sua moglie, come da loro volontà.
Successivamente veniva depositata, dagli avvocati attorei, sempre nell'interesse del convenuto, istanza di revoca del sequestro conservativo e la causa pendente avanti al Tribunale veniva abbandonata ex art. 309 c.p.c. (v. docc. 21- 23 degli attori).
A fronte di tutta l'attività svolta, inclusa l'attività svolta in sede tavolare, gli attori richiedono al convenuto il pagamento dell'importo di € 27.690,11, accessori e spese vive compresi, già detratto un acconto di € 1.875,80 (cfr. docc. 24- 27 degli attori).
1.2. Il convenuto, costituendosi, ha eccepito la carenza del presupposto della negoziazione assistita, oltre ad eccepire la carenza del preventivo e/o del contratto di prestazione professionale,
pagina 3 di 6 nonché che vi sarebbero i presupposti per l'applicazione, a suo favore, del gratuito patrocinio, circostanza della quale gli avvocati attorei non l'avrebbero informato;
inoltre, il convenuto contesta la congruità di quanto richiesto, nonché la proporzionalità rispetto all'attività svolta, e contesta l'indicazione del valore di causa in € 370.000,00.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di mancanza di negoziazione assistita risulta superata dall'effettuazione del relativo invito (senza esito) in data 28.4.2023 (v. comunicazione mail depositata in data
2.5.2023).
2.2. L'eccezione di mancanza di preventivo/accordo sui compensi risulta già inconferente, tenuto conto che il diritto al compenso d'avvocato sorge dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass n. 8863/2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, emergente nel presente caso già dall'ampia documentazione versata in atti (cfr. docc. 1- 28 degli attori).
Gli avvocati ricorrenti hanno senz'altro provato il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, per cui, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della l.n.247/2012, in assenza di pattuizione scritta, spetta a questo Giudice determinarne l'ammontare, ormai in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, essendo l'attività de qua stata svolta a partire dal 2020 (cfr. doc. 1 degli attori).
2.3. Anche le lamentele del convenuto in ordine all'asserita mancata informazione degli attori in ordine all'asserita sussistenza dei presupposti per accedere al gratuito patrocinio appaiono già privi di rilievo;
infatti, il convenuto, dinnanzi a quanto osservato dagli attori, che lo stesso non era legittimato ad accedere al beneficio, in quanto ai suoi introiti dovevano sommarsi quelli della moglie convivente, non ha provato il contrario;
in assenza della prova di tale circostanza non si potrebbe neanche ritenere rilevante e/o grave un solo asserito inadempimento degli avvocati attorei a riguardo.
2.4. Neanche le contestazioni del convenuto in ordine allo scaglione di valore (da € 260.001,00 ad € 520.000,00), posto a fondamento delle domande attoree, sono fondate;
infatti, risulta che la causa di merito (poi abbandonata) aveva ad oggetto quale domanda principale dell'attrice, nei confronti dell'odierno convenuto, la risoluzione di un contratto preliminare dd. 22.08.2005, con il quale le parti avevano pattuito il trasferimento di un immobile per l'importo di € 295.000,00 e che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in tale causa aveva inizialmente ad oggetto la richiesta di emissione di sentenza ex art. 2932 del c.c. in relazione al predetto contratto pagina 4 di 6 poi modificata, in corso di causa, in domanda di risoluzione del contratto preliminare con domanda di restituzione dell'importo di € 295.000,00 e condanna al risarcimento del danno indicato in ulteriori € 150.000,00, per cui le domande ammontavano sicuramente ad un valore superiore agli € 260.001,00; il sequestro richiesto in corso di causa è poi stato accolto per un valore di € 370.000,00 (cfr. docc. 3 – 8 egli attori).
Inoltre, né vi è stato un decisum del Tribunale, né può ritenersi che l'accordo transattivo poi raggiunto (v. doc. 17 degli attori), abbia avuto un valore di soli € 60.000,00, che appare costituire, in realtà, la mera somma il cui pagamento è stato previsto a carico dell'odierno convenuto, avendo ad oggetto anche il trasferimento dell'immobile oggetto di causa, oltre numerosi altri accordi in merito alla rinuncia all'esecuzione immobiliare pendente sull'immobile, al sequestro conservativo e alla cancellazione di ipoteche.
Lo scaglione da applicare è quindi effettivamente quello da € 260.000,00 ad € 520.000,00.
2.5. Ciò posto gli importi richiesti dagli attori per compensi per il giudizio di merito (€ 3375,00, per lo studio della controversia, € 2227,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 2685,50 per la fase di trattazione, oltre all'assistenza per la conclusione dell'atto di transazione e dinnanzi al notaio), devono ritenersi senz'altro congrui, collocandosi i compensi per le prime due fasi tra il valore minimo e il valore medio di quanto spettante sulla base della tabella n. 2 di cui al d.m. n.
55/2014, mentre il compenso per la fase di trattazione è anche inferiore al minimo.
2.6. Per la fase cautelare, incluso il reclamo e i sequestri presso terzi, gli attori hanno richiesto un compenso complessivo di € 11.205,00, per tutte le quattro fasi svoltesi (v. doc. 27 degli attori), di poco inferiore alla media dei compensi in astratto spettanti ex d.m. n. 55/2014 (tab. 10), importo sicuramente giustificato, rispetto all'(ampia) attività svolta (cfr. docc. 4 ss .e 13 ss. degli attori).
Anche il compenso per le due domande tavolari (v. docc. 9- 12 degli attori), di € 1280,00 deve ritenersi congruo, tenuto conto che si colloca al di sotto dell'importo minimo previsto tabellarmente sia per la volontaria giurisdizione, sia per l'assistenza stragiudiziale.
2.7. A tali compensi si aggiungono poi, oltre agli accessori di legge, le spese vive di € 607,00 per l'iscrizione a ruolo, le uniche espressamente richieste in nota spese (cfr. docc. 27, 4, 8-12 degli attori).
2.8. L'importo complessivo richiesto dagli attori, a titolo di compensi, oltre accessori di legge
(15% di spese forfettarie, 4% CAP, 22% Iva) e spese vive, come da note spese depositate (v. docc. 24- 26 degli attori), già detratto l'acconto versato dal convenuto, per complessivi €
pagina 5 di 6 27.690,11, va quindi, senz'altro, ritenuto congruo, con condanna del convenuto al relativo pagamento.
2.9. A tale importo si aggiungono gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal deposito del ricorso in data 30.8.2022 al saldo, non avendo gli attori allegato domanda stragiudiziale di adempimento
(cfr. sent. Cass., 9.8.2022 n.24481).
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto della ridotta attività svolta, si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00); ai compensi così liquidati si aggiungono gli accessori di legge e le spese vive per iscrizione a ruolo e notifica dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di merito del convenuto Controparte_1
condanna il convenuto al pagamento, a favore dei ricorrenti Controparte_1
AB LE e NE RI, dell'importo capitale di € 27.690,11,
a titolo di compensi d'avvocato e accessori ancora dovuti, oltre agli interessi legali, come da motivazione;
condanna il convenuto a rimborsare ai ricorrenti AB Controparte_1
LE e NE RI le spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per compensi ed in € 559,28 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 21 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2623/2022 promossa da:
Avv. dott. AB LE (C.F. ) e avv. dott. C.F._1
NE RI (C.F. ), in proprio, con studio in VIALE C.F._2
STAZIONE 5, in 39100 BOLZANO, presso il quale hanno eletto domicilio;
ATTORI - RICORRETI contro
(C.F. ), originariamente rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. dott. CARUSI FRANCO, con studio in VIA MERCATO 6, in 39012 LACES
(BZ), presso il quale ha eletto domicilio (rinuncia al mandato depositata in data 27.11.2023);
CONVENUTO in punto: pagamento compensi d'avvocato; trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 (con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dei ricorrenti/attori: come da ricorso introduttivo d.d. 29.8.2022, quindi come segue: “che l'Ill.mo
Tribunale di Bolzano, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti e
l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, in accoglimento della domanda, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare che gli avvocati Alessandro Gabrielli e Christoph Senoner sono creditori del convenuto in dipendenza delle prestazioni professionali Controparte_1
elencate nella parte narrativa del presente ricorso, dell'importo di € 27.690,11, o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dí del
pagina 1 di 6 dovuto al saldo;
b) di conseguenza condannare a pagare ai predetti Controparte_1
avvocati l'importo complessivo di € 27.690,11, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
c) con rifusione delle spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e C.A.P., in misura di legge” di parte convenuta: non si è presentata all'udienza nella quale sono state precisate le conclusioni, quindi come da comparsa di costituzione d.d. 2.1.2023: “
1. In via pregiudiziale e preliminare 1)
Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno violato l'obbligo di instaurare la procedura della negoziazione assistita, ex art. 3 del decreto legge, n. 132 del 2014, convertito in legge con modificazioni, legge, n. 162 del 2014, con ogni consequenziale provvedimento, 2) per complessità della causa, della sua necessaria istruttoria in forma ordinaria e nelle more della procedura della negoziazione assistita disporre il mutamento del rito, in applicazione dell'art.
702 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., II Nel merito 3) accertare e dichiarare che il resistente Sig. vantava e vanta il diritto a percepire Controparte_1
emolumenti a titolo di gratuito patrocinio;
4) accertare e dichiarare che il resistente non è stato edotto dai propri difensori del diritto a percepire emolumenti a titolo di gratuito patrocinio;
5) accertare e dichiarare che il valore di causa del procedimento sub RG 150000200/2012, è di €
43.000,00 o sino ad € 60.000,00 o quell'importo ritenuto di giustizia;
6) accertare e dichiarare che il valore di causa del procedimento cautelare e tavolare è connesso a quello del procedimento principale, sub RG 15000200/2012, 7) accertare e dichiarare che l'importo preteso dai ricorrenti è passibile, per le ragioni di cui sopra, di riduzione sino alla metà, come da decreto ministeriale, n. 140/2012 e/o 55/2014 e successive modifiche, e di conseguenza, 8) obbligare il resistente al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme gravate dal dì del dovuto al saldo;
9) Vinte in ogni caso le spese stragiudiziali per la negoziazione assistita e le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre gli accessori di legge, oltre le spese di una eventuale CTU e CTP;
in via subordinata, nel caso di soccombenza anche parziale disporre la compensazione delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto.
1.1. Gli avvocati Gabrielli Alessandro e Senoner Christoph chiedono, nei confronti del convenuto il pagamento di compensi professionali, oltre accessori, in ordine ad un Controparte_1
incarico ad essi conferito, di rappresentarlo e difenderlo in una causa civile, già pendente, innanzi pagina 2 di 6 al Tribunale di Bolzano sub R.G. 15000200/2012 (cfr. procura alle liti dd. 09.11.2020 sub doc. 1 degli attori), assunto a seguito di rinuncia al mandato dei suoi precedenti legali (v. doc 2 degli attori).
Nell'ambito di tale causa, alquanto complessa (cfr. doc. 28 degli attori), i legali odierni attori depositavano in nome e per conto dell'odierno convenuto anche un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, per un importo di € 450.000,00 (v. doc. 4 degli attori), concesso inaudita altera parte sino alla concorrenza di € 370.000,00 (v. doc. 5 degli attori); l'atto di sequestro presso terzi venne notificato a numerose banche locali (v. doc. 8 degli attori), nonché venne chiesta e ottenuta l'annotazione sui beni immobili della convenuta (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 degli attori).
Inoltre, si svolse un procedimento di reclamo, in ordine al sequestro conservativo concesso, iscritto sub R.G. 1498/2021 e conclusosi con provvedimento di rigetto dd. 14.06.2021 (v. doc. 14 degli attori).
Secondo quanto esposto dagli attori e non specificamente contestato, si svolsero poi complesse trattative, nell'ambito delle quali si otteneva anche un'autorizzazione del Giudice tutelare (v. docc. 15 e 16 degli attori) e che portavano alla conclusione di un atto di transazione dd.
26.11.2021 (v. doc. 17 degli attori), concluso tra l'odierno convenuto, l'attrice nel predetto procedimento contenzioso e una terza Banca subentrata quale creditrice procedente nella procedura immobiliare sub RG 168/2019 (v. docc. 18 e 19 degli attori), per cui in data
01.02.2022 (doc. 20 degli attori), ottenuta la cancellazione dell'annotazione dei pignoramenti e della ipoteca, veniva stipulato, con presenza anche dell'odierno attore avv. Gabrielli, un rogito, con il quale i beni oggetto della causa venivano trasferiti ai figli dell'odierno convenuto e di sua moglie, come da loro volontà.
Successivamente veniva depositata, dagli avvocati attorei, sempre nell'interesse del convenuto, istanza di revoca del sequestro conservativo e la causa pendente avanti al Tribunale veniva abbandonata ex art. 309 c.p.c. (v. docc. 21- 23 degli attori).
A fronte di tutta l'attività svolta, inclusa l'attività svolta in sede tavolare, gli attori richiedono al convenuto il pagamento dell'importo di € 27.690,11, accessori e spese vive compresi, già detratto un acconto di € 1.875,80 (cfr. docc. 24- 27 degli attori).
1.2. Il convenuto, costituendosi, ha eccepito la carenza del presupposto della negoziazione assistita, oltre ad eccepire la carenza del preventivo e/o del contratto di prestazione professionale,
pagina 3 di 6 nonché che vi sarebbero i presupposti per l'applicazione, a suo favore, del gratuito patrocinio, circostanza della quale gli avvocati attorei non l'avrebbero informato;
inoltre, il convenuto contesta la congruità di quanto richiesto, nonché la proporzionalità rispetto all'attività svolta, e contesta l'indicazione del valore di causa in € 370.000,00.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di mancanza di negoziazione assistita risulta superata dall'effettuazione del relativo invito (senza esito) in data 28.4.2023 (v. comunicazione mail depositata in data
2.5.2023).
2.2. L'eccezione di mancanza di preventivo/accordo sui compensi risulta già inconferente, tenuto conto che il diritto al compenso d'avvocato sorge dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass n. 8863/2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, emergente nel presente caso già dall'ampia documentazione versata in atti (cfr. docc. 1- 28 degli attori).
Gli avvocati ricorrenti hanno senz'altro provato il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, per cui, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della l.n.247/2012, in assenza di pattuizione scritta, spetta a questo Giudice determinarne l'ammontare, ormai in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, essendo l'attività de qua stata svolta a partire dal 2020 (cfr. doc. 1 degli attori).
2.3. Anche le lamentele del convenuto in ordine all'asserita mancata informazione degli attori in ordine all'asserita sussistenza dei presupposti per accedere al gratuito patrocinio appaiono già privi di rilievo;
infatti, il convenuto, dinnanzi a quanto osservato dagli attori, che lo stesso non era legittimato ad accedere al beneficio, in quanto ai suoi introiti dovevano sommarsi quelli della moglie convivente, non ha provato il contrario;
in assenza della prova di tale circostanza non si potrebbe neanche ritenere rilevante e/o grave un solo asserito inadempimento degli avvocati attorei a riguardo.
2.4. Neanche le contestazioni del convenuto in ordine allo scaglione di valore (da € 260.001,00 ad € 520.000,00), posto a fondamento delle domande attoree, sono fondate;
infatti, risulta che la causa di merito (poi abbandonata) aveva ad oggetto quale domanda principale dell'attrice, nei confronti dell'odierno convenuto, la risoluzione di un contratto preliminare dd. 22.08.2005, con il quale le parti avevano pattuito il trasferimento di un immobile per l'importo di € 295.000,00 e che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in tale causa aveva inizialmente ad oggetto la richiesta di emissione di sentenza ex art. 2932 del c.c. in relazione al predetto contratto pagina 4 di 6 poi modificata, in corso di causa, in domanda di risoluzione del contratto preliminare con domanda di restituzione dell'importo di € 295.000,00 e condanna al risarcimento del danno indicato in ulteriori € 150.000,00, per cui le domande ammontavano sicuramente ad un valore superiore agli € 260.001,00; il sequestro richiesto in corso di causa è poi stato accolto per un valore di € 370.000,00 (cfr. docc. 3 – 8 egli attori).
Inoltre, né vi è stato un decisum del Tribunale, né può ritenersi che l'accordo transattivo poi raggiunto (v. doc. 17 degli attori), abbia avuto un valore di soli € 60.000,00, che appare costituire, in realtà, la mera somma il cui pagamento è stato previsto a carico dell'odierno convenuto, avendo ad oggetto anche il trasferimento dell'immobile oggetto di causa, oltre numerosi altri accordi in merito alla rinuncia all'esecuzione immobiliare pendente sull'immobile, al sequestro conservativo e alla cancellazione di ipoteche.
Lo scaglione da applicare è quindi effettivamente quello da € 260.000,00 ad € 520.000,00.
2.5. Ciò posto gli importi richiesti dagli attori per compensi per il giudizio di merito (€ 3375,00, per lo studio della controversia, € 2227,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 2685,50 per la fase di trattazione, oltre all'assistenza per la conclusione dell'atto di transazione e dinnanzi al notaio), devono ritenersi senz'altro congrui, collocandosi i compensi per le prime due fasi tra il valore minimo e il valore medio di quanto spettante sulla base della tabella n. 2 di cui al d.m. n.
55/2014, mentre il compenso per la fase di trattazione è anche inferiore al minimo.
2.6. Per la fase cautelare, incluso il reclamo e i sequestri presso terzi, gli attori hanno richiesto un compenso complessivo di € 11.205,00, per tutte le quattro fasi svoltesi (v. doc. 27 degli attori), di poco inferiore alla media dei compensi in astratto spettanti ex d.m. n. 55/2014 (tab. 10), importo sicuramente giustificato, rispetto all'(ampia) attività svolta (cfr. docc. 4 ss .e 13 ss. degli attori).
Anche il compenso per le due domande tavolari (v. docc. 9- 12 degli attori), di € 1280,00 deve ritenersi congruo, tenuto conto che si colloca al di sotto dell'importo minimo previsto tabellarmente sia per la volontaria giurisdizione, sia per l'assistenza stragiudiziale.
2.7. A tali compensi si aggiungono poi, oltre agli accessori di legge, le spese vive di € 607,00 per l'iscrizione a ruolo, le uniche espressamente richieste in nota spese (cfr. docc. 27, 4, 8-12 degli attori).
2.8. L'importo complessivo richiesto dagli attori, a titolo di compensi, oltre accessori di legge
(15% di spese forfettarie, 4% CAP, 22% Iva) e spese vive, come da note spese depositate (v. docc. 24- 26 degli attori), già detratto l'acconto versato dal convenuto, per complessivi €
pagina 5 di 6 27.690,11, va quindi, senz'altro, ritenuto congruo, con condanna del convenuto al relativo pagamento.
2.9. A tale importo si aggiungono gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal deposito del ricorso in data 30.8.2022 al saldo, non avendo gli attori allegato domanda stragiudiziale di adempimento
(cfr. sent. Cass., 9.8.2022 n.24481).
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto della ridotta attività svolta, si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00); ai compensi così liquidati si aggiungono gli accessori di legge e le spese vive per iscrizione a ruolo e notifica dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di merito del convenuto Controparte_1
condanna il convenuto al pagamento, a favore dei ricorrenti Controparte_1
AB LE e NE RI, dell'importo capitale di € 27.690,11,
a titolo di compensi d'avvocato e accessori ancora dovuti, oltre agli interessi legali, come da motivazione;
condanna il convenuto a rimborsare ai ricorrenti AB Controparte_1
LE e NE RI le spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per compensi ed in € 559,28 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 21 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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